0.232.04•Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967
0.232.04Multilateral International Treaty26 apr 1970
Conchiusa a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvata dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19692
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970
(Stato 9 gennaio 2024)
1) I paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale.
2) La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.
3) La proprietà industriale s’intende nel significato più largo e si applica non solo all’industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine.
4) Tra i brevetti d’invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse dalle legislazioni dei paesi dell’Unione, come: brevetti d’importazione, brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati completivi, ecc.
1) I cittadini di ciascuno dei paesi dell’Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.
2) Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei paesi dell’Unione per il godimento d’uno qualunque dei diritti di proprietà industriale.
3) Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun paese appartenente all’Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all’elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.
Sono assimilati ai cittadini dei paesi dell’Unione quelli dei paesi non partecipi dell’Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei paesi dell’Unione.
A. – 1) Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell’Unione una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d’un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.
2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell’Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell’Unione.
3) Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
B. – Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell’Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell’intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell’invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall’uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. 1 diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell’Unione.
C. – 1) I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d’invenzione e i modelli d’utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.
2) Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.
3) Se l’ultimo giorno del termine è un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l’Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel paese ove la protezione è richiesta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.
4) Deve essere considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del comma 2) suddetto, depositata nello stesso paese dell’Unione, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, né aver servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorità.
D. – 1) Chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito anteriore dovrà fare una dichiarazione indicante la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese stabilirà in quale momento, al più tardi, questa dichiarazione dovrà essere effettuata.
2) Tali indicazioni saranno menzionate nelle pubblicazioni eseguite a cura dell’Amministrazione competente, in modo particolare sui brevetti e sulle relative descrizioni.
3) I paesi dell’Unione potranno esigere da chi fa una dichiarazione di priorità la produzione di una copia della domanda (descrizione, disegni , ecc.) depositata anteriormente. La copia, autenticata dall’Amministrazione che avrà ricevuto la predetta domanda, sarà esentata da qualsiasi legalizzazione e potrà in ogni caso essere depositata, esente da spese, in qualunque momento nel termine di tre mesi a partire dal deposito della domanda ulteriore. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data di deposito rilasciato da detta Amministrazione e da una traduzione.
4) Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione della priorità al momento del deposito della domanda. Ciascun paese dell’Unione stabilirà le conseguenze dell’omissione delle formalità previste dal presente articolo, senza che tali conseguenze possano andare oltre la perdita del diritto di priorità.
5) Altre giustificazioni potranno essere richieste successivamente.
Chi si avvale della priorità di un deposito anteriore sarà tenuto a indicare il numero di detto deposito; tale indicazione sarà pubblicata nei modi previsti dal precedente comma 2).
E. – 1) Quando un disegno o modello industriale sia stato depositato in un paese in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali.
2) È, inoltre, consentito di depositare in un paese un modello di utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa.
F. – Nessun paese dell’Unione potrà rifiutare una priorità o una domanda di brevetto per il motivo che il depositante rivendica priorità multiple, anche se provenienti da paesi diversi, o perché la domanda che rivendica una o più priorità contiene uno o più elementi che non erano compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, a condizione che, nei due casi, vi sia unità d’invenzione secondo la legge del paese.
Per quanto riguarda gli elementi non compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, il deposito della domanda ulteriore dà luogo a un diritto di priorità nelle condizioni ordinarie.
G. – 1) Se dall’esame si rileva che una domanda di brevetto è complessa, il richiedente potrà dividere la domanda in un certo numero di domande separate, conservando come data di ciascuna la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
2) Il richiedente potrà anche, di propria iniziativa, dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna domanda separata la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. Ciascun paese dell’Unione avrà la facoltà di determinare le condizioni secondo le quali tale divisione sarà autorizzata.
H. – La priorità non può essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell’invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al paese di origine, purché l’insieme della documentazione relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi.
I. – 1) Le domande di certificati d’autore d’invenzione, depositate in un paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d’autore d’invenzione, fanno nascere il diritto di priorità, istituito col presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti delle domande di brevetti d’invenzione.
2) Nel paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d’autore d’invenzione, il richiedente d’un certificato d’autore d’invenzione fruirà, giusta le disposizioni del presente articolo applicabili ai brevetti, del diritto di priorità fondato sul deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello d’utilità o di certificato d’autore d’invenzione.
