0.232.111.14•Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
0.232.111.14Multilateral International Treaty1 dic 2021
Concluso a Ginevra il 20 maggio 2015
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20211
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 31 agosto 2021
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2021
(Stato 6 marzo 2025)
Ai fini del presente Atto, e fatto salvo ogni significato differente espressamente indicato, s’intende per: i) «Accordo di Lisbona»: l’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale; ii) «Atto del 1967»: l’Accordo di Lisbona come rivisto il 14 luglio 1967 a Stoccolma e modificato il 28 settembre 1979; iii) «presente Atto»: l’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, come stabilito dal presente Atto; iv) «Regolamento» s’intende il regolamento d’esecuzione cui si fa riferimento all’articolo 25; v) «Convenzione di Parigi»: la Convenzione di Parigi del 20 marzo 18832per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata; vi) «denominazione d’origine»: una denominazione di cui all’articolo 2.1)i); vii) «indicazione geografica»: un’indicazione di cui all’articolo 2.1)ii); viii) «registro internazionale»: il registro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale in conformità con l’articolo 4 in quanto raccolta ufficiale dei dati relativi alle registrazioni internazionali delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; ix) «registrazione internazionale»: una registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale; x) «domanda»: una domanda di registrazione internazionale; xi) «registrato»: iscritto nel registro internazionale in conformità con il presente Atto; xii) «area geografica d’origine»: un’area geografica come indicata nell’articolo 2.2); xiii) «area geografica transfrontaliera»: un’area geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di Parti contraenti limitrofe; xiv) «Parti contraenti»: ogni Stato od organizzazione internazionale parte del presente Atto; xv) «Parte contraente d’origine»: la Parte contraente in cui l’area geografica d’origine è situata o le Parti contraenti in cui l’area geografica transfrontaliera è situata; xvi) «Autorità competente»: un’entità designata in conformità con l’articolo 3; xvii) «beneficiari»: le persone fisiche o giuridiche autorizzate, secondo la legislazione della Parte contraente d’origine, a utilizzare una denominazione d’origine o un’indicazione geografica; xviii) «organizzazione intergovernativa»: un’organizzazione intergovernativa che ha i requisiti per poter diventare parte del presente Atto in conformità con l’articolo 28.1)iii); xix) «Organizzazione»: l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; xx) «Direttore generale»: il Direttore generale dell’Organizzazione; xxi) «Ufficio internazionale»: l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.
Ogni Parte contraente designa un’entità che sarà responsabile dell’applicazione del presente Atto nel proprio territorio e delle comunicazioni con l’Ufficio internazionale, in conformità con il presente Atto e il Regolamento. La Parte contraente notifica il nome e i recapiti di tale Autorità competente all’Ufficio internazionale, come specificato nel Regolamento.
L’Ufficio internazionale tiene un registro internazionale per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Atto, in virtù dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto del 1967 o in virtù di entrambi e preserva altresì i dati relativi a tali registrazioni internazionali.
la data della registrazione internazionale corrisponde a quella in cui l’Ufficio internazionale riceve l’ultimo dei dati mancanti. 4. L’Ufficio internazionale pubblica senza indugio ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all’Autorità competente di ogni Parte contraente.
5. a) Fatto salvo il punto b), una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata è protetta, a decorrere dalla data della registrazione internazionale, in ogni Parte contraente che non abbia rifiutato la protezione in conformità con l’articolo 15 o che abbia inviato all’Ufficio internazionale una notifica di concessione della protezione, come previsto all’articolo 18. b) Ogni Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, in conformità con la propria legislazione nazionale o regionale, una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione. Tale data non è posteriore alla data di scadenza del termine previsto per il rifiuto specificata nel Regolamento, in conformità con l’articolo 15.1)a).
4. a) Ogni Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estende alla Parte contraente solo previo pagamento di una tassa a copertura dei costi di esame sostanziale della registrazione internazionale. L’ammontare di tale tassa individuale è indicato nella dichiarazione e può essere modificato mediante successive dichiarazioni. Il detto ammontare non può essere superiore all’equivalente imposto dalla legislazione nazionale o regionale della Parte contraente al netto dei risparmi risultanti dalla procedura internazionale. Inoltre, la Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, l’esistenza di una tassa amministrativa connessa all’utilizzo, da parte dei beneficiari, della denominazione d’origine e dell’indicazione geografica nel suo territorio. b) Il mancato pagamento della tassa individuale è da intendersi, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento, come rinuncia alla protezione nei confronti della Parte contraente che prevede la tassa.
