Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie

0.211.312.1Multilateral International Treaty17 ott 1971

Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961
Approvata dall’Assemblea federale l’8 giugno 19711
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 agosto 1971
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1971

(Stato 31 maggio 2023)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

animati dal desiderio di stabilire regole comuni di soluzione dei conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie,

hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione e concordato
le disposizioni seguenti:

Art. 1

Una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa soddisfa al diritto interno:

  1. del luogo, ove il testatore ha disposto, o
  2. di uno Stato, di cui il testatore possedeva la cittadinanza quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
  3. di un luogo, ove il testatore aveva il domicilio quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
  4. del luogo, ove il testatore aveva la dimora abituale quando ha fatto il testamento o quando è morto, o
  5. per gli immobili, del luogo, ove essi sono siti.

Ai fini della presente Convenzione, se la legge nazionale consiste in un sistema non unificato, la legge applicabile è determinata dalle regole vigenti in tale sistema e, in loro mancanza, dal vincolo più effettivo avuto dal testatore con una delle leggi componenti il sistema.

La questione se il testatore aveva domicilio in un luogo determinato è disciplinata dalla legge di questo stesso luogo.

Art. 2

L’articolo 1 è applicabile alle disposizioni testamentarie revocanti una disposizione testamentaria anteriore.

La revoca è parimente valida quanto alla forma, se essa soddisfa a una delle leggi, in virtù della quale, conformemente all’articolo 1, la disposizione testamentaria revocata era valida.

Art. 3

La presente Convenzione non viola le norme attuali o future degli Stati contraenti che riconoscono disposizioni testamentarie fatte nella forma di una legge non prevista negli articoli precedenti.

Art. 4

La presente Convenzione è parimente applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie fatte in uno stesso atto da due o più persone.

Art. 5

Ai fini della presente Convenzione, le prescrizioni limitanti, quanto all’età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore, le forme di disposizioni testamentarie ammesse sono considerate come appartenenti al disciplinamento della forma. Lo stesso vale per le qualità che i testimoni richiesti per la validità di una disposizione testamentaria devono possedere.

Art. 6

L’applicazione delle norme di collisione stabilite nella presente Convenzione è indipendente da qualsiasi condizione di reciprocità. La Convenzione è attuabile anche se la cittadinanza degli interessati o la legge applicabile in virtù degli articoli precedenti non è quella di uno Stato contraente.

Art. 7

L’applicazione di una delle leggi dichiarate determinanti dalla presente Convenzione può essere esclusa soltanto se essa è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.

Art. 8

La presente Convenzione è applicabile a tutti i casi, in cui il testatore è morto dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 9

Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all’articolo 1 capoverso 3, di determinare, secondo la legge del foro, il luogo ove il testatore aveva il domicilio.

Art. 10

Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza.

Art. 11

Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere, in virtù di relative prescrizioni della sua legge, talune forme di disposizioni testamentarie fatte all’estero, se le condizioni seguenti sono riunite:

  1. la disposizione testamentaria è valida quanto alla forma soltanto secondo una legge applicabile unicamente a motivo del luogo ove il testatore ha disposto;
  2. il testatore era cittadino dello Stato, che ha espresso la riserva;
  3. il testatore aveva il domicilio o la dimora abituale nel detto Stato e
  4. il testatore è morto in uno Stato diverso da quello dove aveva disposto.

Questa riserva ha effetto soltanto per i beni situati nello Stato, che l’ha espressa.

Art. 12

Ciascun Stato contraente può riservarsi di escludere l’applicazione della presente Convenzione alle clausole testamentarie, che, secondo il suo diritto, non hanno natura successoria.

Art. 13

Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all’articolo 8, di applicare la presente Convenzione soltanto alle disposizioni posteriori all’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 14

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 15

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del terzo strumento di ratificazione, previsto nell’articolo 14 capoverso 2.

Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Art. 16

Ogni Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo che essa è entrata in vigore in virtù dell’articolo 15 capoverso 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Per lo Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di adesione.

Art. 17

Ogni Stato, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali, o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

Successivamente, qualsiasi estensione di questa natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Per i territori cui l’estensione si riferisce, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.

Art. 18

Ogni Stato potrà, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, esprimere una o più delle riserve previste negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione. Non è ammessa alcun’altra riserva.

Ciascun Stato contraente potrà parimente, notificando una estensione della Convenzione giusta l’articolo 17, esprimere una o più di queste riserve, con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori, cui l’estensione si riferisce.

Ciascun Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva da esso espressa. Questo ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L’effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.