1) I brevetti chiesti nei diversi paesi dell’Unione da cittadini dell’Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all’Unione.
2) Tale disposizione deve intendersi nel modo più assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorità sono indipendenti, sia per le cause di nullità e di decadenza che per la durata normale.
3) Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.
4) La stessa regola varrà nel caso di adesione di nuovi paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall’altra al momento dell’adesione.
5) I brevetti ottenuti col beneficio della priorità godranno, nei diversi paesi dell’Unione, di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi senza il beneficio della priorità.
L’inventore ha il diritto di essere indicato come tale nel brevetto.
La concessione di un brevetto non potrà essere rifiutata e un brevetto non potrà essere invalidato per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un procedimento brevettato, è sottoposta a restrizioni o limitazioni risultanti dalla legislazione nazionale.
A. – 1) L’introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel paese ove questo fu concesso, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell’Unione, non comporterà la decadenza del brevetto.
2) Ciascuno dei paesi dell’Unione avrà la facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall’esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio per mancanza di attuazione.
3) La decadenza del brevetto potrà essere prevista solo per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
4) Una licenza obbligatoria non potrà essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà essere trasferita, neppure sotto forma dì concessione di una sub‑licenza, che con la parte dell’impresa o dell’azienda che la utilizza.
5) Le disposizioni suddette saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilità.
B. – La protezione dei disegni e modelli industriali non è suscettibile di decadenza né per mancanza di attuazione, né per l’importazione di oggetti conformi a quelli protetti.
C. – 1) Se in un paese l’utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l’interessato non giustifichi la causa della sua inazione.
2) L’uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un paese dell’Unione, non comporterà l’invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio.
3) L’uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un paese qualsiasi dell’Unione, purché tale uso non abbia per effetto d’indurre il pubblico in errore e non sia contrario all’interesse pubblico.
D. – Per il riconoscimento del diritto, non sarà richiesto che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello di utilità, della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.
1) Un periodo di grazia, non inferiore a sei mesi, sarà concesso per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale, mediante il versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede.
2) I paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere la rivalidazione dei brevetti d’invenzione decaduti a seguito del mancato pagamento di tasse.
In ciascuno dei paesi dell’Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:
Quando un prodotto è importato in un paese dell’Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà, riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del paese d’importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel paese stesso.
I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i paesi dell’Unione.
1) Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun paese dell’Unione dalla sua legislazione nazionale.
2) Tuttavia, un marchio depositato da un cittadino di uno dei paesi dell’Unione in qualsiasi paese dell’Unione non potrà essere rifiutato o invalidato per il motivo che esso non sia stato depositato, registrato o rinnovato nel paese d’origine.
3) Un marchio regolarmente registrato in un paese dell’Unione sarà considerato come indipendente dai marchi registrati negli altri paesi dell’Unione, compreso il paese di origine.
1) I paesi dell’Unione s’impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione del paese lo consente – sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusione con esso.
2) Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione d’un tale marchio. I paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell’uso dovrà essere richiesto.
3) Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d’uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.
2) Il divieto d’uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere usati su merci dello stesso genere o di genere simile.
4) Ciascun paese dell’Unione potrà, entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento della notificazione, trasmettere, per mezzo dell’Ufficio internazionale, al paese o all’organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue obiezioni eventuali.
5) Per le bandiere di Stato, le misure previste dal precedente alinea 1) si applicheranno solo ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925.
6) Per gli emblemi di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei paesi dell’Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati da più di due mesi dal ricevimento della notificazione, prevista dal precedente alinea 3.
7) In caso di malafede, i paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni.
8) I cittadini di ciascun paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni del loro paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un altro Paese.
9) I paesi dell’Unione s’impegnano a vietare l’uso non autorizzato, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri paesi dell’Unione, quando quest’uso fosse di natura tale da indurre in errore sull’origine dei prodotti.
10) Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all’esercizio, da parte dei paesi, della facoltà di rifiutare o d’invalidare, applicando il numero 3 della lettera B dell’Articolo 6quinquies, i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un paese dell’Unione, nonché segni distintivi delle organizzazioni internazionali intergovernative citati nel precedente alinea 1).
