0.211.312.1•Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie
0.211.312.1Multilateral International Treaty17 ott 1971
Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961
Approvata dall’Assemblea federale l’8 giugno 19711
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 agosto 1971
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1971
(Stato 31 maggio 2023)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
animati dal desiderio di stabilire regole comuni di soluzione dei conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie,
hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione e concordato
le disposizioni seguenti:
Una disposizione testamentaria è valida quanto alla forma, se questa soddisfa al diritto interno:
Ai fini della presente Convenzione, se la legge nazionale consiste in un sistema non unificato, la legge applicabile è determinata dalle regole vigenti in tale sistema e, in loro mancanza, dal vincolo più effettivo avuto dal testatore con una delle leggi componenti il sistema.
La questione se il testatore aveva domicilio in un luogo determinato è disciplinata dalla legge di questo stesso luogo.
L’articolo 1 è applicabile alle disposizioni testamentarie revocanti una disposizione testamentaria anteriore.
La revoca è parimente valida quanto alla forma, se essa soddisfa a una delle leggi, in virtù della quale, conformemente all’articolo 1, la disposizione testamentaria revocata era valida.
La presente Convenzione non viola le norme attuali o future degli Stati contraenti che riconoscono disposizioni testamentarie fatte nella forma di una legge non prevista negli articoli precedenti.
La presente Convenzione è parimente applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie fatte in uno stesso atto da due o più persone.
Ai fini della presente Convenzione, le prescrizioni limitanti, quanto all’età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore, le forme di disposizioni testamentarie ammesse sono considerate come appartenenti al disciplinamento della forma. Lo stesso vale per le qualità che i testimoni richiesti per la validità di una disposizione testamentaria devono possedere.
L’applicazione delle norme di collisione stabilite nella presente Convenzione è indipendente da qualsiasi condizione di reciprocità. La Convenzione è attuabile anche se la cittadinanza degli interessati o la legge applicabile in virtù degli articoli precedenti non è quella di uno Stato contraente.
L’applicazione di una delle leggi dichiarate determinanti dalla presente Convenzione può essere esclusa soltanto se essa è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.
La presente Convenzione è applicabile a tutti i casi, in cui il testatore è morto dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all’articolo 1 capoverso 3, di determinare, secondo la legge del foro, il luogo ove il testatore aveva il domicilio.
Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza.
Ciascun Stato contraente può riservarsi di non riconoscere, in virtù di relative prescrizioni della sua legge, talune forme di disposizioni testamentarie fatte all’estero, se le condizioni seguenti sono riunite:
Questa riserva ha effetto soltanto per i beni situati nello Stato, che l’ha espressa.
Ciascun Stato contraente può riservarsi di escludere l’applicazione della presente Convenzione alle clausole testamentarie, che, secondo il suo diritto, non hanno natura successoria.
Ciascun Stato contraente può riservarsi, derogando all’articolo 8, di applicare la presente Convenzione soltanto alle disposizioni posteriori all’entrata in vigore della Convenzione.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del terzo strumento di ratificazione, previsto nell’articolo 14 capoverso 2.
Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.
Ogni Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo che essa è entrata in vigore in virtù dell’articolo 15 capoverso 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Per lo Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di adesione.
Ogni Stato, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali, o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.
Successivamente, qualsiasi estensione di questa natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Per i territori cui l’estensione si riferisce, la Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.
Ogni Stato potrà, il più tardi al momento della ratificazione o dell’adesione, esprimere una o più delle riserve previste negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione. Non è ammessa alcun’altra riserva.
Ciascun Stato contraente potrà parimente, notificando una estensione della Convenzione giusta l’articolo 17, esprimere una o più di queste riserve, con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori, cui l’estensione si riferisce.
Ciascun Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva da esso espressa. Questo ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L’effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno a contare dalla notificazione menzionata nel capoverso precedente.
La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno della sua entrata in vigore, conformemente all’articolo 15 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno aderito posteriormente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta.
La disdetta sarà notificata, almeno sei mesi prima del decorso del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Essa potrà essere ristretta a taluni dei territori, ai quali la Convenzione è applicabile.
