0.232.112.9•Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977
0.232.112.9Multilateral International Treaty22 apr 1986
Concluso a Ginevra il 13 maggio 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 16 settembre 19851
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 gennaio 1986
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 aprile 1986
(Stato 5 giugno 2024)
1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata «classificazione»).
2) La classificazione comprende: i) una lista delle classi, accompagnata, se del caso, da note esplicative; ii) una lista alfabetica dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominata «lista alfabetica»), con l’indicazione della classe nella quale ciascun prodotto o servizio è incluso.
3) La classificazione è costituita da: i) la classificazione che è stata pubblicata nel 1971 dall’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominato «Ufficio internazionale»), menzionato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale2, intendendosi, tuttavia, che le note esplicative alla lista delle classi che figurano in tale pubblicazione saranno considerate come provvisorie e aventi carattere di raccomandazioni fino a quando il Comitato d’esperti di cui all’articolo 3 non adotterà delle note esplicative alla lista delle classi; ii) le modificazioni e le aggiunte che sono entrate in vigore, conformemente all’articolo 4.1) dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 19573e dell’Atto di Stoccolma del 14 luglio 19674di tale Accordo, prima dell’entrata in vigore del presente Atto; iii) i cambiamenti apportati successivamente in virtù dell’articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore conformemente all’articolo 4.1) del presente Atto.
4) La classificazione è in lingua francese e inglese; i due testi fanno ugualmente fede.
6) Il Direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali della Classificazione nelle lingue araba, italiana, portoghese, russa, spagnola, tedesca e in ogni altra lingua che potrà essere indicata dall’Assemblea contemplata all’articolo 5, previa consultazione dei Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da questi Governi, sia facendo ricorso a qualsiasi altro mezzo che non abbia alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione particolare o per l’Organizzazione.
7) La lista alfabetica menziona, per ciascuna indicazione di prodotto o di servizio, un numero d’ordine proprio alla lingua nella quale essa è preparata, accompagnato: i) se si tratta della lista alfabetica in lingua inglese, dal numero d’ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese e viceversa; ii) se si tratta di una lista alfabetica preparata conformemente al paragrafo 6, dal numero d’ordine che la stessa indicazione comporta nella lista alfabetica preparata in lingua francese o nella lista alfabetica preparata in lingua inglese.
1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun Paese dell’Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i Paesi dell’Unione particolare né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.
2) Ciascun Paese dell’Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell’Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.
4) Il fatto che una denominazione figura nella lista alfabetica dei prodotti e dei servizi non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su tale denominazione.
1) È istituito un Comitato d’esperti nel quale è rappresentato Ciascun Paese dell’Unione particolare.
3) Il Comitato d’esperti: i) decide i cambiamenti da apportare alla classificazione; ii) indirizza ai Paesi dell’Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l’utilizzazione della classificazione e a promuovere l’applicazione uniforme; iii) adotta ogni altra misura che, senza avere incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione particolare o per l’Organizzazione, sia di natura tale da facilitare l’applicazione della classificazione da parte dei Paesi in sviluppo; iv) è abilitato a istituire sottocomitati e gruppi di lavoro.
4) Il Comitato d’esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest’ultimo dà la possibilità alle organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 2 b) che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione di prendere parte alle riunioni dei sottocomitati e gruppi di lavoro del Comitato d’esperti.
5) Le proposte di cambiamenti che devono essere apportate alla classificazione possono essere fatte dall’amministrazione competente di ogni Paese dell’Unione particolare, dall’Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato d’esperti in virtù del paragrafo 2 b) e da ogni Paese o organizzazione specialmente invitata dal Comitato d’esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all’Ufficio internazionale che le sottopone ai membri del Comitato d’esperti e agli osservatori al più tardi due mesi prima della sessione del Comitato d’esperti nel corso della quale saranno esaminate.
6) Ciascun Paese dell’Unione particolare dispone d’un voto.
8) L’astensione non è considerata come voto.
1) I cambiamenti decisi dal Comitato d’esperti, così come le raccomandazioni del Comitato d’esperti, sono notificate dall’Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei Paesi dell’Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d’invio della notificazione. Ogni altro cambiamento entra in vigore alla data che fissa il Comitato d’esperti al momento in cui il cambiamento è adottato.
2) L’Ufficio internazionale incorpora nella classificazione i cambiamenti entrati in vigore. Tali cambiamenti sono l’oggetto d’avvisi pubblicati nei periodici indicati dall’Assemblea contemplata all’articolo 5.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
2) Il Direttore generale e ogni membro dei personale da lui designato intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato d’esperti e di qualsiasi altro comitato d’esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato d’esperti può creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono affidati.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate: i) i contributi dei Paesi dell’Unione particolare; ii) le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e gli altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la propria quota contributiva secondo il paragrafo 3 i), ciascun Paese dell’Unione particolare figura alla classe nella quale è assegnato per quanto riguarda l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e paga contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione. b) Il contributo annuale di ciascun Paese dell’Unione particolare consiste in un ammontare il cui rapporto con la somma totale dei contributi annuali di tutti i Paesi al bilancio dell’Unione particolare è lo stesso che il rapporto tra il numero delle unità della classe nella quale è assegnato e il numero totale delle unità dell’insieme dei Paesi. c) I contributi sono esigibili il 1° gennaio di ogni anno. d) Un Paese in ritardo nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell’Unione particolare se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, dovranno essere osservati i limiti del bilancio dell’anno precedente secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6, 7 e del presente articolo possono essere presentate da ogni Paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della medesima.
2) Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo 1 deve essere adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 5 e del presente paragrafo esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati al paragrafo I entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive norme costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Ogni modificazione di questi articoli, in tal modo accettata, vincola tutti i Paesi che sono membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che aumenti gli obblighi finanziari dei Paesi dell’Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
1) Ciascun Paese dell’Unione particolare che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l’ha firmato, può aderirvi.
2) Ogni Paese estraneo all’Unione particolare, che fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale6può aderire al presente Atto e divenire così membro dell’Unione particolare.
3) Gli strumenti di ratifica e d’adesione devono essere depositati presso il Direttore generale.
5) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accettazione di tutte le disposizioni e l’ammissione a tutti i benefici previsti dal presente Atto.
6) Dopo l’entrata in vigore del presente Atto, nessun Paese può ratificare un Atto dell’Accordo anteriore al presente o aderirvi.
Il presente Accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale7.
1) Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione in epoche successive da conferenze dei Paesi dell’Unione particolare.
2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall’Assemblea.
3) Gli articoli da 5 a 8 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia in conformità all’articolo 8.
1) Ogni Paese può denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell’Atto o degli Atti anteriori del presente Accordo che il Paese che denuncia il presente Atto ha ratificato o ai quali ha aderito e produce effetto soltanto nei confronti dei Paese che denuncia, restando l’Accordo in vigore ed esecutorio nei confronti degli altri Paesi dell’Unione particolare.
2) La denuncia prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.
3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non può essere esercitata da un Paese prima della scadenza di un termine di cinque anni a contare dalla data alla quale egli è divenuto membro dell’Unione particolare.
Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 dell’Atto di Stoccolma del 19678della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; tuttavia, se tali disposizioni verranno modificate in futuro, l’ultima modificazione si applicherà al presente Accordo nei confronti di quei Paesi dell’Unione particolare che sono vincolati da tale modificazione.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1977.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i Paesi che fanno parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale10: i) le firme apposte secondo il paragrafo 1; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l’articolo 9.3); iii) la data di entrata in vigore del presente Atto secondo l’articolo 9.4)a); iv) le accettazioni delle modificazioni del presente Atto secondo l’articolo 8.3); v) le date alle quali tali modificazioni entrano in vigore; vi) le denunce ricevute secondo l’articolo 12.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto.Fatto a Ginevra il 13 maggio 1977.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 19 giugno | 2003 A | 19 settembre | 2003 |
| Antigua e Barbuda | 25 marzo | 2019 A | 25 giugno | 2019 |
| Arabia Saudita | 22 aprile | 2021 A | 22 luglio | 2021 |
| Argentina | 24 ottobre | 2007 A | 24 gennaio | 2008 |
| Armenia | 6 dicembre | 2004 A | 6 marzo | 2005 |
| Australia | 4 gennaio | 1978 | 6 febbraio | 1979 |
| Austria | 19 maggio | 1982 | 21 agosto | 1982 |
| Azerbaigian | 14 luglio | 2003 A | 14 ottobre | 2003 |
| Bahrein | 15 settembre | 2005 A | 15 dicembre | 2005 |
| Barbados | 12 dicembre | 1984 A | 12 marzo | 1985 |
| Belarus | 12 marzo | 1998 A | 12 giugno | 1998 |
| Belgio | 9 agosto | 1984 | 20 novembre | 1984 |
| Benin | 3 aprile | 1978 A | 6 febbraio | 1979 |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | 27 novembre | 2000 A | 27 febbraio | 2001 |
| Canada | 17 marzo | 2019 A | 17 giugno | 2019 |
| Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina | 5 maggio | 1994 A | 9 agosto | 1994 |
| Hong Kong | 22 novembre | 2012 | 27 febbraio | 2013 |
