Conchiuso il 9 aprile 1974
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 19751
Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 dicembre 1975
Entrato in vigore il 10 marzo 1976
(Stato 10 marzo 1976)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Capo dello Stato spagnolo
consapevoli dell’interesse che presenta per ciascuno Stato contraente la protezione efficace contro la concorrenza sleale di prodotti naturali e manufatti, particolarmente la protezione delle indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le analoghe denominazioni riservate a taluni prodotti o merci specificati,
hanno convenuto di conchiudere un trattato a tal fine ed hanno designato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Ciascuno Stato contraente s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente
- i prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell’altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attività industriali e commerciali,
- i nomi, le denominazioni e le rappresentazioni grafiche menzionate negli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2, come anche le denominazioni che figurano negli allegati A e B del presente trattato, in conformità al medesimo ed al protocollo allegato.
Art. 2
(1). Il nome «Spagna», le denominazioni «Hispania», «Spania», «Iberia» e i nomi delle regioni e provincie spagnole, così come le denominazioni che figurano nell’allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci spagnoli e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato spagnolo. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.
(2). Se una denominazione contenuta nell’allegato A del presente trattato, eccettuati i nomi dello Stato e quelli delle regioni e provincie spagnole menzionati nel capoverso 1, è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto:
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per merci o prodotti spagnoli indicati nell’allegato A, tranne ove esista un interesse legittimo a utilizzare la denominazione sul territorio della Confederazione svizzera per prodotti o merci che non siano di origine spagnola,
o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
(3). Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio dello Stato spagnolo, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.
(4). Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purchè queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.
(5). L’articolo 5 è riservato.
Art. 3
(1). Il nome «Confederazione svizzera» («Confédération Suisse»), le denominazioni «Svizzera» («Suisse») e «Confederazione» («Confédération»), i nomi dei cantoni svizzeri, come pure le denominazioni contenute nell’allegato B del presente trattato, in quanto le disposizioni dei capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati sul territorio dello Stato Spagnolo esclusivamente ai prodotti o alle merci svizzeri e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.
(2). Se una denominazione contenuta nell’allegato B del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato B, il capoverso 1 è applicabile soltanto:
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per prodotti o merci svizzeri indicati nell’allegato B, tranne ove esista un interesse legittimo ad utilizzare la denominazione sul territorio dello Stato Spagnolo per prodotti o merci che non siano di origine svizzera,
o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
(3). Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Confederazione svizzera, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.
(4). Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti e le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.
(5). L’articolo 5 è riservato.
Art. 4
(1). Se le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 sono utilizzate, nelle attività industriali e commerciali, in contrasto con queste disposizioni per quanto concerne i prodotti o le merci, il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio, le etichette, le fatture, le lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicità, questa utilizzazione è repressa, in virtù stessa del trattato, mediante tutti i mezzi giudiziari o amministrativi, ivi compresa la confisca, i quali, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale la protezione sia rivendicata, possano servire a lottare contro la concorrenza sleale o a reprimere in qualsiasi altro modo le denominazioni illecite.
(2). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando questi nomi o queste denominazioni siano usati sia in traduzione, sia con l’indicazione della provenienza effettiva, sia con l’aggiunta di termini quali «tipo», «imitazione», «rivale», «qualità» o simili, sia in una forma modificata, qualora, in quest’ultimo caso, sussista pericolo di confusione nonostante la modificazione.
(3). Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti o alle merci in transito.
Art. 5
(1). Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano ugualmente quando sui prodotti o sulle merci, sul loro confezionamento od imballaggio o sulle etichette, come pure nelle fatture e lettere di vettura o altri documenti commerciali, oppure nella pubblicità, siano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o rappresentazioni grafiche contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o ingannevoli su la provenienza, l’origine, la natura, la varietà o le qualità sostanziali dei prodotti o delle merci.
(2). I nomi o le rappresentazioni grafiche di luoghi, edifici, monumenti, fiumi, montagne, personaggi storici o letterari, costumi, elementi o tipi di folclore, espressioni linguistiche tipiche ecc. di uno Stato contraente che, secondo una parte considerevole del pubblico o delle cerchie commerciali interessate dell’altro Stato contraente nel quale la protezione viene rivendicata, richiamano chiaramente il primo Stato o un luogo o una regione di questo Stato, sono considerati come indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, ai sensi del capoverso 1, qualora siano usati per prodotti o merci che non siano originari di questo Stato, a meno che, nel singolo caso, si possa ragionevolmente attribuire al nome o alla rappresentazione grafica soltanto un significato descrittivo o fantastico.
