0.231.174•Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive
0.231.174Multilateral International Treaty11 mag 2020
Concluso a Pechino il 24 giugno 2012
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato l’11 febbraio 2020
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 maggio 2020
(Stato 29 agosto 2022)
Le Parti contraenti,
desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive;
ricordando l’importanza delle raccomandazioni del piano d’azione per lo sviluppo adottate nel 2007 dall’Assemblea generale della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)2intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell’Organizzazione;
riconoscendo la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, culturali e tecnologici;
riconoscendo quanto profondamente incidano sulla produzione e sull’utilizzazione delle interpretazioni o esecuzioni audiovisive lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all’informazione;
riconoscendo che il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), concluso a Ginevra il 20 dicembre 19963, non estende la protezione alle interpretazioni o esecuzioni audiovisive degli artisti interpreti o esecutori;
facendo riferimento alla risoluzione relativa alle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottata il 20 dicembre 1996 dalla conferenza diplomatica su alcune questioni relative al diritto d’autore e ai diritti affini,
hanno convenuto quanto segue:
Ai sensi del presente Trattato, si intende per:
Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro interpretazioni o esecuzioni: i. la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro interpretazione o esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di un’interpretazione o esecuzione già radiodiffusa; ii. la fissazione della loro interpretazione o esecuzione non fissata.
Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, in qualsiasi maniera e forma.
Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.
La durata della protezione da concedere agli artisti interpreti o esecutori in base al presente Trattato non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui l’interpretazione o l’esecuzione è stata fissata.
Le Parti contraenti prevedono un’adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l’elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori ai fini dell’esercizio dei diritti contemplati dal presente Trattato e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro interpretazioni o esecuzioni, atti non autorizzati dai suddetti artisti o vietati per legge.
Il godimento e l’esercizio dei diritti contemplati dal presente Trattato non sono soggetti a formalità alcuna.
L’Ufficio internazionale dell’OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente Trattato.
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dallo stesso.
Il presente Trattato rimane aperto alla firma delle Parti che soddisfano i requisiti per l’adesione nella sede dell’OMPI per un anno dopo la sua adozione.
Il presente Trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 30 Parti che soddisfano i requisiti di adesione di cui all’articolo 23 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
Sono vincolati dal presente Trattato: i. le 30 Parti che soddisfano i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 26, dalla data di entrata in vigore dello stesso; ii. ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 23, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell’OMPI.
Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente Trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell’OMPI. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
Depositario del presente Trattato è il direttore generale dell’OMPI.
(Seguono le firme )
In merito all’art. 1 Resta inteso che nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica i diritti o gli obblighi sanciti dal Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) o la loro interpretazione e resta altresì inteso che il paragrafo 3 non istituisce alcun obbligo a carico delle Parti contraenti del presente Trattato di ratificare il WPPT o di aderirvi o di conformarsi a una qualsiasi delle sue disposizioni. In merito all’art. 1 par. 3 Resta inteso che le Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riconoscono tutti i principi e gli obiettivi dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)5e considerano che nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica le disposizioni dell’Accordo TRIPS, ivi comprese, senza limitarsi però ad esse, le disposizioni relative alle pratiche anticoncorrenziali. In merito all’art. 2 lett. a Resta inteso che la definizione di «artisti interpreti o esecutori» include le persone che interpretano o eseguono un’opera letteraria o artistica creata o fissata per la prima volta nel corso di un’interpretazione o esecuzione. In merito all’art. 2 lett. b Si conferma che la definizione di «fissazione audiovisiva» di cui all’articolo 2 lettera b non pregiudica l’articolo 2 lettera c del WPPT. In merito all’art. 5 Ai fini del presente Trattato e fatti salvi altri eventuali trattati, resta inteso che, tenuto conto della natura delle fissazioni audiovisive e della loro produzione e distribuzione, le modifiche di un’interpretazione o esecuzione nel quadro dell’uso normale della stessa, quali montaggio, compressione, doppiaggio o formattazione, con mezzi o in formati esistenti o nuovi, e che rientrano nell’uso autorizzato dall’artista interprete o esecutore, non costituiscono modificazione ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 punto ii. I diritti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 punto ii riguardano unicamente le modificazioni che rechino obiettivamente grave pregiudizio alla reputazione dell’artista interprete o esecutore. Resta inoltre inteso che il semplice uso di tecnologie o mezzi di comunicazione nuovi o modificati non costituisce di per sé una modificazione ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 punto ii. In merito all’art. 7 Il diritto di riproduzione sancito dall’articolo 7 e le eccezioni di cui all’articolo 13 si applicano di diritto all’ambiente digitale, in particolare all’utilizzazione di interpretazioni ed esecuzioni in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di interpretazioni o esecuzioni protette in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell’articolo citato. In merito agli art. 8 e 9 Per «originale o esemplari dello stesso» oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili. In merito all’art. 13 La dichiarazione concordata in merito all’articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del Trattato OMPI sul diritto d’autore (WCT)6si applica, in quanto compatibile, anche all’articolo 13 (Limitazioni e eccezioni) del presente Trattato. In merito all’art. 15 in combinato disposto con l’art. 13 Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte contraente di adottare le misure efficaci che si rendano necessarie per assicurare che un beneficiario possa valersi delle limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente, conformemente all’articolo 13, laddove a un’interpretazione o esecuzione audiovisiva siano state applicate misure tecnologiche e il beneficiario abbia per legge accesso all’interpretazione o all’esecuzione in oggetto, nei casi in cui i titolari dei diritti non abbiano adottato misure adeguate ed efficaci in relazione alla predetta interpretazione o esecuzione per consentire al beneficiario di valersi delle limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente. Fatta salva la tutela giuridica di un’opera audiovisiva su cui sia fissata un’interpretazione o esecuzione, resta altresì inteso che gli obblighi di cui all’articolo 15 non sono applicabili alle interpretazioni o esecuzioni non protette o non più protette ai sensi della legislazione nazionale che dà attuazione al presente Trattato. In merito all’art. 15 Come nel WPPT, l’espressione «misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori» deve essere interpretata in senso lato e riferita anche alle persone che agiscono per conto degli artisti interpreti o esecutori, ossia i rappresentanti, i licenziatari o i successori giuridici, i produttori, i prestatori di servizi e le persone che lavorano nel settore della comunicazione o della radiodiffusione che utilizzano le interpretazioni o esecuzioni sulla base di una debita autorizzazione. In merito all’art. 16 La dichiarazione concordata in merito all’articolo 12 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del WCT si applica, in quanto compatibile, anche all’articolo 16 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente Trattato.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 25 luglio | 2017 A | 28 aprile | 2020 |
| Armenia | 17 dicembre | 2020 A | 17 marzo | 2021 |
| Belize | 9 novembre | 2018 A | 28 aprile | 2020 |
| Botswana | 20 novembre | 2013 | 28 aprile | 2020 |
| Burkina Faso | 31 luglio | 2017 | 28 aprile | 2020 |
| Cambogia | 27 marzo | 2019 A | 28 aprile | 2020 |
| Centrafricana, Repubblica | 19 agosto | 2020 | 19 novembre | 2020 |
| Cile | 22 giugno | 2015 | 28 aprile | 2020 |
| Cina* | 9 luglio | 2014 | 28 aprile | 2020 |
| Comore | 25 gennaio | 2021 A | 25 aprile | 2021 |
| Corea del Nord | 22 aprile | 2020 A | 22 luglio | 2020 |
| Corea del Sud | 19 febbraio | 2016 | 28 aprile | 2020 |
| Costa Rica | 13 novembre | 2020 | 13 febbraio | 2021 |
| Ecuador | 3 maggio | 2021 A | 3 agosto | 2021 |
| El Salvador | 10 ottobre | 2016 | 28 aprile | 2020 |
| Emirati Arabi Uniti | 15 ottobre | 2014 A | 28 aprile | 2020 |
| Filippine | 28 aprile | 2021 A | 28 luglio | 2021 |
| Gabon | 21 settembre | 2016 A | 28 aprile | 2020 |
| Giappone* | 10 giugno | 2014 A | 28 aprile | 2020 |
| Indonesia | 28 gennaio | 2020 | 28 aprile | 2020 |
| Isole Cook | 19 marzo | 2019 A | 28 aprile | 2020 |
| Isole Marshall | 8 febbraio | 2019 A | 28 aprile | 2020 |
| Kenya | 15 novembre | 2019 | 28 aprile | 2020 |
| Kiribati | 22 marzo | 2021 A | 22 giugno | 2021 |
| Liechtenstein | 22 settembre | 2021 A | 22 dicembre | 2021 |
| Mali | 23 ottobre | 2018 | 28 aprile | 2020 |
| Marocco | 22 aprile | 2022 | 22 luglio | 2022 |
| Messico* | 7 luglio | 2022 | 7 ottobre | 2022 |
| Moldova | 4 settembre | 2015 | 28 aprile | 2020 |
| Nigeria | 4 ottobre | 2017 A | 28 aprile | 2020 |
| Panama | 23 marzo | 2022 A | 23 giugno | 2022 |
| Perù* | 27 settembre | 2018 | 28 aprile | 2020 |
| Qatar | 3 luglio | 2015 | 28 aprile | 2020 |
| Repubblica Dominicana | 5 giugno | 2018 A | 28 aprile | 2020 |
| Russia | 19 ottobre | 2015 A | 28 aprile | 2020 |
| Saint Vincent e Grenadine | 5 settembre | 2016 A | 28 aprile | 2020 |
| Samoa* | 9 maggio | 2017 A | 28 aprile | 2020 |
| São Tomé e Príncipe | 15 ottobre | 2020 | 15 gennaio | 2021 |
| Siria | 18 marzo | 2013 | 28 aprile | 2020 |
| Slovacchia* | 22 maggio | 2014 A | 28 aprile | 2020 |
| Svizzera* | 11 febbraio | 2020 | 11 maggio | 2020 |
| Togo | 20 gennaio | 2021 | 20 aprile | 2021 |
| Trinidad e Tobago | 4 ottobre | 2019 A | 28 aprile | 2020 |
| Tunisia | 21 luglio | 2016 | 28 aprile | 2020 |
| Uganda | 28 gennaio | 2022 | 28 aprile | 2022 |
| Vanuatu | 6 maggio | 2020 A | 6 agosto | 2020 |
| Zimbabwe | 12 settembre | 2019 | 28 aprile | 2020 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/ > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. |
Conformemente all’articolo 11 paragrafi 2 e 3, la Suisse accorda, invece del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all’articolo 11 paragrafo 1, e conformemente all’articolo 35 della legge del 9 ottobre 19927sul diritto d’autore, il diritto a un compenso soggetto alla gestione collettiva e al principio di reciprocità per la diffusione, la ritrasmissione o la ricezione pubblica di una fissazione audiovisiva con l’impiego di una fissazione audiovisiva disponibile sul mercato.
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