1) Quando, in conformità della legge di un paese dell’Unione, la cessione di un marchio è valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell’impresa o dell’azienda alla quale il marchio appartiene, sarà sufficiente, perché questa validità sia ammessa, che la parte dell’impresa o dell’azienda situata in tale paese sia trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto.
2) Tale disposizione non impone ai paesi dell’Unione l’obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi marchio di cui l’uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti ai quali il marchio è applicato.
A. – 1) Ogni marchio dì fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d’origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri paesi dell’Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel paese di origine, rilasciato dall’autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato.
2) Sarà considerato come paese d’origine il paese dell’Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell’Unione, il paese dell’Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell’Unione, il paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la cittadinanza di un paese dell’Unione.
B. – La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:
È tuttavia riservata l’applicazione dell’articolo 10bis.
C. – 1) Per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell’uso del marchio.
2) Non potranno essere rifiutati negli altri paesi dell’Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel paese d’origine per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l’identità dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel detto paese d’origine.
D. – Nessuno potrà beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui è rivendicata la protezione non è registrato nel paese d’origine.
E. – Tuttavia, in nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel paese di origine comporterà l’obbligo di rinnovare la registrazione negli altri paesi dell’Unione nei quali il marchio sia stato registrato.
F. – Il beneficio della priorità resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine di cui all’articolo 4, anche quando la registrazione nel paese di origine intervenga dopo la scadenza dì tale termine.
I paesi dell’Unione s’impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.
1) Se l’agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell’Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore dì detta registrazione, a meno che l’agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.
2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all’utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.
3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.
La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio.
1) I paesi dell’Unione s’impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d’origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.
2) Ogni paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse.
3) Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d’origine, per il motivo che essa non è stabilita nel paese ove la protezione è richiesta o che non è costituita in conformità della legislazione di detto paese.
Il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell’Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio.
1) Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sarà sequestrato all’importazione in quei paesi dell’Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale.
2) Il sequestro sarà eseguito o nel paese dove l’illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello dove sarà stato importato il prodotto.
3) Il sequestro avrà luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun paese.
4) Le autorità non saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito.
5) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, esso sarà sostituito col divieto d’importazione o col sequestro all’interno.
6) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all’importazione, né il divieto d’importazione, né il sequestro all’interno, e in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge dì detto paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi.
1) Le disposizioni dell’articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all’identità del produttore, fabbricante o commerciante.
2) Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel paese falsamente indicato, o nel paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza.
1) I paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.
3) Dovranno particolarmente essere vietati:
1) I paesi dell’Unione s’impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri paesi dell’Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articolo 9, 10 e 10bis.
2) Essi s’impegnano, inoltre, ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e associazioni rappresentanti gl’industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti negli articoli 9, 10 e 10bis, nella misura in cui la legge del paese dove è chiesta la protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del Paese stesso.
1) I paesi dell’Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli d’utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi.
2) Tale protezione temporanea non prolungherà i termini dell’articolo 4. Se, più tardi, fosse rivendicato il diritto di priorità, l’Amministrazione di ciascun paese potrà far decorrere il termine dalla data d’introduzione del prodotto nell’esposizione.
3) Ciascun paese potrà esigere, come prova dell’identità dell’oggetto esposto e della data d’introduzione, i documenti giustificativi che esso stimerà necessari.
1) Ogni paese dell’Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprietà industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali e i marchi di fabbrica o di commercio.
2) Questo servizio pubblicherà un periodico ufficiale, in cui sono regolarmente indicati:
6) I paesi dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.
8) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
1) L’Assemblea ha un Comitato esecutivo.
3) Il numero dei paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei paesi membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.
4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea, deve tener conto di un’equa ripartizione geografica e della necessità, per i paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all’Unione, di far parte del Comitato esecutivo.
9) I paesi dell’Unione che non siano membri dei Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.
10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
2) L’Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione della proprietà industriale. Ciascun paese dell’Unione comunica, il più presto possibile, all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione della proprietà industriale. Inoltre, esso fornisce all’Ufficio internazionale le pubblicazioni dei suoi servizi della proprietà industriale che riguardano direttamente la protezione della proprietà industriale e presentano, per l’Ufficio internazionale, un interesse per le sue attività.
3) L’Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.
4) L’Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi paese dell’Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione della proprietà industriale.
5) L’Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione della proprietà industriale.
