Conchiuso il 16 settembre 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19781
Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 febbraio 1980
Entrato in vigore il 14 maggio 1980
(Stato 14 maggio 1980)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo portoghese,
consapevoli dell’interesse che presenta per ciascuno Stato contraente la protezione efficace contro la concorrenza sleale di prodotti riaturali e manufatti, particolarmente la protezione delle indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le analoghe denominazioni riservate a taluni prodotti o merci specificati,
hanno convenuto di conchiudere un trattato a tal fine ed hanno designato loro plenipotenziari
(Seguono i nomi dei plenipotenziari):
Art. 1
Ciascuno Stato contraente s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente
- i prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell’altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attività industriali e commerciali,
- i nomi, le denominazioni e le rappresentazioni grafiche menzionati negli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2, come anche le denominazioni che figurano negli allegati A e B del presente trattato, in conformità al medesimo ed al protocollo allegato.
Art. 2
(1). Il nome «Portogallo», le denominazioni «Portugalia» e «Lusitania», i nomi delle provincie e d’altre regioni naturali portoghesi, così come le denominazioni che figurano nell’allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione Svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci portoghesi e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione portoghese. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.
(2). Se una denominazione contenuta nell’allegato A del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto:
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per merci o prodotti portoghesi indicati nell’allegato A, tranne ove esista un interesse legittimo a utilizzare la denominazione sul territorio della Confederazione Svizzera per prodotti o merci che non siano di origine portoghese
o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
(3). Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Repubblica portoghese, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.
(4). Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.
(5). L’articolo 5 è riservato.
Art. 3
(1). Il nome «Confederazione Svizzera» («Confédération Suisse»), le denominazioni «Svizzera» («Suisse») e «Confederazione» («Confédération»), i nomi dei Cantoni svizzeri, come pure le denominazioni contenute nell’allegato B del presente trattato, in quanto le disposizioni dei capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati sul territorio della Repubblica portoghese esclusivamente ai prodotti o alle merci svizzeri e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.
(2). Se una denominazione contenuta nell’allegato B del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell’allegato B, il capoverso 1 è applicabile soltanto:
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per prodotti o merci svizzeri indicati nell’allegato B, tranne ove esista un interesse legittimo ad utilizzare la denominazione sul territorio della Repubblica portoghese per prodotti o merci che non siano di origine svizzera,
o
- quando l’utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.
(3). Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Confederazione Svizzera, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.
(4). Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti e le merci. L’utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.
(5). L’articolo 5 è riservato.
Art. 4
(1). Se le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 sono utilizzate, nelle attività industriali e commerciali, in contrasto con queste disposizioni per quanto concerne i prodotti o le merci, il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio, le etichette, le fatture, le lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicità, questa utilizzazione è repressa, in virtù stessa del trattato, mediante tutti i mezzi giudiziari o amministrativi, ivi compresa la confisca, i quali, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale la protezione sia rivendicata, possano servire a lottare contro la concorrenza sleale o a reprimere in qualsiasi altro modo le denominazioni illecite.
(2). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando questi nomi o queste denominazioni siano usati sia in traduzione, sia con l’indicazione della provenienza effettiva, sia con l’aggiunta di termini quali «tipo», «imitazione» o simili, sia in una forma modificata, qualora, in quest’ultimo caso, sussista pericolo di confusione nonostante la modificazione.
(3). Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti o alle merci in transito.
Art. 5
(1). Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano ugualmente quando sui prodotti o sulle merci, sul loro confezionamento od imballaggio o sulle etichette, come pure nelle fatture e lettere di vettura o altri documenti commerciali, oppure nella pubblicità, siano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o rappresentazioni grafiche contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o fallaci su la provenienza, l’origine, la natura, la varietà o le qualità sostanziali dei prodotti o delle merci.
