0.232.112.3•Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967
0.232.112.3Multilateral International Treaty19 set 1970
Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19692
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 settembre 1970
(Stato 29 giugno 2013)
1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono olare costituiti in Unione particolare per la registrazione internazionale dei marchi.
2) I cittadini di ciascuno dei paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri paesi partecipi del presente Accordo, la protezione dei loro marchi, applicabili a prodotti o servizi registrati nel paese di origine, depositando detti marchi, tramite l’Amministrazione di questo paese, presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (denominato in seguito: «Ufficio internazionale»), contemplato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale3(denominata in seguito: «Organizzazione»).
3) Sarà considerato come paese d’origine il paese dell’Unione particolare dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; se egli non ha un tale stabilimento in un paese dell’Unione particolare, il paese dell’Unione particolare dove abbia il suo domicilio; se non ha domicilio nell’Unione particolare, il paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un paese dell’Unione particolare.
Sono assimilati ai cittadini dei paesi contraenti i cittadini dei paesi non partecipi del presente Accordo, i quali, sul territorio dell’Unione particolare costituita da quest’ultimo, soddisfino le condizioni stabilite nell’articolo 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale4.
1) Ogni domanda di registrazione internazionale dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal Regolamento d’esecuzione5; l’Amministrazione del paese d’origine del marchio certificherà che le indicazioni che figurano su tale domanda corrispondono a quelle del registro nazionale e indicherà le date e i numeri del deposito e della registrazione del marchio nel paese d’origine nonché la data della domanda di registrazione internazionale.
2) Il depositante dovrà indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, come pure, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi cui si applicano i marchi di fabbrica o di commercio6. Se il depositante non fornisce questa indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. La classificazione indicata dal depositante sarà sottoposta al controllo dell’Ufficio internazionale, che lo eseguirà insieme con la Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l’Amministrazione nazionale e l’Ufficio internazionale, il parere di quest’ultimo sarà decisivo.
3) Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:
4) L’Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell’articolo 1. La registrazione porterà la data della domanda di registrazione internazionale al paese d’origine, a condizione che la domanda sia stata ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda non è stata ricevuta entro tale termine, l’Ufficio internazionale la iscriverà alla data di ricezione. L’Ufficio internazionale notificherà senza ritardo tale registrazione alle Amministrazioni interessate. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall’Ufficio internazionale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di registrazione. Per quanto riguarda i marchi comprendenti un elemento figurativo o una grafia speciale, il Regolamento d’esecuzione stabilirà se il depositante debba fornire uno stampo tipografico.
5) Ai fini della pubblicità da dare nei paesi contraenti ai marchi registrati, ciascuna Amministrazione riceverà dall’Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto della suddetta pubblicazione in proporzione al numero di unità, di cui all’articolo 16.4) a) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale7, nelle condizioni fissate dal Regolamento di esecuzione. Tale pubblicità sarà considerata in tutti i paesi contraenti come del tutto sufficiente e al depositante non potrà esserne richiesta nessun’altra.
1) Ogni paese contraente può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Direttore generale dell’Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale») che la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà al proprio territorio solo se il titolare del marchio lo domanda espressamente.
2) La suddetta notificazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà fatta dal Direttore generale agli altri paesi contraenti.
1) La domanda di estensione, a un paese che si sia avvalso della facoltà conferita nell’articolo 3bis, della protezione risultante dalla registrazione internazionale, dovrà formare oggetto di una menzione speciale nella domanda di cui all’articolo 3, comma 1).
2) La domanda di estensione territoriale formulata posteriormente alla registrazione internazionale dovrà essere presentata per il tramite dell’Amministrazione del paese d’origine sul modulo prescritto dal Regolamento d’esecuzione8. Essa sarà immediatamente registrata dall’Ufficio internazionale che la notificherà senza ritardo alla o alle Amministrazioni interessate. Essa sarà pubblicata sulla rivista edita dall’Ufficio internazionale. Questa estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel Registro internazionale e cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale del marchio cui si riferisce.
1) A decorrere dalla registrazione effettuata dall’Ufficio internazionale secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3ter, la protezione del marchio, in ciascuno dei paesi contraenti interessati, sarà la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato. La classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall’articolo 3, non impegna i paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio.
2) Ogni marchio che abbia formato oggetto di una registrazione internazionale godrà dei diritto di priorità, stabilito dall’articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale9, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D di tale articolo.
