0.232.111.194.58•Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Giamaica concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche
0.232.111.194.58Bilateral International Treaty1 set 2014
Concluso il 23 settembre 2013
Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 20141
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2014
(Stato 1° settembre 2014)
(1). Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica, qui di seguito definiti «Parte» o «Parti», secondo il caso, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità; in virtù della loro adesione alle norme e ai principi dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale dell’Organizzazione mondiale del commercio2(di seguito definito Accordo TRIPS) hanno convenuto di riconoscere e proteggere reciprocamente le indicazioni geografiche al fine di favorire e sostenere il commercio tra i due Paesi di prodotti e servizi identificati con tali indicazioni. (2). Il presente Accordo vale per tutti i prodotti e servizi identificati con una delle indicazioni di cui all’articolo 2 e originari del territorio delle Parti. (3). Le appendici formano parte integrante dell’Accordo.
Sono protette le indicazioni seguenti: (1). per i prodotti e servizi originari della Giamaica: (a) i nomi «Giamaica», «giamaicano» e «giamaicana», i nomi delle divisioni territoriali ufficiali della Giamaica (elencati nell’appendice I) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare quel Paese o le sue divisioni territoriali ufficiali, (b) le indicazioni geografiche giamaicane elencate nell’appendice II, (c) altre indicazioni geografiche conformi con la definizione dell’articolo 22 dell’Accordo TRIPS; (2). per i prodotti e servizi originari della Svizzera: (a) i nomi «Svizzera», «svizzero» e «svizzera», i nomi dei Cantoni svizzeri (elencati nell’appendice I) e qualsiasi altro nome utilizzato per designare quel Paese o i suoi Cantoni, (b) le indicazioni geografiche svizzere elencate nell’appendice II, (c) altre indicazioni geografiche conformi con la definizione dell’articolo 22 dell’Accordo TRIPS.
(1). Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo TRIPS, le Parti adottano tutte le misure ragionevolmente necessarie, conformemente al presente Accordo, a garantire una protezione reciproca delle indicazioni designate all’articolo 2 utilizzate in riferimento a prodotti originari del territorio delle Parti. Ciascuna delle Parti fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’uso di tali indicazioni su: (a) prodotti identici o comparabili non originari del luogo identificato dall’indicazione in questione o che non soddisfano le altre condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte in questione; (b) altri prodotti che non sono originari del luogo identificato dall’indicazione in questione, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all’origine geografica del prodotto. (2). La protezione conferita al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto o in cui l’indicazione protetta sia utilizzata in traduzione o con l’aggiunta di termini quali «genere», «tipo», «stile», «maniera», «imitazione», «metodo» o simili, compresi i segni grafici che possono suscitare confusione. (3). La protezione conferita ai paragrafi 1 e 2 si applica anche nel caso di prodotti originari del territorio delle Parti destinati all’esportazione e alla commercializzazione al di fuori di tale territorio. (4). La registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2 è rifiutata o invalidata d’ufficio, se la legislazione della Parti lo prevede, o su richiesta di una parte interessata all’autorità competente. Se un marchio è stato depositato o registrato in buona fede, o se è stato acquisito tramite l’uso in buona fede prima dell’entrata in vigore di questo Accordo, il marchio può essere utilizzato nonostante la protezione e le norme d’uso dell’indicazione geografica definite nel presente Accordo, a condizione che non sussistano altri motivi che giustifichino l’invalidazione o la revoca del marchio in virtù della legislazione della Parte. (5). Le eccezioni di cui all’articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere (a) e (b) nonché paragrafo 2 lettere (a) e (b) del presente Accordo. (6). Quanto all’utilizzo delle indicazioni geografiche per i servizi, le Parti prevedono nel loro diritto nazionale misure adeguate ed efficaci tese a prevenire l’utilizzo di tali indicazioni in modo da indurre il pubblico in errore quanto all’origine geografica del servizio o da costituire un atto di concorrenza sleale. (7). Secondo quanto prescritto dall’articolo 6terdella Convenzione di Parigi3, le Parti impediscono che gli stemmi, le bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni dell’altra Parte siano utilizzati o registrati come marchi, indicazioni geografiche o beni di proprietà intellettuale protetti come nomi di azienda o nomi di associazioni in modo non conforme alle condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte interessata. La protezione si applica altresì ai segni potenzialmente confondibili con stemmi, bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni delle Parti.
