0.232.121.12•Atto di Stoccolma complementare all’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali
0.232.121.12Multilateral International Treaty27 set 1975
Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19692
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrato in vigore in per la Svizzera il 27 settembre 1975
(Stato 6 marzo 2007) (Stato 6 marzo 2007)
Ai sensi del presente Atto complementare, si deve intendere per:
«Atto del 1934», l’Atto firmato a Londra il 2 giugno 19343dell’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
«Atto del 1960», l’Atto firmato all’Aia il 28 novembre 19604dell’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
«Atto aggiuntivo del 1961», l’Atto firmato a Monaco il 18 novembre 19615, aggiuntivo all’Atto del 1934;
«Organizzazione», l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
«Ufficio Internazionale», l’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;
«Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione;
«Unione particolare», l’Unione dell’Aia, istituita dall’Accordo dell’Aia del 6 novembre 19256per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, e confermata dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto aggiuntivo del 1961 e dal presente Atto complementare.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse: i) le tasse relative al deposito internazionale e le tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare; ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) L’ammontare delle tasse di cui all’alinea 3 i) è stabilito dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale. b) Questo ammontare è stabilito in modo che gli introiti dell’Unione particolare provenienti dalle tasse e dalle altre risorse permettano almeno di coprire le spese dell’Ufficio internazionale che attengono all’Unione particolare. c) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) Riservate le disposizioni dell’alinea 4 a), l’ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
1) Proposte di modificazione del presente Atto complementare possono essere presentate da ciascun paese membro dell’Assemblea o dal Direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte ai paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame della medesima.
2) Qualsiasi modificazione contemplata nell’alinea 1 va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 2 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione contemplata nell’alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.
1) I riferimenti, nell’Atto del 1960, all’«Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale» o all’«Ufficio internazionale» vanno intesi come fatti all’Ufficio internazionale indicato nell’articolo 1 del presente Atto complementare.
2) Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dell’Atto del 1960 sono abrogati.
3) I riferimenti, nell’atto del 1960, al Governo della Confederazione svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.
4) Nell’articolo 29 dell’Atto del 1960, le parole «periodiche» (alinea 1) e «del Comitato internazionale dei disegni o modelli o» (alinea 2) sono soppresse.
2) Gli strumenti di ratifica e d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
1) Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d’adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d’adesione.
2) Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Atto complementare entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data indicata.
1) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’alinea seguente, ogni paese che non abbia ratificato l’Atto del 1934 o non vi abbia aderito sarà vincolato dall’Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli 1 a 6 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all’Atto del 1934; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a’ sensi dell’articolo 9.1), detto paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo a’ sensi dell’articolo 9.1).
2) Con riserva delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’alinea precedente, ogni paese che non abbia ratificato l’Atto del 1960 o non vi abbia aderito sarà vincolato dagli articoli 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua ratifica o la sua adesione all’Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a’ sensi dell’articolo 9.1), detto paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo a’ sensi dell’articolo 9.1).
2) Il presente Atto complementare rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.
3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto complementare, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto complementare presso la segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore e qualsiasi altra appropriata notificazione.
Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all’Ufficio dell’Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto complementare.Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 14 febbraio | 2007 A | 19 marzo | 2007 |
| Belgio | 22 febbraio | 1979 | 28 maggio | 1979 |
| Belize | 12 giugno | 2003 A | 12 luglio | 2003 |
| Benin | 2 ottobre | 1986 A | 2 gennaio | 1987 |
| Bulgaria | 11 novembre | 1996 A | 11 dicembre | 1996 |
| Corea (Nord) | 15 aprile | 1992 A | 27 maggio | 1992 |
| Côte d’Ivoire | 26 aprile | 1993 A | 30 maggio | 1993 |
| Croazia | 12 gennaio | 2004 A | 12 febbraio | 2004 |
| Francia | 2 maggio | 1975 | 27 settembre | 1975 |
| Guadalupa | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Guayana francese | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Isole Wallis e Futuna | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Martinica | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Nuova Caledonia | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Polinesia francese | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Riunione | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| St. Pierre e Miquelon | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Territori Australi e Antartici Francesi | 2 maggio | 1975 A | 27 settembre | 1975 |
| Gabon | 19 luglio | 2003 A | 18 agosto | 2003 |
| Georgia | 1° luglio | 2003 A | 1° agosto | 2003 |
| Germania | 19 giugno | 1970 | 27 settembre | 1975 |
| Grecia | 18 marzo | 1997 A | 18 aprile | 1997 |
| Italia | 11 maggio | 1987 A | 13 agosto | 1987 |
| Kirghizistan | 17 febbraio | 2003 A | 17 marzo | 2003 |
| Liechtenstein | 21 febbraio | 1972 | 27 settembre | 1975 |
| Lussemburgo | 22 febbraio | 1979 A | 28 maggio | 1979 |
| Macedonia del Nord | 18 febbraio | 1997 A | 18 marzo | 1997 |
| Mali | 7 agosto | 2006 A | 7 settembre | 2006 |
| Marocco | 13 settembre | 1999 | 13 ottobre | 1999 |
| Moldova | 14 febbraio | 1994 A | 14 marzo | 1994 |
| Monaco | 27 giugno | 1975 | 27 settembre | 1975 |
| Mongolia | 12 marzo | 1997 A | 12 aprile | 1997 |
| Montenegro | 25 novembre | 1993 | 3 giugno | 2006 |
| Niger | 20 agosto | 2004 A | 20 settembre | 2004 |
| Paesi Bassi | 22 febbraio | 1979 | 28 maggio | 1979 |
| Romania | 17 giugno | 1992 A | 18 luglio | 1992 |
| Senegal | 30 maggio | 1984 A | 30 giugno | 1984 |
| Serbia | 25 novembre | 1993 | 30 dicembre | 1993 |
| Slovenia | 12 dicembre | 1994 | 13 gennaio | 1995 |
| Suriname | 16 novembre | 1976 A | 23 febbraio | 1977 |
| Svizzera | 26 gennaio | 1970 | 27 settembre | 1975 |
| Ucraina | 28 maggio | 2002 A | 28 agosto | 2002 |
| Ungheria | 7 marzo | 1984 A | 7 aprile | 1984 |
La presente traduzione è stata allestita congiuntamente dalle competenti amministrazioni d’Italia e di Svizzera d’intesa con i BIRPI. ↩
Art. 1 n. 6 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601). ↩
RS 0.232.121.1 ↩
RS 0.232.121.2 ↩
RS 0.232.121.11 ↩
[CS 11 1000] ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 3 nov. 1980 (RU 1983 1091). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 3 nov. 1980 (RU 1983 1091). ↩
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