0.193.231•Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie
0.193.231Multilateral International Treaty29 nov 1965
Conchiusa a Strasburgo il 29 aprile 1957
Approvata dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965
(Stato 2 ottobre 2014)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è d’attuare un’unione più stretta fra i suoi membri;
persuasi che l’assodamento della pace fondata sulla giustizia è d’interesse vitale per la preservazione del consorzio umano e della civiltà;
risoluti a regolare con mezzi pacifici le controversie che potessero sorgere tra essi; hanno conchiuso quanto segue:
Le Alte Parti Contraenti sottoporranno per il giudizio alla Corte internazionale di Giustizia tutte le controversie di diritto internazionale che sorgessero tra loro, specialmente quelle concernenti
Le Alte Parti Contraenti che non siano parti nello Statuto della Corte internazionale di Giustizia2prenderanno le misure necessarie per aver adito alla stessa.
Sorgendo una controversia della natura di quelle designate nell’articolo 4, sarà portata davanti alla Commissione permanente di conciliazione, competente per materia, precedentemente istituita dalle parti in causa. Ove queste convengano di non valersi di tale Commissione speciale di conciliazione, oppure in mancanza di questa, la controversia sarà portata davanti a una Commissione speciale di conciliazione che le parti costituiranno nel termine di tre mesi a contare dalla domanda indirizzata dall’una all’altra.
Salvo accordo contrario delle parti interessate, la Commissione speciale di conciliazione sarà costituita come segue:
La Commissione avrà cinque membri. Ciascuna parte ne nominerà uno, scelto tra i suoi nazionali. Gli altri tre commissari, di cui uno come Presidente, saranno scelti di comune accordo tra i cittadini d’uno Stato terzo. Questi ultimi dovranno essere di cittadinanza differente, non avere la residenza abituale sul territorio delle parti interessate, né trovarsi al loro servizio.
Ove la nomina dei commissari da designarsi in comune non avvenga nel termine previsto nell’articolo 5, la cura di provvedere alle nomine necessarie sarà affidata al governo d’uno Stato terzo, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza d’un accordo nel termine di tre mesi, al Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se questi è cittadino d’una delle parti contrastanti, il compito sarà affidato al Vicepresidente o al giudice più anziano della Corte, che non sia cittadino d’una di esse.
Sarà provveduto nel termine più breve alle vacanze cagionate da morte, dimissione od ogni altro impedimento, secondo il modo stabilito per le nomine.
I lavori della Commissione speciale di conciliazione non saranno pubblici che in virtù d’una risoluzione della Commissione con l’assenso delle parti.
Salvo diversa risoluzione delle parti, le decisioni della Commissione speciale di conciliazione saranno prese alla maggioranza dei voti e, riservate le questioni di procedura, la Commissione potrà pronunciarsi validamente, solo se sono presenti tutti i membri.
Le parti agevoleranno i lavori della Commissione speciale di conciliazione e, in particolare, le forniranno quanto più largamente ogni utile documento e informazione. Esse adopereranno ogni loro mezzo per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e audizione dei testimoni o dei periti e ai trasporti sui luoghi.
Il processo verbale della Commissione sarà comunicato alle parti. Non potrà essere pubblicato che con il loro consenso.
Per le controversie complicate, di cui taluni elementi concernono la conciliazione e, altri, il regolamento giudiziale, ciascuna parte contrastante avrà il diritto di chiedere che il regolamento giudiziale degli elementi giuridici della controversia preceda la procedura di conciliazione.
Le Alte Parti Contraenti sottoporranno alla procedura arbitrale tutte le controversie che sorgessero tra esse, diverse da quelle previste nell’articolo 1, né siano potute essere composte, tanto perché le parti abbiano convenuto di non valersi anzitutto della conciliazione, come perché questa procedura non sia riuscita.
Il tribunale arbitrale comprenderà cinque membri. Ciascuna parte ne nominerà uno, scelto tra i suoi nazionali. Gli altri tre arbitri, di cui uno come Presidente, saranno scelti di comune accordo tra i cittadini di uno Stato terzo. Questi arbitri dovranno essere di cittadinanza differente, non avere la residenza abituale sul territorio delle parti interessate, né trovarsi al loro servizio.
