Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

0.230Multilateral International Treaty26 apr 1970

Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvata dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19691
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970

(Stato 20 ottobre 2022)

Le Parti Contraenti,

animate dal desiderio di contribuire a una migliore comprensione e collaborazione tra gli Stati, nel loro interesse reciproco e nel rispetto della loro sovranità ed eguaglianza,

desiderose, per incoraggiare l’attività creativa, di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo,

desiderose d’ammodernare e rendere più funzionale l’amministrazione delle Unioni istituite nei campi della protezione industriale e della protezione delle opere letterarie e artistiche, pur rispettando pienamente l’autonomia di ciascuna di queste Unioni,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Istituzione dell’organizzazione

Con la presente Convenzione è istituita l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente Convenzione, si deve intendere per: i) «Organizzazione», l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI); ii) «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale; iii) «Convenzione di Parigi», la Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 18832, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti3; iv) «Convenzione di Berna», la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 18864, compreso ciascuno dei suoi Atti riveduti5; v) «Unione di Parigi», l’Unione internazionale creata dalla Convenzione di Parigi; vi) «Unione di Berna», l’Unione internazionale creata dalla Convenzione di Berna; vii) «Unioni», l’Unione di Parigi, le Unioni particolari e gli Accordi particolari stabiliti in relazione alla medesima, l’Unione di Berna, come anche ogni altro impegno internazionale tendente a promuovere la protezione della proprietà intellettuale la cui amministrazione sia curata dall’Organizzazione giusta l’articolo 4.iii); viii) «proprietà intellettuale», i diritti relativi: – alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, – alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, – alle invenzioni in tutti i campi dell’attività umana, – alle scoperte scientifiche, – ai disegni e modelli industriali, – ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, – alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.

Art. 3 Scopo dell’Organizzazione

L’Organizzazione si propone: i) di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso la cooperazione tra gli Stati, collaborando, ove occorra, con qualsiasi altra organizzazione internazionale, ii) di realizzare la cooperazione amministrativa tra le Unioni.

Art. 4 Funzioni

Al fine di conseguire lo scopo definito nell’articolo 3, l’Organizzazione, mediante i suoi organi competenti e riservata la competenza di ciascuna Unione: i) si adopera a promuovere l’adozione di provvedimenti intesi a migliorare la protezione della proprietà intellettuale nel mondo e ad armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo; ii) cura i servizi amministrativi dell’Unione di Parigi, delle Unioni particolari costituite in relazione alla medesima e dell’Unione di Berna; iii) può accettare di assumere l’amministrazione relativa all’attuazione di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale, o di partecipare a tale amministrazione; iv) incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso a promuovere la protezione della proprietà intellettuale; v) offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un’assistenza tecnicogiuridica nel campo della proprietà intellettuale; vi) riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprietà intellettuale, effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne pubblica i risultati; vii) cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della proprietà intellettuale e, se è il caso, procede alle pertinenti registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime; viii) prende ogni altro opportuno provvedimento.

Art. 5 Membri

1)  Può diventare membro dell’Organizzazione qualsiasi Stato membro di una delle Unioni definite nell’articolo 2.vii).

2)  Può parimente diventare membro dell’Organizzazione qualsiasi Stato che non sia membro di una Unione, purché: i) sia membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate connesse alla medesima o dell’Agenzia internazionale dell’Energia atomica, o partecipi allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia6, oppure ii) sia invitato dall’Assemblea generale a partecipare alla presente Convenzione.

Art. 6 Assemblea generale
    1. È istituita un’Assemblea generale comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri di almeno una delle Unioni.
    2. Il Governo di ogni Stato membro è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
    3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