(2). I nomi o le rappresentazioni grafiche di luoghi, edifici, monumenti, fiumi, montagne, personaggi storici o letterari, costumi, elementi o tipi di folclore, le espressioni linguistiche tipiche ecc. di uno Stato contraente che, secondo una parte considerevole del pubblico o delle cerchie commerciali interessate dell’altro Stato contraente nel quale la protezione viene rivendicata, richiamano chiaramente il primo Stato o un luogo o una regione di questo Stato, sono considerati come indicazioni false o fallaci sulla provenienza, ai sensi del capoverso 1, qualora siano usati per prodotti o merci che non siano originari di questo Stato, a meno che, nel singolo caso, si possa ragionevolmente attribuire al nome o alla rappresentazione grafica soltanto un significato descrittivo o fantastico.
Art. 6
Le azioni legali per la violazione del presente trattato possono essere intentate davanti ai tribunali degli Stati contraenti, non soltanto da persone e società che, secondo la legislazione degli Stati contraenti, hanno la facoltà di introdurle, ma anche da sindacati, associazioni e gruppi che rappresentino direttamente o indirettamente i produttori, fabbricanti, commercianti o consumatori interessati e che abbiano altresì la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato in cui essi abbiano la loro sede riconosca loro la facoltà di agire in materia civile. Alle stesse condizioni, essi possono far valere diritti e rimedi giuridici in procedura penale, nella misura prevista dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura si svolge.
Art. 7
(1). 1 prodotti e le merci, gli imballaggi, le etichette, le fatture, le lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovino, al momento dell’entrata in vigore del presente trattato, sul territorio di uno Stato contraente e siano stati legittimamente muniti di indicazioni di cui il presente trattato vieta l’uso possono ancora essere smerciati o usati entro un periodo di due anni dall’entrata in vigore del medesimo.
(2). Inoltre, le persone o società che, al momento della firma del trattato, hanno già usato lecitamente una denominazione protetta dagli articoli 2 e 3, sono in diritto di proseguirne l’uso entro un periodo di sei anni dall’entrata in vigore del presente trattato. Questo diritto può essere trasmesso, in base a disposizioni per causa di morte o in base ad atti tra vivi, soltanto con l’impresa o la parte dell’impresa cui appartiene la denominazione.
(3). Quando una denominazione protetta in virtù degli articoli 2 e 3 costituisce un elemento di una ditta già utilizzata lecitamente al momento della firma del trattato, le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 4 primo periodo e dell’articolo 3 capoverso 4 primo periodo sono applicabili anche se questa ditta non comprende il nome di una persona fisica. Il capoverso 2 secondo periodo del presente articolo è applicabile per analogia.
(4). L’articolo 5 è riservato.
Art. 8
(1). Le liste di cui agli allegati A e B del presente trattato possono essere modificate oppure estese mediante scambio di note. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal suo territorio, senza l’accordo dell’altro Stato contraente.
(2). Le disposizioni dell’articolo 7 sono applicabili in caso di modificazione o di estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal territorio di uno Stato contraente; il momento della pubblicazione della modificazione o dell’estensione da parte dell’altro Stato contraente è determinante in luogo del momento della firma e dell’entrata in vigore del trattato.
Art. 9
Le disposizioni del presente trattato non escludono la protezione più estesa che è o sarà accordata in uno Stato contraente, in virtù della legislazione interna o di altre convenzioni internazionali, alle denominazioni e alle rappresentazioni grafiche dell’altro Stato contraente, protette in base agli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2.
Art. 10
(1). L’Ufficio federale della proprietà intellettuale e l’Istituto nazionale della proprietà industriale possono scambiarsi informazioni nell’applicazione del trattato.
(2). Una commissione mista composta di rappresentanti dei governi di ciascuno Stato contraente sarà istituita al fine di facilitare l’esecuzione del presente trattato.
(3). La commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modificazione o di estensione delle liste, di cui agli allegati A e B del presente trattato, che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di discutere tutte le questioni inerenti all’applicazione del presente trattato.
(4). Ciascuno Stato contraente può chiedere la convocazione della commissione mista.
Art. 11
Gli Stati contraenti si sforzano di comporre in via diplomatica tutti i casi di violazione del presente trattato di cui vengano a conoscenza.
Art. 12
(1). Il presente trattato sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.
(2). Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e rimane in vigore senza limitazione di durata.
(3). Ciascuno Stato contraente può denunciare in ogni tempo il presente trattato con un preavviso di un anno.
In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato.Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali redatti in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.