6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei paesi dell’Unione; ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i paesi dell’Unione si ripartiscono in sette classi, e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità: Classe I 25 Classe II 20 Classe III 15 Classe IV 10 Classe V 5 Classe VI 3 Classe VII 1 b) Salvo che non l’abbia già fatto, ciascun paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all’Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione. c) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascun paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è collocato e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi. d) I contributi sono esigibili al l° gennaio di ogni anno. e) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea e al Comitato esecutivo.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
1) Proposte di modificazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 13 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle loro. regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.
2) A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei paesi dell’Unione, tra i delegati dei paesi stessi.
3) Le modificazioni degli articoli 13 a 17 sono rette dalle disposizioni dell’articolo 17.
I paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale, in armonia con le disposizioni della presente Convenzione.
3) Nei riguardi di ciascun paese dell’Unione che depositi uno strumento di ratifica o d’adesione, gli articoli 18 a 30 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di articoli indicati all’alinea 1) b) entra in vigore per questo paese in conformità all’alinea 2) a) b) o c).
1) Qualsiasi paese estraneo all’Unione può aderire al presente Atto e divenire così membro dell’Unione. Gli strumenti d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3) Nei riguardi di qualsiasi paese estraneo all’Unione il quale abbia depositato il suo strumento d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l’Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l’adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo paese alla data indicata.
1) Riservate le possibili eccezioni previste negli articoli 20.1) b) e 28.2), la ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.
L’entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni paese l’adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.
1) Ciascun paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o d’adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l’estero.
2) Il paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.
1) Ogni paese partecipe della presente Convenzione s’impegna di adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa.
2) Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica o d’adesione, un paese dev’essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascun paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri paesi dell’Unione.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione.
1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i paesi ai quali si applica e nella misura in cui esso è applicabile, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 188310e gli Atti che l’hanno successivamente riveduta11.
3) I paesi estranei all’Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano nei riguardi di ogni paese dell’Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell’articolo 20.1) b) i). Tali paesi ammettono che il paese dell’Unione considerato, nelle sue relazioni con essi, applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe.
1) Ogni controversia tra due o più paesi dell’Unione relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque dei paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte15, a meno che i paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L’Ufficio internazionale dovrà, ad opera del paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri paesi dell’Unione.
