0.231.15•Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971
0.231.15Multilateral International Treaty25 set 1993
Conclusa a Parigi il 24 luglio 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19922
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 giugno 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 1993
(Stato 6 giugno 2024)
I Paesi dell’Unione,
parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche,
Riconoscendo l’importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967,
Hanno deciso di rivedere l’Atto3adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.
Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.
1) L’espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.
2) È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.
3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria e artistica.
4) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d’ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.
5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell’Unione. Tale protezione si esercita nell’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa.
7) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7.4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.
8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.
1) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati ’ nei dibattimenti giudiziari.
2) È del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall’articolo 11bis.1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.
3) Soltanto l’autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.
1) Sono protetti in forza della presente Convenzione:
2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.
3) Per «opere pubblicate» si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenendo conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un’opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura.
4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l’opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall’articolo 3 non risultano adempiute:
1) Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.
2) Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.
3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l’autore, allorché non appartenga al Paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
4) Si reputa Paese d’origine:
ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo Paese d’origine.
1) Quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell’Unione, quest’ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell’Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell’Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione.
2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell’alinea precedente, dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.
3) I Paesi dell’Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito designato «Direttore Generale»), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell’Unione.
1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.
2) I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’autore.
3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.
2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell’Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell’autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell’opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.
3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo adottato dall’autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista all’alinea 1). Ove l’autore di un’opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all’alinea 1). I Paesi dell’Unione non hanno l’obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonime, allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.
4) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.
5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell’autore o da quella dell’evento contemplato in quest’alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte o dell’evento.
6) I Paesi dell’Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.
7) I Paesi dell’Unione vincolati dall’Atto di Roma4della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.
8) La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d’origine dell’opera.
Le disposizioni dell’articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d’autore spetta in comune ai collaboratori di un’opera con la riserva che i termini successivi alla morte dell’autore vanno computati dalla data della morte dell’ultimo collaboratore superstite.
Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.
1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
2) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore.
3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.
1) Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore.
1) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
2) È del pari riservato alla legislazione dei Paesi della Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l’avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.
1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti sulla opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2° ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini dell’opera radiodiffusa.
2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell’autore, né il diritto spettante all’autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.
3) Salvo patto contrario, l’autorizzazione rilasciata in conformità dell’alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l’opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.
1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.
1) Ciascun Paese dell’Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell’autore di un’opera musicale e dell’autore delle parole, la cui registrazione con l’opera musicale sia già stata autorizzata da quest’ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all’autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.
2) Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell’Unione, in conformità dell’articolo 13.3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 19285e a Bruxelles il 26 giugno 19486, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell’autore dell’opera musicale fino allo scadere di un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto Paese è vincolato dal presente atto.
3) Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.
1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l’adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2° la rappresentazione pubblica, l’esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
2) L’adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetta, senza pregiudizio dell’autorizzazione degli autori di dette produzioni, all’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.
3) Le disposizioni dell’articolo 13.1) non sono applicabili.
1) Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera eventualmente adattata o riprodotta, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. Il titolare del diritto d’autore sull’opera cinematografica gode degli stessi diritti dell’autore di un’opera originale, inclusi i diritti contemplati nell’articolo precedente.
3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell’alinea 2b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell’opera cinematografica, né al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell’Unione, la cui legislazione non prevede l’applicazione dell’alinea 2b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.
1) Per quel che concerne le opere d’arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l’autore – o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale – ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall’autore.
2) La protezione stabilita dall’alinea precedente può essere invocata in ciascun Paese dell’Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell’autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta.
3) Le modalità di riscossione e l’ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.
1) Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell’Unione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull’identità dell’autore.
2) Si presume produttore di un’opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d’uso.
3) Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell’alinea 1), l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è, senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell’autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l’autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.
1) Ogni opera contraffatta può essere sequestrata nei Paesi dell’Unione nei quali l’opera originale ha diritto alla protezione legale.
2) Le disposizioni dell’alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l’opera non è protetta o ha cessato di esserlo.
3) Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese.
Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell’Unione di consentire, vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l’esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei cui confronti l’autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.
1) La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d’origine per effetto della scadenza della durata di protezione.
2) Pertanto, se un’opera, per effetto della scadenza della durata di protezione che le era aniormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione è richiesta, l’opera stessa non vi sarà nuovamente protetta.
