0.192.122.749•Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio internazionale degli aeroporti per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale in Svizzera
0.192.122.749Bilateral International Treaty30 gen 1997
Concluso il 30 gennaio 1997
Entrato in vigore il 30 gennaio 1997
(Stato 20 marzo 2001)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato
e
il Consiglio internazionale degli aeroporti,
dall’altro,
desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Il Consiglio internazionale degli aeroporti, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Il Consiglio internazionale degli aeroporti è esentato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto (IVA); inoltre, non beneficia dell’esenzione dai dazi doganali e dalle accise.
Il Consiglio internazionale degli aeroporti è esentato dalle tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui il Consiglio internazionale degli aeroporti è proprietario e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda del Consiglio internazionale degli aeroporti e secondo una procedura determinata da esso e dalle autorità svizzere competenti.
I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale del Consiglio internazionale degli aeroporti. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività del Consiglio internazionale degli aeroporti.
Il Consiglio internazionale degli aeroporti coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo può estinguersi a una data stabilita consensualmente dalle parti, o essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. È applicabile a partire dal 1° gennaio 1997.
Fatto a Berna, il 30 gennaio 1997, in doppio esemplare in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Consiglio internazionale degli aeroporti: |
|---|---|
| Mathias Krafft | Alexander Strahl |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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