2) Ogni paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale paese e qualsiasi altro paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1) non sono applicabili.
3) Ogni paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell’alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.
3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell’articolo 20.1) c), l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell’articolo 24.
1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione o al suo Direttore.
2) I paesi dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17 possono, durante cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione che istituisce l’Organizzazione16, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 13 a 17 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni paese che intende valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
3) Fintanto che tutti i paesi dell’Unione non siano divenuti membri dell’Organizzazione, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell’Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio.
4) Allorché tutti i paesi dell’Unione saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio dell’Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14 febbraio | 2017 A | 14 maggio | 2017 | ||
| Albania | 4 luglio | 1995 A | 4 ottobre | 1995 | ||
| Algeria* | 16 gennaio | 1975 | 20 aprile | 1975 | ||
| Andorra | 2 marzo | 2004 A | 2 giugno | 2004 | ||
| Angola | 27 settembre | 2007 A | 27 settembre | 2007 | ||
| Antigua e Barbuda | 17 dicembre | 1999 A | 17 marzo | 2000 | ||
| Arabia Saudita | 11 dicembre | 2003 A | 11 marzo | 2004 | ||
| Argentinaa | 8 luglio | 1980 A | 8 ottobre | 1980 | ||
| Armenia* | 17 maggio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Australia | 10 maggio | 1972 A | 25 agosto | 1972a | ||
| 26 giugno | 1975 | 27 settembre | 1975b | |||
| Austria | 11 maggio | 1973 | 18 agosto | 1973 | ||
| Azerbaigian | 25 settembre | 1995 A | 25 dicembre | 1995 | ||
| Bahamasa | 7 dicembre | 1976 A | 10 marzo | 1977 | ||
| Bahrein | 29 luglio | 1997 A | 29 ottobre | 1997 | ||
| Bangladesh* | 29 novembre | 1990 A | 3 marzo | 1991 | ||
| Barbados | 12 dicembre | 1984 A | 12 marzo | 1985 | ||
| Belarus* | 14 aprile | 1993 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Belgio | 31 ottobre | 1974 | 12 febbraio | 1975 | ||
| Belize | 17 marzo | 2000 A | 17 giugno | 2000 | ||
| Benin | 9 dicembre | 1974 A | 12 marzo | 1975 | ||
| Bhutan | 4 maggio | 2000 A | 4 agosto | 2000 | ||
| Bolivia | 4 agosto | 1993 A | 4 novembre | 1993 | ||
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 6 marzo | 1992 | ||
| Botswana | 15 gennaio | 1998 A | 15 aprile | 1998 | ||
| Brasile* | 20 dicembre | 1974 | 24 marzo | 1975a | ||
| 24 agosto | 1992 | 24 novembre | 1992b | |||
| Brunei | 17 novembre | 2011 A | 17 febbraio | 2012 | ||
| Bulgariac | 19 febbraio | 1970 | 27 maggio | 1970 | ||
| Burkina Faso | 23 maggio | 1975 A | 2 settembre | 1975 | ||
| Burundi | 31 maggio | 1977 A | 3 settembre | 1977 | ||
| Cambogia | 22 giugno | 1998 A | 22 settembre | 1998 | ||
| Camerun | 17 gennaio | 1975 | 20 aprile | 1975 | ||
| Canada | 26 marzo | 1970 A | 7 luglio | 1970a | ||
| 26 febbraio | 1996 | 26 maggio | 1996b | |||
| Capo Verde | 6 aprile | 2022 A | 6 luglio | 2022 | ||
| Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 | ||
| Ciad | 26 giugno | 1970 A | 26 settembre | 1970 | ||
| Cile | 13 marzo | 1991 A | 14 giugno | 1991 | ||
| Cina* | 19 dicembre | 1984 A | 19 marzo | 1985 | ||
| Hong Kongd | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | ||
| Macaoe | 30 novembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 | ||
| Cipro | 21 dicembre | 1983 A | 3 aprile | 1984 | ||
