0.232.111.13•Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958
0.232.111.13Multilateral International Treaty17 feb 1963
Conchiuso a Lisbona il 31 ottobre 1958
Approvato dall’Assemblea federale il 7 dicembre 19612
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 giugno 1962
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 19633
(Stato 5 marzo 2007)
(1). Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi. (2). Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione. (3). Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, questo sarà sostituito dal divieto d’importazione. (4). Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all’importazione, né il divieto d’importazione, né il sequestro nell’interno, dette misure, nell’attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini. (5). In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.
(1). Il sequestro sarà eseguito a cura dell’Amministrazione delle dogane, che ne avvertirà immediatamente l’interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia il Ministero pubblico, o qualsiasi altra autorità competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d’ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario. (2). Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.
Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, dei paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.
I paesi ai quali si applica il presente Accordo s’impegnano altresì a vietare l’uso, per quanto riguarda la vendita, l’esposizione o l’offerta dì prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale.
I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, per il loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo, non rientrando, però, nell’eccezione stabilita da questo Art. le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli.
(1). I paesi dell’Unione per la protezione della proprietà industriale che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi a loro domanda, nella forma prescritta dall’articolo 16 della Convenzione generale4. (2). Al presente Accordo si applicano le disposizioni degli articoli 16bise 17bisdella Convenzione generale5.
(1). Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno depositati a Berna al più tardi il 1° maggio 1963. Esso entrerà in vigore, tra i paesi in nome dei quali è stato ratificato, dopo un mese da tale data. Tuttavia, se fosse ratificato prima in nome di almeno sei paesi, esso entrerebbe in vigore, fra questi paesi, dopo un mese dalla data in cui il Governo della Confederazione svizzera avrà loro notificato il deposito della sesta ratifica e, per i paesi in nome dei quali fosse ratificato in seguito, un mese dopo la notificazione di ciascuna di tali ratifiche. (2). I paesi in nome dei quali l’istrumento di ratifica non sarà stato depositato entro il termine di cui al comma precedente, saranno ammessi ad aderirvi al sensi dell’articolo 16 della Convenzione generale6. (3). Il presente Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi ai quali esso si applica, l’Accordo concluso a Madrid il 14 aprile 18917e gli Atti successivi di revisione8. (4). Per quanto concerne i paesi ai quali non si applica il presente Atto, ma ai quali si applica l’Accordo di Madrid, riveduto a Londra nel l9349, quest’ultimo resterà in vigore. (5). Parimenti, per quanto concerne i paesi al quali non si applica né il presente Atto, né l’Accordo di Madrid riveduto a Londra, l’Accordo di Madrid riveduto all’Aja nel 192510resterà in vigore. (6). Parimenti, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l’Accordo di Madrid riveduto a Londra, né l’Accordo di Madrid riveduto all’Aja, l’Accordo di Madrid riveduto a Washington nel 191111resterà in vigore.
Fatto a Lisbona, il 31 ottobre 1958.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 24 marzo | 1972 A | 5 luglio | 1972 |
| Bulgaria | 29 aprile | 1975 A | 12 agosto | 1975 |
| Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cuba | 24 luglio | 1964 A | 11 ottobre | 1964 |
| Egitto | 3 dicembre | 1974 A | 6 marzo | 1975 |
| Francia | 24 marzo | 1961 | 1° giugno | 1963 |
| Dipartimenti e territori d’oltremare | 24 marzo | 1961 | 1° giugno | 1963 |
| Germania | 28 luglio | 1961 | 1° giugno | 1963 |
| Giappone | 18 giugno | 1965 A | 21 agosto | 1965 |
| Iran | 18 marzo | 2004 A | 18 giugno | 2004 |
| Irlanda | 17 aprile | 1967 A | 9 giugno | 1967 |
| Israele | 9 maggio | 1967 A | 2 luglio | 1967 |
| Italia | 15 agosto | 1968 A | 29 dicembre | 1968 |
| Liechtenstein | 17 febbraio | 1972 A | 10 aprile | 1972 |
| Marocco | 21 febbraio | 1967 A | 15 maggio | 1967 |
| Moldova | 5 gennaio | 2001 A | 5 aprile | 2001 |
| Monaco | 2 settembre | 1961 | 1° giugno | 1963 |
| Montenegro | 18 maggio | 2000 A | 3 giugno | 2006 |
| Regno Unito | 6 settembre | 1961 | 1° giugno | 1963 |
| San Marino | 26 marzo | 1991 A | 26 giugno | 1991 |
| Serbia | 18 febbraio | 2000 A | 18 maggio | 2000 |
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Spagna | 8 maggio | 1973 A | 14 agosto | 1973 |
| Svezia | 14 agosto | 1969 A | 3 ottobre | 1969 |
| Svizzera | 25 giugno | 1962 | 1° giugno | 1963 |
| Ungheria | 29 dicembre | 1966 A | 23 marzo | 1967 |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 1 n. 2 del DF del 7 dic. 1961 (RU 1963 125). ↩
RU 1963 618 ↩
RS 0.232.03 . Vedi nondimeno l’art. 2 dell’atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS 0.232.111.131 ). ↩
RS 0.232.03 . Vedi nondimeno l’art. 2 dell’atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS 0.232.111.131 ). ↩
RS 0.232.03 . Vedi nondimeno l’art. 2 dell’atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS 0.232.111.131 ). ↩
[RU 12 1008] ↩
RS 0.232.111.11 /.12 ↩
RS 0.232.111.12 ↩
RS 0.232.111.11 ↩
[CS 11 971] ↩
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