(1). In caso di omonimia tra indicazioni: (a) qualora un’indicazione protetta di una delle Parti sia identica a un’indicazione protetta dell’altra Parte, la protezione è conferita a ciascuna indicazione a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia erroneamente indotto a credere che il prodotto o il servizio sia originario del territorio dell’altra Parte; (b) qualora un’indicazione protetta di una delle Parti sia identica alla denominazione di un’area geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto o un servizio originario dell’area geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il prodotto o il servizio sia originario del territorio della Parte in questione. (2). Nei casi di cui al paragrafo 1 le Parti definiscono le condizioni pratiche per distinguere le indicazioni omonime interessate, garantendo un trattamento equo dei produttori e dei fornitori di servizi interessati e che i consumatori non siano indotti in errore.
(1). Le disposizioni di questo Accordo non impediscono a nessuno di esercitare il diritto di utilizzare, nell’ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori. (2). Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione dell’altra Parte che non è più protetta nel Paese d’origine o che è caduta in disuso in tale Paese.
Beneficiano della protezione conferita dal presente Accordo le persone fisiche e giuridiche, le federazioni, le associazioni e le organizzazioni di produttori, i fornitori di servizi, i commercianti o i consumatori considerati parti interessate ai sensi dell’articolo 3, purché abbiano un interesse legittimo e risiedano e abbiano sede principale nel territorio di una delle Parti. Le Parti garantiscono che la protezione conferita dal presente Accordo sia attuabile dalle parti interessate in virtù delle rispettive leggi nazionali.
Qualora l’indicazione o la presentazione di un prodotto o di un servizio, in particolare nell’etichettatura, su documenti ufficiali o commerciali, o nella pubblicità sia contraria al presente Accordo, le Parti prevedono le misure amministrative necessarie e abilitano le autorità competenti a intraprendere le azioni giudiziarie opportune, al fine di impedire qualsivoglia atto di concorrenza sleale e prevenire qualsiasi uso ingannevole o errato delle indicazioni protette.
(1). Le autorità designate nell’appendice III del presente Accordo fungono da punti di contatto tra le Parti per tutte le questioni oggetto dell’Accordo. (2). Su richiesta il punto di contatto indica l’autorità competente nella fattispecie e, se del caso, agevola la comunicazione con la Parte richiedente.
(1). Qualora una Parte abbia ragione di sospettare che: (a) un prodotto o un servizio di cui all’articolo 2 sia utilizzato o sia stato utilizzato in ambito commerciale tra le Parti in modo non conforme a questo Accordo; e (b) tale non conformità rivesta un interesse specifico per una Parte e possa dare luogo a misure amministrative o azioni giudiziarie, tale Parte lo comunica senza indugio al punto di contatto dell’altra Parte. (2). Le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 1 sono accompagnate da documenti ufficiali, commerciali o altri documenti rilevanti e definiscono le possibili misure amministrative o azioni giudiziarie. Le informazioni includono, segnatamente, i seguenti dettagli sul prodotto o sul servizio in questione: (a) il produttore o chiunque detenga il prodotto, o il prestatore del servizio; (b) la composizione del prodotto o il contenuto del servizio; (c) la descrizione e la presentazione del prodotto o del servizio; (d) la descrizione della sospettata non conformità alle norme applicabili in merito – alla produzione del prodotto o alla prestazione del servizio, o – alla commercializzazione del prodotto o del servizio. (3). L’altra Parte valuta il caso e informa la prima Parte dell’esito della valutazione e di qualsivoglia misura attuata in virtù dell’articolo 3.
La registrazione di un’indicazione geografica nei registri nazionali elencati nell’appendice IV del presente Accordo è ammessa dalle autorità nazionali competenti delle Parti come elemento di prova che l’indicazione è conforme all’articolo 2 paragrafo 1 lettera (c) nonché paragrafo 2 lettera (c) e quindi protetta in virtù del presente Accordo.
