0.211.212.3•Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni
0.211.212.3Multilateral International Treaty17 lug 1976
Conchiusa all’Aia il 1° giugno 1970
Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 19761
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1976
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976
(Stato 25 maggio 2023)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderosi di agevolare il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni acquisiti sui loro territori rispettivi,
hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno convenuto
le seguenti disposizioni:
La presente Convenzione si applica al riconoscimento, in uno Stato contraente, dei divorzi e delle separazioni acquisiti in un altro Stato contraente per effetto di un procedimento giudiziario o di un’altra procedura ufficialmente riconosciuta in quest’ultimo Stato, e che vi hanno efficacia legale.
La Convenzione non concerne le disposizioni relative alla colpa, né i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario o le disposizioni circa l’assegnazione dei figli.
I suddetti divorzi e separazioni sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente, riservate le altre disposizioni della presente Convenzione, se, al momento della domanda nello Stato del divorzio o della separazione (detto qui di seguito «Stato d’origine»):
Se, nello Stato d’origine, la competenza in materia di divorzio o di separazione può essere fondata sul domicilio, l’espressione «dimora abituale» di cui all’articolo 2 comprende anche il domicilio nel senso in cui questo termine è ammesso in questo Stato.
Tuttavia, l’alinea precedente non concerne il domicilio della moglie qualora quest’ultimo sia legalmente connesso al domicilio del marito.
Se vi è stata una domanda riconvenzionale, il divorzio o la separazione pronunciati in base alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale sono riconosciuti se soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 2 o 3.
Qualora una separazione corrispondente alle disposizioni della presente Convenzione sia stata convertita in divorzio nello Stato d’origine, il riconoscimento del divorzio non può essere negato adducendo che le condizioni previste negli articoli 2 o 3 non erano più adempiute al momento della domanda di divorzio.
Qualora il convenuto sia comparso nel procedimento, le autorità dello Stato in cui è invocato il riconoscimento del divorzio o della separazione sono vincolate dagli accertamenti di fatto su cui è stata fondata la competenza.
Il riconoscimento del divorzio o della separazione non può essere negato adducendo che:
Riservato quanto fosse necessario per l’applicazione di altre disposizioni della presente Convenzione, le autorità dello Stato in cui è invocato il riconoscimento di un divorzio o di una separazione non possono procedere a nessun esame nel merito della decisione.
Ogni Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio fra due coniugi che, al momento in cui questo è stato acquisito, erano esclusivamente cittadini di Stati la cui legge non prevede il divorzio.
Se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, non si è agito appropriatamente per informare il convenuto della domanda di divorzio o di separazione, o se il convenuto non è stato messo in grado di far valere i suoi diritti, il riconoscimento del divorzio o della separazione può essere negato.
Qualsiasi Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione incompatibili con una decisione anteriore, vertente principalmente sullo stato matrimoniale dei coniugi, resa nello Stato in cui è invocato il riconoscimento ovvero riconosciuta o adempiente le condizioni del riconoscimento in questo Stato.
Ogni Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione se manifestamente incompatibili con il suo ordine pubblico.
Uno Stato tenuto a riconoscere un divorzio in applicazione della presente Convenzione non può vietare all’uno o all’altro coniuge di passare a nuove nozze, adducendo che la legge di un altro Stato non riconosce il divorzio.
In qualsiasi Stato contraente, si può soprassedere alla pronuncia su qualsiasi domanda di divorzio o di separazione se lo stato matrimoniale dell’uno o dell’altro coniuge è oggetto d’istanza in un altro Stato contraente.
Riguardo ai divorzi o alle separazioni acquisiti o invocati negli Stati contraenti che, per queste materie, prevedono due o più sistemi di diritto applicabili in unità territoriali diverse:
Per l’applicazione degli articoli 2 e 3, qualora lo Stato d’origine preveda, in materia di divorzio o di separazione, due o più sistemi di diritto applicabili in unità territoriali diverse:
Riguardo a uno Stato contraente che, in materia di divorzio o di separazione, prevede due o più sistemi di diritto applicabili a diverse categorie di persone, qualsiasi riferimento alla legge di questo Stato concerne il sistema giuridico designato dal diritto di questo.