2)  L’Assemblea generale: i) nomina il Direttore generale su proposta del Comitato di coordinamento; ii) esamina e approva le relazioni del Direttore generale concernenti l’Organizzazione e gli impartisce le necessarie direttive; iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Comitato di coordinamento e gli impartisce direttive; iv) adotta il bilancio preventivo biennale7delle spese comuni alle Unioni; v) approva le disposizioni proposte dal Direttore generale per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali contemplati nell’articolo 4.iii); vi) adotta il regolamento finanziario dell’Organizzazione; vii) determina le lingue di lavoro della Segreteria, tenendo presente la prassi delle Nazioni Unite; viii) invita a partecipare alla presente Convenzione gli Stati contemplati nell’articolo 5.2)ii); ix) decide quali Stati non membri dell’Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione. 3) a) Ciascuno Stato, sia esso membro di una o più Unioni, dispone di un voto nell’Assemblea generale. b) La metà degli Stati membri dell’Assemblea generale costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero degli Stati rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell’Assemblea generale, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea generale, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni agli Stati membri dell’Assemblea generale che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero degli Stati che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero degli Stati mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dei commi e) ed f), l’Assemblea generale decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L’accettazione delle disposizioni per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali contemplati nell’articolo 4.iii) richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. f) L’approvazione di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni degli articoli 57 e 63 della Carta delle Nazioni Unite8richiede la maggioranza dei nove decimi dei voti espressi. g) La nomina del Direttore generale (alinea 2)i), l’approvazione delle disposizioni proposte dal Direttore generale per l’amministrazione relativa all’attuazione degli impegni internazionali (alinea 2)v) e il trasferimento della sede (articolo 10) richiedono la maggioranza prevista, non solo nell’Assemblea generale, bensì anche nell’Assemblea dell’Unione di Parigi e nell’Assemblea dell’Unione di Berna. h) L’astensione non è considerata voto. i) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4) a) L’Assemblea generale si riunisce una volta ogni due9anni in sessione ordinaria; essa è convocata dal Direttore generale. b) L’Assemblea generale è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, a richiesta del Comitato di coordinamento o d’un quarto degli Stati membri dell’Assemblea generale. c) Le riunioni hanno luogo nella sede dell’Organizzazione.

5)  Gli Stati partecipi della presente Convenzione che non sono membri di una delle Unioni sono ammessi alle riunioni dell’Assemblea generale come osservatori.

6)  L’Assemblea generale stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 7 Conferenza
    1. È istituita una Conferenza comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione, siano o meno membri di una delle Unioni.
    2. Il Governo di ogni Stato è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
    3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

2)  La Conferenza: i) discute le questioni d’interesse generale nel campo della proprietà intellettuale e può adottare raccomandazioni concernenti tali questioni, sempre rispettando la competenza e l’autonomia delle Unioni; ii) adotta il bilancio preventivo biennale10della Conferenza; iii) stabilisce, nei limiti di detto preventivo, il programma biennale11d’assistenza tecnico‑giuridica; iv) adotta le modificazioni alla presente Convenzione secondo la procedura definita nell’articolo 17; v) decide quali Stati non membri dell’Organizzazione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; vi) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro della presente Convenzione. 3) a) Ogni Stato membro dispone di un voto nella Conferenza. b) Un terzo degli Stati membri costituisce il quorum. c) Riservate le disposizioni dell’articolo 17, la Conferenza decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. d) L’ammontare dei contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni è stabilito da un voto al quale solo i delegati di questi Stati hanno il diritto d’intervenire. e) L’astensione non è considerata voto. f) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4) a) La Conferenza è convocata in sessione ordinaria dal Direttore generale durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale. b) La Conferenza è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta della maggioranza degli Stati membri.

5)  La Conferenza stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 8 Comitato di coordinamento
    1. È istituito un Comitato di coordinamento comprendente gli Stati partecipi della presente Convenzione che sono membri dei Comitato esecutivo dell’Unione di Parigi, del Comitato esecutivo dell’Unione di Berna o di entrambi. Tuttavia, se uno di questi Comitati esecutivi comprende più di un quarto dei Paesi membri dell’Assemblea che l’ha eletto, il detto Comitato designa, fra i suoi membri, gli Stati che diverranno membri del Comitato di coordinamento in modo tale che il loro numero non ecceda il succitato quarto, restando inteso che il Paese sul cui territorio l’Organizzazione ha sede non va preso in considerazione per il calcolo di questo quarto.
    2. Il Governo di ogni Stato membro dei Comitato di coordinamento è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
    3. Allorché il Comitato di coordinamento esamina sia delle questioni interessanti direttamente il programma o il preventivo della Conferenza e il suo ordine del giorno, sia delle proposte di modificazioni della presente Convenzione, suscettibili d’influire sui diritti od obblighi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, un quarto di questi Stati interviene alle riunioni del Comitato di coordinamento con i medesimi diritti dei membri di questo Comitato. La Conferenza elegge ad ogni sessione ordinaria gli Stati che devono intervenire a tali riunioni.
    4. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

2)  Se le altre Unioni amministrate dall’Organizzazione desiderano essere rappresentate come tali in seno al Comitato di coordinamento, i loro rappresentanti devono venir designati fra gli Stati membri del Comitato di coordinamento.