Art. 6
Le azioni legali per la violazione del presente trattato possono essere intentate davanti ai tribunali degli Stati contraenti, non soltanto da persone e società che, secondo la legislazione degli Stati contraenti, hanno la facoltà di introdurle, ma anche da sindacati, associazioni e gruppi che rappresentino direttamente o indirettamente i produttori, fabbricanti, commercianti o consumatori interessati e che abbiano altresì la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato in cui essi abbiano la loro sede riconosca loro la facoltà di agire in materia civile. Alle stesse condizioni, essi possono far valere diritti e rimedi giuridici in procedura penale, nella misura prevista dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura si svolge.
Art. 7
(1). Ciascuno Stato contraente può chiedere all’altro di consentire l’importazione di prodotti o merci protetti da una denominazione di cui agli allegati A e B del presente trattato soltanto se questi prodotti o queste merci sono corredati di un documento comprovante il loro diritto a detta denominazione. In tal caso, i prodotti o le merci non corredati di documento siffatto non sono ammesse all’importazione.
(2). Lo Stato contraente che presenta la richiesta di cui al capoverso 1 notifica all’altro le autorità competenti a rilasciare il documento. Un facsimile di questo documento è allegato alla notificazione.
Art. 8
(1). I prodotti e le merci, gli imballaggi, le etichette, le fatture, le lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovino, al momento dell’entrata in vigore del presente trattato, sul territorio di uno Stato contraente e siano stati legittimamente muniti di indicazioni di cui il presente trattato vieta l’uso possono ancora essere smerciati o usati entro un periodo di due anni dall’entrata in vigore del medesimo.
(2). Inoltre, le persone o società che, al momento della firma del trattato, hanno già usato lecitamente una denominazione protetta dagli articoli 2 e 3, sono in diritto di proseguirne l’uso entro un periodo di sei anni dall’entrata in vigore del presente trattato. Questo diritto può essere trasmesso, in base a disposizioni per causa di morte o in base ad atti tra vivi, soltanto con l’impresa o la parte dell’impresa cui appartiene la denominazione.
(3). Quando una denominazione protetta in virtù degli articoli 2 e 3 costituisce un elemento di una ditta già utilizzata lecitamente al momento della firma del trattato, le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 4 prima frase e dell’articolo 3 capoverso 4 prima frase sono applicabili anche se questa ditta non comprende il nome di una persona fisica. Il capoverso 2 seconda frase del presente articolo è applicabile per analogia.
(4). L’articolo 5 è riservato.
Art. 9
(1). Le liste di cui agli allegati A e B del presente trattato possono essere modificate oppure estese mediante scambio di note. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal suo territorio, senza l’accordo dell’altro Stato contraente.
(2). Le disposizioni dell’articolo 8 sono applicabili in caso di modificazione o di estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal territorio di uno Stato contraente; il momento della pubblicazione della modificazione o dell’estensione da parte dell’altro Stato contraente è determinante in luogo del momento della firma e dell’entrata in vigore del trattato.
Art. 10
Le disposizioni del presente trattato non escludono la protezione più estesa che è o sarà accordata in uno Stato contraente, in virtù della legislazione interna o di altre convenzioni internazionali, alle denominazioni e alle rappresentazioni grafiche dell’altro Stato contraente, protette in base agli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2.
Art. 11
(1). Una commissione mista composta di rappresentanti dei governi dì ciascuno Stato contraente sarà istituita al fine di facilitare l’esecuzione dei presente trattato.
(2). La commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modificazione o di estensione delle liste, di cui agli allegati A e B del presente trattato, che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di discutere tutte le questioni inerenti all’applicazione del presente trattato.
(3). La commissione mista si raduna a domanda di uno Stato contraente.
Art. 12
Gli Stati contraenti si sforzano di comporre in via diplomatica tutti i casi di violazione del presente trattato di cui venissero a conoscenza.
Art. 13
(1). Il presente trattato sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Madrid appena possibile.