Le Alte Parti contraenti,nell’intento di precisare l’applicazione di talune disposizioni del trattato sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle denominazioni analoghe, firmato in data odierna,hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti, che costituiscono parte integrante del trattato:
- Gli articoli 2 e 3 del presente trattato non vincolano gli Stati contraenti ad applicare, nel momento in cui sono messi in commercio sul loro territorio prodotti o merci con le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, le disposizioni legislative e amministrative dell’altro Stato contraente relative al controllo amministrativo, particolarmente quelle concernenti la tenuta dei registri di entrata e di uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.
- Gli articoli 2 e 3 del trattato non sono applicabili alle denominazioni di razze animali.
La stessa cosa vale per le denominazioni le quali, in ragione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19612per la protezione delle nuove piante, devono essere impiegate per designare le varietà, a condizione che questa convenzione sia entrata in vigore nelle relazioni esistenti tra gli Stati contraenti.
- Il trattato non arreca pregiudizio alle disposizioni che regolano, in ciascuno Stato contraente, l’importazione di prodotti e di merci.
- Le locuzioni latine corrispondenti sono considerate traduzioni delle denominazioni protette secondo gli articoli 2 e 3 del trattato (art. 4 cpv. 2 del trattato); la stessa cosa vale per il termine «romand» quanto alla denominazione «Suisse française». La protezione accordata in base all’articolo 4 capoverso 2 del trattato agli aggettivi derivati da denominazioni protette si estende ugualmente al l’abbrevi azione «Bündner», nel caso del nome del Canton Grigioni.
- Il nome «Iberia» può essere utilizzato in Svizzera per prodotti in provenienza dal Portogallo.
- I nomi delle provincie e d’altre regioni naturali portoghesi, di cui all’articolo 2 capoverso 1 del trattato, sono i seguenti:
- I nomi dei Cantoni svizzeri di cui all’articolo 3 capoverso 1 del trattato sono i seguenti:
- Le indicazioni relative alle qualità sostanziali, di cui all’articolo 5 capoverso 1 del trattato, sono:Per i vini portoghesi«Generoso»«Fino»TawnyVintage9. 1. La protezione conferita alle denominazioni «Gruyère» e «Emmental», di cui all’allegato B del trattato, è assicurata fintanto che la Repubblica portoghese non è partecipe della Convenzione internazionale su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 19513.
2. Il termine di cui all’articolo 7 capoverso 2 del trattato è aumentato a otto anni in favore di persone o di società portoghesi se, esse stesse o i loro predecessori in diritto, utilizzavano in buona fede, per formaggi portoghesi, al momento della firma del trattato, le denominazioni «Gruyère» e «Emmental» sul territorio della Repubblica portoghese.Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.
Allegato A
I. Vini
A. Denominazioni dei vini prodotti in regioni legalmente delimitate
1. Vini «generosos»
2. Altre vini
B. Denominazioni dei vini prodotti in altre regioni determinate
1. Vini liquorosi
Estremadura (Portugal)
Lagoa (Algarve)
Moscatel de Favaios (Douro)
Pico (Açores)
2. Altri vini
Alcobaça
Algarve
Bairrada
Borba (Alentejo)
Cartaxo (Ribatejo)
Estremadura (Portugal)
(inclusa la regione di Palmela)
Lafões