3)  Il Comitato di coordinamento: i) dà parere agli organi delle Unioni, all’Assemblea generale, alla Conferenza e al Direttore generale su tutte le questioni amministrative e finanziarie e su qualsiasi altra questione d’interesse comune sia a due o più Unioni, sia a una o più Unioni e all’Organizzazione, in particolare sul preventivo delle spese comuni alle Unioni; ii) prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea generale; iii) prepara il progetto d’ordine dei giorno e i progetti di programma e di preventivo della Conferenza; iv) .12 v) allo scadere delle funzioni del Direttore generale, o qualora l’ufficio divenga vacante, propone un candidato all’Assemblea generale; se l’Assemblea generale non nomina il candidato presentato, il Comitato di coordinamento ne presenta un secondo e la procedura continua fino a che l’Assemblea abbia nominato un candidato; vi) qualora l’ufficio di Direttore generale divenga vacante tra una sessione e l’altra dell’Assemblea generale, nomina un Direttore generale interinale per il periodo precedente l’entrata in funzione del nuovo Direttore generale; vii) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione. 4) a) Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria; esso è convocato dal Direttore generale, di regola presso la sede dell’Organizzazione. b) Il Comitato di coordinamento è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, sia per iniziativa di quest’ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri. 5) a) Ciascuno Stato, sia esso membro di uno solo o dei due Comitati esecutivi menzionati nell’alinea 1) a) dispone di un unico voto nel Comitato di coordinamento. b) La metà dei membri del Comitato di coordinamento costituisce il quorum. c) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 6) a) Il Comitato di coordinamento esprime i suoi pareri e prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. L’astensione non è considerata voto. b) Nonostante il raggiungimento della maggioranza semplice, ogni membro del Comitato di coordinamento può, immediatamente dopo il voto, domandare che si proceda a un computo speciale dei voti nel modo seguente: si compilano due liste sulle quali figurano rispettivamente i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell’Unione di Parigi e i nomi degli Stati membri del Comitato esecutivo dell’Unione di Berna; il voto di ciascuno Stato viene iscritto a fianco del suo nome su ciascuna delle liste in cui appare. Ove questo computo speciale indichi che la maggioranza semplice non è ottenuta in entrambe le liste, la proposta oggetto del voto non è considerata adottata.

7)  Ogni Stato membro dell’Organizzazione che non sia membro del Comitato di coordinamento può essere rappresentato alle riunioni di quest’ultimo da osservatori che partecipano alle deliberazioni ma senza diritto di voto.

8)  Il Comitato di coordinamento stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 9 Ufficio internazionale

1)  L’Ufficio internazionale costituisce la segreteria dell’Organizzazione.

2)  L’Ufficio internazionale è diretto dal Direttore generale assistito da due o più Vicedirettori generali.

3)  Il Direttore generale è nominato per un periodo determinato della durata minima di sei anni. La sua nomina può essere rinnovata per periodi determinati. La durata dei primo periodo e quella degli eventuali periodi seguenti, come pure tutte le altre condizioni di nomina, sono stabilite dall’Assemblea generale.

    1. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Organizzazione.
    2. Egli rappresenta l’Organizzazione.
    3. Egli rende conto all’Assemblea generale e si conforma alle sue direttive per quanto concerne gli affari interni ed esterni dell’Organizzazione.

5)  Il Direttore generale prepara i progetti del bilancio preventivo e del programma, e le relazioni periodiche d’attività. Egli li trasmette ai Governi degli Stati interessati e agli organi competenti delle Unioni e dell’Organizzazione.

6)  Il Direttore generale e i membri dei personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea generale, della Conferenza, del Comitato di coordinamento e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.

7)  Il Direttore generale nomina il personale necessario al buon andamento dell’Ufficio internazionale. Egli nomina i Vicedirettori generali, previa approvazione del Comitato di coordinamento. Le condizioni d’impiego sono fissate dallo Statuto del personale che deve essere approvato dal Comitato di coordinamento, su proposta del Direttore generale. La considerazione preminente nel reclutamento e nella determinazione delle condizioni d’impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza e integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

8)  Le funzioni dei Direttore generale e dei membri del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento dei loro doveri, questi funzionari non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali. Ciascuno Stato membro s’impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell’adempimento dei loro compiti.

Art. 10 Sede

1)  La sede dell’Organizzazione è stabilita a Ginevra.

