Conchiuso il 26 aprile 1962
Entrato in vigore il 1° febbraio 1963
(Stato 24 agosto 1976)
Capo I Abolimento della legalizzazione
Art. 1
Gli atti compilati, rilasciati o autenticati da un ufficiale dello stato civile dell’uno degli Stati contraenti e provveduti del sigillo ufficiale possono essere adoperati nell’altro Stato senza legalizzazione.
Capo II Scambio di atti dello stato civile
Art. 2
(1). Se la nascita d’un cittadino dell’uno degli Stati contraenti è iscritta nell’altro Stato,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo, del giorno del matrimonio dei genitori del neonato e del loro indirizzo o, nel caso di filiazione naturale, la menzione del luogo e del giorno della nascita della madre, dell’indirizzo e dell’ultimo domicilio della stessa in Austria;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo di attinenza dei genitori del neonato o, nel caso di filiazione naturale, del luogo e del giorno della nascita, e del luogo di attinenza della madre.
(2). Se l’iscrizione della nascita porta delle annotazioni marginali e salvo il caso di cui all’Art. 6
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di nascita, recante quelle annotazioni;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle nascite.
Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.
Art. 3
(1). Se il matrimonio di un cittadino dell’uno degli Stati è iscritto nell’altro Stato,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio, recante la menzione dell’indirizzo degli sposi e dell’ufficio austriaco di stato civile che ha rilasciato il certificato di capacità al matrimonio;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di matrimonio, recante la menzione del luogo di attinenza dello sposo svizzero.
(2). Se l’iscrizione del matrimonio porta delle annotazioni marginali e salvo il caso di cui all’Articolo 4
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio, recante quelle annotazioni;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle famiglie.
Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.
Art. 4
(1). Se nell’uno dei due Stati contraenti è pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e
il matrimonio è stato contratto sul territorio dell’altro Stato
oppure tra sposi di cui uno sia cittadino dell’altro Stato,
- nel caso di divorzio pronunciato in Austria: l’ufficiale dello stato civile del luogo del matrimonio celebrato in Austria spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle famiglie e una copia della sentenza di divorzio, corredata di dichiarazione certificante che essa è passata in giudicato,
se il matrimonio è stato celebrato in Svizzera, il tribunale che ha pronunciato il divorzio spedisce una copia corredata di dichiarazione certificante che la sentenza di divorzio è passata in giudicato;
- nel caso di divorzio pronunciato in Svizzera: l’ufficiale dello stato civile del luogo del matrimonio celebrato in Svizzera spedisce un atto di matrimonio con le annotazioni marginali e una copia autenticata e corredata d’una dichiarazione certificante che la sentenza di divorzio è passata in giudicato, se il matrimonio è stato celebrato in Austria, l’ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio dei coniugi divorziati spedisce una copia autenticata della sentenza di divorzio e corredata di dichiarazione certificante che essa è passata in giudicato.
(2). Queste norme si applicano per analogia nel caso di annullamento del matrimonio o qualora sia accertata l’esistenza o la non esistenza del medesimo.
(3). Le prescrizioni del capoverso 1 non si applicano se nessuno degli sposi è cittadino degli Stati contraenti.
Art. 5
(1). Se la morte di un cittadino dell’uno degli Stati è iscritta nell’altro Stato,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante la menzione dell’indirizzo e dell’ultimo domicilio del defunto in Austria; se il defunto era coniugato, l’atto deve recare anche il luogo e il giorno del matrimonio;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di morte, recante la menzione del luogo di attinenza del defunto.
(2). Se l’iscrizione della morte porta delle annotazioni marginali,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante quelle annotazioni;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle morti.
Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.