Pinhel
Reguengos (ou Reguengos
de Monsarás)
Tarouca (Vale de Varosa)
Torres (ou Torres Vedras)
Vidigueira
C. Altre denominazioni geografiche
Águeda
Alcanhões (Ribatejo)
Almeirim (Ribatejo)
Arruda dos Vinhos
(Torres Vedras)
Azueira (Torres Vedras)
Batalha (Alcobaga)
Benfica do Ribatejo (Ribatejo)
Bombarral (Torres Vedras)
Cadaval (Torres Vedras)
Cantanhede (Bairrada)
Carvoeira (Torres Vedras)
Chamusca (Ribatejo)
Chaves (Trás‑os‑Montes)
Cortes (Alcaboça)
Covilhã (Pinhel)
Dois Portos (Torres Vedras)
Figueira de Castelo Rodrigo
(Pinhel)
Fundão (Pinhel)
Gouxa‑Alpiarça (Ribatejo)
Graciosa (Açores)
Granja‑Mourão (Reguengos)
Labrujeira (Torres Vedras)
Lagoa (Algarve)
Lagos (Algarve/Portugal)
Lourinhã (Torres Vedras)
Macedo de Cavaleiros
(Trás-os‑Montes)
Martim‑Rei‑Sabugal
(Trás-os‑Montes)
Mealhada (Bairrada)
Mogofores (Bairrada)
Montijo (Palmela)
Olhalve (Torres Vedras)
Portalegre (Alentejo)
Portimão (Algarve)
Redondo (Reguengos)
Riba Tua – Cachão
(Trás‑os‑Montes)
Ribadouro – Mogadouro
(Trás-os‑Montes)
Ribeira de Oura‑Vidago
(Trás-os‑Montes)
Rio Maior (Ribatejo)
Santo Isidro de Pegões –
Pegões Velhos (Palmela)
- Mamede da Ventosa
(Torres Vedras)
- Romão‑Armamar
(Zona do Vale de Varosa)
Sobral de Monte Agraço
(Torres Vedras)
Souselas (Bairrada)
Tavira (Algarve)
Távora‑Moimenta da Beira
(Vale de Varosa)
Terra Fria – Bragança
(Trás-os‑Montes)
Tomar (Ribatejo)
Vale do Sorraia‑Coruche (Ribatejo)
Valpaços (Trás‑os‑Montes)
Vermelha (Torres Vedras)
Vidigueira – Cuba (Portugal)
Vidigueira – Alvito
Vila Franca das Naves (Pinhel)
Vilarinho do Bairro – Poutena
(Bairrada)
II. Alimentazione e agricoltura
1. Confetteria
Doçaria regional do Algarve
Ovos moles de Aveiro
Cavacas das Caldas
Arrufadas e biscoitos de Coimbra
Bolos de mel da Madeira
Queijadas de Sintra
Queijos doces de Tomar
2. Conserve di pesce
Conservas de atum dos Açores
Conservas de peixe do Algarve
Conservas da Madeira
3. Formaggi e prodotti dell’economia animale
Carnes fumadas de Castelo Branco
Mel de Castelo Branco
Queijo de Castelo Branco
Presuntos de Chaves
Queijo de Évora
Alheiras de Mirandela
Queijo do Rabaçal
Queijo de Serpa
Queijo da Serra
4. Frutta e fiori
Ananaz dos Açores
Frutas de Alcobaça
Amendoas do Algarve
Figos secos do Algarve
Morangos do Algarve
Melão de Almeirim
Amendoas do Alto Douro
Azeitonas de conserva
do Alto Douro
Pero bravo esmolfo da Beira
Laranjas do Douro
Ameixas de Elvas
Azeitonas de conserva de Elvas
Flores da Madeira
Laranjas de Setúbal
Morangos de Sintra
5. Acque minerali e termali
Água do Arieiro
Água da Bela Vista de Setúbal
Água de Caldas de Monchique
Água de Carvalhelhos
Água de Castelo de Pisões‑Moura
Água de Castelo de Vide
Água da Curia
Água do Gerês
Água do Luso
Água de Melgaço
Água de Pedras Salgadas
Água de Vidago
6. Bevande spiritose
Aguardente de Medronho
do Algarve
Poncha da Madeira
Rum da Madeira
Ginginha Portuguesa
Licor de Singeverga
III. Prodotti artigianali e industriali
1. Porcellane, maiolica, vasellame e vetri
Cerâmica dos Açores
Cerâmica de Alcobaça
Cerâmica de Barcelos
Cerâmica das Caldas da Rainha
Loiça de Coimbra
Barros de Estremoz
Vidros da Marinha Grande
Barros de Redondo
Cerâmica de Viana do Castelo
Faianças e Porcelanas Vista Alegre
2. Articoli in cuoio e ferro forgiato
Cobres de Évora
Ferro forjado de Évora
Cobres de Loulé
Cobres de Reguengo
3. Articoli in vimini e in sughero, mobili
Móveis Alentejanos
Cestaria do Algarve
