0.232.121.13•Protocollo di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali
0.232.121.13Multilateral International Treaty1 apr 1979
Conchiuso a Ginevra il 29 agosto 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 16 giugno 19771
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 1° marzo 1979
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1979
(Stato 1° agosto 1984)
Ai sensi del presente Protocollo, si deve intendere per: i) «Accordo dell’Aia», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, del 6 novembre 19252; ii) «Atto dei 1934», l’Atto dell’Accordo dell’Aia riveduto a Londra il 2 giugno 19343; iii) «Atto del 1960», l’Atto dell’Accordo dell’Aia riveduto all’Aia il 28 novembre 19604; iv) «Atto dei 1967», l’Atto di Stoccolma, del 14 luglio 19675; complementare all’Accordo dell’Aia; v) «Unione dell’Aia», l’Unione istituita dall’Accordo dell’Aia; vi) «Stato contraente», ogni Stato vincolato dal presente Protocollo; vii) «cittadino» di uno Stato, ugualmente ogni persona che, pur non essendo cittadina di tale Stato, è domiciliata o ha una ditta industriale o commerciale reale ed effettiva sul territorio di questo Stato; viii) «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI); ix) «Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
1) Nei riguardi di ogni deposito internazionale di disegno o di modello industriale fatto dal cittadino di uno Stato contraente vincolato dall’Atto del 1934 e fatto salvo il capoverso 2), gli articoli 1 a 14 e 17 a 21 dell’Atto del 1934 sono applicati dagli Stati contraenti vincolati dall’Atto del 1934, mentre gli articoli 2 a 15 e 18 dell’Atto del 1960, riprodotti in allegato, sono applicati dagli Stati contraenti non vincolati dall’Atto del 1934; l’Ufficio internazionale applica il primo complesso di articoli per quanto concerne gli Stati contraenti vincolati dall’Atto del 1934 e il secondo complesso d’articoli per quanto concerne gli Stati contraenti non vincolati dall’Atto del 1934.
2) Al momento in cui fa il deposito internazionale di un disegno o modello industriale, il depositante che è cittadino di uno Stato contraente vincolato dall’Atto del 1934 può chiedere che le disposizioni dell’Atto del 1960 siano applicate per quel che concerne ogni Stato contraente vincolato dall’Atto del 1934; nei riguardi di ogni deposito internazionale accompagnato da una tale domanda e per quel che concerne lo Stato o gli Stati elencati nella domanda, gli articoli 2 a 15 e 18 dell’Atto dei 1960 sono applicati da quest’ultimo Stato o da questi ultimi Stati e dall’Ufficio internazionale.
Nei riguardi di ogni deposito internazionale di disegno o modello industriale fatto dal cittadino di uno Stato contraente non vincolato dall’Atto del 1934, gli articoli 2 a 15 e 18 dell’Atto del 1960, riprodotti in allegato, sono applicati da tutti gli Stati contraenti e dall’Ufficio internazionale.
1) Le modalità d’applicazione dei presente Protocollo sono fissate da un regolamento d’esecuzione che sarà adottato dall’Assemblea dell’Unione dell’Aia il più tardi due mesi dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo. Il regolamento d’esecuzione così adottato entrerà in vigore un mese dopo la sua adozione.
2) Il regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione dell’Aia regola il diritto di voto relativo all’adozione e ad ogni modificazione delle disposizioni del regolamento d’esecuzione che concernono unicamente gli Stati contraenti.
Per ogni Stato che non abbia ratificato l’Atto del 1967 o non vi abbia aderito, la ratifica del presente Protocollo o l’adesione al presente Protocollo implica la ratifica automatica dell’Atto del 1967 o l’adesione automatica a questo Atto.
Per ogni Stato che non appartiene all’Unione dell’Aia, la ratifica dei presente Protocollo o l’adesione al presente Protocollo ha ugualmente per effetto che tale Stato diviene membro dell’Unione dell’Aia alla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei suoi riguardi.
1) Il presente Protocollo può essere firmato da: i) ogni Stato che è o è stato vincolato dall’Atto del 1934; ii) ogni altro Stato che, il più tardi il I’ dicembre 1975, ha depositato uno strumento di ratifica o d’adesione relativo all’Atto dei 1934 o all’Atto del 1960.
2) Ogni Stato può divenire parte del presente Protocollo mediante: i) il deposito di uno strumento di ratifica, ove abbia firmato il presente Protocollo, ii) il deposito di uno strumento d’adesione, ove non. abbia firmato il presente Protocollo,
a condizione che questo Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione relativo al presente Protocollo, sia vincolato dall’Atto del 1934 o, senza essere vincolato da tale Atto, abbia depositato uno strumento di ratifica o d’adesione relativo all’Atto del 1934 o all’Atto del 1960.
3) Gli strumenti di ratifica o d’adesione relativi al presente Protocollo sono depositati presso il Direttore generale.
