Conchiuso il 14 dicembre 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19811
Strumenti di ratificazione scambiati il 14 maggio 1981
Entrato in vigore il 14 agosto 1981
(Stato 14 agosto 1981)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Praesidium della Repubblica popolare ungherese,
desiderosi di sviluppare e d’ampliare le reciproche relazioni nell’ambito della proprietà industriale,
considerando l’interesse dei due Stati contraenti a proteggere efficacemente contro la concorrenza sleale i prodotti naturali e manufatti e particolarmente le indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le altre denominazioni geografiche riservate a taluni prodotti o merci specificati,
hanno convenuto di conchiudere un trattato a tal fine ed hanno designato loro plenipotenziari
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Ciascuno Stato contraente s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente
- i prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell’altro Stato contraente contro la concorrenza sleale negli affari,
- i nomi, le denominazioni e le rappresentazioni grafiche menzionati negli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2, come anche le denominazioni che figurano negli allegati A e B del presente trattato, in conformità al medesimo ed al protocollo allegato.
Art. 2
(1). Il nome «Repubblica popolare ungherese», le denominazioni «Ungheria», i nomi dei dipartimenti e regioni ungheresi, così come le denominazioni che figurano nell’allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione Svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci ungheresi e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione ungherese. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite un protocollo.
(2). Se una denominazione contenuta nell’allegato A del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto:
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per merci o prodotti ungheresi indicati nell’allegato A,
o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
(3). Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Repubblica popolare ungherese, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.
(4). Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita se ogni inganno sulla provenienza dei prodotti o merci è escluso.
(5). L’articolo 5 è riservato.
Art. 3
(1). Il nome «Confederazione Svizzera», le denominazioni «Svizzera» e «Confederazione», i nomi dei Cantoni svizzeri, come pure le denominazioni contenute nell’allegato B del presente trattato, in quanto le disposizioni dei capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Repubblica popolare ungherese, esclusivamente ai prodotti o alle merci svizzeri e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite un protocollo.
(2). Se una denominazione contenuta nell’allegato B dei presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato B, il capoverso 1 è applicabile soltanto:
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per prodotti o merci svizzeri indicati nell’allegato B,
o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
(3). Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Confederazione Svizzera, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.
(4). Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita se ogni inganno sulla provenienza dei prodotti o merci è escluso.
(5). L’articolo 5 è riservato.
Art. 4
(1). Se le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 sono utilizzate, nelle attività commerciali, in contrasto con queste disposizioni per quanto concerne i prodotti o le merci, il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio, le fatture, le lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicità, questa utilizzazione è repressa, in virtù stessa del trattato, mediante tutti i mezzi giudiziari o amministrativi, ivi compresa la confisca, i quali, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale la protezione sia rivendicata, possano servire a lottare contro la concorrenza sleale o a reprimere in qualsiasi altro modo le denominazioni illecite.
(2). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando questi nomi o queste denominazioni siano usati sia in traduzione, sia con l’indicazione della provenienza effettiva, sia con l’aggiunta di termini quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» o simili. In particolare, l’applicazione del presente articolo non è esclusa dal fatto che le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 siano utilizzate in una forma modificata, qualora nel commercio sussista pericolo di confusione nonostante la modificazione.
(3). E inteso che l’uso dei nomi e delle denominazioni in quanto indicazioni di genere deve essere considerato anche come un’utilizzazione vietata ai sensi del presente articolo.
(4). Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti o alle merci in transito.
Art. 5
(1). Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano ugualmente quando sui prodotti o sulle merci, sul loro confezionamento od imballaggio come pure nelle fatture e lettere di vettura o altri documenti commerciali, oppure nella pubblicità, siano usati contrassegni, marchi, nomi, iscrizioni o rappresentazioni grafiche contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o fallaci su la provenienza, l’origine, la natura, la varietà o le qualità sostanziali dei prodotti o delle merci.