| Colombia | 3 giugno | 1996 A | 3 settembre | 1996 | ||
| Comore | 3 gennaio | 2005 A | 5 aprile | 2005 | ||
| Congo (Brazzaville) | 2 settembre | 1975 A | 5 dicembre | 1975 | ||
| Congo (Kinshasa) | 28 ottobre | 1974 A | 31 gennaio | 1975 | ||
| Corea (Nord) | 7 marzo | 1980 A | 10 giugno | 1980 | ||
| Corea (Sud) | 1° febbraio | 1980 A | 4 maggio | 1980 | ||
| Costa Rica | 28 luglio | 1995 A | 31 ottobre | 1995 | ||
| Côte d’Ivoire | 1° febbraio | 1974 | 4 maggio | 1974 | ||
| Croazia | 28 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 | ||
| Cuba* | 27 dicembre | 1974 | 8 aprile | 1975 | ||
| Danimarcac | 26 gennaio | 1970 | 26 aprile | 1970 | ||
| Isole Faeröer | 6 maggio | 1971 | 6 agosto | 1971 | ||
| Dominica | 7 maggio | 1999 A | 7 agosto | 1999 | ||
| Ecuador* | 22 marzo | 1999 A | 22 giugno | 1999 | ||
| Egitto* | 3 dicembre | 1974 A | 6 marzo | 1975 | ||
| El Salvador | 18 novembre | 1993 A | 19 febbraio | 1994 | ||
| Emirati Arabi Uniti | 19 giugno | 1996 A | 19 settembre | 1996 | ||
| Estonia | 24 maggio | 1994 A | 24 agosto | 1994 | ||
| Eswatini | 12 febbraio | 1991 A | 12 maggio | 1991 | ||
| Figi* | 19 ottobre | 2023 A | 19 gennaio | 2024 | ||
| Filippinea | 14 aprile | 1980 | 16 luglio | 1980 | ||
| Finlandia | 8 giugno | 1970 | 15 settembre | 1970a | ||
| 17 luglio | 1975 | 21 ottobre | 1975b | |||
| Francia | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Guadalupa | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Guayana francese | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Isole Wallis e Futuna | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Martinica | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Nuova Caledonia | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Polinesia francese | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Riunione | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| St. Pierre e Miquelon | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Territori Australi e Antartici Francesi | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 | ||
| Gabon | 6 marzo | 1975 | 10 giugno | 1975 | ||
| Gambia | 21 ottobre | 1991 A | 21 gennaio | 1992 | ||
| Georgia* | 18 gennaio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Germania | 19 giugno | 1970 | 19 settembre | 1970 | ||
| Ghana | 28 giugno | 1976 A | 28 settembre | 1976 | ||
| Giamaica | 24 settembre | 1999 A | 24 dicembre | 1999 | ||
| Giappone | 20 gennaio | 1975 | 24 aprile | 1975a | ||
| 20 giugno | 1975 | 1°ottobre | 1975b | |||
| Gibuti | 13 febbraio | 2002 A | 13 maggio | 2002 | ||
| Giordania | 12 aprile | 1972 A | 17 luglio | 1972 | ||
| Grecia | 12 aprile | 1976 | 15 luglio | 1976 | ||
| Grenada | 22 giugno | 1998 A | 22 settembre | 1998 | ||
| Guatemala* | 18 maggio | 1998 A | 18 agosto | 1998 | ||
| Guinea | 30 ottobre | 1981 A | 5 febbraio | 1982 | ||
| Guinea equatoriale | 26 marzo | 1997 A | 26 giugno | 1997 | ||
| Guinea-Bissau | 28 marzo | 1988 A | 28 giugno | 1988 | ||
| Guyana | 25 luglio | 1994 A | 25 ottobre | 1994 | ||
| Haiti | 2 agosto | 1983 A | 3 novembre | 1983 | ||
| Honduras | 3 novembre | 1993 A | 4 febbraio | 1994 | ||
| India* | 7 settembre | 1998 A | 7 dicembre | 1998 | ||
| Indonesia* | 18 settembre | 1979 | 20 dicembre | 1979a | ||
| 5 giugno | 1997 | 5 settembre | 1997b | |||
| Iran* | 12 dicembre | 1998 | 12 marzo | 1999 | ||
| Iraq* | 21 ottobre | 1975 A | 24 gennaio | 1976 | ||
| Irlandac | 27 marzo | 1968 | 26 aprile | 1970 | ||
| Islanda | 28 settembre | 1984 | 28 dicembre | 1984a | ||
| 23 dicembre | 1994 | 9 aprile | 1995b | |||
| Israelec | 30 luglio | 1969 | 26 aprile | 1970 | ||
| Italia | 20 gennaio | 1977 | 24 aprile | 1977 | ||
| Kazakstan* | 16 febbraio | 1993 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Kenya | 5 luglio | 1971 | 26 ottobre | 1971 | ||