1) Quando un marchio, già depositato in uno o più paesi contraenti, sia stato posteriormente registrato dall’Ufficio internazionale al nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostitutiva delle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.
2) L’Amministrazione nazionale è tenuta, su domanda, a prendere nota, nei suoi registri, della registrazione internazionale.
1) Nei paesi la cui legislazione lo consente, le Amministrazioni, alle quali l’Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio o la domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell’articolo 3ter, avranno la facoltà di dichiarare che a detto marchio non può essere accordata la protezione sul loro territorio. Un tale rifiuto non potrà essere opposto se non alle condizioni che, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale10, s’applicherebbero a un marchio depositato per la registrazione nazionale. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione nazionale non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.
2) Le Amministrazioni che intendessero avvalersi di tale facoltà dovranno notificare il loro rifiuto, indicandone i motivi, all’Ufficio internazionale, nel termine previsto dalla legge nazionale, e, al più tardi, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di registrazione internazionale del marchio o della domanda di estensione della protezione formulata in conformità dell’articolo 3ter.
3) L’Ufficio internazionale trasmetterà al più presto all’Amministrazione del paese d’origine e al titolare del marchio o al suo mandatario, se questi è stato indicato all’Ufficio dalla detta Amministrazione, uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto così notificata. L’interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui nel paese dov’è rifiutata la protezione.
4) I motivi di rifiuto di un marchio dovranno essere comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che gliene facessero domanda.
5) Le Amministrazioni che, nel termine massimo sopraindicato di un anno, non avranno comunicato, riguardo alla registrazione di un marchio o di una domanda di estensione di protezione, nessuna decisione di rifiuto provvisorio o definitivo all’Ufficio internazionale, perderanno il beneficio della facoltà prevista dal comma 1) del presente articolo, per quanto riguarda il marchio in questione.
6) L’invalidazione di un marchio internazionale non potrà essere pronunciata dalle autorità competenti senza che il titolare del marchio sia stato messo in grado di far valere in tempo utile i suoi diritti. Essa sarà notificata all’Ufficio internazionale.
I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di certi elementi contenuti nei marchi – come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe – che potessero venire richiesti dalle Amministrazioni dei paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione oltre quella dell’Amministrazione del paese di origine.
1) L’Ufficio internazionale rilascerà, a chiunque ne faccia domanda, mediante il pagamento di una tassa fissata dal Regolamento d’esecuzione11, una copia delle indicazioni iscritte nel registro per un marchio determinato.
2) L’Ufficio internazionale potrà anche, mediante remunerazione, assumersi l’incarico di fare ricerche di anteriorità tra i marchi internazionali.
3) Gli estratti del Registro internazionale, richiesti per essere esibiti in uno dei paesi contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.
1) La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale dura venti anni con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell’articolo 7.
2) Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nel paese d’origine, fatte salve le disposizioni seguenti.
3) La protezione, risultante dalla registrazione internazionale, che abbia fatto o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata in tutto o in parte quando, nei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio nazionale, precedentemente registrato nel paese d’origine secondo l’articolo 1, non godrà più in tutto o in parte, la protezione legale in tale paese. Lo stesso avverrà quando tale protezione legale sarà successivamente decaduta a seguito di un’azione introdotta prima della scadenza del termine di cinque anni.
4) In caso di rinuncia volontaria o di radiazione d’ufficio, l’Amministrazione del paese d’origine domanderà la cancellazione del marchio all’Ufficio internazionale, il quale procederà a tale operazione. In caso di azione giudiziaria, l’Amministrazione suddetta comunicherà all’Ufficio internazionale, d’ufficio o a domanda del richiedente, copia dell’atto introduttivo dell’azione o qualsiasi altro documento giustificativo di detta introduzione, nonché della decisione definitiva; l’Ufficio ne prenderà nota sul Registro internazionale.
1) La registrazione potrà sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza dei periodo precedente, mediante il semplice pagamento d’un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell’articolo 8, comma 2).
2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all’ultimo stato della precedente registrazione.
3) La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell’Atto di Nizza del 15 giugno 195712o del presente Atto, dovrà recare l’indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce.
4) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare del marchio e del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza.
5) Mediante il pagamento di una soprattassa, stabilita dal Regolamento d’esecuzione13, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.