3) L’applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell’Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a tale applicazione.
4) Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all’Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell’articolo 7 o per abbandono di riserve.
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l’applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione.
I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate.
1) Disposizioni Particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell’Annesso.
2) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 28.1 b), l’Annesso forma parte integrante del presente Atto.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
1) L’Assemblea ha un Comitato esecutivo.
3) Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.
4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea deve tener conto di un’equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all’Unione di far parte del Comitato esecutivo.
9) I Paesi dell’Unione che non sono membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.
10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
2) L’Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione del diritto d’autore. Ciascun Paese dell’Unione comunica, il più presto possibile, all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d’autore.
3) L’Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.
4) L’Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell’Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d’autore.
5) L’Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione dei diritto d’autore.
6) Il Direttore Generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore Generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell’Unione; ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell’Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:
Classe I 25
Classe II 20
Classe III 15
Classe IV 10
Classe V 5
Classe VI 3
Classe VII 1
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione è stabilito dal Direttore Generale, che ne fa rapporto all’Assemblea e al Comitato esecutivo.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell’Unione, oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore Generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore Generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione effettuata conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore, o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell’Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.
2) A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell’Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.
3) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l’Annesso, esige l’unanimità dei voti espressi.
3) Riguardo a ogni Paese dell’Unione che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo l’alinea 1)b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.
1) Qualsiasi Paese estraneo all’Unione può aderire al presente Atto e divenire così parte della presente Convenzione e membro dell’Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore Generale.
La ratifica del presente Atto o l’adesione a questo Atto da parte dì qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli articoli 22 a 38 dell’Atto di Stoccolma11della presente Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare l’articolo 14.2) della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione12, ratifica dell’Atto di Stoccolma o adesione a quest’Atto con la limitazione prevista dall’articolo 28. 1)b)i) di tale Atto.
1) Con riserva delle eccezioni permesse dall’alinea 2) del presente articolo, dall’articolo 28.1b), dall’articolo 33.2), come pure dall’Annesso, la ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nella presente Convenzione.
1) Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore Generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l’estero.
2) Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o ha effettuato una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore Generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.
4) Il presente articolo non potrà essere interpretato come implicante il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell’Unione della situazione di fatto di ogni territorio cui la presente Convenzione è resa applicabile da parte di un altro Paese dell’Unione in forza di una dichiarazione fatta in base all’alinea 1).
1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell’Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna dei 9 settembre 188614e gli Atti che l’hanno successivamente riveduta15. Gli atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell’Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.
2) I Paesi estranei all’Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), nei riguardi di ogni Paese dell’Unione che non ne sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell’articolo 28.1)b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell’Unione considerato, nelle sue relazioni con essi: i) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e ii) con riserva delle disposizioni dell’articolo I.6) dell’Annesso, abbia la facoltà di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto.
3) I Paesi che hanno invocato il beneficio di una qualunque delle facoltà previste dall’Annesso possono applicare le disposizioni dell’Annesso che riguardano la o le facoltà di cui hanno invocato il beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell’Unione i quali non siano vincolati dal presente Atto, a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.
1) Ogni controversia tra due o più Paesi dell’Unione relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita da uno qualunque dei Paesi interessati alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L’Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell’Unione.
2) Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1) non sono applicabili.
3) Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell’alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale.
1) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 29bisl’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese l’adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.
2) L’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza dell’articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all’Atto di Stoccolma16.
1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l’avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell’Unione.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell’Unione.
1) Ogni Paese parte della presente Convenzione s’impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa.
2) Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della presente Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a tale data, l’esemplare previsto all’alinea 1)a) sarà depositato presso il Governo della Repubblica francese.
3) Il Direttore Generale trasmette due copie certificate conformi del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione degli articoli 28.1)c), 30.2)a) e b) e 33.2), l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 30.2)c), 31.1) e 2), 33.3) e 38.1), come pure le notificazioni previste nell’Annesso.
1) I Paesi dell’Unione che non hanno ratificato il presente Atto e che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 dell’Atto di Stoccolma17possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero vincolati dagli stessi. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
2) Fintanto che tutti i Paesi dell’Unione non siano divenuti membri dell’Organizzazione, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell’Unione e il suo Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio.