2)  Il suo trasferimento può essere deciso alle condizioni previste nell’articolo 6.3) d) e g).

Art. 11 Finanze

1)  L’Organizzazione ha due bilanci preventivi distinti: quello delle spese comuni alle Unioni e quello della Conferenza.

    1. Il bilancio preventivo delle spese comuni alle Unioni contiene le previsioni di spese interessanti più Unioni.
    2. Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:
    3. i contributi delle Unioni, restando inteso che l’ammontare del contributo di ciascuna Unione va stabilito dall’Assemblea rispettiva, tenuto conto della misura in cui le spese comuni sono fatte nell’interesse di detta Unione;
    ii) le tasse e somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale che non sono direttamente in rapporto con una delle Unioni o che non sono riscosse per servigi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico‑giuridica; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale che non concernono direttamente una delle Unioni, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l’Organizzazione fruisce, eccettuati quelli contemplati nell’alinea 3) b) iv); v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi dell’Organizzazione.
    1. Il bilancio preventivo della Conferenza contiene le previsioni delle spese per le sessioni della Conferenza e per il programma d’assistenza tecnicogiuridica.
    2. Questo bilancio è finanziato dalle risorse seguenti:
    3. i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni;
    ii) le somme eventualmente messe a disposizione di questo bilancio dalle Unioni, restando inteso che l’ammontare della somma stanziata da ciascuna Unione è stabilita dalla rispettiva Assemblea e che ciascuna Unione ha facoltà di non contribuire a questo bilancio; iii) le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico‑giuridica; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni di cui l’Organizzazione fruisce per gli scopi contemplati nel comma a).
  1. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio della Conferenza, gli Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di una delle Unioni, si ripartiscono in tre classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:

Classe A 10

Classe B   3

Classe C   1

  1. Ciascuno di questi Stati, al momento in cui compie uno degli atti previsti nell’articolo 14.1), indica in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare alla Conferenza in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
  2. Il rapporto tra l’ammontare dei contributo annuo di ciascuno di questi Stati e il totale dei contributi al bilancio della Conferenza pagati da questi Stati è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui lo Stato è collocato e il numero totale di unità dell’insieme degli Stati.
  3. I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
  4. Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5)  Lo Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi tenuto conto delle disposizioni del presente articolo, come pure lo Stato partecipe della presente Convenzione e membro di una delle Unioni, il quale sia in mora nel pagamento dei contributi come membro della medesima, non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Organizzazione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Stato può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo fintanto che quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

6)  L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale nel settore dell’assistenza tecnico‑giuridica è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto al Comitato di coordinamento.

7)  L’Organizzazione può, con l’approvazione del Comitato di coordinamento, ricevere doni, lasciti e sovvenzioni provenienti direttamente da governi, da enti pubblici o privati, da associazioni o da persone fisiche.

    1. L’Organizzazione possiede un fondo di cassa, costituito mediante un pagamento unico effettuato dalle Unioni e da ogni Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di una delle Unioni. Se il fondo diviene insufficiente, se ne decide l’aumento.
    2. L’ammontare del pagamento unico di ciascuna Unione e la sua partecipazione eventuale ad un aumento sono decisi dalla sua Assemblea.
    3. L’ammontare del pagamento unico di ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ma non membro di nessuna delle Unioni e la sua partecipazione ad un aumento sono proporzionali al contributo annuale di questo Stato per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dalla Conferenza, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento.
    1. L’accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, lo Stato dispone ex officio d’un seggio in seno al Comitato di coordinamento.
    2. Lo Stato contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni, mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

10)  La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea generale.

Art. 12 Capacità giuridica; privilegi e immunità

1)  L’Organizzazione gode, sul territorio di ogni Stato membro e conformemente alle leggi del medesimo, della capacità giuridica necessaria per conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.

2)  L’Organizzazione conclude un accordo di sede con la Confederazione svizzera e, successivamente, con qualsiasi altro Stato ove la sede fosse trasferita.

3)  L’Organizzazione può concludere accordi bilaterali o multilaterali con gli altri Stati membri onde procurare per sé, per i suoi funzionari e per i rappresentanti di tutti gli Stati membri, il godimento dei privilegi e delle immunità necessari a conseguire il suo scopo ed esercitare le sue funzioni.

4)  Il Direttore generale negozia e, previa approvazione del Comitato di coordinamento, conclude e firma in nome dell’Organizzazione gli accordi contemplati negli alinea 2) e 3).