1) Se più Stati costituiscono un gruppo regionale con un’amministrazione comune in materia di disegni e modelli industriali, ogni Stato che forma questo gruppo regionale può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione relativo al presente Protocollo o a una data ulteriore a tale deposito, depositare presso il Direttore generale una notificazione indicante gli Stati che costituiscono il gruppo regionale e ai termini della quale
i) un’amministrazione comune si sostituisce all’amministrazione nazionale di ogni Stato che forma il gruppo regionale, e ii) gli Stati che costituiscono il gruppo regionale devono essere considerati come un unico Stato per quanto attiene all’applicazione degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.
2) Una tale notificazione produce gli effetti previsti al capoverso 1 un mese dopo la data alla quale il Direttore generale ha ricevuto le notificazioni e i depositi previsti al capoverso 1 di tutti gli Stati che costituiscono il gruppo regionale o, qualora tale data fosse anteriore di più di un mese alla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi di tutti gli Stati che costituiscono il gruppo regionale, a quest’ultima data d’entrata in vigore.
1) Fatto salvo l’articolo 11.1), il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo il deposito degli strumenti di ratifica o d’adesione di due Stati vincolati dall’Atto del 1934 e di due Stati non vincolati dall’Atto dei 1934; tuttavia, nessun deposito internazionale di disegno o modello industriale può essere fatto in virtù del presente Protocollo prima dell’entrata in vigore del regolamento d’esecuzione previsto all’articolo 4.
2) Nei riguardi di qualsiasi Stato, diverso da quelli i cui strumenti provocano l’entrata in vigore del presente Protocollo in virtù del capoverso 1), il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione.
1) Ogni Stato può denunciare il presente Protocollo in ogni tempo dopo lo spirare di un termine di cinque anni dalla data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore nei riguardi di tale Stato.
2) Ogni denuncia dei presente Protocollo avviene mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Essa prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore ha ricevuto la notificazione.
3) La denuncia dei presente Protocollo da parte di uno Stato contraente non lo dispensa dai suoi obblighi risultanti dal presente Protocollo per quanto concerne i disegni o modelli industriali la cui data del deposito internazionale è anteriore alla data alla quale la denuncia diviene effettiva.
1) Il presente Protocollo non entra in vigore se, alla data in cui entrerebbe in vigore in virtù dell’articolo 9.1), l’Atto del 1960 è già in vigore.
1) Il presente Protocollo è firmato in un solo originale, nelle lingue inglese e francese, e depositato presso il Direttore generale.
2) Il Direttore generale, previa consultazione dei governi interessati, cura la preparazione di testi ufficiali nelle altre lingue che l’Assemblea dell’Unione dell’Aia potrà indicare.
3) Il presente Protocollo resta aperto alla firma fino al 1° dicembre 1975.
4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Protocollo ai governi di tutti gli Stati parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale6e al governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta.
5) Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
6) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore del presente Protocollo e qualsiasi altra appropriata notificazione.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il ventinove agosto milienovecentosettantacinque.(Seguono le firme)
(cfr. gli articoli 2.1 e 3 del Protocollo)
Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per: – «Accordo dei 1925», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali dei 6 novembre 19257; – «Accordo del 1934», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 19348); – «il presente Accordo», l’Accordo dell’Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, quale risulta dal presente Atto; – «il Regolamento», il Regolamento di esecuzione dei presente Accordo9; – «Ufficio Internazionale», l’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale; – «deposito internazionale», un deposito effettuato presso l’Ufficio internazionale; – «deposito nazionale», un deposito effettuato presso l’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente; – «deposito multiplo», un deposito che comprende più disegni o modelli; – «Stato d’origine di un deposito internazionale», lo Stato contraente dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o, se il depositante ha tali stabilimenti in più Stati contraenti, quello degli Stati contraenti che egli ha indicato nella sua domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente dove ha il suo domicilio; se non ha il suo domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui ha la cittadinanza; – «Stato che procede all’esame della novità», uno Stato in cui la legislazione prevede un sistema che implica una ricerca e un esame preventivo d’ufficio, effettuati dalla sua Amministrazione nazionale e avente per oggetto la novità di tutti i disegni o modelli depositati.
I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di uno di questi Stati, sono domiciliate o hanno effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale sul territorio di uno dei detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l’Ufficio internazionale.
1) Il deposito internazionale può essere effettuato all’Ufficio internazionale:
2) La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato è ritenuto Stato d’origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L’inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.
1) Il deposito internazionale richiede una domanda, una o più fotografie – o qualsiasi altra rappresentazione grafica – dei disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento.
2) La domanda contiene:
4) Un deposito multiplo può comprendere più disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, prevista dall’articolo 21 capoverso 2) numero 4.
1) L’Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali.
2) Il deposito internazionale è considerato come effettuato alla data alla quale l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie – o tutte le altre rappresentazioni grafiche – del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l’ultima di queste formalità è stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data.
5) A eccezione dei casi previsti dal capoverso 4) il pubblico può prendere conoscenza del Registro come pure di tutti i documenti e oggetti depositati nell’Ufficio internazionale.
2) Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d’origine se la legislazione di tale Stato così stabilisce.
