0.231.175•Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
0.231.175Multilateral International Treaty11 mag 2020
Concluso a Marrakech il 27 giugno 2013
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato l’11 febbraio 2020
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 maggio 2020
(Stato 21 maggio 2026)
Le Parti contraenti,
rammentando i principi di non discriminazione, parità di opportunità, accessibilità e piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità2;
consapevoli degli ostacoli che pregiudicano il pieno sviluppo delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, che limitano la loro libertà di espressione, e quindi anche la libertà di ricercare, ricevere e comunicare informazioni e idee di tutti i tipi in condizioni di parità con gli altri tramite tutte le forme di comunicazione di loro scelta, nonché il loro godimento del diritto all’istruzione e la possibilità di condurre ricerche;
sottolineando l’importanza di proteggere il diritto d’autore in quanto incentivo e ricompensa alle creazioni letterarie e artistiche nonché di migliorare per tutti, comprese le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, le opportunità di partecipare alla vita culturale della comunità, di fruire le opere d’arte e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici;
consapevoli delle barriere che le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa incontrano, nel conseguimento delle pari opportunità nella società, per accedere a opere pubblicate, nonché della necessità di aumentare il numero di opere in formati accessibili e di migliorarne la circolazione;
tenendo conto del fatto che la maggior parte delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa vive in Paesi in via di sviluppo e nei Paesi meno sviluppati;
riconoscendo che, malgrado l’eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di diritti d’autore, gli effetti positivi delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sulla vita delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa possono essere potenziati dal rafforzamento del quadro giuridico a livello internazionale;
riconoscendo che, per quanto molti Stati membri abbiano stabilito nelle loro legislazioni nazionali in materia di diritti d’autore limitazioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in esemplari in formato accessibile a dette persone; che lo sforzo profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una grande quantità di risorse; e che l’assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile ha reso necessaria la duplicazione di questi sforzi;
riconoscendo l’importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l’importanza di limitazioni ed eccezioni adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in grado di assicurare tale accesso;
riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio tra l’effettiva protezione dei diritti degli autori e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all’informazione, nonché la necessità di far sì che tale equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;
riaffermando gli obblighi delle Parti contraenti nell’ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione dei diritti d’autore nonché l’importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto dall’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da altri strumenti internazionali3;
ricordando l’importanza delle raccomandazioni del piano d’azione per lo sviluppo adottate nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell’Organizzazione;
riconoscendo l’importanza del sistema internazionale dei diritti d’autore e desiderose di armonizzare limitazioni ed eccezioni al fine di facilitare l’accesso e l’utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,
hanno convenuto quanto segue:
Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza di altri trattati, né i diritti di cui esse godono in forza di altri trattati.
Ai sensi del presente Trattato, si intende per:
Un’entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di:
i. stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari;
ii. limitare ai beneficiari o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari in formato accessibile;
iii. scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari non autorizzati; e
iv. trattare gli esemplari delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate, pur nel rispetto della vita privata dei beneficiari, in conformità all’articolo 8.
Un beneficiario è una persona che:
indipendentemente da altre eventuali disabilità.
a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l’entità autorizzata originaria non fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che l’esemplare in formato accessibile sarebbe stato utilizzato da persone diverse dal beneficiario. 3. Una Parte contraente può soddisfare l’articolo 5 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d’autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 4, dell’articolo 10 e dell’articolo 11.
Nella misura in cui la legislazione nazionale di una Parte contraente consente a un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o a un’entità autorizzata di realizzare esemplari di un’opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta Parte contraente consente loro anche di importare esemplari in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l’autorizzazione del titolare del diritto.
Le Parti contraenti adottano misure adeguate, ove necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal presente Trattato.
Nell’attuazione delle limitazioni ed eccezioni previste dal presente Trattato, le Parti contraenti si impegnano a proteggere la vita privata dei beneficiari su una base di uguaglianza con gli altri.
Nell’adottare le misure necessarie per garantire l’applicazione del presente Trattato, una Parte contraente può esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui è soggetta in virtù della Convenzione di Berna, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio6e del WCT7, compresi i loro accordi interpretativi, in modo che:
L’Ufficio internazionale dell’OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente Trattato.
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dal Trattato stesso.