3) Allorché tutti i Paesi dell’Unione saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio dell’Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
1) Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, che ratifichi il presente Atto, di cui il presente Annesso è parte integrante, o aderisca ad esso, e che, non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere immediatamente i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, può, mediante notificazione depositata presso il Direttore Generale, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o, con riserva delle disposizioni dell’articolo V.1)c), in ogni momento ulteriore, dichiarare che invocherà il beneficio della facoltà prevista all’articolo II o di quella prevista all’articolo III o dell’una o dell’altra di queste facoltà. Esso può, in luogo di avvalersi del beneficio della facoltà prevista all’articolo II, fare una dichiarazione in conformità dell’articolo V.1)a).
3) Ogni Paese dell’Unione, che abbia cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo secondo quanto previsto dall’alinea 1), non è più abilitato a rinnovare la sua dichiarazione secondo quanto previsto all’alinea 2) e, sia che esso ritiri o non ufficialmente la sua dichiarazione, tale Paese perderà la possibilità di valersi del beneficio delle facoltà previste all’alinea 1), sia alla scadenza del periodo decennale in corso, sia tre anni dopo che esso avrà cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi.
4) Quando, al momento in cui la dichiarazione fatta a norma dell’alinea 1) o dall’alinea 2) cessa di esser valida, c’è una scorta di esemplari prodotti in base a una licenza accordata in forza delle disposizioni del presente Annesso, tali esemplari potranno continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento.
5) Ogni Paese che è vincolato dalle disposizioni del presente Atto e che ha depositato una dichiarazione o una notificazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 31.1) riguardo all’applicazione del detto Atto a un territorio particolare la cui situazione può essere considerata come analoga a quella dei Paesi contemplati all’alinea 1), può, riguardo a questo territorio, fare la dichiarazione prevista all’alinea 1) e la notificazione di rinnovo prevista all’alinea 2). Finché tale dichiarazione o notificazione sarà valida, le disposizioni del presente Annesso si applicheranno al territorio riguardo al quale essa è stata fatta.
1) Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facoltà prevista dal presente articolo, sarà abilitato, per quanto riguarda le opere pubblicate in forma stampata o in ogni altra forma analoga di riproduzione, a sostituire al diritto esclusivo di traduzione, previsto dall’articolo 8, un regime di licenze non esclusive e incedibili, accordato dall’autorità competente alle condizioni che seguono e in conformità alle disposizioni dell’articolo IV.
5) Ogni licenza di cui al presente articolo non potrà essere accordata che per l’uso scolastico, universitario o di ricerca.
6) Se la traduzione di un’opera è pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel Paese di cui si tratta per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadrà se questa traduzione è nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto della traduzione pubblicata in virtù della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari già prodotti prima della scadenza della licenza potrà continuare fino al loro esaurimento.
7) Per le opere composte principalmente di illustrazioni, una licenza per fare e pubblicare una traduzione del testo e per riprodurre e pubblicare le illustrazioni può essere accordata solo se le condizioni dell’articolo III sono ugualmente adempiute.
8) Nessuna licenza può essere accordata in forza del presente articolo, quando l’autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari della sua opera.
1) Ogni Paese che abbia dichiarato il volersi avvalere del beneficio della facoltà prevista dal presente articolo sarà abilitato a sostituire al diritto esclusivo di riproduzione previsto all’articolo 9 un regime di licenze non esclusive e non cedibili, accordate dall’autorità competente alle condizioni che seguono e in conformità alle disposizioni dell’articolo IV.
3) Il periodo a cui si riferisce l’alinea 2)a)i) è di cinque anni. Tuttavia,
i) per le opere che trattano di scienze esatte e naturali e di tecnologia è di tre anni; ii) per le opere che appartengono al campo dell’immaginazione, come i romanzi, le opere poetiche, drammatiche e musicali, e per i libri d’arte, è di sette anni. 4) a) Nel caso in cui può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, la licenza non potrà essere concessa in forza del presente articolo prima della scadenza di un termine di sei mesi: i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalità previste dall’articolo IV.1); ii) o, se l’identità o l’indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non è conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all’articolo IV.2), all’invio delle copie della domanda all’autorità competente ad accordare la licenza. b) Negli altri casi e se l’articolo IV.2) è applicabile, la licenza non potrà essere accordata prima della scadenza di un termine di tre mesi dall’invio delle copie della domanda. c) Se durante il termine di sei o tre mesi previsto ai comma a) e b) la messa in vendita come la descrive l’alinea 2)a) ha avuto luogo, nessuna licenza sarà concessa in forza del presente articolo. d) Nessuna licenza può essere concessa quando l’autore ha ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari dall’edizione per la riproduzione e la pubblicazione della quale la licenza è stata richiesta.