1) Nonostante le disposizioni dell’articolo 7, l’Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale prevede il rifiuto della protezione, a seguito di un esame amministrativo d’ufficio o a seguito dell’opposizione di un terzo, deve, in caso di rifiuto, far conoscere, nel termine di sei mesi, all’Ufficio internazionale che il disegno o modello non risponde alle esigenze imposte da questa legislazione oltre le formalità e gli atti amministrativi previsti dall’articolo 7 capoverso 1). Se il rifiuto non è notificato nel termine di sei mesi, il deposito internazionale produce i suoi effetti, in detto Stato, a decorrere dalla data di questo deposito. Tuttavia, in ogni Stato contraente, che proceda a un esame della novità, se non è stato notificato un rifiuto entro il termine di sei mesi, il deposito internazionale, pur conservando la sua priorità, produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza di tale termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione nazionale.
2) E termine di sei mesi, previsto dal capoverso 1), si deve calcolare a decorrere dalla data nella quale l’Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui è pubblicata la registrazione del deposito internazionale. L’Amministrazione nazionale deve dare conoscenza di tale data a qualsiasi terzo che la domandi.
3) E depositante ha gli stessi mezzi di ricorso contro la decisione di rifiuto dell’Amministrazione nazionale, prevista dal capoverso 1), che se egli avesse depositato il suo disegno o modello presso questa Amministrazione; in ogni caso, la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di un riesame o di un ricorso. La notifica della decisione deve indicare:
Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale e se la priorità è rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorità è quella di questo primo deposito.
1) Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro l’ultimo anno di ciascun quinquennio, tasse di rinnovo fissate dal Regolamento.
2) Mediante il versamento di una soprattassa, fissata dal Regolamento, un termine di grazia di 6 mesi è concesso per i rinnovi del deposito internazionale.
3) Al momento del pagamento delle tasse di rinnovo devono essere indicati il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non deve essere effettuato per tutti gli Stati contraenti dove il deposito sta per scadere, quelli di questi Stati dove il rinnovo deve essere effettuato.
4) Il rinnovo può essere limitato a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo.
5) L’Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi.
2) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede per i disegni o modelli, oggetto di un deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, sia superiore a 10 anni, una protezione di uguale durata è accordata in questo Stato sulla base del deposito internazionale e dei suoi rinnovi ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale.
3) Ogni Stato contraente può, nella sua legislazione nazionale, limitare la durata della protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito internazionale, alle durate previste dal capoverso 1).
4) Con riserva delle disposizioni di cui al capoverso 1) lettera b), la protezione termina negli Stati contraenti alla data della scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di questi Stati non disponga che la protezione continui dopo la data della scadenza del deposito internazionale.
1) L’Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprietà di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprietà può essere limitato ai diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o più Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
2) La registrazione di cui al capoverso 1) produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.
1) Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all’Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
2) L’Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.
1) Uno Stato contraente non può richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sia apposto sull’oggetto nel quale è incorporato questo disegno o modello.
2) Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l’apposizione di una menzione di riserva, a qualsiasi altro fine, lo stesso Stato dovrà considerare questa richiesta soddisfatta se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l’autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o se le etichette, di cui sono forniti questi oggetti, portano la menzione di riserva internazionale.
3) Deve essere considerata come menzione di riserva il simbolo (D) (lettera maiuscola D in un cerchio) accompagnata:
4) La sola apposizione della menzione di riserva internazionale sugli oggetti o sull’etichetta non può in alcun modo essere interpretata come rinuncia implicita alla protezione a titolo di diritto di autore o a tutto altro titolo, quando, in assenza di una tale menzione, questa protezione può essere ottenuta.
1) Le tasse previste dal Regolamento comprendono:
2) Per uno stesso deposito le tasse, pagate da uno Stato contraente in virtù delle disposizioni del capoverso 1) numero 2 lettera a), sono detratte dal montante della tassa prevista dal capoverso 1) numero 2 lettera b), quando quest’ultima tassa diviene esigibile per il detto Stato.
Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l’applicazione di più ampie disposizioni, che venissero emanate dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d’arte e a quelle di arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d’autore.
| Stati partecipanti | Ratificazione Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 22 febbraio | 1979 | 1° aprile | 1979 |
| Francia | 18 gennaio | 1980 | 18 febbraio | 1980 |
| Germania | 26 novembre | 1981 | 26 dicembre | 1981 |
| Liechtenstein | 1° marzo | 1979 | 1° aprile | 1979 |
| Lussemburgo | 22 febbraio | 1979 A | 1° aprile | 1979 |
| Monaco | 5 febbraio | 1981 A | 5 marzo | 1981 |
| Paesi Bassi | 22 febbraio | 1979 | 1° aprile | 1979 |
| Senegal | 30 maggio | 1984 A | 30 giugno | 1984 |
| Surinam | 16 novembre | 1976 A | 1° aprile | 1979 |
| Svizzera | 1° marzo | 1979 | 1° aprile | 1979 |
| Ungheria | 7 marzo | 1984 A | 7 aprile | 1984 |
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