2. a) L’Autorità competente della Parte contraente d’origine o, nel caso di cui all’articolo 5.3), i beneficiari oppure la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) o l’Autorità competente della Parte contraente d’origine, possono, in qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio internazionale la radiazione della registrazione internazionale. b) Nel caso in cui la denominazione che costituisce una denominazione d’origine registrata o l’indicazione che costituisce un’indicazione geografica registrata cessi di essere protetta nella Parte contraente d’origine, l’Autorità competente della Parte contraente d’origine richiede la radiazione della registrazione internazionale.
All’interno del proprio territorio, ogni Parte contraente protegge le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate in virtù delle regole del proprio ordinamento e della propria prassi giuridica, ma nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del presente Atto, fatti salvi ogni rifiuto, rinuncia, invalidazione o radiazione tale da produrre effetti nel suo territorio e fermo restando che le Parti contraenti che non distinguono tra denominazioni d’origine e indicazioni geografiche nella propria legislazione nazionale o regionale non sono tenute a introdurre una tale distinzione.
Fatte salve le disposizioni del presente Atto, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono divenire generiche nel territorio di una Parte contraente.
Ogni Parte contraente prevede i mezzi di ricorso necessari per la protezione delle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche registrate e prevede che, a garanzia della loro protezione, possa essere esercitata un’azione in giudizio da parte di un’autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse, sia questa persona fisica o giuridica, pubblica o privata, avendo riguardo della legislazione o della prassi vigenti.
1. a) Entro il termine specificato nel Regolamento, l’Autorità competente di una Parte contraente può notificare all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall’Autorità competente ex officio, se ciò è consentito dalla sua legislazione nazionale, o su richiesta di una parte interessata. b) La notifica del rifiuto riporta i motivi sui quali il rifiuto si fonda. 2. La notifica del rifiuto non pregiudica alcun’altra protezione garantita alla denominazione o indicazione in questione, in virtù dell’articolo 10.2), nel territorio della Parte contraente in cui il rifiuto è applicabile. 3. Ogni Parte contraente prevede una possibilità ragionevole, per chiunque subisca gli effetti di una registrazione internazionale, di domandare all’Autorità competente di notificare un rifiuto concernente tale registrazione internazionale. 4. L’Ufficio internazionale registra il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro internazionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e comunica la notifica del rifiuto all’Autorità competente della Parte contraente d’origine o, se la domanda è stata depositata in conformità con l’articolo 5.3), ai beneficiari oppure alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) così come all’Autorità competente della Parte contraente d’origine. 5. Ogni Parte contraente mette a disposizione delle parti che subiscono gli effetti di un rifiuto gli stessi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi previsti per i propri cittadini in caso di rifiuto della protezione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica.
Un rifiuto può essere ritirato in conformità con le procedure prescritte nel Regolamento. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.
L’Autorità competente di una Parte contraente può notificare all’Ufficio internazionale la concessione della protezione per una denominazione d’origine o un’indicazione geografica. L’Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e procede alla sua pubblicazione.
Le procedure relative alla modifica delle registrazioni internazionali e alle altre iscrizioni nel registro internazionale sono specificate nel Regolamento.
Le Parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare quanto gli Stati membri dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967, a prescindere dal fatto che esse siano parti dell’Accordo di Lisbona o dell’Atto del 1967.
1. a) Le Parti contraenti sono membri della stessa Assemblea quanto gli Stati membri dell’Atto del 1967.
2. a) L’Assemblea:
i) discute tutte le questioni relative al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione particolare nonché all’applicazione del presente Atto;
ii) impartisce al Direttore generale direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione in conformità con l’articolo 26.1), tenendo debitamente conto di ogni osservazione formulata dai membri dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;
iii) modifica il Regolamento;
iv) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale riguardanti l’Unione particolare e gli impartisce le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell’Unione particolare;
v) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell’Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
vi) adotta i regolamenti finanziari dell’Unione particolare;
vii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione particolare;
viii) decide quali Stati e quali organizzazioni governative e non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;
ix) adotta gli emendamenti degli articoli 22–24 e 27;
x) adotta ogni altra iniziativa appropriata per portare avanti gli obiettivi dell’Unione particolare e assolve ogni altra funzione utile nell’ambito del presente Atto.
b) Per quanto riguarda le questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver preso conoscenza dell’avviso del Comitato di coordinazione dell’Organizzazione.