(1). Entrambe le Parti possono chiedere per iscritto la modifica del presente Accordo. (2). L’Accordo è modificato per mutuo consenso delle Parti. Qualsivoglia modifica del presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l’ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell’avvenuto espletamento delle condizioni costituzionali e legali necessarie per la sua entrata in vigore. (3). Se la legislazione di una delle Parti è modificata allo scopo di proteggere un’indicazione che non è elencata nell’appendice II, o se una delle Parti riconosce e protegge un’indicazione diversa da quelle elencate nell’appendice II, tale Parte notifica le nuove indicazioni all’altra Parte mediante i punti di contatto secondo l’articolo 8 paragrafo 1. Qualora l’altra Parte non si opponga alla loro inclusione entro sei mesi, le indicazioni sono incluse nell’appendice II del presente Accordo. (4). Entrambe le Parti possono modificare i rispettivi elenchi contenuti nelle appendici I, III e IV del presente Accordo mediante nota diplomatica. Tali modifiche entrano in vigore il giorno di ricevimento della notifica.
(1). I prodotti o servizi identificati con una delle indicazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo, che, al momento della sua entrata in vigore, erano già stati fabbricati o forniti, contrassegnati e presentati in maniera conforme alla legge, ma che sono vietati dal presente Accordo, possono essere commercializzati dai grossisti e dai produttori o dai fornitori di servizi per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai distributori fino a esaurimento delle scorte. (2). I prodotti fabbricati o i servizi forniti, contrassegnati e presentati in conformità con questo Accordo la cui descrizione o presentazione risulta non conforme a seguito di una modifica dello stesso, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, salvo accordo contrario tra le Parti.
(1). Qualora sia sollevata un’obiezione in virtù dell’articolo 11 paragrafo 3 le Parti avviano consultazioni, mediante qualsivoglia mezzo definito dalle stesse, entro un mese dalla notifica dell’obiezione. Le Parti intraprendono le iniziative necessarie per raggiungere una composizione amichevole entro un anno dall’avvio delle consultazioni. (2). Qualsiasi altro contenzioso relativo all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo è risolto amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti.
(1). Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si scambiano l’ultima nota diplomatica per informarsi reciprocamente dell’avvenuto espletamento delle condizioni costituzionali e legali necessarie per la sua entrata in vigore. (2). Il presente Accordo rimane in vigore salvo denuncia di una Parte mediante nota diplomatica scritta entro un termine di sei (6) mesi.
In fede di che i firmatari, quali rappresentanti autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra, il 23 settembre 2013, in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Felix Addor | Per il Governo della Giamaica: Wayne McCook |
|---|
| Parrocchie | Contee |
|---|---|
| Hanover | Cornwall |
| Saint Elizabeth | |
| Saint James | |
| Trelawny | |
| Westmoreland | |
| Clarendon | Middlesex |
| Manchester | |
| Saint Ann | |
| Saint Catherine | |
| Saint Mary | |
| Kingston | Surrey |
| Portland | |
| Saint Andrew | |
| Saint Thomas | |
| b) Nomi dei cantoni svizzeri: |
Bevande
Blue Mountain Coffee
Jamaican High Mountain Coffee
Catherine’s Peak water
Distillati
Jamaica Rum
Jamaican Roots wine
Spezie
Jamaican Jerk
Boston Jerk
Walkerswood Jerk
Jamaican Allspice
Prodotti agricoli
St. Andrew Thyme
Jamaica Logwood Honey
Jamaican Ginger
Lucea Yam
Trelawny Yellow Yam
Jamaica Scotch Bonnet pepper
Manchester Peppermint
St. Elizabeth Escallion
St. Elizabeth Thyme