Cortiças de Évora
Móveis do Funchal
Cestaria da Madeira
Cortiças de Portalegre
Móveis de Viseu
4. Ricami, tappezzeria, merletti e altri tessili
Tapetes de Arraiolos
Tapetes de Beiriz
Bordados de Castelo Branco
Bordados da Madeira
Tapeçaria da Madeira
Rendas de Peniche
Tapeçaria de Portalegre
Mantas de Reguengo
Bordados de Viana do Castelo
5. Oreficeria, gioielleria e filigrana
Ourivesaria, Joalharia e Filigranas de Gondomar
Ourivesaria do Porto
6. Marmi
Mármores de Borba
Mármores do Escoural
Mármores de Estremoz
Mármores de Pero Pinheiro
Mármores de Viana do Alentejo
Mármores de Vila Viçosa
7. Graniti
Granitos de Monforte
Granitos de Santa Eulália
Allegato B
I. Vini
A. Svizzera Romanda
Indicazione di provenienza regionale:
Oeil de Perdrix
1. Cantone del Vallese
Indicazioni di provenienza regionale:
Amigne
Arvine
Dôle
Fendant
Goron
Hermitage (ou Ermitage)
Humagne
Johannisberg
Rouge d’enfer (Höllenwein)
Vin des payens (Heidenwein)
Vin du Glacier
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Ardon
Ayent
Bramois (Brämis)
Branson
Chalais
Chamoson
Champlan
Charrat
Châtaignier
Chermignon
Clavoz
Conthey
Coquimpex
Corin
Fully
Grand‑Brûlé
Granges
Grimisuat
La Folie
Lentine
Leuk (Loèche)
Leytron
Magnot
Martigny (Martinach)
Miège
Molignon
Montagnon
Montana
Muraz
Ollon
Pagane
Raron (Rarogne)
Riddes
Saillon
Salquenen (Salgesch)
Savièse
Saxon
Sierre (Siders)
Signèse
Sion, (Sitten)
Saint‑Léonard
Saint‑Pierre de Clages
Uvrier
Varen (Varone)
Vétroz
Veyras
Visp (Viège)
Visperterminen
2. Cantone di Vaud
Nomi di regioni:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Les Côtes de l’Orbe
Lavaux
Vully
Indicazioni di provenienza regionali:
Dorin
Salvagnin
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Bonvillars
Bonvillars
Concise
Corcelles
Grandson
Onnens
Chablais
Aigle
Bex
Ollon
Villeneuve
Yvorne
La Côte
Aubonne
Begnins
Bougy‑Villars
Bursinel
Bursins
Château de Luins
Chigny
Coinsins
Coteau de Vincy
Denens
Féchy
Founex
Gilly
Gollion
Luins
Mont‑sur‑Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Rolle
Tartegnin
Vinzel
Vufflens‑le‑Château
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Châtelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d’Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint‑Légier
Saint‑Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Les Côtes de l’Orbe
Arnex
Orbe
Valeyres sous Rances
Vully
Vallamand
3. Canton de Genève
Indicazione di provenienza regionale:
Perlan
Nome di regione:
Mandement
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Bernex
Bourdigny
Dardagny
Essertines
Jussy
Lully
Meinier
Peissy
Russin
Satigny
4. Cantone de Neuchâtel
Nome di regione:
La Béroche
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Champréveyres
Colombier
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Hauterive
La Coudre
Le Landeron
Saint‑Aubin
Saint‑Blaise
5. Cantone di Friborgo
Nome di regione:
Vully
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Cheyres
Môtier
Mur
Nant
Praz
Sugiez
6. Cantone di Berna
Nome di regione:
Lac de Bienne
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Alfermée
Chavannes (Schafis)
Erlach (Cerlier)
Île de Saint‑Pierre (St. Peterinsel)
La Neuveville (Neuenstadt)
Ligerz (Gléresse)
Oberhofen
Schernelz (Cergnaux)
Spiez
Tüscherz (Daucher)
Twann (Douanne)
Vingelz (Vigneule)
B. Svizzera Orientale
Indicazione di provenienza regionale:
Clevner