Il presente Trattato rimane aperto alla firma delle Parti che soddisfano i requisiti per l’adesione durante la conferenza diplomatica di Marrakech e successivamente nella sede dell’OMPI per un anno dopo la sua adozione.
Il presente Trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 20 Parti che soddisfano i requisiti di adesione di cui all’articolo 15 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
Sono vincolati dal presente Trattato: i) le 20 Parti che soddisfano i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 18, dalla data di entrata in vigore del Trattato; ii) ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 15, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell’OMPI.
Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente Trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell’OMPI. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
Depositario del presente Trattato è il direttore generale dell’OMPI.
Fatto a Marrakech, il 27 giugno 2013
(Seguono le firme)
In merito all’art. 2 lett. a Ai fini del presente Trattato, resta inteso che la presente definizione comprende opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri. In merito all’art. 2 lett. c Ai fini del presente Trattato, resta inteso che tra le «entità riconosciute dal Governo» possono anche figurare le entità che beneficiano di sostegno finanziario da parte del Governo per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. In merito all’art. 3 lett. b Nessuna disposizione del presente testo implica che l’espressione «non possono essere migliorate» richieda l’uso di tutte le possibili procedure diagnostiche e il ricorso a tutti i possibili trattamenti medici. In merito all’art. 4 par. 3 Resta inteso che il presente paragrafo non riduce né estende il campo d’applicazione delle limitazioni e delle eccezioni consentite ai sensi della Convenzione di Berna circa il diritto di traduzione per quanto riguarda le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. In merito all’art. 4 par. 4 Resta inteso che una condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica la conformità di una limitazione o eccezione prevista dal presente articolo con il test a tre fasi. In merito all’art. 5 par. 1 Resta inoltre inteso che nessuna disposizione del presente Trattato riduce o estende il campo d’applicazione di diritti esclusivi previsti da qualsiasi altro trattato. In merito all’art. 5 par. 2 Resta inteso che, ai fini della distribuzione o della messa a disposizione dirette di esemplari in formato accessibile a un beneficiario in un’altra Parte contraente, potrebbe essere opportuno per un’entità autorizzata applicare ulteriori misure intese a confermare che la persona alla quale sta rendendo servizio è un beneficiario e seguire le proprie prassi descritte all’articolo 2 lettera c. In merito all’art. 5 par. 4 lett. b Resta inteso che nessuna disposizione del presente Trattato richiede o implica che una Parte contraente adotti o applichi il test a tre fasi al di là degli obblighi ai quali è tenuta in virtù del presente strumento o di altri trattati internazionali. In merito all’art. 5 par. 4 lett. b Resta inteso che nessuna disposizione del presente Trattato crea alcun obbligo per una Parte contraente di ratificare o aderire al WCT né di conformarsi ad alcuna delle sue disposizioni, e che nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica i diritti, le limitazioni e le eccezioni previste dal WCT. In merito all’art. 6 Resta inteso che le Parti contraenti godono della stessa flessibilità di cui all’articolo 4 nell’adempiere gli obblighi ai quali sono tenuti in virtù dell’articolo 6. In merito all’art. 7 Resta inteso che