La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati designati nell’articolo 14 e a quelli che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 16:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto all’Aia, il 5 ottobre 1961, nelle lingue francese e inglese, il testo francese facendo fede in caso di divergenza fra i testi, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania* | 25 ottobre | 2013 A | 24 dicembre | 2013 |
| Antigua e Barbuda | 17 maggio | 1985 S | 1° novembre | 1981 |
| Armenia* | 1° marzo | 2007 A | 30 aprile | 2007 |
| Australia* | 22 settembre | 1986 A | 21 novembre | 1986 |
| Stati australiani e territori continentali australiani | 22 settembre | 1986 A | 21 novembre | 1986 |
| Territorio australiano dell'Antartico | 22 settembre | 1986 A | 21 novembre | 1986 |
| Territorio delle Isole del mare di Corallo | 22 settembre | 1986 A | 21 novembre | 1986 |
| Territorio dell’Isola di Heard e delle Isole McDonald | 22 settembre | 1986 A | 21 novembre | 1986 |
| Austria* | 28 ottobre | 1963 | 5 gennaio | 1964 |
| Belgio* | 20 ottobre | 1971 | 19 dicembre | 1971 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° ottobre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Botswana* | 18 novembre | 1968 A | 17 gennaio | 1969 |
| Brunei | 10 maggio | 1988 A | 9 luglio | 1988 |
| Cina | ||||
| Hong Konga | 16 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Croazia | 23 aprile | 1993 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca | 21 luglio | 1976 | 19 settembre | 1976 |
| Estonia* | 13 maggio | 1998 A | 12 luglio | 1998 |
| Eswatini* | 23 novembre | 1970 A | 22 gennaio | 1971 |
| Figi* | 19 luglio | 1971 S | 10 ottobre | 1970 |
| Finlandia | 24 giugno | 1976 | 23 agosto | 1976 |
| Francia* | 20 settembre | 1967 | 19 novembre | 1967 |
| Dipartimenti europei e d’oltremare e territori d’oltremare | 20 settembre | 1967 A | 19 novembre | 1967 |
| Germania | 2 novembre | 1965 | 1° gennaio | 1966 |
| Giappone | 3 giugno | 1964 | 2 agosto | 1964 |
| Grecia | 3 giugno | 1983 | 2 agosto | 1983 |
| Grenada | 3 giugno | 1985 S | 7 febbraio | 1974 |
| Irlanda | 3 agosto | 1967 A | 2 ottobre | 1967 |
| Israele | 11 novembre | 1977 A | 10 gennaio | 1978 |
| Lesotho | 1° giugno | 1977 S | 4 ottobre | 1966 |
| Lussemburgo* | 7 dicembre | 1978 | 5 febbraio | 1979 |
| Macedonia del Nord | 23 settembre | 1993 S | 8 settembre | 1991 |
| Maurizio | 24 agosto | 1970 S | 12 marzo | 1968 |
| Moldova* | 11 agosto | 2011 A | 10 ottobre | 2011 |
| Montenegro | 1° marzo | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | 2 novembre | 1972 | 1° gennaio | 1973 |
| Paesi Bassi* | 2 giugno | 1982 | 1° agosto | 1982 |
| Aruba | 1° gennaio | 1986 | 2 marzo | 1986 |
| Polonia* | 3 settembre | 1969 A | 2 novembre | 1969 |
| Regno Unito* | 6 novembre | 1963 | 5 gennaio | 1964 |
| Anguilla* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Bermuda* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Cayman, Isole* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Falkland, Isole* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Gibilterra* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Man, Isola di* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Montserrat* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Sant’Elena* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Turks e Caicos, Isole* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Vergini Britanniche, Isole* | 16 dicembre | 1964 | 14 febbraio | 1965 |
| Serbia | 26 aprile | 2001 S | 5 gennaio | 1964 |
| Slovenia | 8 giugno | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 11 aprile | 1988 | 10 giugno | 1988 |
| Sudafrica* | 5 ottobre | 1970 A | 4 dicembre | 1970 |
| Svezia | 9 luglio | 1976 | 7 settembre | 1976 |
| Ucraina* | 15 marzo | 2011 A | 14 maggio | 2011 |
| Svizzera* | 18 agosto | 1971 | 10 ottobre | 1971 |
| Tonga* | 10 agosto | 1978 S | 4 giugno | 1970 |
| Turchia* | 23 agosto | 1983 A | 22 ottobre | 1983 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 009050 oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Dal 23 ago. 1968 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 16 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | ||||
| Svizzera2Al momento della ratificazione, la Svizzera ha fatto uso della riserva prevista nell’articolo 10. Pertanto, essa non riconoscerà le disposizioni testamentarie fatte, salvo in circostanze straordinarie, nella forma orale da un suo cittadino non avente alcuna altra cittadinanza. |
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