0.193.414.18•Trattato d’arbitrato e di conciliazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria
0.193.414.18Bilateral International Treaty24 apr 1995
Concluso il 17 dicembre 1992
Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19933
Ratificato con strumenti scambiati il 24 aprile 1995
Entrato in vigore il 24 aprile 1995
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Ungheria,
desiderose di stringere viepiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Ungheria, nonché di favorire, nell’interesse della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, il perfezionamento delle procedure di soluzione pacifica, giusta ed equa delle controversie fra loro, hanno concluso il seguente Trattato:
Le Parti contraenti si impegnano a risolvere le controversie fra loro mediante il negoziato. Se il negoziato non dà buon esito entro un anno dalla sua apertura, ogni Parte può sottoporre la controversia alla procedura descritta qui di seguito.
Ogni controversia in cui le Partì si contestano reciprocamente un diritto e che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all’articolo 1 può essere sottoposta da ciascuna Parte all’arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.
Il Tribunale arbitrale è così costituito:
Una volta costituito, il Tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte oproprio motu , prescrivere le misure cautelari che ritiene appropriate per garantire i diritti rispettivi delle Parti. Queste ultime si conformano a tali misure.
Il Tribunale arbitrale fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Esso rispetta i principi dell’uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della sua suddivisione in una fase scritta ed una orale.
Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all’articolo 1 e non rientra nella categoria stabilita all’articolo 2 può essere sottoposta alla conciliazione da ciascuna Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.
La Commissione di conciliazione è costituita nel medesimo modo del Tribunale arbitrale, secondo quanto previsto all’articolo 3, sennonché le designazioni non effettuate nel termine menzionato all’articolo 3 lettera d) sono eseguite dal Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Una volta costituita, la Commissione di conciliazione può prescrivere alle Parti le misure cautelari che ritiene appropriate. Le Parti informano la Commissione delle disposizioni che hanno potuto prendere in vista dell’applicazione di tali misure.
Le Parti partecipano alla procedura di conciliazione e forniscono alla Commissione di conciliazione i documenti e le informazioni da essa richiesti.
L’insuccesso della procedura di conciliazione non esonera le Parti dall’obbligo di continuare i loro sforzi in direzione di una soluzione pacifica della controversia.
Nell’attesa di risolvere la controversia, le Parti si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione e di rendere più difficile o impedire la soluzione della controversia mediante i mezzi previsti nel presente Trattato.
Il Tribunale Arbitrale e la Commissione di Conciliazione previsti nel presente Trattato decidono in merito alla loro competenza.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Budapest il 17 dicembre 1992, in due esemplari originali, nelle lingue francese e ungherese, i due testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per la Repubblica di Ungheria: |
|---|---|
| Jakob Kellenberger | János Martonyi |
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