Se, per l’applicazione della presente Convenzione, si deve tener conto della legge di uno Stato contraente o no, che non sia quello d’origine o di riconoscimento e che, in materia di divorzio o separazione, prevede due o più sistemi di diritto d’applicazione territoriale o personale, occorre riferirsi al sistema designato dal diritto di detto Stato.
La presente Convenzione non ostacola in uno Stato contraente l’applicazione di norme di diritto più favorevoli al riconoscimento di divorzi e separazioni acquisiti all’estero.
La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di altre convenzioni, di cui uno o più Stati contraenti sono o saranno partecipi, contenenti disposizioni sulle materie disciplinate nella presente Convenzione.
Gli Stati contraenti veglieranno tuttavia a non concludere altre convenzioni in materia, incompatibili con i termini della presente Convenzione, salvo motivi particolari dovuti a legami regionali o d’altra natura; qualunque siano le disposizioni di tali convenzioni, gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere, in virtù della presente Convenzione, i divorzi e le separazioni acquisiti in Stati contraenti non partecipi di dette convenzioni.
Qualsiasi Stato contraente può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di:
Qualsiasi Stato contraente la cui legge non prevede il divorzio può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di non riconoscere un divorzio se, al momento in cui questo è stato acquisito, un coniuge era cittadino di uno Stato la cui legge non prevedeva il divorzio.
Questa riserva avrà efficacia soltanto finché la legge dello Stato che ne ha fatto uso non prevederà il divorzio.
Qualsiasi Stato contraente la cui legge non prevede la separazione potrà, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di non riconoscere una separazione se, al momento in cui questa è stata acquisita, un coniuge era cittadino di uno Stato contraente la cui legge non prevedeva la separazione.
Qualsiasi Stato contraente può dichiarare in qualsiasi momento che certe categorie di persone sue cittadine potranno non essere considerate tali per l’applicazione della presente Convenzione.
Qualsiasi Stato contraente che, in materia di divorzio o di separazione, comprende due o più sistemi di diritto, può, al momento della firma, ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutti questi sistemi di diritto o soltanto a uno o più di essi e, in qualsiasi momento, può modificare questa dichiarazione facendone una nuova.
Queste dichiarazioni sono notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicano esplicitamente i sistemi di diritto cui s’applica la Convenzione.
Qualsiasi Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione se, al momento in cui è invocato il riconoscimento, la Convenzione non è applicabile al sistema di diritto giusta il quale sono stati acquisiti.
La presente Convenzione s’applica indipendentemente dalla data in cui è stato acquisito il divorzio o la separazione.
Tuttavia, qualsiasi Stato contraente può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, riservarsi il diritto di non applicare la presente Convenzione a un divorzio o a una separazione acquisiti prima della data dell’entrata in vigore per questo Stato.
Qualsiasi Stato può, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, fare una o più delle riserve previste negli articoli 19, 20, 21 e 24 della presente Convenzione. Non è ammessa nessun’altra riserva.
Parimente, qualsiasi Stato contraente può, notificando un’estensione della Convenzione conformemente all’articolo 29, fare una o più di queste riserve con effetto limitato ai territori o a certi territori compresi nell’estensione.
Qualsiasi Stato contraente può, in qualsiasi momento, ritirare una riserva fatta. Questo ritiro è notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L’effetto della riserva cessa il sessantesimo giorno dopo la notificazione di cui all’alinea precedente.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione previsto nell’articolo 26 alinea 2.
La Convenzione entra in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione.
Qualsiasi Stato non rappresentato nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se Membro di questa Conferenza o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione specializzata di quest’ultima o partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia2, potrà aderire alla presente Convenzione dopo ch’essa sarà entrata in vigore in virtù dell’articolo 27 alinea 1.