Art. 13 Relazioni con altre organizzazioni

1)  L’Organizzazione, se lo ritiene opportuno, stabilisce relazioni di lavoro e coopera con altre organizzazioni intergovernative. Qualsiasi accordo generale, con esse stipulato a tale scopo, è concluso dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.

2)  L’Organizzazione può prendere, per le questioni di sua competenza, le opportune disposizioni sia per la consultazione delle organizzazioni internazionali non governative e, salvo il consenso dei Governi interessati, delle organizzazioni nazionali governative o non governative, sia per la cooperazione con le dette organizzazioni. Tali disposizioni sono prese dal Direttore generale, previa approvazione del Comitato di coordinamento.

Art. 14 Modalità di accessione alla Convenzione

1)  Gli Stati contemplati nell’articolo 5 possono diventare partecipi della presente Convenzione e membri dell’Organizzazione mediante: i) la loro firma senza riserva di ratifica, o ii) la loro firma con riserva di ratifica e susseguente deposito dello strumento di ratifica, o iii) il deposito d’uno strumento d’adesione.

2)  Per divenire partecipi della presente Convenzione, nonostante qualsiasi diversa disposizione della stessa, uno Stato partecipante alla Convenzione di Parigi, alla Convenzione di Berna, o a entrambe, deve accedere simultaneamente o aver già acceduto, mediante ratifica o adesione,
sia all’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi13nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell’articolo 20.1) b) i) di detto Atto,
sia all’Atto di Stoccolma della Convenzione di Berna14nel suo complesso o con la sola limitazione prevista nell’articolo 28.1) b) i) di detto Atto.

3)  Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Art. 15 Entrata in vigore della Convenzione

1)  La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che dieci Stati membri dell’Unione di Parigi e sette Stati membri dell’Unione di Berna abbiano compiuto uno degli atti previsti nell’articolo 14.1), restando inteso che ciascuno Stato membro delle due Unioni viene contato nei due gruppi. A questa data, la presente Convenzione entra in vigore anche nei riguardi degli Stati che, non essendo membri di nessuna delle Unioni, hanno compiuto, al più tardi tre mesi prima di detta data, uno degli atti previsti nell’articolo 14.1).

2)  Per quanto riguarda ogni altro Stato, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui lo Stato ha compiuto uno degli atti previsti nell’articolo 14.1).

Art. 16 Riserve

Nessuna riserva è ammessa alla presente Convenzione.

Art. 17 Modificazioni

1)  Proposte di modificazione della presente Convenzione possono essere presentate da ogni Stato membro, dal Comitato di coordinamento o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte agli Stati membri almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della Conferenza.

2)  Le modificazioni sono adottate dalla Conferenza. Se si tratta di modificazioni suscettibili d’influire sui diritti ed obblighi di Stati partecipi della presente Convenzione ma non membri di alcuna Unione, questi Stati prendono pure parte allo scrutinio. Solo gli Stati partecipi della presente Convenzione e membri di almeno una delle Unioni sono abilitati a votare sulle proposte relative ad altre modificazioni. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza semplice dei voti espressi, restando inteso che la Conferenza vota unicamente su proposte di modificazione già accettate dall’Assemblea dell’Unione di Parigi e dall’Assemblea dell’Unione di Berna secondo le regole applicabili, in ciascuna di esse, alla modificazione delle disposizioni amministrative delle loro rispettive Convenzioni.

3)  Ogni modificazione entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell’Organizzazione e avevano il diritto di voto sulla modificazione proposta ai sensi dell’alinea 2), al momento in cui la modificazione è stata adottata dalla Conferenza. Una modificazione in tal modo accettata vincola tutti gli Stati che sono membri dell’Organizzazione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, qualunque modificazione aumentante gli obblighi finanziari degli Stati membri vincola solo quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 18 Denuncia

1)  Ogni Stato membro può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione al Direttore generale.

2)  La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

Art. 19 Notificazioni

Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti gli Stati membri: i) la data d’entrata in vigore della Convenzione; ii) le firme e i depositi di strumenti di ratifica o di adesione; iii) le accettazioni di modificazioni della presente Convenzione e la data in cui queste modificazioni entrano in vigore; iv) le denunce della presente Convenzione.

Art. 20 Disposizioni protocollari
    1. La presente Convenzione è firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa è depositata presso il Governo della Svezia.
    2. La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.

2)  Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare.

