0.192.122.973.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il «Fund for the Afghan People» concernente i privilegi e le immunità del «Fund for the Afghan People» in Svizzera
0.192.122.973.1Bilateral International Treaty1 feb 2024
Concluso il 1° febbraio 2024
Entrato in vigore il 1° febbraio 2024
(Stato 1° febbraio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
il «Fund for the Afghan People»,
dall’altro,
desiderosi di concludere un Accordo concernente i privilegi e le immunità del «Fund for the Afghan People» in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Il Consiglio federale riconosce la capacità giuridica in Svizzera del «Fund for the Afghan People», fondazione di diritto svizzero costituita nel 2022 (di seguito «Fund»).
I beni e gli archivi del Fund e, in generale, tutti i documenti e la corrispondenza a prescindere dal loro formato (fisico o digitale), come pure tutti i supporti di dati che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque essi si trovino.
Nell’ambito delle sue attività, il Fund beneficia dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, e dell’immunità di esecuzione, tranne:
Le pubblicazioni e le comunicazioni del Fund non sottostanno ad alcuna restrizione.
Il Fund può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il contante, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
In quanto datore di lavoro, il Fund è soggetto alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e in particolare è soggetto all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all’assicurazione invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, al regime delle indennità per perdita di guadagno, al regime delle indennità familiari, alla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché all’assicurazione malattie e a quella contro gli infortuni.
Il Consiglio federale esonera il Fund dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
Il Fund adotta le disposizioni opportune allo scopo di comporre in modo soddisfacente le controversie di diritto privato che non possono essere sottoposte a un tribunale ordinario a causa delle immunità previste dal presente Accordo.
La Svizzera, per quanto riguarda l’attività del Fund sul proprio territorio, non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni del Fund o per quelli dei funzionari di quest’ultimo.
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della seconda firma.
Fatto in doppio esemplare, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Berna, 1° febbraio 2024 Ambasciatore Franz Perrez | Per il «Fund for the Afghan People»: Washington, 29 gennaio 2024 Anwar ul-Haq Ahady Shah Mohammed Mehrabi |
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