0.231.173•Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite
0.231.173Multilateral International Treaty24 set 1993
Conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19922
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 giugno 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1993
(Stato 31 maggio 2017)
Gli Stati contraenti,
constatando che l’utilizzazione di satelliti per la distribuzione di segnali portatori di programmi sta aumentando rapidamente sia per l’importanza che per quanto concerne l’estensione delle zone geografiche servite;
preoccupati perché non esiste un sistema, su scala mondiale, che permetta di ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali non sono destinati e perché la mancanza di un tale sistema rischia di ostacolare l’uso delle comunicazioni via satellite;
riconoscendo a questo riguardo l’importanza degli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
convinti che deve essere fissato un sistema internazionale, che comporti delle misure atte ad ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali essi non sono destinati;
coscienti della necessità di non pregiudicare in alcun modo le convenzioni internazionali già in vigore, ivi compresa la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato a detta convenzione, ed in particolare di non ostacolare in alcun modo una più ampia accettazione della Convenzione di Roma dei 26 ottobre 19613che concede una protezione agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente convenzione: i) per «segnale» si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi; ii) per «programma» si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti; iii) per «satellite» si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extraterrestre e atto a trasmettere dei segnali; iv) per «segnale emesso» si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite; v) per «segnale derivato», si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o più fissaggi intermediari; vi) per «organismo di origine» si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori; vii) per «distributore», si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo; viii) per «distribuzione», si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo.
La presente convenzione non è applicabile qualora i segnali emessi dall’organismo di origine, o per suo conto, siano destinati alla ricezione diretta, proveniente dal satellite, da parte del pubblico in generale.
Nessuno Stato contraente è obbligato ad applicare le misure previste dall’articolo 2 paragrafo 1), qualora i segnali distribuiti sul suo territorio, da parte di un distributore al quale i segnali emessi non sono destinati: i) portino dei brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, contenente resoconti di avvenimenti di attualità, ma soltanto nella misura giustificata dal fine informativo degli estratti stessi; oppure ii) portino, a titolo di citazione, brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, con riserva che tali citazioni siano conformi ai buoni usi e siano giustificati dal loro fine informativo; oppure iii) portino, nel caso in cui il territorio sia quello di uno Stato contraente considerato come un Paese in via di sviluppo conformemente alla pratica stabilita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un programma portato dai segnali emessi, sempre che la distribuzione sia fatta unicamente a fini istruttivi, anche per adulti, o di ricerca scientifica.
Nessuno Stato contraente sarà obbligato ad applicare la presente convenzione per quanto concerne i segnali emessi prima dell’entrata in vigore di detta convenzione nei confronti dello Stato considerato.
La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o lesiva della protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle legislazioni nazionali o delle convenzioni internazionali.
La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa della competenza di ogni Stato contraente di applicare la legislazione nazionale per impedire qualunque abuso di monopolio.
Fatta eccezione per le disposizioni dei paragrafi 2) e 3), non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.
Ciascuno Stato contraente, la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 21 maggio 1974, lo preveda, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che per la sua applicazione la condizione prevista all’articolo 2 paragrafo 1) («nel caso in cui l’organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente»), verrà considerata come sostituita dalla seguente condizione: «nel caso in cui i segnali emessi provengano dal territorio di un altro Stato contraente».
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles il 21 maggio 1974.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Armenia | 13 settembre | 1993 A | 13 dicembre | 1993 |
| Australia | 26 luglio | 1990 A | 26 ottobre | 1990 |
| Austria | 6 maggio | 1982 | 6 agosto | 1982 |
| Bahrein | 1° febbraio | 2007 A | 1° maggio | 2007 |
| Benin | 18 maggio | 2017 A | 18 agosto | 2017 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
| Cile | 8 marzo | 2011 A | 8 giugno | 2011 |
| Colombia | 20 dicembre | 2013 A | 20 marzo | 2014 |
| Corea del Sud | 19 dicembre | 2011 A | 19 marzo | 2012 |
| Costa Rica | 25 marzo | 1999 A | 25 giugno | 1999 |
| Croazia | 26 luglio | 1993 S | 8 ottobre | 1991 |
| El Salvador | 22 aprile | 2008 A | 22 luglio | 2008 |
| Germania* | 25 maggio | 1979 | 25 agosto | 1979 |
| Giamaica | 12 ottobre | 1999 A | 12 gennaio | 2000 |
| Grecia | 22 luglio | 1991 A | 22 ottobre | 1991 |
| Honduras | 7 gennaio | 2008 A | 7 aprile | 2008 |
| Italia* | 7 aprile | 1981 | 7 luglio | 1981 |
| Kenya | 6 gennaio | 1976 | 25 agosto | 1979 |
| Macedonia | 2 settembre | 1997 S | 17 novembre | 1991 |
| Marocco | 31 marzo | 1983 | 30 giugno | 1983 |
| Messico | 18 marzo | 1976 | 25 agosto | 1979 |
| Moldova | 28 luglio | 2008 A | 28 ottobre | 2008 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Nicaragua | 1° dicembre | 1975 A | 25 agosto | 1979 |
| Oman | 18 dicembre | 2007 A | 18 marzo | 2008 |
| Panama | 25 giugno | 1985 A | 25 settembre | 1985 |
| Perù | 7 maggio | 1985 A | 7 agosto | 1985 |
| Portogallo | 11 dicembre | 1995 A | 11 marzo | 1996 |
| Ruanda | 25 aprile | 2001 A | 25 luglio | 2001 |
| Russia | 20 ottobre | 1988 A | 20 gennaio | 1989 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Singapore | 27 gennaio | 2005 A | 27 aprile | 2005 |
| Slovenia | 3 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Stati Uniti | 7 dicembre | 1984 | 7 marzo | 1985 |
| Svizzera | 24 giugno | 1993 | 24 settembre | 1993 |
| Togo | 10 marzo | 2003 A | 10 giugno | 2003 |
| Trinidad e Tobago* | 1° agosto | 1996 A | 1° novembre | 1996 |
| Vietnam | 12 ottobre | 2005 A | 12 gennaio | 2006 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: www.ompi.org/treaties/index-fr.html od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
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