0.211.213.133.6•Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d’America sull’esecuzione delle obbligazioni alimentari
0.211.213.133.6Bilateral International Treaty30 set 2004
Concluso il 31 agosto 2004
Entrato in vigore il 30 settembre 2004
(Stato 30 settembre 2004)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito la Svizzera)
e
il Governo degli Stati Uniti d’America
(in seguito le Parti o gli Stati contraenti)
decisi a stabilire un quadro uniforme ed efficace per l’esecuzione delle obbligazioni alimentari e per il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, e
in conformità alle procedure per la conclusione di accordi esecutivi e autorizzati dal Congresso degli Stati Uniti giusta il paragrafo 459A del «Social Security Act», Titolo 42, «United States Code», paragrafo 659A,
hanno convenuto quanto segue:
L’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta prende, in nome del richiedente, tutti i provvedimenti idonei per la copertura o il rimborso d’alimenti oppure per l’esecuzione di un’obbligazione alimentare, compresa la ricerca del debitore, l’istruzione e il proseguimento di una procedura riguardante un’obbligazione alimentare e, all’occorrenza, lo stabilimento di un legame di filiazione, l’esecuzione di decisione giudiziaria o amministrativa, nonché l’esazione e la ripartizione degli importi di cui si tratta.
Ciascuna Autorità centrale si assume i propri costi di funzionamento, senza chiedere contributi al richiedente. L’esecuzione di una decisione resa da un tribunale o da un’autorità amministrativa competente, come anche tutte le altre procedure di cui nel presente Accordo nonché l’assistenza giudiziaria e amministrativa necessaria sono effettuate dalla Parte richiesta senza costi per il richiedente. Tuttavia, per l’esecuzione di una domanda intesa a stabilire un legame di filiazione o un’obbligazione alimentare verso un coniuge o un figlio, la Svizzera può addebitare i costi della procedura davanti al tribunale, compresi quelli per gli esami del sangue e le analisi dei tessuti, alla parte soccombente, se per quest’ultima non sono soddisfatte le premesse per beneficiare dell’assistenza giudiziaria. Ciascuna Parte contraente può, per qualsiasi procedura, addossare i costi all’opponente che compare nella giurisdizione di questa Parte contraente.
Per gli Stati Uniti d’America, il presente Accordo si applica ai cinquanta Stati, al District of Columbia, a Guam, a Porto Rico, alle Isole Vergini degli Stati Uniti e a ogni altra giurisdizione degli Stati Uniti che partecipa al Titolo IV-D del «Social Security Act».
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Washington in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, il trentuno agosto 2004.
| Per il Consiglio federale svizzero: Giulio Haas | Per il Governo degli Stati Uniti d’America: William Howard Taft IV |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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