Art. 19

La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno della sua entrata in vigore, conformemente all’articolo 15 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno aderito posteriormente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta sarà notificata, almeno sei mesi prima del decorso del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà essere ristretta a taluni dei territori, ai quali la Convenzione è applicabile.

La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 20

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati designati nell’articolo 14 e a quelli che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 16:

  1. le firme e le ratificazioni conformemente all’articolo 14;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 capoverso 1;
  3. le adesioni, conformemente all’articolo 16 e la data alla quale avranno effetto;
  4. le estensioni, conformemente all’articolo 17 e la data alla quale avranno effetto;
  5. le riserve e i ritiri di riserve, conformemente all’articolo 18;
  6. le disdette, conformemente all’articolo 19 capoverso 3.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto all’Aia, il 5 ottobre 1961, nelle lingue francese e inglese, il testo francese facendo fede in caso di divergenza fra i testi, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania*25 ottobre2013 A24 dicembre2013
Antigua e Barbuda17 maggio1985 S1° novembre1981
Armenia*1° marzo2007 A30 aprile2007
Australia*22 settembre1986 A21 novembre1986
Stati australiani e territori
continentali australiani
22 settembre1986 A21 novembre1986
Territorio australiano
dell'Antartico
22 settembre1986 A21 novembre1986
Territorio delle Isole del mare
di Corallo
22 settembre1986 A21 novembre1986
Territorio dell’Isola di Heard e
delle Isole McDonald
22 settembre1986 A21 novembre1986
Austria*28 ottobre19635 gennaio1964
Belgio*20 ottobre197119 dicembre1971
Bosnia e Erzegovina1° ottobre1993 S6 marzo1992
Botswana*18 novembre1968 A17 gennaio1969
Brunei10 maggio1988 A9 luglio1988
Cina
Hong Konga16 giugno19971° luglio1997
Croazia23 aprile1993 S8 ottobre1991
Danimarca21 luglio197619 settembre1976
Estonia*13 maggio1998 A12 luglio1998
Eswatini*23 novembre1970 A22 gennaio1971
Figi*19 luglio1971 S10 ottobre1970
Finlandia24 giugno197623 agosto1976
Francia*20 settembre196719 novembre1967
Dipartimenti europei e
d’oltremare e territori
d’oltremare
20 settembre1967 A19 novembre1967
Germania2 novembre19651° gennaio1966
Giappone3 giugno19642 agosto1964
Grecia3 giugno19832 agosto1983
Grenada3 giugno1985 S7 febbraio1974
Irlanda3 agosto1967 A2 ottobre1967
Israele11 novembre1977 A10 gennaio1978
Lesotho1° giugno1977 S4 ottobre1966
Lussemburgo*7 dicembre19785 febbraio1979
Macedonia del Nord23 settembre1993 S8 settembre1991
Maurizio24 agosto1970 S12 marzo1968
Moldova*11 agosto2011 A10 ottobre2011
Montenegro1° marzo2007 S3 giugno2006
Norvegia2 novembre19721° gennaio1973
Paesi Bassi*2 giugno19821° agosto1982
Aruba1° gennaio19862 marzo1986
Polonia*3 settembre1969 A2 novembre1969
Regno Unito*6 novembre19635 gennaio1964
Anguilla*16 dicembre196414 febbraio1965
Bermuda*16 dicembre196414 febbraio1965
Cayman, Isole*16 dicembre196414 febbraio1965
Falkland, Isole*16 dicembre196414 febbraio1965
Gibilterra*16 dicembre196414 febbraio1965
Man, Isola di*16 dicembre196414 febbraio1965
Montserrat*16 dicembre196414 febbraio1965
Sant’Elena*16 dicembre196414 febbraio1965
Turks e Caicos, Isole*16 dicembre196414 febbraio1965
Vergini Britanniche, Isole*16 dicembre196414 febbraio1965
Serbia26 aprile2001 S5 gennaio1964
Slovenia8 giugno1992 S25 giugno1991
Spagna11 aprile198810 giugno1988
Sudafrica*5 ottobre1970 A4 dicembre1970
Svezia9 luglio19767 settembre1976
Ucraina*15 marzo2011 A14 maggio2011
Svizzera*18 agosto197110 ottobre1971
Tonga*10 agosto1978 S4 giugno1970
Turchia*23 agosto1983 A22 ottobre1983
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 009050 oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 23 ago. 1968 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 16 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
Svizzera2Al momento della ratificazione, la Svizzera ha fatto uso della riserva prevista nell’articolo 10. Pertanto, essa non riconoscerà le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza.

Footnotes

  1. RU 1971 1365

  2. DF dell’8 giu. 1971 (RU 1971 1365).

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