Conclusa a Monaco il 5 settembre 1980
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 marzo 1990
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1990
(Stato 3 luglio 2017)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile;
desiderosi di fissare norme comuni relative al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all’estero;
tenendo presente la Raccomandazione relativa al diritto di matrimonio adottata a Vienna l’8 settembre 1976 dall’Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
Ciascuno Stato contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all’estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.
Art. 2
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione vengono assimilati ai cittadini di uno Stato contraente i profughi e gli apolidi il cui status personale è regolato dalla legge di detto Stato.
Art. 3
Le indicazioni che devono essere riportate nel certificato sono scritte in carattere latino stampatello; possono essere inoltre scritte nei caratteri della lingua dell’autorità che rilascia il certificato.
Art. 4
- Le date devono essere scritte in cifre arabe e indicare, nell’ordine, sotto le abbreviazioni Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese devono essere indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. 1 primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell’anno vengono indicati con cifre da 01 a 09.
- I nomi dei luoghi menzionati nel certificato devono essere seguiti dal nome dello Stato in cui si trovano qualora detto Stato sia diverso da quello dell’autorità che rilascia il certificato.
- Devono essere usati solo i seguenti simboli:
– per indicare il sesso maschile, la lettera M; il sesso femminile, la lettera F;
– per indicare la cittadinanza, le lettere usate per indicare lo Stato d’immatricolazione delle automobili;
– per indicare la condizione di profugo, le lettere REF;
– per indicare la condizione di apolide, le lettere APA.
- Qualora un precedente matrimonio sia stato sciolto, nella casella 12 del certificato devono essere menzionati il cognome e i nomi dell’ultimo coniuge nonché la data, il luogo e il motivo dello scioglimento. Per indicare il motivo dello scioglimento devono essere usati solo i seguenti simboli:
– in caso di decesso, la lettera D;
– in caso di divorzio, le lettere DIV;
– in caso di annullamento, la lettera A;
– in caso di scomparsa, le lettere ABS.
Art. 5
Se l’autorità competente non è in grado di riempire le caselle o alcune di esse, detta casella o dette caselle devono essere annullate con trattini.
Art. 6
- Sulla facciata frontale del certificato le rubriche fisse, escluse le abbreviazioni previste nell’articolo 4 per quanto riguarda le date, sono stampate almeno in due lingue, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato che rilascia il certificato ed in francese.
- Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, nonché nella lingua inglese.
- Sul retro di ciascun certificato devono essere indicati:
– un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo;
– la traduzione delle rubriche fisse, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, se dette lingue non sono state utilizzate sulla facciata frontale;
– una sintesi degli articoli 3, 4, 5 e 9 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell’autorità che rilascia il certificato.
- Le traduzioni devono essere approvate dal Bureau della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Art. 7
I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell’autorità che li rilascia. La loro validità è limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio.
Art. 8
- Al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, gli Stati contraenti indicheranno le autorità2competenti per il rilascio dei certificati.
- Ogni successiva modifica verrà notificata al Consiglio federale svizzero.
Art. 9
Ogni modifica del certificato da parte di uno Stato deve essere approvata dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Art. 10
I certificati sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione.
Art. 11
La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio federale svizzero.
Art. 12
- La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
- La Convenzione entrerà in vigore, nei confronti dello Stato che la ratificherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 13
Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero.
Art. 14
Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Art. 15
- Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni altro momento successivo, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all’insieme dei territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o più di detti territori.
- Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio federale svizzero e l’estensione entrerà in vigore al momento dell’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della notifica.
- Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio federale svizzero e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.
Art. 16
- La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.
- Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consiglio federale svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati.
Art. 17
- Il Consiglio federale svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:
- il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- ogni data di entrata in vigore della Convenzione;
- ogni dichiarazione riguardante l’estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data della relativa entrata in vigore;
- ogni denuncia della Convenzione e la data dell’entrata in vigore;
- ogni dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 8.
- Il Consiglio federale svizzero comunicherà al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del capoverso 1.
- All’entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verrà trasmessa dal Consiglio federale svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite3.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verrà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero, e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà trasmessa altresì al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.(Seguono le firme)