1) L’Amministrazione del paese d’origine avrà la facoltà di fissare, a suo criterio, e di percepire, a suo favore, una tassa nazionale che essa richiederà al titolare del marchio di cui si chiede la registrazione internazionale o la rinnovazione.
2) La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che comprenderà:
3) Tuttavia, senza pregiudizio per la data di registrazione, l’emolumento suppletivo specificato nel comma 2) lettera b), potrà essere versato entro il termine che sarà fissato dal Regolamento di esecuzione14, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda di registrazione internazionale sarà considerata come abbandonata.
4) Il ricavo annuale dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto quelli previsti nelle lettere b) e c) del comma 2), sarà ripartito in parti uguali, tra i paesi che partecipano al presente Atto, a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri relativi all’esecuzione del detto Atto. Il paese che, al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, non l’abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l’adesione, ad una ripartizione dell’eccedenza delle entrate, calcolata in base all’Atto anteriore che gli è applicabile.
5) Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2) lettera b), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra i paesi che partecipano al presente Atto o all’Atto di Nizza dei 15 giugno 195715proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuno di essi durante l’anno trascorso, detto numero, per quanto riguarda i paesi a esame preventivo, essendo affetto da un coefficiente che sarà determinato dal Regolamento d’esecuzione. Il paese che, al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, non l’abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l’adesione, ad una ripartizione delle somme calcolate in base all’Atto di Nizza.
6) Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti nel comma 2) lettera c), saranno ripartite secondo le disposizioni del comma 5) tra i paesi che si sono avvalsi della facoltà prevista nell’articolo 3bis. Il paese che, al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, non l’abbia ancora ratificato o non vi abbia ancora aderito, avrà diritto, sino alla data in cui prende effetto la ratifica o l’adesione, a una ripartizione delle somme calcolate in base all’Atto di Nizza.
Il titolare della registrazione internazionale può sempre rinunziare alla protezione in uno o più dei paesi contraenti, consegnando all’Amministrazione del proprio paese una dichiarazione da comunicare all’Ufficio internazionale, il quale la notificherà ai paesi cui tale rinunzia si riferisce. La rinunzia è esente da tassa.
1) L’Amministrazione dei paese del titolare notificherà parimente all’Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinunzie, i trasferimenti e gli altri mutamenti apportati all’iscrizione del marchio nel registro nazionale, qualora questi mutamenti riguardino anche la registrazione internazionale.
2) L’Ufficio annoterà questi mutamenti nel Registro internazionale, li notificherà a sua volta alle Amministrazioni dei paesi contraenti e li pubblicherà nel suo giornale.
3) Si procederà nello stesso modo quando il titolare della registrazione internazionale domanderà di ridurre la lista dei prodotti o servizi ai quali la registrazione si riferisce.
4) Queste operazioni possono essere assoggettate a una tassa che sarà stabilita dal Regolamento d’esecuzione16.
5) L’ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto o servizio alla lista può essere ottenuta solo mediante un nuovo deposito effettuato in conformità delle disposizioni dell’articolo 3.
6) La sostituzione di un prodotto o servizio a un altro è parificata all’aggiunta.
1) Quando un marchio iscritto nel Registro internazionale è trasferito a una persona residente in un paese contraente diverso dal paese del titolare della registrazione internazionale, il trasferimento sarà notificato all’Ufficio internazionale dell’Amministrazione di questo stesso paese. L’Ufficio internazionale registrerà il trasferimento, lo notificherà alle altre Amministrazioni e lo pubblicherà nel suo giornale. Se il trasferimento è stato effettuato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, l’Ufficio internazionale richiederà il consenso dell’Amministrazione del paese del nuovo titolare e pubblicherà, possibilmente, la data e il numero di registrazione del marchio nel paese del nuovo titolare.
2) Nessun trasferimento di marchio iscritto nel Registro internazionale fatto in favore di una persona non ammessa a depositare un marchio internazionale sarà registrato.
3) Quando un trasferimento non abbia potuto essere iscritto nel Registro internazionale sia a seguito del rifiuto di consenso del paese dei nuovo titolare, sia perché è stato fatto in favore di una persona non ammessa a richiedere una registrazione internazionale, l’Amministrazione del paese del precedente titolare avrà diritto di chiedere all’Ufficio internazionale di procedere alla cancellazione del marchio sul suo Registro.