1. Cantone di Zurigo
Nomi di regioni:
Zürichsee
Limmattal
Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich
(non pas Weinland sans adjonction)
Indicazioni di provenienza regionali:
Weinlandwein
Zürichseewein
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Zürichsee
Appenhalde
Erlenbach
Feldbach
Herrliberg
Hombrechtikon
Küsnacht
Lattenberg
Männedorf
Mariahalde
Meilen
Schipfgut
Stäfa
Sternenhalde
Turmgut
Uetikon am See
Wädenswil
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dättlikon
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
Heiligberg
Hüntwangen
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Schloss Teufen
Steig‑Wartberg
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weinland/Kanton Zürich(e non «Weinland» senza aggiunta)
Andelfingen
Benken
Berg am Irchel
Dachsen
Dinhard
Dorf
Flaach
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
Neftenbach
Ossingen
Rheinau
Rickenbach
Rudolfingen
Schiterberg
Schloss Goldenberg
Stammheim
Trüllikon
Trüllisberg
Truttikon
Uhwiesen
Volken
Wiesendangen
Winterthur‑Wülflingen
Worrenberg
2. Cantone di Sciaffusa
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Beringen
Blaurock
Buchberg
Chäferstei
Dörflingen
Eisenhalde
Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen
Rheinhalde
Rüdlingen
Siblingen
Stein am Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen
3. Cantone di Turgovia
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Amlikon
Arenenberg
Bachtobel
Burghof
Ermatingen
Götighofen
Herdern
Hüttwilen
Iselisberg
Kalchrain
Karthause
Karthause Ittingen
Neunforn
Nussbaumen
Ottenberg
Ottoberger
Schlattingen
Sonnenberg
Untersee
Warth
Weinfelden
4. Cantone di San Gallo
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Altstätten
Au
Balgach
Berneck
Buchberg
Eichberg
Forst
Freudenberg
Marbach
Mels
Monstein
Pfäfers
Pfauenhalde
Ragaz
Rapperswil
Rebstein
Rosenberg
Sargans
Thal
Walenstadt
Wartau
Werdenberg
Wil
5. Cantone dei Grigoni
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Chur
Costams
Domat/Ems
Fläsch
Igis
Jenins
Malans
Maienfeld
St. Luzisteig
Trimmis
Zizers
6. Cantone d’Argovia
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Auenstein
Birmenstorf
Bödeler
Bözen
Brestenberg
Döttingen
Effingen
Elfingen
Ennetbaden
Goldwand
Herrenberg
Hornussen
Hottwil
Klingnau
Küttigen
Mandach
Remigen
Rüfenach
Rütiberg
Schinznach
Oberflachs
Schlossberg
Seengen
Steinbruck
Stiftshalde
Tegerfelden
Villigen
Wettingen
Wessenberg
Zeiningen
C. Altri Cantoni svizzeri
1. Cantone di Basilea-Campagna
Nomi di Comuni, vitigni e vigneti:
Aesch
Arlesheim
Benken
Biel
Buus
Klus
Maisprach
Muttenz
Pratteln
Tschäpperli
Wintersingen
2. Cantone di Lucerna
Nome di Comune:
Heidegg
3. Cantone di Svitto
Nome di Comune:
Leutschen
4. Cantone del Ticino
Indicazioni di provenienza regionali:
Bondola
Nostrano
II. Alimentazione e agricoltura
Articoli di panetteria,pasticceria e confetteria
Grüessli» d’Aegeri
(Aegeri Grüessli)
«Räben» de Baar (Baarer Räben)
«Kräbeli» de Baden
(Badener Kräbeli)
Bricelets de l’Emmental
(Emmentaler Bretzeli)
Gâteau aux noix de l’Engadine
(Engadiner Nusstorte)
Délices fourrées de Gottlieben
(Gottlieber Hüppen)
Pain de paysan d’Hegnau
(Hegnauer Bauernbrot)
Gaufrettes du Jura
(Jura Waffeln)
Languettes du Jura
(Jura Züngli)
Biscuits du Léman
Gaufrettes et biscuits
du Toggenburg
Anneaux de Willisau
(Willisauer Ringli)
Biscuits de Winterthur
(Winterthurer Kekse)