| Kirghizistan* | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Kiribati | 5 novembre | 2021 A | 5 febbraio | 2022 | ||
| Kuwait | 2 settembre | 2014 A | 2 dicembre | 2014 | ||
| Laos* | 8 luglio | 1998 A | 8 ottobre | 1998 | ||
| Lesotho* | 27 giugno | 1989 A | 28 settembre | 1989 | ||
| Lettonia | 7 giugno | 1993 A | 7 settembre | 1993 | ||
| Libano*a | 30 settembre | 1986 A | 30 dicembre | 1986 | ||
| Liberia | 27 maggio | 1994 A | 27 agosto | 1994 | ||
| Libia* | 28 giugno | 1976 A | 28 settembre | 1976 | ||
| Liechtenstein | 21 febbraio | 1972 | 25 maggio | 1972 | ||
| Lituania | 21 febbraio | 1994 A | 22 maggio | 1994 | ||
| Lussemburgo | 19 dicembre | 1974 | 24 marzo | 1975 | ||
| Macedonia del Nord | 23 luglio | 1993 S | 8 settembre | 1991 | ||
| Madagascar | 3 gennaio | 1972 | 10 aprile | 1972 | ||
| Malawi | 11 marzo | 1970 A | 25 giugno | 1970 | ||
| Malaysia | 23 giugno | 1988 A | 1° gennaio | 1989 | ||
| Mali | 14 ottobre | 1982 A | 1° marzo | 1983 | ||
| Malta*a | 7 settembre | 1977 A | 12 dicembre | 1977 | ||
| Marocco | 27 aprile | 1971 | 6 agosto | 1971 | ||
| Mauritania | 17 giugno | 1976 A | 21 settembre | 1976 | ||
| Maurizio | 21 giugno | 1976 A | 24 settembre | 1976 | ||
| Messico | 21 aprile | 1976 A | 26 luglio | 1976 | ||
| Moldova* | 3 giugno | 1993 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Monaco | 27 giugno | 1975 | 4 ottobre | 1975 | ||
| Mongolia* | 16 gennaio | 1985 A | 21 aprile | 1985 | ||
| Montenegro | 4 dicembre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | ||
| Mozambico | 9 aprile | 1998 A | 9 luglio | 1998 | ||
| Namibia | 29 dicembre | 2003 A | 1° gennaio | 2004 | ||
| Nepal | 22 marzo | 2001 A | 22 giugno | 2001 | ||
| Nicaragua* | 3 aprile | 1996 A | 3 luglio | 1996 | ||
| Niger | 6 dicembre | 1974 | 6 marzo | 1975 | ||
| Norvegia | 8 marzo | 1974 | 13 giugno | 1974 | ||
| Nuova Zelandaab | 14 marzo | 1984 A | 20 giugno | 1984 | ||
| Isole Cooka | 14 marzo | 1984 A | 20 giugno | 1984 | ||
| Niuea | 14 marzo | 1984 A | 20 giugno | 1984 | ||
| Tokelaua | 14 marzo | 1984 A | 20 giugno | 1984 | ||
| Oman* | 14 aprile | 1999 A | 14 luglio | 1999 | ||
| Paesi Bassi | 9 ottobre | 1974 | 10 gennaio | 1975 | ||
| Aruba | 9 ottobre | 1974 | 10 gennaio | 1975 | ||
| Curaçao | 9 ottobre | 1974 | 10 gennaio | 1975 | ||
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba | 9 ottobre | 1974 | 10 gennaio | 1975 | ||
| Sint Maarten | 9 ottobre | 1974 | 10 gennaio | 1975 | ||
| Pakistan | 22 aprile | 2004 A | 22 luglio | 2004 | ||
| Panama | 19 luglio | 1996 A | 19 ottobre | 1996 | ||
| Papua Nuova Guinea | 15 marzo | 1999 A | 15 giugno | 1999 | ||
| Paraguay | 25 febbraio | 1994 A | 28 maggio | 1994 | ||
| Perù | 11 gennaio | 1995 A | 11 aprile | 1995 | ||
| Polonia | 23 dicembre | 1974 | 24 marzo | 1975 | ||
| Portogallo | 27 gennaio | 1975 | 30 aprile | 1975 | ||
| Qatar | 5 aprile | 2000 A | 5 luglio | 2000 | ||
| Regno Unitoc | 26 febbraio | 1969 | 26 aprile | 1970 | ||
| Gibilterra | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 | ||
| Guernesey | 13 agosto | 2020 | 13 novembre | 2020 | ||
| Isola di Man | 27 luglio | 1983 | 29 ottobre | 1983 | ||
| Jersey | 13 agosto | 2020 | 13 novembre | 2020 | ||
| Rep. Centrafricana | 23 maggio | 1978 | 5 settembre | 1978 | ||
| Romania*c | 28 febbraio | 1969 | 26 aprile | 1970 | ||
| Ruanda | 3 novembre | 1983 A | 1° marzo | 1984 | ||
| Russia*c | 4 dicembre | 1968 | 26 aprile | 1970 | ||
| Saint Kitts e Nevis | 3 gennaio | 1995 A | 9 aprile | 1995 | ||
| Saint Lucia* | 9 marzo | 1995 A | 9 giugno | 1995 | ||
| Saint Vincent e Grenadine | 29 maggio | 1995 A | 29 agosto | 1995 | ||
| Samoa | 21 giugno | 2013 A | 21 settembre | 2013 | ||
| San Marino | 26 marzo | 1991 A | 26 giugno | 1991 | ||
| Santa Sede | 20 gennaio | 1975 | 24 aprile | 1975 | ||
| São Tomé e Príncipe | 12 febbraio | 1998 A | 12 maggio | 1998 | ||
