0.192.122.935.4•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza concernente i privilegi e le immunità dell’Associazione in Svizzera
0.192.122.935.4Bilateral International Treaty18 nov 2019
Concluso il 18 novembre 2019
Entrato in vigore il 18 novembre 2019
(Stato 18 novembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza,
dall’altro,
desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Il Consiglio federale riconosce la capacità giuridica in Svizzera dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza, associazione senza scopo di lucro di diritto svizzero fondata nel 2013 (di seguito «Associazione dell’ICoC»).
Gli archivi dell’Associazione dell’ICoC e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che gli appartengono o che si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.
Nel quadro delle sue attività, l’Associazione dell’ICoC beneficia dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, e dell’immunità di esecuzione, tranne:
Le pubblicazioni e le comunicazioni dell’Associazione dell’ICoC non sottostanno ad alcuna restrizione.
L’Associazione dell’ICoC può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il contante, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
In quanto datore di lavoro, l’Associazione dell’ICoC è soggetta alla legislazione svizzera in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, di assicurazione invalidità, di assicurazione contro la disoccupazione, di indennità per perdita di guadagno, di regime delle indennità familiari e di previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché in materia di assicurazione malattie.
Il Consiglio federale esonera l’Associazione dell’ICoC dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
L’Associazione dell’ICoC prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente le controversie di diritto privato che non possono essere sottoposte a un tribunale ordinario in virtù delle immunità previste dal presente Accordo.
Per la Svizzera l’attività sul suo territorio dell’Associazione dell’ICoC non comporta nessuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni i quest’ultima o del suo personale.
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Berna, il 18 novembre 2019, in duplice copia, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Corinne Cicéron Bühler | Per l’Associazione dell’ICoC: Jamie A. Williamson |
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