Lo strumento d’adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entra in vigore, per lo Stato aderente, il sessantesimo giorno dopo il deposito dello strumento d’adesione.
L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettarla. Questa dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; quest’ultimo ne invierà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno Stato contraente.
La Convenzione entra in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che dichiara d’accettarne l’adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione d’accettazione.
Qualsiasi Stato, al momento della firma, ratificazione o adesione, può dichiarare che la presente Convenzione si estende all’insieme dei territori da esso rappresentati sul piano internazionale, o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
Successivamente, ogni estensione di questa natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L’estensione avrà effetto soltanto nei rapporti con gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettarla. Questa dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; questo ne invierà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno Stato contraente.
L’estensione sarà efficace in ogni caso sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione d’accettazione.
La presente Convenzione vige per cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore conformemente all’articolo 27 alinea 1 anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno successivamente aderito.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta.
La disdetta sarà, almeno sei mesi prima dello spirare del termine quinquennale, notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Essa potrà restringersi a certi territori cui s’applica la Convenzione.
La disdetta avrà effetto soltanto riguardo allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati previsti nell’articolo 26, come anche agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 28:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto all’Aia, il primo giugno 1970, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato nell’Undicesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania*a | 7 marzo | 2013 A | 12 ottobre | 2013 |
| Australia*a | 24 settembre | 1985 A | 13 aprile | 1986 |
| Ceca, Repubblica* | 28 gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina | ||||
| Hong Kongb | 16 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro*a | 13 gennaio | 1983 A | 14 novembre | 1983 |
| Danimarca*a | 25 giugno | 1975 | 24 agosto | 1975 |
| Egitto | 21 aprile | 1980 | 20 giugno | 1980 |
| Estoniaa | 7 novembre | 2002 A | 29 marzo | 2008 |
| Finlandia | 16 giugno | 1977 | 15 agosto | 1977 |
| Italia* | 19 febbraio | 1986 | 20 aprile | 1986 |
| Lussemburgo* | 13 febbraio | 1991 | 14 aprile | 1991 |
| Moldova*a | 10 ottobre | 2011 A | 9 settembre | 2013 |
| Norvegia | 15 agosto | 1978 | 14 ottobre | 1978 |
| Paesi Bassi* | 23 giugno | 1981 | 22 agosto | 1981 |
| Arubaa | 28 maggio | 1986 A | 29 marzo | 2008 |
| Polonia*a | 25 aprile | 1996 A | 29 marzo | 2008 |
| Portogallo | 10 maggio | 1985 | 9 luglio | 1985 |
| Regno Unito* | 21 maggio | 1974 | 24 agosto | 1975 |
| Bermuda*a | 13 dicembre | 1982 A | 11 febbraio | 1983 |
| Gibilterra*a | 5 aprile | 1977 A | 4 giugno | 1977 |
| Guernesey*a | 3 marzo | 1978 A | 2 maggio | 1978 |
| Isola di Man*a | 3 marzo | 1978 A | 2 maggio | 1978 |
| Jersey*a | 3 marzo | 1978 A | 2 maggio | 1978 |
| Slovacchia* | 26 aprile | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Svezia | 25 giugno | 1975 | 24 agosto | 1975 |
| Svizzera* | 18 maggio | 1976 | 17 luglio | 1976 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Sviz-zera. I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/002929oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazio-nali, 3003 Berna. a L’adesione è soggetta alla procedura di accettazione. La data dell’entrata in vigore è quella tra la Svizzera e questo Stato partecipante o territorio. b Dal 4 giu. 1977 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong. | ||||
| Svizzera3Conformemente all’articolo 24 capoverso 2 della Convenzione, la Svizzera si riserva il diritto di non applicare la Convenzione a un divorzio o a una separazione acquisiti prima che la Convenzione sia entrata in vigore per la Svizzera. |
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