| Seicelle | 7 agosto | 2002 A | 7 novembre | 2002 | ||
| Senegalc | 19 settembre | 1968 | 26 aprile | 1970 | ||
| Serbia | 14 giugno | 2001 S | 27 aprile | 1992 | ||
| Sierra Leone | 17 marzo | 1997 A | 17 giugno | 1997 | ||
| Singapore | 23 novembre | 1994 A | 23 febbraio | 1995 | ||
| Siria* | 13 settembre | 2002 A | 13 dicembre | 2002 | ||
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 | ||
| Slovenia | 12 giugno | 1992 S | 25 giugno | 1991 | ||
| Spagna | 10 gennaio | 1972 | 14 aprile | 1972 | ||
| Sri Lankaa | 20 giugno | 1978 A | 23 settembre | 1978 | ||
| Stati Uniti* | 25 maggio | 1970 | 5 settembre | 1970a | ||
| 22 maggio | 1973 | 25 agosto | 1974b | |||
| Sudafrica* | 23 dicembre | 1974 | 24 marzo | 1975 | ||
| Sudan | 16 gennaio | 1984 A | 16 aprile | 1984 | ||
| Suriname | 16 novembre | 1976 S | 25 novembre | 1975 | ||
| Svezia | 12 agosto | 1969 | 26 aprile | 1970a | ||
| 7 luglio | 1970 | 9 ottobre | 1970b | |||
| Svizzerac | 26 gennaio | 1970 | 26 aprile | 1970 | ||
| Tagikistan* | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Tanzaniaa | 30 settembre | 1983 A | 30 dicembre | 1983 | ||
| Thailandia* | 2 maggio | 2008 A | 2 agosto | 2008 | ||
| Togo | 28 gennaio | 1975 A | 30 aprile | 1975 | ||
| Tonga | 14 marzo | 2001 A | 14 giugno | 2001 | ||
| Trinidad e Tobago | 16 maggio | 1988 A | 16 agosto | 1988 | ||
| Tunisia* | 7 gennaio | 1976 | 12 aprile | 1976 | ||
| Turchia | 12 febbraio | 1976 A | 16 maggio | 1976a | ||
| 1° novembre | 1994 | 1° febbraio | 1995b | |||
| Turkmenistan* | 1° marzo | 1995 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Ucraina* | 21 settembre | 1992 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Uganda | 18 luglio | 1973 A | 20 ottobre | 1973 | ||
| Ungheria*c | 18 dicembre | 1969 | 26 aprile | 1970 | ||
| Uruguay | 21 settembre | 1979 A | 28 dicembre | 1979 | ||
| Uzbekistan* | 18 agosto | 1993 S | 25 dicembre | 1991 | ||
| Venezuela | 9 giugno | 1995 A | 12 settembre | 1995 | ||
| Vietnam*f | 7 aprile | 1981 | 2 luglio | 1976 | ||
| Yemen* | 15 novembre | 2006 A | 15 febbraio | 2007 | ||
| Zambiaa | 14 febbraio | 1977 A | 14 maggio | 1977 | ||
| Zimbabwe | 29 settembre | 1981 A | 30 dicembre | 1981 | ||
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int> Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI > Convention de Paris oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Ratificazione degli art. 13–30. b Ratificazione degli art. 1–12. c Giusta l’art. 20.2) a) della Conv., gli art. l-12 sono entrati in vigore per questo Stato il 26 apr. 1970 (tre mesi dopo il deposito del decimo istrumento di ratifica o d’adesione) oppure il 19 mag. 1970 (tre mesi dopo l’undicesimo istrumento di ratifica o d’adesione) a seconda se esso ammette o non la validità d’adesione della Repubblica democratica tedesca, all’epoca contestata. Gli art. 13–30 della Conv. sono entrati in vigore per questo Stato il 26 apr. 1970. d Dal 16 nov. 1977 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. e In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 30 nov. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. f Dichiarazione d’applicazione. |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l’identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli. ↩
Art. 1 n. 2 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601). ↩
RS 0.230 ↩
Nuovo termine, in vigore dal 3 giu. 1984 (RU 1984 824). ↩
Nuovo termine, in vigore dal 3 giu. 1984 (RU 1984 824). ↩
Nuovo termine, in vigore dal 3 giu. 1984 (RU 1984 824). ↩
Abrogato, con effetto dal 3 giu. 1984 (RU 1984 824). ↩
RS 0.231.14 ↩
RS 0.232.03 ↩
[RU 7 517, 16 365, 19 213; CS 11 929] ↩
RS 0.232.01 /.03 ↩
RS 0.232.03 ↩
RS 0.232.02 ↩
RS 0.232.01 ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.230 ↩
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