(2). Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e rimane in vigore senza limitazione di durata.
(3). Ciascuno Stato contraente può denunciare in ogni tempo il presente trattato con un preavviso di un anno.
In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato.Fatto a Berna, il 9 aprile 1974, in due esemplari originali redatti in lingua francese e spagnola, i due testi facenti parimente fede.
Le Alte Parti Contraentinell’intento di precisare l’applicazione di talune disposizioni del trattato sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle denominazioni analoghe, firmato in data odierna,hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti, che costituiscono parte integrante del trattato:
- Gli articoli 2 e 3 del presente trattato non vincolano gli Stati contraenti ad applicare, nel momento in cui sono messi in commercio sul loro territorio prodotti o merci con le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, le disposizioni legislative e amministrative dell’altro Stato contraente relative al controllo amministrativo, particolarmente quelle concernenti la tenuta dei registri di entrata e di uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.
- Gli articoli 2 e 3 del trattato non sono applicabili alle denominazioni di razze animali.
La stessa cosa vale per le denominazioni le quali, in ragione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19612per la protezione delle nuove piante, devono essere impiegate per designare le varietà, a condizione che questa convenzione sia entrata in vigore nelle relazioni esistenti tra gli Stati contraenti.
- Il trattato non arreca pregiudizio alle disposizioni che regolano, in ciascuno Stato contraente, l’importazione di prodotti e di merci. L’articolo 7 è riservato.
- Le locuzioni latine corrispondenti sono considerate traduzioni delle denominazioni protette secondo gli articoli 2 e 3 dei trattato (art. 4 cpv. 2 del trattato); la stessa cosa vale per il termine «romand» quanto alla denominazione «Suisse française». La protezione accordata in base all’articolo 4 capoverso 2 del trattato agli aggettivi derivati da denominazioni protette si estende ugualmente all’abbrevi azione «Bündner», nel caso del nome del Canton Grigioni.
- La protezione del nome «Iberia» risultante dall’articolo 2 capoverso 1 dei trattato non esclude in Svizzera l’uso di questo nome per prodotti o merci di provenienza portoghese.
- I nomi delle regioni e provincie spagnole di cui all’articolo 2 capoverso 1 del trattato sono i seguenti:
- I nomi dei cantoni svizzeri di cui all’articolo 3 capoverso 1 del trattato sono i seguenti:
- Le seguenti denominazioni menzionate negli allegati A e B del trattato possono essere adoperate nell’altro Stato contraente soltanto con il nome del Paese d’origine o con qualsiasi altra denominazione indicante chiaramente la provenienza del prodotto:
- Le indicazioni relative alle qualità sostanziali giusta l’articolo 5 dei trattato sono:
Per i vini spagnoli:
- 1. La protezione conferita alla denominazione «Gruyère», menzionata nell’allegato B del trattato, è garantita fintanto che la Spagna non è partecipe della Convenzione internazionale sull’impiego delle denominazioni d’origine e delle denominazioni di formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 19513.
2. Il termine previsto all’articolo 8 capoverso 2 è portato a otto anni in favore delle persone e società spagnole che, loro stesse o i loro predecessori in diritto, utilizzavano lecitamente, per formaggi spagnoli, al momento della firma del trattato, la denominazione «Gruyère» sul territorio dello Stato spagnolo.
- Il termine previsto all’articolo 8 capoverso 1 del trattato è portato a otto anni per quanto concerne i recipienti di vetro o di ceramica su cui è incisa una denominazione protetta in virtù del trattato.Fatto a Berna, il 9 aprile 1974, in due esemplari originali redatti in lingua francese e spagnola, i due testi facenti parimente fede.