3. a) La metà dei membri dell’Assemblea che hanno il diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.
b) In deroga al punto a), se, nell’ambito di una sessione, il numero degli Stati membri dell’Assemblea che hanno il diritto di voto su una determinata questione e sono rappresentati è inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo degli Stati membri dell’Assembla che hanno il diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tuttavia, fatta eccezione per le decisioni riguardanti la propria procedura, tutte le decisioni hanno effetto solo se le condizioni enunciate di seguito sono soddisfatte. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni agli Stati membri dell’Assemblea che hanno il diritto di voto su tale questione e non erano rappresentati e li invita a esprimere per scritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Se, successivamente a tale periodo, il numero dei membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno uguale al numero dei membri che mancavano per raggiungere il quorum nella sessione, tali decisioni diventano esecutive, fermo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.
4. a) L’Assemblea si impegna a deliberare per consenso.
b) Quando non è possibile arrivare a deliberare per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:
i) ogni Parte contraente che è uno Stato ha a disposizione un voto e vota esclusivamente in suo nome;
ii) ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in luogo dei suoi Stati membri con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti del presente Atto. Nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare al voto se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto, e viceversa.
c) Per questioni riguardanti esclusivamente gli Stati membri dell’Atto del 1967, le Parti contraenti che non sono membri dell’Atto del 1967 non hanno diritto di voto, mentre per questioni riguardanti esclusivamente le Parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.
5. a) Fatti salvi gli articoli 25.2) e 27.2), le decisioni dell’Assemblea sono prese a una maggioranza di due terzi dei voti espressi.
b) Le astensioni non sono considerate voti espressi.
6. a) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale e, in assenza di circostanze eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo dell’Assemblea generale dell’Organizzazione.
b) L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea o su iniziativa del Direttore generale.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è preparato dal Direttore generale.
7. L’Assemblea adotta un regolamento interno.
1. a) I compiti connessi alla registrazione internazionale come pure gli altri compiti amministrativi relativi all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internazionale.
2. Il Direttore generale e tutti i collaboratori da lui designati prendono parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro da essa istituiti. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio di tale organo.
3. a) L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione in conformità con le direttive dell’Assemblea.
4. L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti in virtù del presente Atto.
6. a) L’accordo di sede concluso con lo Stato sul territorio del quale l’Organizzazione ha la sua sede prevede che, se il fondo d’esercizio è insufficiente, questo Stato accordi degli anticipi. L’ammontare degli anticipi e le condizioni alle quali sono accordati costituiscono oggetto, in ogni caso, di accordi separati tra lo Stato in questione e l’Organizzazione. b) Lo Stato di cui al punto a) e l’Organizzazione hanno ognuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l’obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno di notifica. 7. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario dell’Organizzazione, da uno o più Stati membri dell’Unione particolare o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.
2. a) L’Assemblea può decidere che talune disposizioni del Regolamento possano essere emendate soltanto all’unanimità o a maggioranza di tre quarti.
3. In caso di divergenze tra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regolamento, prevalgono le prime.
1. a) Le proposte di emendamento degli articoli 22–24 e del presente articolo possono essere presentate da ogni Parte contraente o dal Direttore generale. b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea. 2. L’adozione di qualsiasi emendamento degli articoli di cui all’alinea 1) richiede la maggioranza di tre quarti; tuttavia, l’adozione di qualsiasi emendamento dell’articolo 22 e del presente alinea richiede la maggioranza di quattro quinti.
3. a) Fatta eccezione per i casi in cui si applica il punto b), ogni emendamento degli articoli di cui all’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle Parti contraenti che erano membri dell’Assemblea al momento dell’adozione dell’emendamento e che avevano il diritto di voto su tale emendamento, le notifiche scritte di accettazione dell’emendamento in conformità con le rispettive disposizioni costituzionali.
