0.221.122.3•Convenzione europea sul computo dei termini
0.221.122.3Multilateral International Treaty28 apr 1983
Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 19791
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 maggio 1980
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1983
(Stato 1° gennaio 2011)
Gli stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare una più stretta unione fra i suoi membri, segnatamente mediante regole comuni nel campo giuridico;
Convinti che l’unificazione delle norme inerenti al computo dei termini, sia nel campo interno, sia nel campo internazionale, contribuirà al conseguimento di tale scopo,
Hanno convenuto quanto segue:
La Convenzione non si applica tuttavia ai termini calcolati retroattivamente. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, ogni Parte Contraente può, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, dichiarare di escludere l’applicazione di tutte o certe disposizioni della Convenzione per tutti o certi termini in materia amministrativa. Ogni Parte Contraente può in ogni momento ritirare in tutto od in parte la dichiarazione da lei fatta per mezzo di una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa; questa notificazione ha effetto alla data in cui è ricevuta.
Ai fini della presente Convenzione, la locuzione*«dies a quo»* designa il giorno a partire dal quale comincia a decorrere il termine e la locuzione*«dies ad quem»* il giorno in cui il termine scade.
Nel computo di un termine è tenuto conto dei sabati, delle domeniche e delle feste legali. Tuttavia, quando il*«dies ad quem»* di un termine entro cui deve essere compiuto un atto è un sabato, una domenica, un giorno festivo legale o considerato tale, il termine è prorogato in modo da inglobare il primo giorno feriale successivo.
Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserva alcuna.
La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni dei trattati, delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri, nonché i disciplinamenti emanati per la loro applicazione che, in campi determinati, reggono la materia oggetto della presente Convenzione.
Ogni Parte Contraente può prendere le misure ch’essa ritiene appropriate per applicare la presente Convenzione ai termini in corso al momento dell’entrata in vigore della Convenzione nei suoi riguardi.
Ogni Parte Contraente deve, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, specificare ai fini dell’articolo 5 della presente Convenzione quali sono, su tutto o parte del suo territorio, i giorni festivi legali o considerati tali. Qualsiasi cambiamento concernente le informazioni contenute in questa notificazione deve essere parimente notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. E Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne notificherà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria* | 11 agosto | 1977 | 28 aprile | 1983 |
| Liechtenstein* | 27 gennaio | 1983 | 28 aprile | 1983 |
| Lussemburgo* | 10 ottobre | 1984 | 11 gennaio | 1985 |
| Svizzera* | 20 maggio | 1980 | 28 aprile | 1983 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa : http://conventions.coe.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Svizzera Conformemente all’articolo 11 della Convenzione, la Svizzera ha notificato il 17 maggio 2010 al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una modifica della dichiarazione della Svizzera relativa all’elenco dei giorni festivi legali o considerati tali in Svizzera.L’elenco consolidato contiene i giorni festivi legali o considerati tali in Svizzera per la Confederazione e i 26 Cantoni; si noti che la determinazione di detti giorni, escluso il 1° agosto (festa nazionale), è di competenza dei Cantoni.L’elenco non è pubblicato nella Raccolta ufficiale del diritto federale. Le informazioni attuali in merito ai giorni festivi in Svizzera possono essere consultate sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia: | ||||
| www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf |
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 26 nov. 1979 (RU 1981 217). ↩
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