Allegato A
I. Comuni e zone viticole autorizzati ad adoperare le denominazioni d’origine emarginate
II. Nomi geografici di comuni e zone viticole tipici
III. Nomi specifici di vini e bevande derivate dal vino
IV. Nomi geografici d’altre bevande alcoliche
V. Nomi geografici di frutta, di prodotti orticoli e d’altri prodotti dell’agricoltura e dell’econimia animale che ne sono derivati
Frutta e prodotti orticoli
Aceituna gordal de Sevilla
Aceituna manzanilla de Sevilla
Aceituna sevillana
Alcaparras de Mallorca
Alcaparras de Murcia
Almendras de Mallorca
Almendras de Tarragona
Avellanas de Tarragona
Cebollas de Liria
Cebollas de Valencia
Cerezas de Jerte
Ciruelas claudias de Tolosa
Dátiles de Elche
Espárragos de Aranjuez
Fresas y fresones de Aranjuez
Higos secos de Fraga
Higos secos de Huelva
Limones de Murcia
Melocotones de Aragón
Melocotones de Lérida
Melocotones de Murcia
Melocotón de Calanda
Melones de Elche
Melones tendrales de Valencia
Melones de Villaconejos
Naranja amarga de Sevilla
Pasas de Denia
Pasas de Malaga
Pepinos de Calahorra
Pepinos de Gran Canaria
Peras de Aranjuez
Peras limoneras de Extremadura
Peras limoneras de Lérida
Pimiento de Murcia
Pimiento de la Rioja
Plátanos de Canarias
Tomate de Alicante
Tomate de Canarias
Uvas de Aledo
Uvas de Almería
Uvas de Málaga
Altri prodotti dell’agricoltura
Azafrán de La Mancha
Claveles de La Maresma
Pimentón de Murcia
Pimentón de La Vera
Prodotti dell’economia animale
e dell’agricoltura
Butifarra catalana
Chorizo de Cantimpalos
Chorizo de Pamplona
Jamón de Jabugo
Jamón de Cumbres Mayores
Jamón de Trévelez
Jamón serrano
Lacón de Galicia
Miel de La Alcarria
Morcilla de Burgos
Queso de Burgos
Queso de Cabrales
Queso gallego
Queso de Herencia
Queso de Idiazábal
Queso de Mahón (España)
Queso manchego
Queso del Roncal
Queso de San Simón
Queso de Villalón
Queso de Aragón
Queso de los Bellos (bellusco)
Queso de Cervera
Queso de Gobea
Queso de Grazalema
Queso de Orduña
Queso de Oropesa
Queso de los Pedroches
Queso de Puzol
Queso torta del Casar
Queso de La Armada
Queso del Cebrero
Queso de Gamonedo
Queso de León
Queso pasiego
Queso de Ulloa
Salchichón de Vich
Sobreasada de Mallorca
Prodotti manufatti e conserve
Aceite de Baena
Aceite de Borjas Blancas
Aceite de Tortosa
Almendras de Alcacá
Callos madrileña (exclusivamente
in forma di conserve)
Callos riojana (exclusivamente
in forma di conserve)
Cigarrillos de Canarias
Cocido madrileño (exclusivamente
in forma di conserve)
Dulce de membrillo de Puente Genil
Fabada asturiana (exclusivamente
in forma di conserve)
Frutas confitadas de Aragón
Mantequilla de Soría
Mazapán de Toledo
Paella Valenciana (exclusivamente
in forma di conserve)
Puros de Canarias
Turrón de Alicante
Turrón de Guirlache de Zaragoza
Turrón de Jijona
VI. Nomi geografici di prodotti industriali
Articoli in cuoio
Calzado de Elda
Calzado de Inca
Calzado de Menorca
Marroquinería de Ubrique
Articoli tessili
Alfombras de La Alpujarra
Alfombras de esparto de Ubeda
Bordados de Lagartera
Bordados de Mallorca
Goyescas, mantillas y velos de Granada
Mantas de Palencia
Paños de Sabadell
Paños de Tarrasa
Ceramica
Cerámica de Manises
Cerámica de Talavera
Porcelana del Bidasoa
Mobilia
Muebles de Manacor
Muebles de Sonseca
Oreficeria, gioielleria, filigrana
e ferramenti minuti artistici
Artesanía de Eibar
Artesanía de Toledo
Bisutería de Menorca
Filigrana de Córdoba
Filigrana charra (Salamanca)
Hierros artísticos de Toledo
Perlas de Manacor o de Mallorca
Armi
Armas de fuego de Eibar
Espadas y cuchillos de Toledo
Navajas y cuchillos de Albacete
VII. Nomi geografici d’acque minerali
Allegato B
I. Vini
A. Svizzera romanda
