Entrato in vigore il 28 agosto 1970
(Stato 28 agosto 1970)
Traduzione 1
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di dichiarare ricevuta la lettera indirizzatami da Vostra Eccellenza il 21 agosto 1970, del seguente tenore (traduzione dall’inglese):
«Mi pregio di riferirmi al Trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera (con scambio di lettere), firmato in Londra il 7 luglio 19652e, giusta i disposti del suo articolo 39 paragrafo 1 di proporre, in nome del Governo del Regno Unito, di estendere l’applicazione del Trattato, con relativo scambio di note, al Baliaggio di Guernesey ed all’Isola dì Man. Sono inoltre incaricato di proporre che, riservato il paragrafo 2 dell’articolo 39 del Trattato, l’estensione rimanga in vigore per cinque anni e, poscia, per i successivi quinquenni, tranne ove uno dei Governi la disdica mediante avviso scritto consegnato all’altro Governo almeno sei mesi prima dello spirare del quinquennio.
Se quanto precede risulta accettabile dal Governo della Confederazione Svizzera, mi pregio di suggerire che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo tra i due Governi, entrante in vigore alla data di detta risposta».
Ho l’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Consiglio federale svizzero consente con quanto precede e di confermare che la Vostra nota e la presente risposta costituiscono un accordo, sul tema trattato, tra i due Governi, accordo che entra in vigore oggi stesso.
Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.