5) Una licenza al fine di riprodurre e pubblicare una traduzione di un’opera non sarà concessa, in forza del presente articolo, nei seguenti casi: i) quando la traduzione di cui si tratta non è stata pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione; ii) quando la traduzione non è fatta in una lingua d’uso generale nel Paese in cui la licenza è richiesta.
6) Se degli esemplari di una edizione di un’opera sono messi in vendita nel Paese contemplato nell’alinea 1) per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell’insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadrà se questa edizione è nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto dell’edizione pubblicata in virtù della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari già prodotti prima della scadenza della licenza potrà continuare fino al loro esaurimento.
1) Ogni licenza prevista all’articolo II o all’articolo III potrà essere concessa solo se il richiedente, in conformità con le disposizioni in vigore nel Paese di cui si tratta, provi di aver domandato al titolare del diritto l’autorizzazione di fare una traduzione e di pubblicarla o di riprodurre e pubblicare l’edizione, secondo i casi, e di non aver potuto ottenere la sua autorizzazione o, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, di non averlo potuto raggiungere. Contemporaneamente a questa domanda al titolare del diritto, il richiedente deve informarne ogni centro nazionale o internazionale d’informazione contemplato all’alinea 2).
2) Se il titolare del diritto non ha potuto essere raggiunto dal richiedente, questi deve mandare, per via aerea, in plico raccomandato, copie della richiesta sottoposta da lui all’autorità competente a concedere la licenza, all’editore il cui nome figura sull’opera e a ogni centro nazionale o internazionale d’informazione che può essere stato designato, in una notifica depositata a questo fine presso il Direttore Generale, dal Governo del Paese in cui l’editore si presume avere la sede principale delle sue operazioni.
3) Il nome dell’autore deve essere indicato su tutti gli esemplari della traduzione o della riproduzione pubblicata in virtù di una licenza concessa in forza dell’articolo II o dell’articolo III. II titolo dell’opera deve figurare su tutti questi esemplari. Se si tratta di una traduzione, il titolo originale dell’opera deve in ogni caso figurare su tutti gli esemplari dell’opera.
5) Ogni esemplare pubblicato in virtù di una licenza concessa in forza dell’articolo Il o dell’articolo III deve contenere una menzione nella lingua appropriata indicante che l’esemplare non è messo in circolazione che nel Paese o territorio a cui la detta licenza si applica.
2) Con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), ogni Paese che ha invocato il beneficio della facoltà prevista dall’articolo II non può fare ulteriormente una dichiarazione in conformità all’alinea 1).
3) Ogni Paese che ha cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo come è contemplato nell’articolo I.1) potrà due anni al massimo prima della scadenza del termine applicabile conformemente all’articolo 1.3), fare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 30.2)b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un Paese estraneo all’Unione. Questa dichiarazione prenderà effetto alla data in cui scade il termine applicabile conformemente all’articolo 1.3).
1) Ogni Paese dell’Unione può dichiarare, a decorrere dalla data del presente Atto, e in qualunque momento prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso: i) se si tratta di un Paese che, se fosse vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso, sarebbe abilitato a invocare il beneficio delle facoltà previste dall’articolo I.1), che esso applicherà le disposizioni dell’articolo II o dell’articolo III, o di entrambi, alle opere il cui Paese di origine è un Paese che, in applicazione del punto ii) che segue, accetta l’applicazione di questi articoli a tali opere o che è vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso; una tale dichiarazione può riferirsi all’articolo V invece che all’articolo II; ii) che esso accetta l’applicazione del presente Annesso alle opere di cui esso è il Paese di origine, da parte dei Paesi che hanno fatto una dichiarazione in virtù del punto i) di cui sopra o una notificazione in virtù dell’articolo I.