Indicazione di provenienza regionale:
Oeil de Perdrix
- Cantone del Vallese
Indicazioni di provenienza regionali:
Nomi di comuni, vitigne e vigneti:
Ardon
Ayent
Bramois (Brämis)
Branson
Chalais
Chamoson
Champlan
Charrat
Châtaignier
Chermignon
Clavoz
Conthey
Coquimpex
Corin
Fully
Grand‑Brûlé
Granges
Grimisuat
La Folie
Lentine
Leuk (Loèche)
Leytron
Magnot
Martigny (Martinach)
Miège
Molignon
Montagnon
Montana
Muraz
Ollon
Pagane
Raron (Rarogne)
Riddes
Saillon
Saint‑Léonard
Saint‑Pierre de Clages
Salquenen (Salgesch)
Savièse
Saxon
Sierre (Siders)
Signèse
Sion (Sitten)
Uvrier
Varen (Varone)
Vétroz
Veyras
Visp (Viège)
Visperterminen
- Cantone di Vaud
Nomi di regioni:
Indicazioni di provenienza regionali:
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Châtelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d’Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint‑Légier
Saint‑Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Les Côtes de l’Orbe
Vully
Vallamand
- Cantone di Ginevra
Indicazione di provenienza regionale:
Perlan
Nome di regione:
Mandement
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
- Cantone di Neuchâtel
Nome di regione:
La Béroche
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
- Cantone di Friborgo
Nome di regione:
Vully
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
- Cantone di Berna
Nome di regione:
Bielersee
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
B. Svizzera orientale
Indicazione di provenienza regionale:
Clevner
- Cantone di Zurigo
Nomi di regioni:
Indicazioni di provenienza regionali:
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
Zürichsee
Appenhalde
Erlenbach
Feldbach
Herrliberg
Hombrechtikon
Küsnacht
Lattenberg
Männedorf
Mariahalde
Meilen
Schipfgut
Stäfa
Sternenhalde
Turmgut
Uetikon a. See
Wädenswil
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dättlikon
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
Heiligberg
Hüntwangen
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Schloss Teufen
Steig‑Wartberg
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weinland/Kanton Zürich(non «Weinland» senza aggiunta)
Andelfingen
Benken
Berg am Irchel
Dachsen
Dinhard
Dorf
Flaach
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
Neftenbach
Ossingen
Rheinau
Rickenbach
Rudolfingen
Schiterberg
Schloss Goldenberg
Stammheim
Trüllikon
Trüllisberg
Truttikon
Uhwiesen
Volken
Wiesendangen
Winterthur‑Wülflingen
Worrenberg
- Cantone di Sciaffusa
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
Beringen
Blaurock
Buchberg
Chäferstei
Dörflingen
Eisenhalde
Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen
Rheinhalde
Rüdlingen
Siblingen
Stein a. Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen
- Cantone di Turgovia
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
- Cantone di San Gallo
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
- Cantone dei Grigioni
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
- Cantone di Argovia
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
C. Altri Cantoni svizzeri
- Cantone di Basilea-Campagna
Nomi di comuni, vitigni e vigneti:
- Cantone di Lucerna
Nome di comune:
Heidegg
- Cantone di Svitto
Nome di comune:
Leutschen
- Cantone del Ticino
Indicazioni di provenienza regionali:
II. Alimentazione e agricoltura
Articoli di panetteria,
pasticceria e confetteria
«Grüessli» d’Aegeri
(Aegeri Grüessli)
«Räben» de Baar
(Baarer Räben)
«Kräbeli» de Baden
(Badener Kräbeli)
Bricelets de l’Emmental
(Emmentaler Bretzeli)
Gâteau aux noix de l’Engadine
(Engadiner Nusstorte)
Délices fourrées de Gottlieben
(Gottlieber Hüppen)
Pain de paysan d’Hegnau
(Hegnauer Bauernbrot)
