Data il 26 giugno 1914
Scambiata il 30 giugno 1914
Entrata in vigore il 1° ottobre 1914
(Stato 1° ottobre 1914)
Dichiarazione del Consiglio federale svizzero
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, in connessione alla Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 19022per regolare la tutela dei minorenni, hanno stipulato i seguenti articoli allo scopo di semplificare la reciproca corrispondenza in materia di tutela:
Art. 1
Le autorità svizzere possono corrispondere direttamente con le autorità germaniche nei casi contemplati dall’articolo 4, capoverso 2, e dall’articolo 8 della Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 19023per regolare la tutela dei minorenni, nonchè in tutti gli altri affari concernenti l’assistenza tutoria dei minorenni.
Art. 2
Sono competenti a corrispondere direttamente:
nella Svizzera:
le autorità cantonali indicate nell’annesso elenco;
nella Germania:
in generale, i tribunali di distretto (Amtsgerichte), ma per il Württemberg i tribunali di tutela (Vormundschaftsgerichte) nelle Ortsgemeinden, per la città libera e anseatica di Amburgo, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) in Amburgo.
Art. 3
Gli avvisi di cui all’articolo 8 della Convenzione dell’Aja per regolare la tutela dei minorenni, devono essere diretti:
nella Svizzera:
all’autorità competente (articolo 2) del Cantone di cui il minorenne è attinente;
nella Germania:
- se il minorenne ha avuto il suo domicilio nell’Impero Germanico al tempo in cui la costituzione della tutela si è resa necessaria o anteriormente, all’ autorità tutoria del distretto a cui appartiene il luogo di questo domicilio;
- se questo domicilio del minorenne non esiste o non è conosciuto, all’autorità tutoria dello Stato (Stato confederato) di cui il minorenne è attinente, nel distretto della quale hanno, o hanno avuto ultimamente, il loro domicilio i suoi genitori;
- se anche questo domicilio dei genitori non esiste o è sconosciuto, all’autorità tutoria della capitale dello Stato di cui il minorenne è attinente.
Art. 4
Qualora l’autorità a cui è spedito l’avviso sia incompetente, dovrà trasmetterlo d’ufficio all’autorità competente, informandone subito l’autorità da cui l’avviso le è pervenuto.
Art. 5
Le comunicazioni dirette vengono redatte nella lingua dell’autorità da cui emanano.
Art. 6
Negli affari di cui all’articolo 1 resta riservata la via diplomatica, in quanto essa sembri la più opportuna per ragioni particolari o per difficoltà che potessero derivare dalla corrispondenza diretta.
Art. 7
La presente Dichiarazione comincerà ad avere effetto dal 1° ottobre 1914 e resterà in vigore fino a che siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti l’avrà disdetta.
Essa sarà scambiata contro una Dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico.
Berna, 26 giugno 1914.
In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione: Hoffmann
Il Cancelliere della Confederazione:
Schatzmann
Elenco delle autorità cantonali della Svizzera autorizzate a corrispondere direttamente con le autorità tutorie della Germania
Zurigo: Justizdirektion
Berna: Justizdirektion.
Lucerna: Regierungsrat.
Uri: Regierungsrat.
Svitto: Departement des Armen‑
und Vormundschaftswesens.
Basso Untervaldo: Chef des
Vormundschaftswesens.
Alto Untervaldo: Regierungsrat.
Glarona: Vormundschaftsdirektion.
Zugo: Regierungsrat.
Friburgo: Direction de la Justice.
Soletta: Regierungsrat.
Basilea Città: Vormundschafts-
behörde.
Basilea Campagna: Justizdirektion.
Sciaffusa: Vormundschaftsdirektion.
Appenzello Esterno: Direktion des Gemeindewesens.
Appenzello Interno: Landammann und Standeskommission.
San Gallo: Justizdepartement.
Grigioni: Justizdepartement.
Argovia: Justizdirektion.
Turgovia: Vormundschafts-
departement.
Ticino: Dipartimento dell’interno.
Vaud: Tribunal cantonal.
Vallese: Département de Justice
et Police.
Neuchátel: Département de Justice.
Ginevra: Département de Justice et Police.