0.192.122.53•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra sullo statuto giuridico del Centro in Svizzera
0.192.122.53Bilateral International Treaty25 feb 2003
Concluso il 25 febbraio 2003
Entrato in vigore il 25 febbraio 2003
(Stato 23 settembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
il Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra,
dall’altra,
desiderosi di contribuire a far cessare le sofferenze e le perdite di vite umane causate dalle mine antiuomo e dagli altri residui bellici,
convinti della necessità di promuovere lo sviluppo del diritto internazionale umanitario e la sua applicazione,
decisi a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sminamento umanitario,
facendo riferimento all’Accordo concluso il 7 novembre 2001 tra gli Stati contraenti alla Convenzione del 18 settembre 19972concernente il divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e della fornitura di mine antiuomo e la loro distruzione (qui di seguito: la Convenzione concernente il divieto delle mine antiuomo) e il Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra (qui di seguito: il Centro), che stabilisce relazioni convenzionali di diritto internazionale tra le due Parti,
consapevoli del potenziale di sviluppo di tali relazioni,
sottolineando che il Centro assume, su mandato degli Stati contraenti alla suddetta Convenzione, i compiti da essi affidatigli,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Il Consiglio federale riconosce la capacità giuridica del Centro in Svizzera.
Il Centro può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario e altri valori mobili e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera che all’estero.
Gli archivi e i documenti del Centro, come pure i supporti dati che gli appartengono o si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.
Il Centro è esente dall’imposta federale diretta conformemente all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19903sull’imposta federale diretta.
Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno a tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso il Centro
Il Centro e le autorità svizzere cooperano in ogni momento per garantire una buona amministrazione della giustizia, il rispetto dei regolamenti di polizia e per prevenire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente Accordo.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coordina l’esecuzione del presente Accordo in seno all’Amministrazione federale.
Le divergenze di opinione tra le Parti al presente Accordo in merito all’applicazione o all’interpretazione del medesimo sono composte mediante negoziati diretti tra di esse.
Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte, con un preavviso scritto per la fine di un anno civile.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a Berna, il 25 febbraio 2003, in duplice esemplare, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Cornelio Sommaruga |
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