2) Ogni dichiarazione secondo l’alinea 1) deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore Generale. Essa prende effetto alla data del suo deposito.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Parigi, il 24 luglio 197 1.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 marzo | 2018 A | 2 giugno | 2018 |
| Albania | 2 dicembre | 1993 A | 6 marzo | 1994 |
| Algeria* | 19 gennaio | 1998 A | 19 aprile | 1998 |
| Andorra | 2 marzo | 2004 A | 2 giugno | 2004 |
| Antigua e Barbuda | 17 dicembre | 1999 A | 17 marzo | 2000 |
| Arabia Saudita* | 11 dicembre | 2003 A | 11 marzo | 2004 |
| Argentina | 8 luglio | 1980 A | 8 ottobre | 1980a |
| 19 febbraio | 2000b | |||
| Armenia | 19 luglio | 2000 A | 19 ottobre | 2000 |
| Australia | 28 novembre | 1977 A | 1° marzo | 1978 |
| Austria | 19 maggio | 1982 | 21 agosto | 1982 |
| Azerbaigian | 4 marzo | 1999 A | 4 giugno | 1999 |
| Bahama* | 4 ottobre | 1976 A | 8 gennaio | 1977a |
| Bahrein* | 29 novembre | 1996 A | 2 marzo | 1997 |
| Bangladesh* | 4 febbraio | 1999 A | 4 maggio | 1999 |
| Barbados | 16 marzo | 1983 A | 30 luglio | 1983 |
| Belgio | 29 giugno | 1999 | 29 settembre | 1999 |
| Belize | 17 marzo | 2000 A | 17 giugno | 2000 |
| Benin | 9 dicembre | 1974 A | 12 marzo | 1975 |
| Bhutan | 25 agosto | 2004 A | 25 novembre | 2004 |
| Bielorussia | 12 settembre | 1997 A | 12 dicembre | 1997 |
| Bolivia | 4 agosto | 1993 A | 4 novembre | 1993 |
| Bosnia ed Erzegovina* | 2 giugno | 1993 S | 1° marzo | 1992 |
| Botswana | 15 gennaio | 1998 A | 15 aprile | 1998 |
| Brasile | 14 gennaio | 1975 | 20 aprile | 1975 |
| Brunei | 30 maggio | 2006 A | 30 agosto | 2006 |
| Bulgaria | 30 agosto | 1974 | 4 dicembre | 1974 |
| Burkina Faso | 20 ottobre | 1975 A | 24 gennaio | 1976 |
| Burundi | 12 gennaio | 2016 A | 12 aprile | 2016 |
| Cambogia* | 9 dicembre | 2021 A | 9 marzo | 2022 |
| Camerun | 3 agosto | 1973 | 10 novembre | 1973a |
| 10 ottobre | 1974b | |||
| Canada | 26 marzo | 1998 A | 26 giugno | 1998 |
| Capo Verde | 7 aprile | 1997 A | 7 luglio | 1997 |
| Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Centrafricana, Repubblica | 31 maggio | 1977 A | 3 settembre | 1977 |
| Cile | 25 marzo | 1975 A | 10 luglio | 1975 |
| Cina* | 10 luglio | 1992 A | 15 ottobre | 1992 |
| Hong Kong | 7 luglio | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao | 1° novembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro* | 22 aprile | 1983 | 27 luglio | 1983 |
| Colombia | 4 dicembre | 1987 A | 7 marzo | 1988 |
| Comore | 17 gennaio | 2005 A | 17 aprile | 2005 |
| Congo (Brazzaville) | 2 settembre | 1975 | 5 dicembre | 1975 |
| Congo (Kinshasa) | 28 ottobre | 1974 A | 31 gennaio | 1975 |
| Cook, Isole | 3 maggio | 2017 A | 3 agosto | |
| Corea del Nord | 28 gennaio | 2003 A | 28 aprile | 2003 |
| Corea del Sud | 21 maggio | 1996 A | 21 agosto | 1996 |
| Costa Rica | 3 marzo | 1978 A | 10 giugno | 1978 |
| Costa d’Avorio | 1° febbraio | 1974 | 4 maggio | 1974a |
| 10 ottobre | 1974b | |||
| Croazia | 28 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba* | 20 novembre | 1996 A | 20 febbraio | 1997 |
| Danimarca | 30 marzo | 1979 | 30 giugno | 1979 |
| Dominica | 7 maggio | 1999 A | 7 agosto | 1999 |
| Dominicana, Repubblica | 24 settembre | 1997 A | 24 dicembre | 1997 |