Ove la nomina dei membri del tribunale arbitrale non avvenga nel termine di tre mesi a contare dalla domanda indirizzata dall’una delle parti all’altra di costituire un tribunale arbitrale, la cura di provvedere alle nomine necessarie sarà affidata al governo d’uno Stato terzo, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza d’un accordo nel termine di tre mesi, al Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se questi è cittadino d’una delle parti contrastanti, il compito sarà affidato al Vicepresidente o al giudice più anziano della Corte, che non sia cittadino d’una di esse.
Sarà provveduto nel termine più breve alle vacanze cagionate da morte, dimissione od ogni altro impedimento, secondo il modo stabilito per la nomina.
Le parti compileranno un compromesso determinante l’oggetto della controversia e la procedura da seguire.
Ove il compromesso manchi d’indicazione e di specificazioni sufficienti circa i punti indicati nell’articolo precedente, saranno applicate, in quanto sia possibile, le disposizioni dei titolo IV della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19074per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Ove non sia conchiuso un compromesso nel termine di tre mesi dalla costituzione del tribunale arbitrale, questo sarà adito per istanza dell’una o dell’altra delle parti.
Ove il compromesso sia silente, oppure manchi, il tribunale arbitrale giudicherà exequo et bono , tenuto conto dei principi generali del diritto internazionale e riservato il rispetto degli obblighi convenzionali e delle decisioni definitive dei tribunali internazionali, vincolanti le parti.
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano:
Se l’esecuzione d’una sentenza giudiziale o arbitrale s’oppone a una decisione o un provvedimento ordinato da un’autorità giudiziaria o da ogni altra autorità dell’una delle parti contrastanti, e se il diritto interno di questa non permette o non permetterebbe che imperfettamente di togliere le conseguenze di tale decisione o provvedimento, la Corte o il tribunale arbitrale accorderà, se occorre, alla parte lesa una riparazione sufficiente.
Ogni Parte che accetti la presente Convenzione parzialmente o con riserve potrà, in ogni momento, mediante semplice dichiarazione, estendere la portata della sua accettazione oppure rinunciare in tutto o in parte alle sue riserve.
Le dichiarazioni, di cui agli articoli 35, capoverso 4 e 36, sono consegnate al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 1957, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale comunicherà delle copie, certificate conformi, a ciascun firmatario.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 15 gennaio | 1960 | 15 gennaio | 1960 | |
| Belgio* | 20 aprile | 1970 | 20 aprile | 1970 | |
| Danimarca | 17 luglio | 1959 | 17 luglio | 1959 | |
| Germania* | 18 aprile | 1961 | 18 aprile | 1961 | |
| Italia* | 29 gennaio | 1960 | 29 gennaio | 1960 | |
| Liechtenstein | 18 febbraio | 1980 | 18 febbraio | 1980 | |
| Lussemburgo | 5 luglio | 1961 | 5 luglio | 1961 | |
| Malta* | 28 febbraio | 1967 | 28 febbraio | 1967 | |
| Norvegia | 27 marzo | 1958 | 30 aprile | 1958 | |
| Paesi Bassi* | 7 luglio | 1958 | 7 luglio | 1958 | |
| Aruba* | 7 luglio | 1958 | 7 luglio | 1958 | |
| Curaçao* | 7 luglio | 1958 | 7 luglio | 1958 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)* | 7 luglio | 1958 | 7 luglio | 1958 | |
| Sint Maarten* | 7 luglio | 1958 | 7 luglio | 1958 | |
| Regno Unito* | 7 dicembre | 1960 | 7 dicembre | 1960 | |
| Slovacchia* | 7 maggio | 2001 | 7 maggio | 2001 | |
| Svezia* | 30 aprile | 1958 | 30 aprile | 1958 | |
| Svizzera | 29 novembre | 1965 | 29 novembre | 1965 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
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