Art. 6
(1). Se nell’uno dei due Stati è iscritto un matrimonio che produca la legittimazione di un figlio
la cui nascita è iscritta nell’altro Stato o che era cittadino dell’altro Stato al momento del matrimonio dei genitori,
l’ufficiale dello stato civile svizzero che ha iscritto la legittimazione spedisce
l’atto di matrimonio dei genitori, se il matrimonio fu celebrato da un ufficiale dello stato civile svizzero; un estratto del registro delle famiglie, se i genitori non si unirono in matrimonio innanzi all’ufficiale dello stato civile svizzero ma sono iscritti nel registro delle famiglie; l’atto di nascita del figlio, qualora la nascita sia stata iscritta da un ufficiale dello stato civile svizzero; l’atto di legittimazione;
l’ufficiale dello stato civile austriaco che ha celebrato il matrimonio spedisce,
se la nascita del figlio non è iscritta in Austria, l’atto di matrimonio dei genitori, recante la menzione del luogo d’attinenza, del luogo e del giorno della nascita del figlio;
se la nascita del figlio è iscritta in Austria, una copia autenticata delle iscrizioni del libro delle famiglie nel quale il figlio fu iscritto come legittimo dopo la legittimazione, una copia del decreto del tribunale delle tutele che accerta la legittimazione, corredata di dichiarazione attestante che il decreto è passato in giudicato, e l’atto di nascita del figlio.
(2). La comunicazione obbligatoria prevista nel capoverso 1 si applica per analogia quanto alle iscrizioni toccanti l’iscrizione della legittimazione o la legittimazione stessa,
all’ufficiale dello stato civile che iscrisse la legittimazione;
all’ufficiale dello stato civile che celebrò il matrimonio, se la nascita del figlio non è iscritta in Austria o all’ufficiale dello stato civile che tiene il libro delle nascite.
(3). Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano anche se, al momento del matrimonio, era cittadino dell’altro Stato il padre, non il figlio.
Art. 7
(1). Se l’obbligo della comunicazione degli atti dello stato civile risulta dall’appartenere la persona della quale si tratta all’altro Stato, la comunicazione dev’essere fatta anche se, insieme con tale cittadinanza, essa abbia la cittadinanza del secondo Stato o di uno Stato terzo.
(2). Gli apolidi che abbiano il domicilio o la dimora abituale nell’altro Stato sono parificati ai cittadini dello stesso per quanto concerne l’obbligo della comunicazione.
Art. 8
Gli atti dello stato civile sono spediti almeno una volta il mese al consolato competente dell’altro Stato.
Capo III Rilascio di certificati di capacità al matrimonio
Art. 9
Se un cittadino dell’uno dei due Stati intende contrarre matrimonio nell’altro Stato, l’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione trasmette la domanda dello sposo intesa a ottenere dall’ufficiale dello stato civile competente dello Stato d’origine un certificato di capacità al matrimonio. Alla domanda egli unisce per entrambi gli sposi i documenti menzionati nell’allegato 1 del presente accordo.
Art. 10
(1). L’ufficiale dello stato civile dello Stato d’origine invia il certificato di capacità al matrimonio all’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione del matrimonio. Nel medesimo tempo sono restituiti i documenti prodotti; la domanda è però tenuta dall’ufficiale dello stato civile.
(2). Le cause che impedissero il rilascio del certificato devono essere comunicate.
Art. 11
La domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio è compilata su modulo trilingue secondo il modello unito al presente accordo come allegato 2.
Art. 12
Dei documenti che non siano compilati in tedesco lo sposo allega una traduzione tedesca autenticata.
Art. 13
I certificati di capacità al matrimonio sono rilasciati gratuitamente.
Art. 14
(1). Ciascuno Stato comunica all’altro Stato le disposizioni sulla competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile a rilasciare i certificati di capacità al matrimonio.
(2). Le disposizioni presentemente in vigore sono indicate nell’allegato 3.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 15
(1). Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.
(2). Entrando in vigore il presente accordo, è abrogato quello del 9 dicembre 19532concernente il rilascio di certificati di capacità al matrimonio e lo scambio di atti dello stato civile.
Art. 16
Il presente accordo è conchiuso per uno spazio di cinque anni a contare dal giorno della sua entrata in vigore.