| Ecuador | 8 luglio | 1991 A | 9 ottobre | 1991 |
| Egitto* | 2 marzo | 1977 A | 7 giugno | 1977 |
| El Salvador | 18 novembre | 1993 A | 19 febbraio | 1994 |
| Emirati Arabi Uniti* | 14 aprile | 2004 A | 14 luglio | 2004 |
| Estonia | 26 luglio | 1994 A | 26 ottobre | 1994 |
| Eswatini | 14 settembre | 1998 A | 14 dicembre | 1998 |
| Filippine* | 14 aprile | 1980 A | 16 luglio | 1980a |
| 18 giugno | 1997b | |||
| Finlandia | 25 luglio | 1986 | 1° novembre | 1986 |
| Francia | 11 settembre | 1972 | 15 dicembre | 1972a |
| 10 ottobre | 1974b | |||
| Gabon | 6 marzo | 1975 | 10 giugno | 1975 |
| Gambia | 7 dicembre | 1992 A | 7 marzo | 1993 |
| Georgia | 16 febbraio | 1995 A | 16 maggio | 1995 |
| Germania** | 18 ottobre | 1973 | 22 gennaio | 1974a |
| 10 ottobre | 1974b | |||
| Ghana | 11 luglio | 1991 A | 11 ottobre | 1991 |
| Giamaica | 28 settembre | 1993 A | 1° gennaio | 1994 |
| Giappone | 20 gennaio | 1975 | 24 aprile | 1975 |
| Gibuti | 13 febbraio | 2002 A | 13 maggio | 2002 |
| Giordania* | 28 aprile | 1999 A | 28 luglio | 1999 |
| Grecia | 4 dicembre | 1975 | 8 marzo | 1976 |
| Grenada | 22 giugno | 1998 A | 22 settembre | 1998 |
| Guatemala* | 28 aprile | 1997 A | 28 luglio | 1997 |
| Guinea | 13 agosto | 1980 A | 20 novembre | 1980 |
| Guinea equatoriale | 26 marzo | 1997 A | 26 giugno | 1997 |
| Guinea-Bissau | 18 aprile | 1991 A | 22 luglio | 1991 |
| Guyana | 25 luglio | 1994 A | 25 ottobre | 1994 |
| Haiti | 11 ottobre | 1995 A | 11 gennaio | 1996 |
| Honduras | 24 ottobre | 1989 A | 25 gennaio | 1990 |
| India* | 7 ottobre | 1974 | 10 gennaio | 1975a |
| 6 maggio | 1984b | |||
| Indonesia* | 5 giugno | 1997 A | 5 settembre | 1997 |
| Irlanda | 2 dicembre | 2004 A | 2 marzo | 2005 |
| Islanda | 28 settembre | 1984 A | 28 dicembre | 1984a |
| 25 agosto | 1999b | |||
| Israele* | 24 settembre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
| Italia | 13 agosto | 1979 | 14 novembre | 1979 |
| Kazakistan | 12 gennaio | 1999 A | 12 aprile | 1999 |
| Kenya | 11 marzo | 1993 A | 11 giugno | 1993 |
| Kirghizistan | 8 aprile | 1999 A | 8 luglio | 1999 |
| Kiribati | 2 ottobre | 2017 A | 2 gennaio | 2018 |
| Kuwait | 2 settembre | 2014 A | 2 dicembre | 2014 |
| Laos | 14 dicembre | 2011 A | 14 marzo | 2012 |
| Lesotho* | 27 giugno | 1989 A | 28 settembre | 1989 |
| Lettonia | 11 maggio | 1995 A | 11 agosto | 1995 |
| Liberia* | 8 dicembre | 1988 A | 8 marzo | 1989 |
| Libia* | 28 giugno | 1976 A | 28 settembre | 1976 |
| Liechtenstein | 23 giugno | 1999 | 23 settembre | 1999 |
| Lituania* | 14 settembre | 1994 A | 14 dicembre | 1994 |
| Lussemburgo | 15 gennaio | 1975 | 20 aprile | 1975 |
| Macedonia del Nord | 23 luglio | 1993 S | 8 settembre | 1991 |
| Malawi | 12 luglio | 1991 A | 12 ottobre | 1991 |
| Malaysia | 28 giugno | 1990 A | 1° ottobre | 1990 |
| Mali | 22 agosto | 1977 A | 5 dicembre | 1977 |
| Malta* | 7 settembre | 1977 A | 12 dicembre | 1977a |
| Marocco | 17 febbraio | 1987 | 17 maggio | 1987 |
| Mauritania | 17 giugno | 1976 A | 21 settembre | 1976 |
| Maurizio* | 9 febbraio | 1989 A | 10 maggio | 1989 |
| Messico | 11 settembre | 1974 | 17 dicembre | 1974 |
| Micronesia | 7 luglio | 2003 A | 7 ottobre | 2003 |
| Moldova | 1° agosto | 1995 A | 2 novembre | 1995 |
| Monaco | 5 agosto | 1974 | 23 novembre | 1974 |
