0.193.416.49•Trattato di conciliazione e d ’ arbitrato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia
0.193.416.49Bilateral International Treaty9 mar 1994
Concluso il 20 gennaio 1993
Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19931
Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 marzo 1994
Entrato in vigore il 9 marzo 1994
(Stato 9 marzo 1994)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,
desiderosi di stringere viepiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia, nonché di favorire, nell’interesse della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, il perfezionamento delle procedure di soluzione pacifica, giusta ed equa delle controversie fra loro,
hanno concluso il seguente Trattato:
Le Parti contraenti si impegnano a risolvere le controversie fra loro mediante il negoziato. Se il negoziato non dà buon esito entro un anno dalla sua apertura, ogni Parte può sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione descritta qui di seguito.
Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all’articolo 1 può essere sottoposta da ciascuna Parte alla conciliazione per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.
La Commissione di conciliazione è così costituita:
Una volta costituita, la Commissione di conciliazione può raccomandare alle Parti le misure cautelari che ritiene appropriate. Le Parti informano prontamente la Commissione delle disposizioni che hanno potuto prendere in vista dell’applicazione di tali misure.
Il Tribunale arbitrale è costituito nel medesimo modo della Commissione di conciliazione, secondo quanto previsto all’articolo 3, sennonché le designazioni non effettuate nel termine menzionato all’articolo 3 lettera d sono eseguite dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente non possa assumersi tale compito, o se ha la cittadinanza di una delle due Parti, le necessarie designazioni sono effettuate dal Vicepresidente della Corte. Se, per queste stesse ragioni, il Vicepresidente non può procedere alle designazioni, esse sono effettuate dal membro più anziano della Corte che non ha la cittadinanza né dell’una né dell’altra Parte.
Una volta costituito, il Tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte oproprio motu , prescrivere le misure cautelari che ritiene appropriate per garantire i diritti rispettivi delle Parti. Queste ultime sono tenute a conformarsi in buona fede a tali misure.
Il Tribunale arbitrale fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Esso rispetta i principi dell’uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della sua suddivisione in una fase scritta ed una orale.
Nell’attesa di risolvere la controversia, le Parti si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione e di rendere più difficile o impedire la soluzione della controversia mediante i mezzi previsti nel presente Trattato.
La Commissione di conciliazione e il Tribunale arbitrale previsti nel presente Trattato decidono in merito alla loro competenza.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Varsavia, il 20 gennaio 1993, in due esemplari originali, nelle lingue francese e polacca, i due testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Lucius Caflisch | Per il Governo della Repubblica di Polonia: Krzysztof Skubiszewski |
|---|
Art. 2 cpv. 1 del DF del 6 dic. 1993 (RU 1994 1044). ↩
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