in vari casi le entità autorizzate scelgono di applicare misure tecnologiche nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione di esemplari in formato accessibile e che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica tali pratiche se esse sono conformi alla legislazione nazionale. In merito all’art. 9 Resta inteso che l’articolo 9 non implica la registrazione obbligatoria per le entità autorizzate né costituisce un obbligo che le entità autorizzate sono tenute a rispettare per svolgere le attività riconosciute dal presente Trattato, ma prevede la possibilità di condividere le informazioni per agevolare lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile. In merito all’art. 10 par. 2 Resta inteso che per le opere, anche in formato audio, che rientrano nella definizione di cui all’articolo 2 lettera a, le limitazioni e le eccezioni previste dal presente Trattato si applicano, in quanto compatibili, ai diritti affini necessari per produrne esemplari in formato accessibile, distribuirli e renderli disponibili ai beneficiari.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 26 luglio | 2018 | 26 ottobre | 2018 |
| Arabia Saudita | 21 novembre | 2018 A | 21 febbraio | 2019 |
| Angola | 15 dicembre | 2025 A | 15 marzo | 2026 |
| Argentina | 1° aprile | 2015 | 30 settembre | 2016 |
| Armenia* | 1° giugno | 2022 A | 1° settembre | 2022 |
| Australia* | 10 dicembre | 2015 | 30 settembre | 2016 |
| Azerbaigian* | 24 settembre | 2018 A | 24 dicembre | 2018 |
| Bangladesh | 26 settembre | 2022 A | 26 dicembre | 2022 |
| Barbados | 20 febbraio | 2023 A | 20 maggio | 2023 |
| Belize | 9 novembre | 2018 A | 9 febbraio | 2019 |
| Bielorussia | 22 luglio | 2020 | 22 ottobre | 2020 |
| Bolivia | 12 marzo | 2019 A | 12 giugno | 2019 |
| Bosnia ed Erzegovina | 20 gennaio | 2021 | 20 aprile | 2021 |
| Botswana | 5 ottobre | 2016 A | 5 gennaio | 2017 |
| Brasile | 11 dicembre | 2015 | 30 settembre | 2016 |
| Burkina Faso | 31 luglio | 2017 | 31 ottobre | 2017 |
| Camerun | 5 ottobre | 2021 | 5 gennaio | 2022 |
| Canada* | 30 giugno | 2016 A | 30 settembre | 2016 |
| Capo Verde | 22 febbraio | 2019 A | 22 maggio | 2019 |
| Centrafricana, Repubblica | 19 agosto | 2020 | 19 novembre | 2020 |
| Cile | 10 maggio | 2016 | 30 settembre | 2016 |
| Cina*a | 5 febbraio | 2022 | 5 maggio | 2022 |
| Hong Kong* | 5 febbraio | 2022 | 5 maggio | 2022 |
| Colombia | 27 febbraio | 2025 | 27 maggio | 2025 |
| Comore | 25 gennaio | 2021 | 25 aprile | 2021 |
| Corea (Nord) | 19 febbraio | 2016 | 30 settembre | 2016 |
| Corea (Sud) | 8 ottobre | 2015 | 30 settembre | 2016 |
| Costa d’Avorio | 17 settembre | 2020 | 17 dicembre | 2020 |
| Costa Rica | 9 ottobre | 2017 | 9 gennaio | 2018 |
| Cuba | 4 marzo | 2026 A | 4 giugno | 2026 |
| Dominicana, Repubblica* | 5 giugno | 2018 | 5 settembre | 2018 |
| Ecuador | 29 giugno | 2016 | 30 settembre | 2016 |
| El Salvador | 1° ottobre | 2014 | 30 settembre | 2016 |
| Emirati Arabi Uniti | 15 ottobre | 2014 A | 30 settembre | 2016 |
| Etiopia | 2 novembre | 2020 | 2 febbraio | 2021 |
| Filippine | 18 dicembre | 2018 A | 18 marzo | 2019 |
| Georgia* | 26 novembre | 2024 A | 26 febbraio | 2025 |
| Ghana | 11 maggio | 2018 | 11 agosto | 2018 |
| Giamaica | 28 maggio | 2024 A | 28 agosto | 2024 |
| Giappone* | 1° ottobre | 2018 A | 1° gennaio | 2019 |
| Giordania | 26 giugno | 2018 | 26 settembre | 2018 |
| Guatemala | 29 giugno | 2016 | 30 settembre | 2016 |
| Honduras | 29 marzo | 2017 A | 29 giugno | 2017 |
| India | 24 giugno | 2014 | 30 settembre | 2016 |
| Indonesia | 28 gennaio | 2020 | 28 aprile | 2021 |
| Iraq | 23 aprile | 2024 A | 23 luglio | 2024 |
| Islanda | 9 dicembre | 2021 A | 9 marzo | 2022 |