| Mongolia* | 12 dicembre | 1997 A | 12 marzo | 1998 |
| Montenegro | 4 dicembre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 22 agosto | 2013 A | 22 novembre | 2013 |
| Namibia | 21 settembre | 1993 A | 24 dicembre | 1993 |
| Nauru* | 11 febbraio | 2020 A | 11 maggio | 2020 |
| Nepal* | 11 ottobre | 2005 A | 11 gennaio | 2006 |
| Nicaragua | 23 maggio | 2000 A | 23 agosto | 2000 |
| Niger | 18 febbraio | 1975 A | 21 maggio | 1975 |
| Nigeria | 10 giugno | 1993 A | 14 settembre | 1993 |
| Niue | 24 giugno | 2016 A | 24 settembre | 2016 |
| Norvegia* | 8 marzo | 1974 | 13 giugno | 1974a |
| 11 ottobre | 1995b | |||
| Nuova Zelanda | 17 dicembre | 2018 A | 17 marzo | 2019 |
| Tokelau | 17 dicembre | 2018 A | 17 marzo | 2019 |
| Oman* | 14 aprile | 1999 A | 14 luglio | 1999 |
| Paesi Bassi* | 9 ottobre | 1974 | 10 gennaio | 1975a |
| 30 gennaio | 1986b | |||
| Aruba | 9 ottobre | 1974 | 1° gennaio | 1975a |
| Curaçao | 9 ottobre | 1974 | 1° gennaio | 1975a |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 9 ottobre | 1974 | 1° gennaio | 1975a |
| Sint Maarten | 9 ottobre | 1974 | 1° gennaio | 1975a |
| Panama | 8 marzo | 1996 A | 8 giugno | 1996 |
| Paraguay | 9 settembre | 1991 A | 2 gennaio | 1992 |
| Perù | 20 maggio | 1988 A | 20 agosto | 1988 |
| Polonia | 1° maggio | 1990 A | 4 agosto | 1990a |
| 22 ottobre | 1994b | |||
| Portogallo* | 10 ottobre | 1978 A | 12 gennaio | 1979 |
| Qatar | 5 aprile | 2000 A | 5 luglio | 2000 |
| Regno Unito* | 29 settembre | 1989 | 2 gennaio | 1990 |
| Gibilterra | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Guernsey | 21 agosto | 2014 | 21 novembre | 2014 |
| Jersey | 31 ottobre | 2013 | 31 gennaio | 2014 |
| Man, Isola di | 13 dicembre | 1995 | 18 marzo | 1996 |
| Romania | 9 giugno | 1998 | 9 settembre | 1998 |
| Ruanda | 3 novembre | 1983 A | 1° marzo | 1984 |
| Russia | 9 dicembre | 1994 A | 13 marzo | 1995 |
| Saint Kitts e Nevis | 3 gennaio | 1995 A | 9 aprile | 1995 |
| San Marino | 2 giugno | 2020 A | 2 settembre | 2020 |
| Santa Lucia* | 21 maggio | 1993 A | 24 agosto | 1993 |
| Saint Vincent e Grenadine | 29 maggio | 1995 A | 29 agosto | 1995 |
| Salomone, Isole | 4 aprile | 2019 A | 4 luglio | 2019 |
| Samoa* | 21 aprile | 2006 A | 21 luglio | 2006 |
| Santa Sede | 20 gennaio | 1975 | 24 aprile | 1975 |
| São Tomé e Príncipe | 14 marzo | 2016 A | 14 giugno | 2016 |
| Senegal | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Serbia* | 14 giugno | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Singapore* | 21 settembre | 1998 A | 21 dicembre | 1998 |
| Siria* | 11 marzo | 2004 A | 11 giugno | 2004 |
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia* | 12 giugno | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 14 novembre | 1973 | 19 febbraio | 1974a |
| 10 ottobre | 1974b | |||
| Sri Lanka* | 20 giugno | 1978 A | 23 settembre | 1978a |
| 27 dicembre | 2005b | |||
| Stati Uniti d’America | 16 novembre | 1988 A | 1° marzo | 1989 |
| Sudafrica* | 23 dicembre | 1974 | 24 marzo | 1975a |
| Sudan* | 28 settembre | 2000 A | 28 dicembre | 2000 |
| Suriname | 16 novembre | 1976 A | 23 febbraio | 1977 |
| Svezia | 14 giugno | 1973 | 20 settembre | 1973a |
| 10 ottobre | 1974b | |||
| Svizzera | 25 giugno | 1993 | 25 settembre | 1993 |