3)  Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie dei testo firmato della Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia.

4)  Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 21 Clausole transitorie

1)  Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica (denominati anche Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale BIRPI) o al loro Direttore.

    1. Gli Stati membri di una delle Unioni, ma non ancora partecipi della presente Convenzione, possono, durante cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore, esercitare, se lo desiderano, i diritti di cui godrebbero se vi partecipassero. Lo Stato che intende valersi di questa facoltà deposita a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Stati sono ritenuti membri dell’Assemblea generale e della Conferenza fino allo scadere del detto periodo.
    2. Allo scadere del periodo di cinque anni, questi Stati non hanno più diritto di voto né all’Assemblea generale né alla Conferenza né al Comitato di coordinamento.
    3. Non appena divengono partecipi della presente Convenzione, detti Stati possono nuovamente esercitare il diritto di voto.
    1. Fintanto che tutti gli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna non siano divenuti partecipi della presente Convenzione, l’Ufficio internazionale e il Direttore generale svolgono inoltre le funzioni spettanti sia agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica sia al loro Direttore.
    2. Durante il periodo transitorio previsto nel comma a), il personale in funzione presso i suddetti Uffici all’entrata in vigore della presente Convenzione è considerato in funzione pure presso l’Ufficio internazionale.
    1. Allorché tutti gli Stati membri dell’Unione di Parigi saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
    2. Allorché tutti gli Stati membri dell’Unione di Berna saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio di questa Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Afghanistan13 settembre2005 A13 dicembre2005
Albania31 marzo1992 A30 giugno1992
Algeria16 gennaio197516 aprile1975
Andorra28 luglio1994 A28 ottobre1994
Angola15 gennaio1985 A15 aprile1985
Antigua e Barbuda17 dicembre1999 A17 marzo2000
Arabia Saudita22 febbraio1982 A22 maggio1982
Argentina8 luglio1980 A8 ottobre1980
Armenia22 gennaio1993 A22 aprile1993
Australia10 maggio1972 A10 agosto1972
Austria11 maggio197311 agosto1973
Azerbaigian25 settembre1995 A25 dicembre1995
Bahamas4 ottobre1976 A4 gennaio1977
Bahrein22 marzo1995 A22 giugno1995
Bangladesh11 febbraio1985 A11 maggio1985
Barbados5 luglio1979 A5 ottobre1979
Belarus19 marzo196926 aprile1970
Belgio31 ottobre197431 gennaio1975
Belize17 marzo2000 A17 giugno2000
Benin9 dicembre1974 A9 marzo1975
Bhutan16 dicembre1993 A16 marzo1994
Bolivia6 aprile1993 A6 luglio1993
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S6 marzo1992
Botswana15 gennaio1998 A15 aprile1998
Brasile20 dicembre1974 A20 marzo1975
Brunei21 gennaio1994 A21 aprile1994
Bulgaria19 febbraio197019 maggio1970
Burkina Faso23 maggio1975 A23 agosto1975
Burundi30 dicembre1976 A30 marzo1977
Cambogia25 aprile1995 A25 luglio1995
Camerun3 agosto19733 novembre1973
Canada26 marzo1970 A26 giugno1970
Capo Verde7 aprile1997 A7 luglio1997
Ceca, Repubblica18 dicembre1992 S1° gennaio1993
Ciad26 giugno1970 A26 settembre1970
Cile25 marzo1975 A25 giugno1975
Cina3 marzo1980 A3 giugno1980
Cipro26 luglio1984 A26 ottobre1984
Colombia4 febbraio1980 A4 maggio1980
Comore3 gennaio2005 A3 aprile2005
Congo (Brazzaville)2 settembre1975 A2 dicembre1975