Middle Quarters Shrimps
Jamaican Pimento
Jamaican Ortanique
Jamaican Cocoa
Jamaican Red Pepper
Prodotti di panetteria e pasticceria
Jamaican Patties
Jamaican Easter Bun
Jamaican Bun
Jamaican Jackass Corn
Confetteria
Bustamante Jaw Bone/ Backbone
Jamaican Paradise Plum
Jamaican Potato Pudding
Jamaican Gizzada
Altri prodotti alimentari
Jamaican Bammy
St. Elizabeth Bammy
Prodotti per il benessere
Jamaican
Prodotti farmaceutici
Jamaican Bissy
Jamaican
Jamaican Cannabis Sativa (For eg. CANASOL and ASMASOL)
Legno e fiori
Jamaican Blue Mahoe
Jamaican Cedar
Jamaican Lignum Vitae
Minerali giamaicani
Jamaican Bauxite
Jamaica Clay
Jamaican Limestone
Elementi religiosi/culturali/non agricoli/artigianali
St Elizabeth Hodges Clay
Castleton Clay
Jamaican Thatch
Formaggi
Appenzeller
Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse
Bündner Bergkäse
Emmentaler
Formaggio d’Alpe Ticinese
Glarner Schabziger / Glarner Kräuterkäse
Gruyère
L’Etivaz
Raclette du Valais
Sbrinz
Schweizer Tilsiter
Tête de Moine, Fromage de Bellelay
Tomme vaudoise
Vacherin fribourgeois
Vacherin Mont d’Or
Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse
Prodotti a base di carne
Appenzeller Mostbröckli
Appenzeller Pantli
Appenzeller Siedwurst
Saucisse neuchâteloise / saucisson neuchâtelois
Berner Zungenwurst
Boutefas
Bündnerfleisch
Jambon de la Borne
Longeole
Saucisse aux choux vaudoise
Saucisson vaudois
Saucisse d’Ajoie
Viande séchée du Valais
St. Galler (Kalbs)-Bratwurst
St. Galler Schüblig
Glarner-Kalberwurst
Spezie
Munder Safran (saffron)
Olii
Huile de noix vaudoise
Pane, pasticceria, torte, confetteria, biscotti e altri prodotti di panetteria
Basler Läckerli
Meringues de la Gruyère
Pain de seigle valaisan
Toggenburger Waffeln / Toggenburger Biscuits
Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade
Swiss Kräuterbonbons
Zuger Kirschtorte
Distillati
Abricotine / Eau-de-vie d’abricot du Valais
Absinthe
Damassine
Eau-de-vie de poire du Valais
Baselbieter Kirsch
Zuger Kirsch
Appenzeller Alpenbitter
Rigi Kirsch
Schweizer Kirsch
Vini
Bern / Berne
Bielersee / Lac de Bienne
Thunersee
Cheyres
Genève
Coteau de Chevrens
Côtes de Landecy
Coteau de Lully
Coteau de Choulex
Château de Collex
Coteau de Bossy
Coteau de la vigne blanche
Coteau de Dardagny
Coteau de Genthod
Château du Crest
Mandement de Jussy
Grand Carraz
Domaine de l’Abbaye
Côtes de Russin
Coteau des Baillets
Coteau de Bourdigny
Coteau de Choully
Coteau de Peissy
Coteaux de Peney
Château de Choully
Rougemont
La Feuillée
Glarus
Luzern
Neuchâtel
Entre-deux-Lacs
La Béroche
Chez-le-Bart
Champréveyres
La Coudre
Bôle
Corcelles-Cormondrèche
Vaumarcus
Fresens
Saint-Aubin-Sauges
Gorgier
Bevaix
Boudry
Peseux
Auvernier
Colombier
Cortaillod
Le Landeron
Cressier
Cornaux
Saint-Blaise
Hauterive
Ville de Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
St. Gallen
Schaffhausen
Schwyz
Thurgau
Ticino
Rosso del Ticino
Bianco del Ticino
Rosato del Ticino
Uri
Vaud
Chablais
Lavaux
La Côte
Côtes-de-l’Orbe
Bonvillars
Valais / Wallis
Zug
Zürich
Zürichsee
Legumi e cereali
Cardon épineux genevois
Rheintaler Ribel
Poire à Botzi
Orologi/strumenti di precisione
Swiss
Genève / Geneva
Neuenburg / Neuchâtel
Schaffhausen
Prodotti tessili
Swiss
Langenthal
St.-Gallen embroidery (St. Galler Stickerei / St. Galler Spitzen)
Ceramica
Laufen
Prodotti in materie plastiche
Sarnen
Macchinari/metallurgia/ingegneria
Swiss
Prodotti chimici/farmaceutici
Swiss
Basel
Legno
Bois du Jura
Jamaica Intellectual Property Office
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Register of Geographical Indications b) Elenco dei registri nazionali della Svizzera: – Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati – Repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata dei vini
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