| Tagikistan | 9 dicembre | 1999 A | 9 marzo | 2000 |
| Tanzania* | 25 aprile | 1994 A | 25 luglio | 1994 |
| Thailandia* | 29 settembre | 1980 A | 29 dicembre | 1980a |
| 2 settembre | 1995b | |||
| Togo | 28 gennaio | 1975 A | 30 aprile | 1975 |
| Tonga | 14 marzo | 2001 A | 14 giugno | 2001 |
| Trinidad e Tobago | 16 maggio | 1988 A | 16 agosto | 1988 |
| Tunisia* | 14 maggio | 1975 | 16 agosto | 1975 |
| Turchia* | 1° ottobre | 1995 A | 1° gennaio | 1996 |
| Turkmenistan* | 29 febbraio | 2016 A | 29 maggio | 2016 |
| Tuvalu | 2 marzo | 2017 A | 2 giugno | 2017 |
| Ucraina | 25 luglio | 1995 A | 25 ottobre | 1995 |
| Uganda | 28 gennaio | 2022 A | 28 aprile | 2022 |
| Ungheria | 11 settembre | 1972 | 15 dicembre | 1972a |
| 10 ottobre | 1974b | |||
| Uruguay | 21 settembre | 1979 | 28 dicembre | 1979 |
| Uzbekistan* | 19 gennaio | 2005 A | 19 aprile | 2005 |
| Vanuatu | 27 settembre | 2012 A | 27 dicembre | 2012 |
| Venezuela* | 20 settembre | 1982 A | 30 dicembre | 1982 |
| Vietnam* | 26 giugno | 2004 A | 26 ottobre | 2004 |
| Yemen* | 14 aprile | 2008 A | 14 luglio | 2008 |
| Zambia | 13 settembre | 1991 A | 2 gennaio | 1992 |
| Zimbabwe | 29 settembre | 1981 A | 30 dicembre | 1981a |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int> Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, oppure richiesto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a La ratificazione o l’adesione è applicabile agli art. 22–38. | ||||
| b La ratificazione o l’adesione è applicabile agli art. 1–21. |
Stabilito in virtù dell’art. 37 par. 1 lett. b). ↩
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 4 giu. 1992 (RU 1993 2634). ↩
RS 0.231.14 ↩
RS 0.231.12 ↩
RS 0.231.12 ↩
RS 0.231.13 ↩
RS 0.230 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.231.01 ↩
RS 0.231.13 ↩
RS 0.231.14 ↩
RS 0.230 ↩
[RU 10 219 16 632; CS 11 895 909] ↩
[RU 10 219 16 632; CS 11 895 909] ↩
RS 0.231.12 , 0.231.13 , 0.231.14 ↩
RS 0.231.14 ↩
RS 0.231.14 ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.231.15",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659",
"documentDate": "1971-07-24",
"inForceSince": "1993-09-25"
},
"content": {
"number": "0.231.15",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.231.15",
"hash": "e4efb6321b4ea10f9c28dbc54d8e83219b64f650c58d163a0c6b8a9713b9879a",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.231.15",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:59.751Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-2659_2659_2659-20240606-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659",
"documentDate": "1971-07-24",
"inForceSince": "1993-09-25",
"manifestations": [
{
"title": "Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst, revidiert in Paris am 24. Juli 1971 (mit Anhang)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-2659_2659_2659-20240606-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/de/xml"
},
{
"title": "Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris le 24 juillet 1971 (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-2659_2659_2659-20240606-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (con annesso)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-2659_2659_2659-20240606-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/20240606/it/xml"
}
}