0.193.413.67•Trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
0.193.413.67Bilateral International Treaty9 feb 1967
Conchiuso il 7 luglio 1965
Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 19661
Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 febbraio 1967
Entrato in vigore il 9 febbraio 1967
(Stato 9 febbraio 1967)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra il Regno Unito e la Confederazione Svizzera, nonché di favorire, nell’interesse della pace generale, il perfezionamento delle procedure di composizione pacifica delle controversie internazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Ciascuna Parte può sostituire al commissario di propria nomina una persona specialmente versata nel problema controverso. La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà, deve informarne l’altra Parte nel momento stesso in cui fa istanza di conciliazione o, reciprocamente, entro quindici giorni dalla ricezione della notifica di tale istanza. Ciascuna Parte può allora procedere, in un termine di sei settimane, alla sostituzione del proprio commissario.
La Commissione, sentiti gli agenti delle Parti, stabilisce la procedura da seguire caso per caso. Le regole procedurali devono essere conformi ai disposti del presente Trattato ed assicurare alle Parti, in ogni fase della procedura, uguali possibilità d’argomentazione. Inoltre vanno osservate le regole procedurali, recate nell’allegato 1 del presente Trattato, tranne ove la Commissione, col consenso delle Parti, non abbia deciso altrimenti.
La Commissione, tranne diverso accordo fra le Parti, s’aduna nel luogo indicato dal Presidente.
Le Parti agevolano i lavori della Commissione, segnatamente fornendole, con larghezza, documenti e notizie. Esse ricorrono a tutti i mezzi di cui dispongono per consentirle di procedere, sul loro territorio e giusta la loro legislazione, alla citazione ed audizione dei testi e dei periti nonché all’effettuazione dei sopralluoghi.
I lavori della Commissione possono essere pubblicati solo per decisione presa dalla Commissione stessa con l’assenso delle Parti.
2. La Corte si pronuncia anche sulle contestazioni della propria competenza.
3. Le Parti possono convenire, in un compromesso, di sottoporre alla Corte vertenze esulanti dall’elencazione data al capoverso I. Il disposto non preclude. alla Corte di statuire, con l’accordo delle Parti,ex aequo et bono.
Esperita invano la conciliazione, od esclusala per intesa fra le Parti, queste possono, mediante un compromesso, sottoporre la controversia, se ha carattere giuridico, alla procedura d’arbitrato prevista nel presente capo. Il Tribunale arbitrale dev’essere costituito caso per caso, tranne diverso accordo fra le Parti, secondo le modalità indicate negli articoli 16 a 19.
Il compromesso, conchiuso in virtù dell’articolo 15, precisa l’oggetto litigioso, la competenza del Tribunale Arbitrale, la procedura da seguire ed ogni altra condizione voluta.
Il Tribunale Arbitrale ritiene la competenza necessaria per interpretare il compromesso.
Le regole procedurali definite nel compromesso devono conformarsi alle disposizioni del presente Trattato. Se il compromesso è silente in merito, la procedura è retta dal disposti recati nell’allegato Il del presente Trattato.
La procedura e le deliberazioni hanno luogo interamente a porte chiuse. Gli atti della procedura scritta, i resoconti ed i verbali, la sentenza ed ogni altro documento non possono essere pubblicati, a meno che le Parti non convengano altrimenti.
Il Tribunale Arbitrale applica:
La sentenza arbitrale dev’essere motivata. Copia ne è trasmessa a ciascuna delle Parti.
Le Parti devono astenersi da ogni misura suscettiva d’avere ripercussioni pregiudizievoli all’esecuzione della sentenza giudiziaria o arbitrale oppure all’attuazione delle proposte conciliative della Commissione, nonché, di massima, da ogni atto idoneo ad aggravare o estendere la controversia.
Le Parti si conformano al decreto della Corte internazionale di Giustizia o alla sentenza del Tribunale Arbitrale. Decreto e sentenza vanno eseguiti in buona fede ed immediatamente, tranne ove la Corte o il Tribunale non abbiano assegnato, per la totalità o una parte dell’esecuzione, un termine preciso.
Se l’esecuzione d’una sentenza giudiziale o arbitrale urta contro una decisione o un provvedimento ordinato da un’autorità giudiziaria, o da ogni altra autorità dell’una delle Parti e se il diritto interno di questa non permette di mitigare, nonché di togliere, le conseguenze di tale decisione o provvedimento, la Corte internazionale di Giustizia o il Tribunale Arbitrale provvede a stabilire la natura e l’entità della riparazione da accordare alla Parte lesa.
Le difficoltà d’interpretazione del decreto della Corte internazionale di Giustizia o della sentenza del Tribunale Arbitrale devono essere sottoposte, a domanda d’una delle Parti e nel termine di tre mesi da quando sono stati resi, alla Corte, rispettivamente al Tribunale, che ne sono autori.
La revisione del decreto giudiziario o della sentenza arbitrale può essere chiesta solo in base alla scoperta di un fatto determinante, ignoto sia alla Corte o al Tribunale pronuncianti il decreto o la sentenza, sia alla Parte in istanza di revisione, purché non per sua negligenza. La procedura di revisione inizia con la decisione della Corte o del Tribunale, in cui si riscontra il fatto nuovo, si afferma ch’esso giustifica la revisione e se ne dichiara conseguentemente ricevibile l’istanza. Quest’ultima deve essere fatta entro sei mesi dalla scoperta del t’atto nuovo; nessuna istanza di revisione può però essere presentata passati che siano dieci anni dalla data del decreto o della sentenza.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Londra il 7 luglio 1965, in doppio esemplare, in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: B. de Fischer | Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord: Michael Stewart |
|---|
Regole di procedura
1. Il luogo di riunione, fissato che sia giusta l’articolo 8 del Trattato, può essere mutato solo per decisione della Commissione, presa cori l’assenso delle Parti.
2. Sono lingue ufficiali della Commissione il francese e l’inglese. Gli atti della procedura scritta possono essere presentati nell’una o nell’altra. La procedura orale richiede la traduzione dall’una nell’altra, a meno che la Commissione, d’accordo con gli agenti, non decida di rinunciarvi per la totalità o parte della procedura.
3. La Commissione, se lo reputa necessario, nomina un cancelliere incaricato di prendere, sotto il controllo del Presidente, i necessari provvedimenti per convocare la Commissione, redigere i resoconti, allestire i processi verbali e compiere ogni altra attività d’assistenza alla Commissione, dalla medesima richiesta.
4. La Commissione fissa le date in cui ciascuna Parte deve inoltrare alla Commissione, e all’altra Parte, il proprio esposto dei fatti, con gli atti, le carte e i documenti da essa ritenuti utili all’accertamento del vero, nonché l’elenco dei testimoni e dei periti di cui desidera l’audizione.
5. La Commissione può trasferirsi temporaneamente in qualsiasi luogo ritenuto utile al reperimento delle prove. Se esso appartiene al territorio d’uno Stato terzo, occorre l’autorizzazione di questo.
6. Le inchieste e i sopralluoghi devono essere condotti in presenza degli agenti, consulenti e periti delle Parti o, comunque, dopo averli debitamente convocati.
7. Dopo la presentazione completa, ad opera delle Parti, degli argomenti e delle prove e dopo l’escussione di tutti i testi, il Presidente dichiara chiusa l’inchiesta e la Commissione si ritira per deliberare e compilare il rapporto.
8. Il rapporto dev’essere firmato da tutti I. commissari. Se un membro della Commissione rifiuta di firmare, occorre prenderne atto; il rifiuto, tuttavia, non inficia il rapporto.
Regole di procedura
1. Se le Parti non s’intendono circa la sede del Tribunale, questo s’aduna nel luogo indicato dal suo Presidente. La sede, stabilita che sia, può essere mutata solo per decisione del Tribunale, presa con l’assenso delle Parti.
2. Sono lingue ufficiali del Tribunale il francese e l’inglese. Gli atti della procedura scritta possono essere presentati nell’una o nell’altra. La procedura orale richiede la traduzione dall’una nell’altra, a meno che il Tribunale, d’accordo con gli agenti, non decida di rinunciarvi per la totalità o parte della procedura.