Congo (Kinshasa)28 ottobre197428 gennaio1975
Cook, Isole27 luglio2016 A27 ottobre2016
Corea (Nord)17 maggio1974 A17 agosto1974
Corea (Sud)1° dicembre1978 A1° marzo1979
Costa Rica10 marzo1981 A10 giugno1981
Côte d’Ivoire1° febbraio19741° maggio1974
Croazia28 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba27 dicembre1974 A27 marzo1975
Danimarca26 gennaio197026 aprile1970
Dominica26 giugno1998 A26 settembre1998
Dominicana, Repubblica27 marzo2000 A27 giugno2000
Ecuador22 febbraio198822 maggio1988
Egitto21 gennaio1975 A21 aprile1975
El Salvador18 giugno1979 A18 settembre1979
Emirati Arabi Uniti24 giugno1974 A24 settembre1974
Eritrea20 novembre1996 A20 febbraio1997
Estonia5 novembre1993 A5 febbraio1994
Eswatini18 maggio1988 A18 agosto1988
Etiopia19 novembre1997 A19 febbraio1998
Figi11 dicembre1971 A11 marzo1972
Filippine14 aprile198014 luglio1980
Finlandia8 giugno19708 settembre1970
Francia18 luglio197418 ottobre1974
Gabon6 marzo19756 giugno1975
Gambia10 settembre1980 A10 dicembre1980
Georgia18 gennaio1994 S25 dicembre1991
Germania14 giugno197019 settembre1970
Ghana12 marzo1976 A12 giugno1976
Giamaica25 settembre1978 A25 dicembre1978
Giappone20 gennaio197520 aprile1975
Gibuti13 febbraio2002 A13 maggio2002
Giordania12 aprile1972 A12 luglio1972
Grecia4 dicembre19754 marzo1976
Grenada22 giugno1998 A22 settembre1998
Guatemala31 gennaio1983 A30 aprile1983
Guinea13 agosto1980 A13 novembre1980
Guinea equatoriale26 marzo1997 A26 giugno1997
Guinea-Bissau28 marzo1988 A28 giugno1988
Guyana25 luglio1994 A25 ottobre1994
Haiti2 agosto1983 A2 novembre1983
Honduras15 agosto1983 A15 novembre1983
India31 gennaio1975 A1° maggio1975
Indonesia18 settembre197918 dicembre1979
Iran14 dicembre200114 marzo2002
Iraq21 ottobre1975 A21 gennaio1976
Irlanda12 gennaio1968 F26 aprile1970
Islanda13 giugno198613 settembre1986
Israele30 luglio196926 aprile1970
Italia20 gennaio197720 aprile1977
Kazakstan16 febbraio1993 S25 dicembre1991
Kenya5 luglio19715 ottobre1971
Kirghizistan14 febbraio1994 S25 dicembre1991
Kiribati19 aprile2013 A19 luglio2013
Kuwait14 aprile1998 A14 luglio1998
Laos17 ottobre1994 A17 gennaio1995
Lesotho18 agosto1986 A18 novembre1986
Lettonia21 ottobre1992 A21 gennaio1993
Libano30 settembre1986 A30 dicembre1986
Liberia8 dicembre1988 A8 marzo1989
Libia28 giugno1976 A28 settembre1976
Liechtenstein21 febbraio197221 maggio1972
Lituania30 gennaio1992 A30 aprile1992
Lussemburgo19 dicembre197419 marzo1975
Macedonia del Nord23 luglio1993 S8 settembre1991
Madagascar22 settembre198922 dicembre1989
Malawi11 marzo1970 A11 giugno1970
Malaysia1° ottobre1988 A1° gennaio1989
Maldive12 febbraio2004 A12 maggio2004
Mali14 maggio1982 A14 agosto1982
Malta7 settembre1977 A7 dicembre1977
Marocco27 aprile197127 luglio1971
Marshall, Isole11 settembre2017 A11 dicembre2017
Mauritania17 giugno1976 A17 settembre1976
Maurizio21 giugno1976 A21 settembre1976
Messico14 marzo197514 giugno1975
Moldova3 giugno1993 S25 dicembre1991
Monaco3 dicembre19743 marzo1975
Mongolia28 novembre1978 A28 febbraio1979
Montenegro4 dicembre2006 S3 giugno2006
Mozambico23 settembre1996 A23 dicembre1996
Myanmar15 febbraio2001 A15 maggio2001
Namibia23 settembre1991 A23 dicembre1991
Nauru11 febbraio2020 A11 maggio2020
Nepal4 novembre1996 A4 febbraio1997
Nicaragua5 febbraio1985 A5 maggio1985
Niger18 febbraio197518 maggio1975
Nigeria9 gennaio1995 A9 aprile1995
Niue8 ottobre2014 A8 gennaio2015
Norvegia8 marzo19748 giugno1974
Nuova Zelanda*14 marzo1984 A20 giugno1984
Tokelau14 marzo198420 giugno1984
Oman19 novembre1996 A19 febbraio1997
Paesi Bassi*9 ottobre19749 gennaio1975
Aruba9 ottobre19749 gennaio1975