Gaufrettes du Jura
(Jura Waffeln)
Languettes du Jura
(Jura Züngli)
Biscuits du Léman
Gaufrettes et biscuits
du Toggenburg
Anneaux de Willisau
(Willisauer Ringli)
Biscuits de Winterthour
(Winterthurer Kekse)
Birra
Bière de Baar
Bière de Bellinzone
Bière de Bütschwil
Bière de Calanda
Bière de Coire
Bière de Eichhof
Bière de l’Engadine
Bière de Frauenfeld
Bière du Gurten
Bière de Hochdorf
Bière de Langenthal
Bière d’Orbe
Bière de Rheinfelden
Bière de Schwanden
«Märzen» de Uetliberg
Bière de Uster
Uto
Bière de Wädenswil
Bière de Weinfelden
Bière de Wil
Bière de Winterthour
Comestibili
Escargots d’Areuse
Pesci
Féras de Hallwil
(Hallwiler Balchen)
Féras de Sempach
(Sempacher Balchen)
Carne
Saucisses d’Ajoie
«Schüblig» de Bassersdorf
Saucisse de l’Emmental
«Schüblig», saucisson‑jambon
d’Hallau
Charcuterie payernoise
Prodotti d’orticoltura
Oignon de semence d’Oensingen
Conserve
Conserves de Bischofszell
Conserves de Lenzburg
Confitures de Lenzburg
Conserves de Rorschach
Conserves de Sargans
Conserves de Wallisellen
Prodotti lattieri e caseari
Arenenberg
Bagnes
«Mutschli» de Brienz
(Brienzer Mutschli)
Fromage de Conches
(Gomser Käse)
Fromage d’Emmental
(Emmentaler Käse)
(ma non Emmental con indicazione
del paese di fabbricazione, in carattere
degli stessi tipi, dimensioni e colori)
Gruyère
(Greyerzer Käse, Gruviera)
(ma non il Gruyère d’origine
francese)
Vacherin Mont d’Or
Fromage de Piora
Fromage de Saanen
Sbrinz
Tête de Moine (Bellelay Käse)
Fromage de l’Urserntal
(Ursernkäse)
Acque minerali
Adelboden
Aproz
Eglisau
Elm
Eptingen
Gonten
Gontenbad
Henniez
Knutwil
Lostorf
Meltingen
Nendaz
Passugg
Rhäzüns
Rheinfelden
Romanel
Sassal
Schwarzenburg
Sissach
Unter Rechstein
Vals
Valser St. Petersquelle
Walzenhausen
Weissenburg
Zurzach
Bevande spiritose
Marc d’Auvernier
Kirsch de la Béroche
«Röteli» de Coire
(Churer Röteli)
Bérudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Kirsch de l’Emmental
Eau‑de‑vie de prunes du Freiamt
(Freiämter Pflümliwasser)
Eau‑de‑vie de poires «Theiler»
du Freiamt (Freiämter Theilers
Birnenbranntwein)
Eau‑de‑vie de quetsches du Freiamt
(Freiämter Zwetschgenwasser)
Kirsch du Freiamt
Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal
Kirsch du Fricktal
Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
(Gotthard Kräuterbranntwein)
Liqueur Grande Gruyère
Gentiane du Jura
Vieille lie du Mandement
Kirsch du Rigi
Schwarzbuben Kirsch
Eau‑de‑vie de prunes du Seeland
Kirsch de Spiez
Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse
centrale
(Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
Kirsch de la Suisse centrale
(Urschwyzer Kirsch)
Spiritueux de Worb
Tabacco
Brissago
III. Prodotti industriali
Vetri e procellane
Verre de Bülach
Porcelaine de Langenthal
Verre de Saint‑Prex
Cristal de Sarnen
Prodotti delle arti industriali
Pendulettes de Brienz
Sculptures sur bois de Brienz
Masques du Lötschental
Meubles de Saas
Macchine, chincaglierie
Tuyaux de Choindez
Profilé spécial de Gerlafingen
Robinetterie de Klus
Machines, produits en métal léger
de Menziken
Articles de canalisation de Rondez
Articoli di carta
Papier de Cham
Papier de Landquart
Papier de Perlen
Giochi, giocattoli e strumenti
musicali
Boîtes à musique de Sainte‑Croix
Terrecotte, pietre, terre
Granite de Andeer
Granite de Calanca
Quartzite de Calanca
Calcaire de Lägern
Serpentine de Poschiavo
Quartzite de San Bernardino
Quartzite de Soglio
Gravier de Weiach
Prodotti tessili
Fil d’Aegeri
(Aegeri Garne)
Tissage de Hasli
(Hasliweberei)
Fil de la Lorze
(Lorze‑Garne)
Tissage à la main de Saas
(Saaser Handgewebe)
Tissage du Toggenburg
(Toggenburger Gewebe)
Etoffe de Truns
(Trunser Stoffe)