3. a) Tutti gli Stati e tutte le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del presente Atto ne sono vincolati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. b) Tutti gli altri Stati e tutte le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente Atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure a decorrere da qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento. 4. Nel territorio dello Stato aderente e, qualora la Parte contraente sia un’organizzazione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente Atto si applicano alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche già registrate in virtù di tale Atto nel momento in cui l’adesione ha effetto, fatti salvi l’articolo 7.4) e le disposizioni del capitolo IV, che si applicano mutatis mutandis. Lo Stato aderente o l’organizzazione intergovernativa aderente può ugualmente, allegando una dichiarazione al proprio strumento di ratifica o di adesione, indicare che i termini di cui all’articolo 15.1) e all’articolo 17 sono prorogati in conformità con le procedure prescritte nel Regolamento a tale riguardo.
Non sono ammesse riserve al presente Atto.
1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tali testi facenti parimenti fede. b) I testi ufficiali sono allestiti dal Direttore generale, dopo consultazione dei governi interessati, nelle altre lingue indicate dall’Assemblea. 2. Il presente Atto è aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per un anno a decorrere dalla sua adozione.
Il Direttore generale è il depositario del presente Atto.
Ai fini del presente Atto, resta inteso che, qualora alcuni elementi della denominazione o indicazione che costituiscono denominazione d’origine o indicazione geografica abbiano carattere generico nella Parte contraente d’origine, la loro protezione ai sensi di tale alinea non è richiesta nelle altre Parti contraenti. Per garantire maggiore certezza del diritto, un rifiuto o un’invalidazione di un marchio o l’identificazione di una violazione, nel territorio delle Parti contraenti secondo quanto stabilito dall’articolo 11, non può fondarsi sul carattere generico.
Ai fini del presente Atto, resta inteso che l’articolo 12 non reca pregiudizio all’applicazione delle disposizioni del presente Atto riguardanti l’utilizzo anteriore, alla luce del fatto che, prima della registrazione internazionale, la denominazione o indicazione che costituisce denominazione d’origine o indicazione geografica già può, in tutto o in parte, acquisire il carattere generico in una Parte contraente diversamente da quanto non avvenga nella Parte contraente d’origine, dal momento che, per esempio, la denominazione o indicazione, o parte di essa, è identica ad un termine d’uso comune come il nome comune di un prodotto o servizio in uso nella Parte contraente in questione o al nome corrente di una varietà di uva in uso nella Parte contraente in questione.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 26 giugno | 2019 A | 26 febbraio | 2020 |
| Cambogia* | 9 marzo | 2018 A | 26 febbraio | 2020 |
| Capo Verde* | 6 aprile | 2022 A | 6 luglio | 2022 |
| Corea del Nord | 8 ottobre | 2019 A | 26 febbraio | 2020 |
| Costa d’Avorio* | 28 settembre | 2018 A | 15 marzo | 2023 |
| Francia | 21 gennaio | 2021 | 21 aprile | 2021 |
| Ghana* | 3 novembre | 2021 A | 3 febbraio | 2022 |
| Gibuti* | 13 febbraio | 2024 A | 13 maggio | 2024 |
| Laos* | 20 novembre | 2020 A | 20 febbraio | 2021 |
| Moldova | 11 luglio | 2024 | 11 ottobre | 2024 |
| Montenegro | 10 luglio | 2024 A | 10 ottobre | 2024 |
| Oman | 30 marzo | 2021 A | 30 giugno | 2021 |
| Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI)* | 15 dicembre | 2022 A | 15 marzo | 2023 |
| Perù | 18 luglio | 2022 | 18 ottobre | 2022 |
| Portogallo | 18 ottobre | 2023 | 18 gennaio | 2024 |
| Repubblica Ceca | 2 giugno | 2022 A | 2 settembre | 2022 |
| Russia* | 11 maggio | 2023 A | 11 agosto | 2023 |
| Samoa* | 2 ottobre | 2019 A | 26 febbraio | 2020 |
| São Tomé e Príncipe* | 2 agosto | 2023 A | 2 novembre | 2023 |
| Senegal* | 5 settembre | 2023 A | 5 dicembre | 2023 |
| Slovacchia | 9 luglio | 2024 A | 9 ottobre | 2024 |
| Svizzera | 31 agosto | 2021 A | 1° dicembre | 2021 |
| Tunisia | 6 aprile | 2023 A | 6 luglio | 2023 |
| Ungheria | 10 giugno | 2021 | 10 settembre | 2021 |
| Unione europea (UE)* | 26 novembre | 2019 A | 26 febbraio | 2020 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/lisbon/oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
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