(2). I nomi o le rappresentazioni grafiche di luoghi, edifici, monumenti, fiumi, montagne, personaggi storici o letterari, costumi, elementi o tipi di folclore, le espressioni linguistiche tipiche ecc. di uno Stato contraente che, secondo una parte considerevole delle cerchie commerciali interessate dell’altro Stato contraente nel quale la protezione viene rivendicata, richiamano chiaramente il primo Stato o un luogo o una regione di questo Stato, sono considerati come indicazioni false o fallaci sulla provenienza, ai sensi del capoverso 1, qualora siano usati per prodotti o merci che non siano originari di questo Stato, a meno che, nel singolo caso, si possa ragionevolmente attribuire al nome o alla rappresentazione grafica soltanto un significato descrittivo o fantasioso.
Art. 6
Le azioni legali per la violazione del presente trattato possono essere intentate davanti ai tribunali degli Stati contraenti, non soltanto da persone e società che, secondo la legislazione degli Stati contraenti, hanno la facoltà di introdurle, ma anche da associazioni e gruppi che rappresentino i produttori, fabbricanti, commercianti o consumatori interessati e che abbiano altresì la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato in cui essi hanno la loro sede riconosca loro la facoltà di agire in materia civile. Alle stesse condizioni, essi possono far valere diritti e rimedi giuridici in procedura penale, nella misura prevista dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura si svolge.
Art. 7
(1). 1 prodotti e le merci, gli imballaggi, le fatture, le lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovino, al momento dell’entrata in vigore del presente trattato, sul territorio di uno Stato contraente e siano stati legittimamente muniti di indicazioni di cui il presente trattato vieta l’uso possono ancora essere smerciati o usati entro un periodo di due anni dall’entrata in vigore del medesimo.
(2). Inoltre, le persone o società che, al momento della firma del trattato, hanno già usato lecitamente una denominazione protetta dagli articoli 2 e 3, sono in diritto di proseguirne l’uso entro un periodo di sei anni dall’entrata in vigore del presente trattato. Questo diritto può essere trasmesso, in base a disposizioni per causa di morte o in base ad atti tra vivi, soltanto con l’impresa o la parte d’impresa cui appartiene la denominazione.
(3). Quando una denominazione protetta in virtù degli articoli 2 e 3 costituisce un elemento di una ditta già utilizzata lecitamente al momento della firma del trattato, le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 4 primo periodo e dell’articolo 3 capoverso 4 primo periodo sono applicabili anche se questa ditta non comprende il nome di una persona fisica. Il capoverso 2 secondo periodo del presente articolo è applicabile per analogia.
(4). L’articolo 5 è riservato.
Art. 8
(1). Le liste di cui agli allegati A e B del presente trattato possono essere modificate oppure estese mediante scambio di note. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal suo territorio, senza l’accordo dell’altro Stato contraente.
(2). Le disposizioni dell’articolo 7 sono applicabili in caso di modificazione o di estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal territorio di uno Stato contraente; il momento della pubblicazione della modificazione o dell’estensione da parte dell’altro Stato contraente è determinante in luogo del momento della firma e dell’entrata in vigore del trattato.
Art. 9
Le disposizioni del presente trattato non escludono la protezione più estesa che è o sarà accordata in uno Stato contraente, in virtù della legislazione interna o di altre convenzioni internazionali, alle denominazioni e alle rappresentazioni grafiche dell’altro Stato contraente, protette in base agli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2.
Art. 10
(1). L’Ufficio federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio nazionale ungherese delle invenzioni possono scambiarsi informazioni nell’applicazione del trattato. Essi si sforzeranno di trovare una soluzione nei casi di violazione del presente trattato di cui vengano a conoscenza.
(2). Una commissione mista composta di rappresentanti dei governi di ciascuno Stato contraente sarà istituita al fine di facilitare l’esecuzione del presente trattato.
(3). La commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modificazione o di estensione delle liste, di cui agli allegati A e B del presente trattato, che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di discutere tutte le questioni inerenti all’applicazione del presente trattato.
(4). Ciascuno Stato contraente può chiedere la convocazione della commissione mista.
Art. 11
(1). Il presente trattato sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Budapest appena possibile.
(2). Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e rimane in vigore senza limitazione di durata.
(3). Ciascuno Stato contraente può denunciare in ogni tempo il presente trattato con un preavviso di un anno.
In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato.Fatto a Berna, il 14 dicembre 1979, in due esemplari originali redatti in lingua tedesca e ungherese, i due testi facenti parimente fede.
