tra il Dipartimento politico federale e il Direttore generale del GATT concernente l’applicazione al GATT dell’Accordo del 19 aprile 1946
su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 2
Entrato in vigore il 18 agosto 1977
Traduzione*3*
Signor Ambasciatore,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna del seguente tenore:
«Onde dar seguito ai colloqui svoltisi recentemente tra i rappresentanti dei Dipartimento politico federale e membri del segretariato del GATT, ci onoriamo di comunicarle che le autorità federali sono disposte ad applicare al GATT, per analogia, l’Accordo su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 19 aprile 19464.
Le saremmo grati se volesse confermarci l’accettazione di quanto precede. La presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo tra le autorità federali e il Direttore generale del GATT, operante a nome e per conto delle PARTI CONTRAENTI. Questo accordo potrà essere disdetto in ogni momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso di un anno.»
In risposta, ho l’onore di comunicarle che il Consiglio dei Rappresentanti, nella riunione del 26 luglio 1977, ha approvato le predette proposte. Conseguentemente, la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra le autorità federali e il Direttore generale del GATT, operante in nome e per conto delle PARTI CONTRAENTI.
Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia massima considerazione.