3. Il Tribunale, se lo reputa necessario, nomina un cancelliere, incaricato di prendere, sotto il controllo del Presidente, i necessari provvedimenti per convocare il Tribunale, redigere i resoconti, allestire i processi verbali e compiere ogni altra attività d’assistenza al Tribunale, dal medesimo richiesta.
4. La procedura consta d’una parte scritta e d’una orale. La prima comprende la consegna al Tribunale e alle Parti dei memoriali, dei contro‑memoriali e, ove occorra, delle repliche, nonché d’ogni scritto o documento d’appoggio. La seconda comprende l’escussione dei testi e l’audizione dei periti, agenti e consulenti, ad opera del Tribunale.
5. Per ogni controversia onde il Tribunale è adito, il Presidente richiede il parere delle Parti sulle questioni procedurali. All’uopo, egli può convocare gli agenti, non appena questi siano nominati. In base alle informazioni degli agenti, e tenuto conto d’ogni intesa fra le Parti, il Presidente emana le necessarie ordinanze per definire, tra l’altro, il numero e la sequenza degli atti della procedura scritta, come anche i termini di presentazione. l~ in facoltà del Presidente di prorogare ogni termine così stabilito.
6. Ai memoriali, contro‑memoriali e altri atti procedurali, va allegata copia dei documenti d’appoggio, il cui elenco deve figurare dopo le conclusioni. Qualora, stante il volume d’un documento, l’allegato si limiti a recarne degli estratti, il documento stesso, o una sua copia completa, deve essere messo a disposizione del cancelliere, all’intenzione del Tribunale, o dell’altra Parte, eccetto nel caso in cui il documento, pubblicato, sia comunque accessibile. Il testo documentale, redatto in una lingua diversa dal francese o dall’inglese, va accompagnato da una traduzione in una di dette lingue. Se il documento è voluminoso, ci si può limitare a tradurne dei passi, salva restando ogni ulteriore decisione del Presidente o del Tribunale.
7. Ciascuna Parte è tenuta a comunicare al Presidente del Tribunale, in un termine ragionevole prima dell’inizio della procedura orale, delle precisazioni sui mezzi di prova che intende produrre o chiedere al Tribunale di procurarsi. La comunicazione deve elencare nome, cognome, generalità e residenza dei testimoni e dei periti che la Parte intende fare udire, nonché l’indicazione sommaria del o dei punti su cui la testimonianza deve cadere.
8. Il Tribunale può trasferirsi temporaneamente in qualsiasi luogo ritenuto utile al reperimento delle prove. Se esso appartiene al territorio d’uno Stato terzo, occorre l’autorizzazione di questo.
9. Le inchieste e i sopralluoghi devono essere condotti in presenza degli agenti, consulenti e periti delle Parti o, comunque, dopo averli debitamente convocati.
10. Dopo la presentazione completa, ad opera delle Parti, degli argomenti e delle prove e dopo l’escussione di tutti i testi, il Presidente dichiara chiusa l’inchiesta e il Tribunale si ritira per deliberare e pronunciare la sentenza.
Entrato in vigore il 7 luglio 1965
| Ambasciata di Svizzera | Londra, 7 luglio 1965 A Sua Eccellenza Michael Stewart, M.P Segretario Principale di Stato di Sua Maestà Britannica agli Affari Esteri Foreign Office S. W. 1. |
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Signor Segretario di Stato,
ho l’onore di dichiarare ricevuta la lettera data oggi da Vostra Eccellenza, e del seguente tenore: «Mi riferisco al trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato firmato oggi, per precisare, mediante la presente lettera, che i nostri due Governi hanno convenuto che il capitolo III (regolamento giudiziario) non sarà applicabile alle controversie derivanti da ostilità, guerra, situazione bellica, occupazione di guerra od occupazione militare, cui la Svizzera o il Regno Unito avessero preso o prendessero parte. Sarei riconoscente a Vostra Eccellenza qualora volesse confermarmi questa intesa in nome dei Consiglio federale svizzero.»
Mi pregio di comunicare a Vostra Eccellenza che il Consiglio federale svizzero consente su quanto precede.
Vogliate gradire signor Segretario di Stato l’assicurazione della mia massima considerazione.
B. de Fischer
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