1) Quando la cessione di un marchio internazionale per una parte soltanto dei prodotti o servizi registrati è notificata all’Ufficio internazionale, questo lo iscriverà nel suo Registro. Ciascuno dei paesi contraenti avrà la facoltà di non riconoscere la validità di questa cessione se i prodotti o servizi compresi nella parte così ceduta sono simili a quelli per i quali il marchio rimane registrato in favore del cedente.
2) L’Ufficio internazionale registrerà ugualmente la cessione del marchio internazionale limitata ad uno o più paesi contraenti.
3) Se, nei casi precedenti, interviene un cambiamento dei paese del titolare, l’Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare dovrà, se il marchio internazionale è stato trasferito prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, dare il consenso chiesto in conformità dell’articolo 9bis.
4) Le disposizioni dei comma precedenti non sono applicabili che con la riserva dell’articolo 6quaterdella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale17.
1) Se più paesi dell’Unione particolare convengono di realizzare l’unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale:
2) Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale agli altri paesi contraenti.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato mediante le seguenti risorse: i) gli emolumenti e le altre tasse attenenti alla registrazione internazionale e le tasse e somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare; ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) L’ammontare degli emolumenti menzionati nell’articolo 8.2) e delle altre tasse concernenti la registrazione internazionale è stabilito dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale. b) Tale ammontare va fissato in modo che gli introiti dell’Unione particolare, provenienti da emolumenti diversi da quelli suppletivi e complementari di cui all’articolo 8.2) b) e c), dalle tasse e dalle altre risorse, consentano almeno di coprire le spese dell’Ufficio internazionale che attengono all’Unione particolare. c) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) Riservate le disposizioni dell’alinea 4 a), l’ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, coi loro consenso, dall’Assemblea.
1) Proposte di modificazione degli articoli 10, 11 e 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte ai paesi membri della Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della medesima.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1 va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 10 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.
1) Ciascuno dei paesi dell’Unione particolare può ratificare il presente Atto se lo ha firmato, oppure aderirvi.
3) Gli strumenti di ratifica e d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
5) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.
6) Dopo l’entrata in vigore del presente Atto, un paese può aderire all’Atto di Nizza del 15 giugno 195722solo se, contemporaneamente, ratifica il presente Atto o vi aderisce. L’adesione ad Atti anteriori a quello di Nizza non è ammessa, anche se fatta congiuntamente con la ratifica del presente Atto o con l’adesione ad esso.
7) Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale23.
1) Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascun paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, l’Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per gli altri paesi dell’Unione particolare.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione particolare.
5) I marchi internazionali, registrati prima della data in cui la denuncia diviene effettiva e non rifiutati durante l’anno previsto all’articolo 5, continuano, per tutta la durata della protezione internazionale, a fruire della protezione di cui godrebbero se fossero stati direttamente depositati in tale paese.
2) I paesi estranei all’Unione particolare, divenuti partecipi del presente Atto, lo applicano alle registrazioni internazionali eseguite dall’Ufficio internazionale per il tramite dell’Amministrazione nazionale di ogni paese dell’Unione particolare che non sia partecipe del presente Atto, sempreché tali registrazioni soddisfino, rispetto a detti paesi, le condizioni stabilite dal presente Atto. Per quanto concerne le registrazioni internazionali eseguite presso l’Ufficio internazionale per il tramite delle Amministrazioni nazionali dei detti paesi estranei all’Unione particolare che divengono participi del presente Atto, questi ultimi accettano che il paese suindicato esiga l’adempimento delle condizioni prescritte dall’Atto più recente cui sia partecipe.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.
3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti, l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 3bis, 9quater, 13, 14.7) e 15.2).
1) Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.