| Macao | 1° novembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Corea (Nord) | 6 marzo | 1997 A | 6 giugno | 1997 |
| Corea (Sud) | 8 ottobre | 1998 A | 8 gennaio | 1999 |
| Croazia | 28 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 26 settembre | 1995 A | 26 dicembre | 1995 |
| Danimarca | 3 marzo | 1981 A | 3 giugno | 1981 |
| Dominica | 8 giugno | 2000 A | 8 settembre | 2000 |
| Egitto | 18 marzo | 2005 A | 18 giugno | 2005 |
| Emirati Arabi Uniti | 18 gennaio | 2022 A | 18 aprile | 2022 |
| Estonia | 24 febbraio | 1996 A | 27 maggio | 1996 |
| Finlandia | 12 luglio | 1978 | 6 febbraio | 1979 |
| Francia | 18 gennaio | 1980 | 22 aprile | 1980 |
| Dipartimenti e territori d’oltre mare | 18 gennaio | 1980 | 22 aprile | 1980 |
| Georgia | 29 novembre | 2002 A | 28 febbraio | 2003 |
| Germania | 28 settembre | 1981 | 12 gennaio | 1982 |
| Giamaica | 7 novembre | 2005 A | 7 febbraio | 2006 |
| Giappone | 17 novembre | 1989 A | 20 febbraio | 1990 |
| Giordania | 14 agosto | 2008 A | 14 novembre | 2008 |
| Grecia | 7 agosto | 1998 A | 7 novembre | 1998 |
| Guinea | 5 agosto | 1996 A | 5 novembre | 1996 |
| India | 7 giugno | 2019 A | 7 settembre | 2019 |
| Indonesia | 7 luglio | 2023 A | 7 ottobre | 2023 |
| Iran | 12 aprile | 2018 A | 12 luglio | 2018 |
| Irlanda | 31 ottobre | 1978 | 6 febbraio | 1979 |
| Islanda | 23 dicembre | 1994 A | 9 aprile | 1995 |
| Israele | 25 giugno | 2021 A | 25 settembre | 2021 |
| Italia | 18 novembre | 1982 | 19 febbraio | 1983 |
| Kazakstan | 24 gennaio | 2002 A | 24 aprile | 2002 |
| Kirghizistan | 10 settembre | 1998 A | 10 dicembre | 1998 |
| Lettonia | 29 settembre | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
| Liechtenstein | 14 novembre | 1986 A | 14 febbraio | 1987 |
| Lituania | 22 novembre | 1996 A | 22 febbraio | 1997 |
| Lussemburgo | 16 settembre | 1983 | 21 dicembre | 1983 |
| Macedonia del Nord | 23 luglio | 1993 | 8 settembre | 1991 |
| Malawi | 24 luglio | 1995 A | 24 ottobre | 1995 |
| Malaysia | 28 giugno | 2007 A | 28 settembre | 2007 |
| Messico | 21 dicembre | 2000 A | 21 marzo | 2001 |
| Moldova | 1° settembre | 1997 A | 1° dicembre | 1997 |
| Monaco | 5 febbraio | 1981 | 9 maggio | 1981 |
| Mongolia | 16 marzo | 2001 A | 16 giugno | 2001 |
| Montenegro | 16 novembre | 2012 A | 16 febbraio | 2013 |
| Mozambico | 18 ottobre | 2001 A | 18 gennaio | 2002 |
| Norvegia | 6 aprile | 1981 | 7 luglio | 1981 |
| Nuova Zelandaa | 16 luglio | 2013 A | 16 ottobre | 2013 |
| Paesi Bassi | 11 maggio | 1979 | 15 agosto | 1979 |
| Aruba | 2 febbraio | 1994 | 28 febbraio | 1994 |
| Paraguay | 31 maggio | 2021 A | 31 agosto | 2021 |
| Perù* | 18 luglio | 2022 A | 18 ottobre | 2022 |
| Polonia | 4 dicembre | 1996 A | 4 marzo | 1997 |
| Portogallo | 30 aprile | 1982 | 30 luglio | 1982 |
| Regno Unito | 30 marzo | 1979 | 3 luglio | 1979 |
| Gibilterra | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Guernesey | 23 dicembre | 2020 | 23 marzo | 2021 |
| Man, Isola di | 23 dicembre | 2020 | 23 marzo | 2021 |
| Romania | 31 marzo | 1998 A | 30 giugno | 1998 |
| Russia | 23 settembre | 1987 | 30 dicembre | 1987 |
| Saint Kitts e Nevis | 27 luglio | 2005 A | 27 ottobre | 2005 |
| Saint Lucia | 18 dicembre | 2000 A | 18 marzo | 2001 |
| Serbia | 17 settembre | 2010 A | 17 dicembre | 2010 |
| Singapore | 18 dicembre | 1998 A | 18 marzo | 1999 |
| Siria | 28 dicembre | 2004 A | 28 marzo | 2005 |
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 12 giugno | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 2 febbraio | 1979 | 9 maggio | 1979 |
| Stati Uniti | 29 novembre | 1983 | 29 febbraio | 1984 |
| Suriname | 24 luglio | 1981 A | 16 dicembre | 1981 |
| Svezia | 6 novembre | 1978 | 6 febbraio | 1979 |
| Svizzera | 22 gennaio | 1986 | 22 aprile | 1986 |
| Tagikistan | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Tanzania | 14 giugno | 1999 A | 14 settembre | 1999 |
| Trinidad e Tobago | 20 dicembre | 1995 A | 20 marzo | 1996 |
| Turchia | 1° ottobre | 1995 A | 1° gennaio | 1996 |
| Turkmenistan | 7 marzo | 2006 A | 7 giugno | 2006 |
| Ucraina | 29 settembre | 2000 A | 29 dicembre | 2000 |
| Ungheria | 19 maggio | 1982 | 21 agosto | 1982 |
| Uruguay | 19 ottobre | 1999 A | 19 gennaio | 2000 |
| Uzbekistan | 12 ottobre | 2001 A | 12 gennaio | 2002 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int/treaties/fr/classification/nice/oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a L’Acc. non si applica a Tokelau. |
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