| Isole Marshall | 8 febbraio | 2019 A | 8 maggio | 2019 |
| Israele | 21 marzo | 2016 A | 30 settembre | 2016 |
| Kazakistan | 14 aprile | 2025 A | 14 luglio | 2025 |
| Kenya | 2 giugno | 2017 | 2 settembre | 2017 |
| Kirghizistan | 15 maggio | 2017 A | 15 agosto | 2017 |
| Kiribati | 31 luglio | 2019 A | 31 ottobre | 2019 |
| Lesotho | 30 aprile | 2018 A | 30 luglio | 2018 |
| Liberia | 6 ottobre | 2016 A | 6 gennaio | 2017 |
| Liechtenstein | 22 settembre | 2021 A | 22 dicembre | 2021 |
| Malawi | 14 luglio | 2017 A | 14 ottobre | 2017 |
| Malaysia | 31 marzo | 2022 A | 30 giugno | 2022 |
| Mali | 16 dicembre | 2014 | 30 settembre | 2016 |
| Marocco* | 15 maggio | 2019 | 15 agosto | 2019 |
| Maurizio | 11 gennaio | 2021 | 11 aprile | 2021 |
| Messico | 29 luglio | 2015 | 30 settembre | 2016 |
| Moldova | 19 febbraio | 2018 | 19 maggio | 2018 |
| Mongolia | 23 settembre | 2015 | 30 settembre | 2016 |
| Montenegro | 8 marzo | 2022 A | 8 giugno | 2022 |
| Mozambico | 27 gennaio | 2026 | 27 aprile | 2026 |
| Nicaragua | 16 gennaio | 2020 A | 16 aprile | 2020 |
| Nigeria | 4 ottobre | 2017 | 4 gennaio | 2018 |
| Norvegia | 31 agosto | 2021 | 30 novembre | 2021 |
| Nuova Zelanda | 4 ottobre | 2019 A | 4 gennaio | 2020 |
| Isole Cook | 19 marzo | 2019 A | 19 giugno | 2019 |
| Tokelau | 4 ottobre | 2019 A | 4 gennaio | 2020 |
| Pakistan | 12 marzo | 2024 A | 12 giugno | 2024 |
| Panama | 10 febbraio | 2017 | 10 maggio | 2017 |
| Paraguay | 20 gennaio | 2015 | 30 settembre | 2016 |
| Perù | 2 febbraio | 2016 | 30 settembre | 2016 |
| Qatar | 24 ottobre | 2018 A | 24 gennaio | 2019 |
| Regno Unito | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Gibilterra | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Guernesey | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Jersey | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Man, Isola di | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Ruanda | 25 ottobre | 2021 A | 25 gennaio | 2022 |
| Russia | 8 febbraio | 2018 A | 8 maggio | 2018 |
| Saint Kitts e Nevis | 8 luglio | 2024 A | 8 ottobre | 2024 |
| Saint Vincent e Grenadine | 5 settembre | 2016 A | 5 dicembre | 2016 |
| San Marino | 2 giugno | 2020 | 2 settembre | 2020 |
| Santa Lucia | 11 giugno | 2020 A | 11 settembre | 2020 |
| São Tomé e Príncipe | 15 ottobre | 2020 | 15 gennaio | 2021 |
| Serbia | 24 febbraio | 2020 A | 24 maggio | 2020 |
| Singapore | 30 marzo | 2015 A | 30 settembre | 2016 |
| Sri Lanka | 5 ottobre | 2016 A | 5 gennaio | 2017 |
| Stati Uniti | 8 febbraio | 2019 | 8 maggio | 2019 |
| Svizzera | 11 febbraio | 2020 | 11 maggio | 2020 |
| Tagikistan | 27 febbraio | 2019 A | 27 maggio | 2019 |
| Tanzania | 8 aprile | 2020 | 8 luglio | 2020 |
| Thailandia | 28 gennaio | 2019 A | 28 aprile | 2019 |
| Trinidad e Tobago | 4 ottobre | 2019 A | 4 gennaio | 2020 |
| Tunisia | 7 settembre | 2016 | 7 dicembre | 2016 |
| Turkmenistan | 15 ottobre | 2020 A | 15 gennaio | 2021 |
| Ucraina | 8 giugno | 2023 A | 8 settembre | 2023 |
| Uganda | 23 aprile | 2018 | 23 luglio | 2018 |
| Unione europea (UE) | 1° ottobre | 2018 | 1° gennaio | 2019 |
| Uruguay | 1° dicembre | 2014 | 30 settembre | 2016 |
| Uzbekistan | 7 marzo | 2022 A | 7 giugno | 2022 |
| Vanuatu | 6 maggio | 2020 A | 6 agosto | 2020 |
| Venezuela | 2 ottobre | 2019 A | 2 gennaio | 2020 |
| Vietnam | 6 dicembre | 2022 A | 6 marzo | 2023 |
| Zimbabwe | 12 settembre | 2019 | 12 dicembre | 2019 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int/treaties/fr/ip/marrakesh/oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Trattato di Marrakech non si applica a Macao. |
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