Birra
Bière de Baar
Bière de Bellinzone
Bière de Bütschwil
Bière de Calanda
Bière de Coire
Bière de Eichhof
Bière de l’Engadine
Bière de Frauenfeld
Bière du Gurten
Bière de Hochdorf
Bière de Langenthal
Bière d’Orbe
Bière de Rheinfelden
Bière de Schwanden
«Märzen» de Uetliberg
Bière de Uster
Uto
Bière de Wädenswil
Bière de Weinfelden
Bière de Wil
Bière de Winterthur
Commestibili
Escargots d’Areuse
Pesci
Féras de Hallwil
(Hallwiler Balchen)
Féras de Sempach
(Sempacher Balchen)
Carni
Saucisses d’Ajoie
«Schüblig» de Bassersdorf
Saucisse de l’Emmental
«Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau
Charcuterie Payernoise
Prodotti d’orticoltura
Oignon de semence d’Oensingen
Conserve
Conserves de Bischofszell
Conserves de Lenzburg
Confitures de Lenzburg
Conserves de Rorschach
Conserves de Sargans
Conserves de Wallisellen
Prodotti lattiere e caseari
Arenenberg
Bagnes
«Mutschli» de Brienz
(Brienzer Mutschli)
Fromage de Conches (Gomser Käse)
Fromage d’Emmental (Emmentaler Käse)
Gruyère (Greyerzerkäse, Gruviera)
(ma non il Gruyère d’origine francese)
Vacherin Mont d’Or
Fromage de Piora
Fromage de Saanen
Sbrinz
Tête de Moine (Bellelay Käse)
Fromage de l’Urserntal (Ursernkäse)
Acque minerali
Adelboden
Aproz
Eglisau
Elm
Eptingen
Gonten
Gontenbad
Henniez
Knutwil
Lostorf
Meltingen
Nendaz
Passugg
Rhäzüns
Rheinfelden
Romanel
Sassal
Schwarzenburg
Sissach
Unter Rechstein
Vals
Valser St. Petersquelle
Walzenhausen
Weissenburg
Zurzach
Bevande spiritose
Marc d’Auvernier
Kirsch de la Béroche
«Röteli» de Coire (Churer Röteli)
Bérudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Kirsch de l’Emmental
Eau‑de‑vie de poires «Theiler»
du Freiamt (Freiämter Theilers
Birnenbranntwein)
Eau‑de‑vie de prunes du Freiamt
(Freiämter Pflümliwasser)
Eau‑de‑vie de quetsches du Freiamt
(Freiämter Zwetschgenwasser)
Kirsch du Freiamt
Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal
Kirsch du Fricktal
Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
(Gotthard Kräuterbranntwein)
Liqueur Grande Gruyère
Gentiane du Jura
Vieille lie du Mandement
Kirsch du Rigi
Schwarzbuben Kirsch
Eau‑de‑vie de prunes du Seeland
Kirsch de Spiez
Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
(Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
Kirsch de la Suisse centrale
(Urschwyzer Kirsch)
Spiritueux de Worb
Tabacco
Brissago
III. Prodotti industriali
Vetri e porcellane
Verre de Bülach
Porcelaine de Langenthal
Verre de Saint‑Prex
Cristal de Sarnen
Verre de Wauwil
Prodotti delle arti industriali
Pendulettes de Brienz
Sculptures sur bois de Brienz
Masques du Lötschental
Meubles de Saas
Macchine, chincaglierie
Tuyaux de Choindez
Profilé spécial de Gerlafingen
Robinetterie de Klus
Machines, produits en métal léger de Menziken
Articles de canalisation de Rondez
Articoli di carta
Papier de Biberist
Papier de Cham
Papier de Landquart
Papier de Perlen
Papier de Sihl
Giochi, giocattoli e strumenti musicali
Boîtes à musique de Sainte‑Croix
Vasellame, pietre e terre
Granite de Andeer
Granite de Calanca
Quartzite de Calanca
Calcaire de Lägern
Serpentine de Poschiavo
Quartzite de San Bernardino
Quartzite de Soglio
Gravier de Weiach
Prodotti tessili
Fil d’Aegeri
(Aegeri Garne)
Tissage de Hasli
(Hasliweberei)
Fil de la Lorze
(Lorze‑Garne)
Tissage à la main de Saas
(Saaser Handgewebe)
Tissage du Toggenburg
(Toggenburger Gewebe)
Etoffe de Truns
(Trunser Stoffe)