Ove non sia disdetto sei mesi prima del decorso del quinquennio, esso sarà prorogato di anno in anno.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Governi hanno apposto al presente accordo la loro firma e i loro sigilli.Vienna, 26 aprile 1962
Allegato 1
Documenti necessari
I
Persone celibi o nubili che hanno l’esercizio dei diritti civili
II
Minorenni o interdetti, che non hanno l’esercizio completo dei diritti civili
o il permesso di contrarre matrimonio,
(oltre ai documenti previsti nel numero I)
III
Persone che sono già state coniugate
(oltre ai documenti previsti nel numero I)
Agli atti che non possono essere prodotti saranno sostituiti altri documenti giustificativi. In loro mancanza, lo sposo fa una dichiarazione confermata con giuramento; l’ufficiale dello stato civile autentica la firma. Le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile apprezzano liberamente la forza probatoria dei documenti sostitutivi e delle dichiarazioni fatte sotto giuramento.
Allegato 2
Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses Demande d’un certificat de capacité matrimoniale Domanda di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio
Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen miteinander die Ehe eingehen.
Les financés désignes ci-après désirent contracter mariage.
Gli sposi designati qui appresso intendono contrarre matrimonio.
Zu diesem Zweck stellt der/die
Dans cette intention
A tale scopo
den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses.
demande la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.
domanda il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.
Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben:
Les fiancés donnent les indications suivantes:
Gli sposi forniscono le indicazioni seguenti:
Wir sind nicht miteinander verwandt oder verschwägert*.
Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance*.
Non siamo nè consanguinei nè altrimenti imparentati*.
Wir sind in folgender Weise miteinander verwandt oder verschwägert*:
Nous sommes apparentés comme suit*:
Siamo imparentati come segue*:
Wir stehen in keinem Adoptionsverhältnis zueinander.
Nous ne sommes, l’un à l’égard de l’autre, ni adoptant ni adopté.
Non siamo, vicendevolmente, nè adottati nè adottandi.
Wir stehen – nicht – unter Vormundschaft*.
Nous sommes – ne sommes pas – sous tutelle*.
Siamo – non siamo – sotto tutela*.
Wir wollen in der Schweiz/Österreich heiraten*.
Nous désirons nous marier en Suisse/Autriche*.
Intendiamo sposarci in Svizzera/Austria*.
Wir überreichen folgende Urkunden**:
Nous remettons les pièces suivantes**:
Produciamo i seguenti documenti**:
Allegato 3
Disposizioni circa la competenza per territorio dell’ufficiale dello stato civile a rilasciare il certificato di capacità al matrimonio
a) Repubblica d’Austria
Competente a rilasciare il certificato di capacità al matrimonio indispensabile al cittadino austriaco per contrarre matrimonio all’estero è l’ufficiale dello stato civile nel cui circondario lo sposo ha il domicilio o, in difetto di questo, la sua residenza. Se lo sposo non abita nè dimora in Austria, è determinante il luogo della sua ultima dimora abituale; se non ha mai risieduto in Austria o vi ha soggiornato solo temporaneamente, è competente l’ufficiale dello stato civile dell’Ufficio dello stato civile «Innere Stadt‑Mariahilf», a Vienna.
Se i due sposi sono austriaci, è sufficiente che un solo ufficiale dello stato civile austriaco rilasci il certificato di capacità al matrimonio, anche se i due sposi non hanno abitato o risieduto nello stesso circondario dello stato civile.
b) Confederazione Svizzera
Il certificato di capacità al matrimonio necessario allo Svizzero (sposo o sposa) per contrarre matrimonio è rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile svizzero soltanto dopo la pubblicazione.
È competente a rilasciare il certificato di capacità al matrimonio:
- se lo sposo abita la Svizzera – indipendentemente dalla cittadinanza della sposa – l’ufficiale dello stato civile del suo domicilio;
- se solo la sposa abita la Svizzera – indipendentemente dalla cittadinanza dello sposo – l’ufficiale dello stato civile del suo domicilio;
- se nè lo sposo nè la sposa abitano la Svizzera, l’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza dello sposo svizzero. Se i due sposi sono svizzeri, la domanda di un certificato di capacità al matrimonio può essere presentata, a scelta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza dello sposo o a quello del luogo di attinenza della sposa; in questo caso, il certificato di capacità al matrimonio vale per entrambi gli sposi.