2) I paesi dell’Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito possono, durante cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione che istituisce l’Organizzazione26, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 10 a 13 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
In fede di che , i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.(Seguono le firme)
| Stati partecipantia | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 4 luglio | 1995 A | 4 ottobre | 1995 |
| Algeria | 24 marzo | 1972 A | 5 luglio | 1972 |
| Armenia | 17 maggio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Austria | 11 maggio | 1973 | 18 agosto | 1973 |
| Azerbaigian | 25 settembre | 1995 A | 25 dicembre | 1995 |
| Belarus | 14 aprile | 1993 S | 25 dicembre | 1991 |
| Belgio | 31 ottobre | 1974 | 12 febbraio | 1975 |
| Bhutan | 4 maggio | 2000 A | 4 agosto | 2000 |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 1° marzo | 1992 |
| Bulgaria | 25 aprile | 1985 A | 1° agosto | 1985 |
| Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina* | 4 luglio | 1989 A | 4 ottobre | 1989 |
| Cipro | 4 agosto | 2003 A | 4 novembre | 2003 |
| Corea (Nord) | 7 marzo | 1980 A | 10 giugno | 1980 |
| Croazia | 28 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 6 settembre | 1998 A | 6 dicembre | 1998 |
| Egitto | 3 dicembre | 1974 A | 6 marzo | 1975 |
| Francia | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Guadalupa | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Guayana francese | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Isole Wallis e Futuna | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Martinica | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Nuova Caledonia | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Polinesia francese | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Riunione | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| St. Pierre e Miquelon | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Territori Australi e Antartici Francesi | 2 maggio | 1975 | 12 agosto | 1975 |
| Germania | 19 giugno | 1970 | 19 settembre | 1970 |
| Iran | 25 settembre | 2003 A | 25 dicembre | 2003 |
| Italia | 20 gennaio | 1977 | 24 aprile | 1977 |
| Kazakstan | 16 febbraio | 1993 S | 25 dicembre | 1991 |
| Kenya | 26 marzo | 1998 A | 26 giugno | 1998 |
| Kirghizistan | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Lesotho | 12 novembre | 1998 A | 12 febbraio | 1999 |
| Lettonia | 29 settembre | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
| Liberia | 25 settembre | 1995 A | 25 dicembre | 1995 |
| Liechtenstein | 21 febbraio | 1972 | 25 maggio | 1972 |
| Lussemburgo | 19 dicembre | 1974 | 24 marzo | 1975 |
| Macedonia | 23 luglio | 1993 S | 8 settembre | 1991 |
| Marocco | 16 ottobre | 1975 | 24 gennaio | 1976 |
| Moldova | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Monaco | 27 giugno | 1975 | 4 ottobre | 1975 |
| Mongolia | 16 gennaio | 1985 | 21 aprile | 1985 |
| Montenegro | 4 dicembre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 7 luglio | 1998 A | 7 ottobre | 1998 |
| Namibia | 31 marzo | 2004 A | 30 giugno | 2004 |
| Paesi Bassi | 4 dicembre | 1974 | 6 marzo | 1975 |
| Polonia | 14 dicembre | 1990 A | 18 marzo | 1991 |
| Portogallo | 22 agosto | 1988 | 22 novembre | 1988 |
| Romania | 28 febbraio | 1969 | 19 settembre | 1970 |
| Russia | 15 marzo | 1976 | 1° luglio | 1976 |
| San Marino | 26 marzo | 1991 A | 26 giugno | 1991 |
| Serbia | 14 giugno | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Sierra Leone | 17 marzo | 1997 A | 17 giugno | 1997 |
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 12 giugno | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 6 marzo | 1979 | 8 giugno | 1979 |
| Sudan | 15 febbraio | 1984 A | 16 maggio | 1984 |
| Svizzera | 26 gennaio | 1970 | 19 settembre | 1970 |
| Swaziland | 14 settembre | 1998 A | 14 dicembre | 1998 |
| Tagikistan | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Ucraina | 21 settembre | 1992 S | 25 dicembre | 1991 |
| Ungheria | 18 dicembre | 1969 | 19 settembre | 1970 |
| Vietnam | 7 aprile | 1981 | 2 luglio | 1976 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: www.wipo.int/treaties/fr/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Tutti gli Stati partecipanti hanno invocato il beneficio dell’art. 3bis. |
Dal testo originale francese. La traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle competenti Amministrazioni d’Italia e della Svizzera d’intesa con i BIRPI. Dei tit. sono stati aggiunti agli art. al fine di facilitarne l’identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli. ↩
Art. 1 n. 5 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601). ↩
RS 0.230 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.7 /.9 ↩
RS 0.232.04 e 0.232.01 /.03 art. 13 cpv. 8 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.21 ↩
Nuovo testo giusta l’emendamento del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 1983 (RU 1984 44). ↩
Nuovo testo giusta l’emendamento del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 23 ott. 1983 (RU 1984 44). ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.232.04 e 0.232.01 /.03 art. 16bis ↩
[RU 12 1015, 19 231; CS 11 980 985 992;RS 0.232.112.2 ] ↩
RS 0.232.112.2 ↩
RS 0.230 ↩
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