Le Alte Parti Contraenti,nell’intento di precisare l’applicazione di talune disposizioni del trattato sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche, firmato in data odierna,hanno convenuto le disposizioni seguenti, che costituiscono parte integrante del trattato:
- Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alle denominazioni di razze animali.
La stessa cosa vale per le denominazioni le quali, in ragione della convenzione internazionale del 2 dicembre 19612per la protezione delle nuove piante, devono essere impiegate per designare le varietà, a condizione che questa convenzione sia entrata in vigore nelle relazioni esistenti tra gli Stati contraenti.
- Il trattato non arreca pregiudizio alle disposizioni che regolano, in ciascuno Stato contraente, l’importazione di prodotti e di merci.
- I nomi dei Dipartimenti e regioni ungheresi di cui all’articolo 2 capoverso 1 del trattato, sono i seguenti:
- I nomi dei Cantoni svizzeri di cui all’articolo 3 capoverso 1 del trattato sono i seguenti:
- Le locuzioni latine corrispondenti sono considerate come traduzioni di denominazioni protette giusta gli articoli 2 e 3 del trattato (art. 4 capoverso 2 del trattato); ne è del pari del termine «romand» per la denominazione «westschweizerisch». Questa disposizione è parimenti applicabile al l’abbreviazione «Bündner» relativa al nome del Canton Grigioni.
- La protezione conferita alle denominazioni di cui agli articoli 2 e 3 capoverso 1 s’estende parimenti alle modificazioni grammaticali delle denominazioni stesse, in particolare qualora quest’ultime siano prese aggettivamente o sostantivamente.
- Il nome «Helvécia» può essere utilizzato nel commercio, per i vini provenienti dal comune ungherese omonimo, soltanto in quanto elemento della ragione commerciale dell’azienda «Helvéciai Allami Gazdaság», in caratteri identici per tipo, dimensioni e colori. Inoltre sarà imperativa l’aggiunta del nome «Ungheria».
- La protezione conferita alla denominazione «Emmental» di cui nell’allegato B del trattato non esclude, durante il termine contemplato nell’articolo 7 capoverso 2, che tale denominazione sia utilizzata sul territorio della Repubblica popolare ungherese per i formaggi ungheresi, alla condizione però che sia accompagnata, in caratteri identici per tipo, dimensioni e colori, dal nome «Ungheria» o da qualsiasi altra denominazione geografica richiamante chiaramente un’origine ungherese.Fatto a Berna, il 14 dicembre 1979, in due esemplari originali redatti in lingua tedesca e ungherese, i due testi facenti parimente fede.
Allegato A
1. Borok – Vini
AbasárAkaliAkasztóAldebrőAlföldAndornaktályaApostagAbrahámhegyAsotthalomAszárBadacsonyBajBajaBalatonBalatonakaliBalatonboglárBalatoncsicsóBalatonfüredBalatonmáriafürdőBalatonmellékBalatonpartBalatonszepezdBácsalmásBárBársonyosBogácsBokrosBugacBükkaljaBükkaranyosCeglédCsászárCsászártöltésCsemőCsengődCserkeszőlőCserkutCsókakőCsongrádCsopakDánszentmiklósDebrecenDebrőDemjénDiásDócDomoszlóDömsödDörgicseEgerEgerszólátÉrsekhalomEsztergomFácánkertFeldebrőFertőbozFertőrákosForráskutFülöpszállásGaraGalambokGyenesdiásGyöngyösGyöngyöstarjánGyőrHajósHegyesdHegyszentmártonHercegszántóHevesHevesfaHosszuhegyIzsákJánoshalmaJászberényKalocsaKecelKecskemétKékkutKerecsendKemeneskápolnaKéthelyKisapátiKisbérKisharsányKiskomáromKiskőrősKiskunhalasKissomlyóKistelekKőröshegyKőszegKötcseKunbajaKunfehértóLakitelekLeánycsókLeányvásárLovasMádMagyarfalvaMaklazMárfaMarkazMátraMátraaljaMecsekMesteriMohácsMonorMonoszlóMonostorapátiMórMórahalomMosonszentpéterNagyharcsányNagykőrösNagyradaNagyrédeNagyrévNapkorNemesnádudvarNeszmélyNovajNyársapátNyiregyházaÓcsaÓbudavárOlaszliszkaOrbánhegyOstorosÖreghegyÖrkényÖrvényesPáhiPahodPákozdPannonhalmaPécsPécsváradPincehelyPirtóPusztamérgesPusztamonostorPusztaszerPusztavámRévfülöpReziRózsaszentmártonSághegySálySiklósSitkeSoltSoltszentimreSoltvadkertSomlóSomlódobsaSomlójenőSomlószőlősSopronSuharcSümegSzegedSzekszárdSzentantalfaSzentgyörgyhegySzentjakabfaSzigetcsépSzigetvárSzigligetSzikraSzóládSzombathelySzőlőskislakTabdiTajóTamáciTállyaTápiószeleTapolcaTarcalTataTerchegyTibolddarócTihanyTiszaföldvárTiszakürtTokajTolcsvaTótierdőTörtelTürjeUjhartyánVárdombVárvölgyVaskeresztesVaskutVelenceVerpelétVillányVillánykövesdVisontaZánka
2.8 Vizek és ásványvizek – Acque e acque minerali
Gyógyvizek – Acque termali
Andornaktállya
Balatonfüred
Budapest
Bük
Bükkszék
Császár‑fürdő (Budapest)
Csokonyavisonta
Csongrád
Csopak
Debrecen
Eger
Gyoma
Győr
Gyula
Hajduszoboszló
Harkány
Héviz
Igmánd
Kékkut
Király‑fürdő (Budapest)
Lukács‑fürdő (Budapest)
Margitsziget
Komárom
Mezőkövesd
Mosonmagyaróvár
Nagyigmánd
Örsöd
Őrmező
Parád
Parádsasvár
Pesterzsábet
Rácz‑fürdő (Budapest)
Rudas‑fürdő (Budapest)
Ságvár
Sóshartyán
Szeged
Szentes
Szolnok
Tiszajenő
Városliget (Budapest)
Zalakaros
Ásványvizek – Acque minerali
Budapest
Fonyód
Csopak
Edelény
Győr
Harkány
Kékkut
Kerekdomb
Kisujszállás
Margitsziget
Moha
Mucsony
Parádsasvár
Simontornya
Szeged
Táska
Tiszakécske
Allegato B
I. Vini
A. Svizzera Romanda
Indicazione di provenienza regionale:
Oeil de Perdrix
- Cantone del Vallese
Indicazioni di provenienza regionali:
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone di Vaud
Nomi di regioni:
Indicazioni di provenienza regionali:
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Châtelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d’Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint‑Légier
Saint‑Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Les Côtes de l’Orbe
Vully
Vallamand
- Cantone di Ginevra
Indicazione di provenienza regionale:
Perlan
Nome di regione:
Mandement
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone di Neuchâtel
Nome di regione:
La Béroche
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone di Friborgo
Nome di regione:
Vully
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone di Berna
Nome di regione:
Bielersee
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
B. Svizzera orientale
Indicazione di provenienza regionale:
Clevner
- Cantone di Zurigo
Nomi di regioni:
Indicazioni di provenienza regionali:
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
Zürichsee
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich(non «Weinland» senza aggiunta)
- Cantone di Sciaffusa
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone di Turgovia
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone di San Gallo
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone dei Grigoni
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone d’Argovia
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
C. Altri Cantoni svizzeri
- Cantone di Basilea-Campagna
Nomi di comuni, di vitigni e di vigneti:
- Cantone di Lucerna
Nome di comune:
Heidegg
- Cantone di Svitto
Nome di comune:
Leutschen
- Cantone del Ticino
Indicazioni di provenienza regionali:
II. Alimentazione e agricoltura
- Articoli di panetteria, pasticceria e confetteria:
- Birra:
- Comestibili:
Escargots d’Areuse
- Pesce:
- Carni:
- Prodotti d’orticoltura:
Oensinger Steckzwiebeln
- Conserve:
- Prodotti lattieri e caseari:
- Acque minerali:
- Bevande spiritose:
- Tabacco:
Brissago
III. Industria artigianale
- Vetri e porcellane:
- Prodotti artigianali:
- Macchine, articoli in acciaio e in ferro:
- Carta:
- Giochi e strumenti musicali:
Boîtes à musique de Sainte‑Croix
- Grès, pietre, terre:
- Tessili: