Concluso il 20 dicembre 1976
Entrato in vigore il 1° gennaio 1977
(Stato 19 dicembre 1997)
Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
L’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA),
qui appresso denominata l’Associazione, d’altra parte,
animati dal desiderio di concludere un accordo in vista di determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale dell’Associazione in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
L’Associazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali per i suoi servizi in Svizzera. Tuttavia, per gli immobili tale esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà dell’Associazione e occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi che ne derivano.
L’Associazione non è tenuta a un’imposta sulla pigione che paga per locali da essa presi in locazione e occupati dai suoi servizi.
Art. 2
L’Associazione è esente dalle imposte indirette, federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, computata nel prezzo o trasferita in modo apparente, l’esenzione vale solo per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Associazione, a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi 100 franchi svizzeri.
Art. 3
L’Associazione è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.
Art. 4
Ove occorra, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, a domanda dell’Associazione, giusta una procedura da stabilirsi di comune accordo tra l’Associazione e le autorità competenti svizzere.
Art. 5
- I membri del personale dell’Associazione, se non sono cittadini svizzeri, sono esenti, per la durata della loro funzione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, emolumenti e indennità pagati loro dall’Associazione.
- Sono pure esenti, in Svizzera, da ogni imposizione sul capitale e sul reddito, al momento del versamento, le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa‑pensione o da un istituto di previdenza sociale; lo stesso vale per ogni prestazione a titolo d’indennità per malattia, infortunio, invalidità ecc. Per contro, i redditi dei capitali versati, come anche le rendite e pensioni pagate dall’Associazione agli ex membri del suo personale, non fruiscono dell’esenzione fiscale. Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati, per determinare l’aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.
Art. 5bis
- I membri del personale dell’Associazione che non sono cittadini svizzeri e beneficiano delle esenzioni fiscali previste dall’articolo 5 del presente Accordo non sono soggetti alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul regime delle indennità di perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
- I membri del personale dell’Associazione che sono cittadini svizzeri sono obbligatoriamente soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1. L’Associazione deve conformarsi agli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla suddetta legislazione.
- L’Associazione vigila affinché i membri del suo personale che non sono soggetti alla legislazione menzionata nel paragrafo 1 beneficino di una protezione sociale equivalente.
Art. 6
Le disposizioni fiscali previste nel presente accordo non sono istituite per concedere vantaggi e agi personali ai membri del personale dell’Associazione. Sono stabiliti unicamente nell’interesse del buon funzionamento dell’Associazione.
Art. 7
L’Associazione coopererà in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso delle agevolazioni previste nel presente accordo.
Art. 8
Qualsiasi divergenza d’opinione riguardo all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, al giudizio di un tribunale arbitrale trimembre.
Il Consiglio federale e l’Associazione designano ciascuno un membro del tribunale. 1 membri così designati cooptano il presidente. Nel caso di divergenza riguardo alla cooptazione, il presidente è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero.
Art. 9
- Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.
- In tal caso, le due parti convengono le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.
Art. 10
Il presente accordo può essere denunciato in ogni momento dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.
Art. 11
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1977.
Fatto e firmato a Berna, il 20 dicembre 1976, in doppio esemplare.