Curaçao9 ottobre19749 gennaio1975
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)9 ottobre19749 gennaio1975
Sint Maarten9 ottobre19749 gennaio1975
Pakistan6 ottobre1976 A6 gennaio1977
Panama17 giugno1983 A17 settembre1983
Papua Nuova Guinea10 aprile1997 A10 luglio1997
Paraguay20 marzo1987 A20 giugno1987
Perù4 giugno19804 settembre1980
Polonia23 dicembre197423 marzo1975
Portogallo27 gennaio197527 aprile1975
Qatar3 giugno1976 A3 settembre1976
Regno Unito26 febbraio196926 aprile1970
Rep. Centrafricana23 maggio197823 agosto1978
Romania28 febbraio196926 aprile1970
Ruanda3 novembre1983 A3 febbraio1984
Russia4 dicembre196826 aprile1970
Saint Kitts e Nevis16 agosto1995 A16 novembre1995
Saint Lucia21 maggio1993 A21 agosto1993
Saint Vincent e Grenadine29 maggio1995 A29 agosto1995
Salomone, Isole4 aprile2019 A4 luglio2019
Samoa11 luglio1997 A11 ottobre1997
San Marino26 marzo1991 A26 giugno1991
Santa Sede20 gennaio197520 aprile1975
São Tomé e Príncipe12 febbraio1998 A12 maggio1998
Seicelle16 dicembre1999 A16 marzo2000
Senegal19 settembre196826 aprile1970
Serbia14 giugno2001 S27 aprile1992
Sierra Leone18 febbraio1986 A18 maggio1986
Singapore10 settembre1990 A10 dicembre1990
Siria18 agosto2004 A18 novembre2004
Slovacchia30 dicembre1992 S1° gennaio1993
Slovenia12 giugno1992 S25 giugno1991
Somalia18 agosto1982 A18 novembre1982
Spagna6 giugno196926 aprile1970
Sri Lanka20 giugno1978 A20 settembre1978
Stati Uniti25 maggio197025 agosto1970
Sudafrica23 dicembre197423 marzo1975
Sudan15 novembre1973 A15 febbraio1974
Suriname16 novembre1976 S25 novembre1975
Svezia12 agosto196926 aprile1970
Svizzera26 gennaio197026 aprile1970
Tagikistan14 febbraio1994 S25 dicembre1991
Tanzania30 settembre1983 A30 dicembre1983
Thailandia25 settembre1989 A25 dicembre1989
Timor Est12 settembre2017 A12 dicembre2017
Togo28 gennaio1975 A28 aprile1975
Tonga14 marzo2001 A14 giugno2001
Trinidad e Tobago16 maggio1988 A16 agosto1988
Tunisia28 agosto197528 novembre1975
Turchia12 febbraio1976 A12 maggio1976
Turkmenistan1° marzo1995 S25 dicembre1991
Tuvalu4 marzo2014 A4 giugno2014
Ucraina12 febbraio196926 aprile1970
Uganda18 luglio1973 A18 ottobre1973
Ungheria18 dicembre196926 aprile1970
Uruguay21 settembre1979 A21 dicembre1979
Uzbekistan5 maggio1993 S25 dicembre1991
Vanuatu2 dicembre2011 A2 marzo2012
Venezuela23 agosto1984 A23 novembre1984
Vietnam7 aprile1981 S2 luglio1976
Yemena22 maggio1990
Zambia14 febbraio1977 A14 maggio1977
Zimbabwe29 settembre1981 A29 dicembre1981
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: www.wipo.int/ > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a Yemen (Sanaa) aveva aderito alla Conv. il 29 dic. 1978 e Yemen (Aden) il 27 set. 1989. Questi due Stati si sono uniti, il 22 mag. 1990, in un solo Stato denominato: «Yemen».

Footnotes

  1. Art. 1 n. 1 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601).

  2. [RU 7 517, 16 365, 19 213; CS 11 929]

  3. RS 0 . 232.01 /.04

  4. [RU 10 219, 16 632]

  5. RS 0.231.12 /.15

  6. RS 0.193.501

  7. Nuovo termine giusta la mod. in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 8231452).

  8. RS 0.120

  9. Nuovo termine giusta la mod., in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 8231452).

  10. Nuovo termine giusta la mod., in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 8231452).

  11. Nuovo termine giusta la mod., in vigore dal 1° giu. 1984 (RU 1984 8231452).

  12. Testo abrogato dalla la mod., con effetto dal 1° giu. 1984 (RU 1984 823).

  13. RS 0.232.04

  14. RS 0.231.14

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