0.232.121.4•Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
0.232.121.4Multilateral International Treaty23 dic 2003
Concluso a Ginevra il 2 luglio 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’11 giugno 20011
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 settembre 2002
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 dicembre 2003
(Stato 21 agosto 2024)
Ai sensi del presente Atto si intende per: i) «Accordo dell’Aja», l’Accordo dell’Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali2, il cui nuovo titolo è Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali; ii) «presente Atto», l’Accordo dell’Aja come risulta dal presente Atto; iii) «regolamento d’esecuzione», il regolamento d’esecuzione del presente Atto; iv) «prescritto», prescritto dal regolamento d’esecuzione; «regola», regola del regolamento d’esecuzione; v) «Convenzione di Parigi», la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18833, nella sua versione riveduta e modificata; vi) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in virtù del presente Atto; vii) «domanda internazionale», una domanda di registrazione internazionale; viii) «registro internazionale», la raccolta ufficiale, tenuta presso l’Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali, che devono o possono essere registrate in virtù del presente Atto o del regolamento d’esecuzione, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; ix) «persona», una persona fisica o una persona giuridica; x) «depositario», la persona a nome della quale una domanda internazionale è depositata; xi) «titolare», la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale; xii) «organizzazione intergovernativa», un’organizzazione intergovernativa che adempie le condizioni di cui all’articolo 27.1)ii) per diventare Parte al presente Atto; xiii) «Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione intergovernativa Parte al presente Atto; xiv) «Parte contraente del depositario», la Parte contraente o una delle Parti contraenti dalla quale il depositario trae il diritto di depositare una domanda internazionale, visto che nei confronti di tale Parte contraente adempie almeno una delle condizioni elencate all’articolo 3; qualora il depositario, in virtù dell’articolo 3, possa trarre il diritto di depositare una domanda internazionale da più Parti contraenti, si deve intendere per «Parte contraente del depositario» quella indicata come tale nella domanda internazionale; xv) «territorio di una Parte contraente», quando la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato, e quando la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa; xvi) «ufficio», l’ente incaricato da una Parte contraente di rilasciare la protezione relativa ai disegni e modelli industriali sul territorio di tale Parte contraente; xvii) «ufficio che procede all’esame», l’ente che esamina d’ufficio le domande di protezione relative ai disegni e modelli industriali depositati presso di esso per determinare se tali disegni o modelli adempiono almeno la condizione della novità; xviii) «designazione», la domanda volta a ottenere che una registrazione internazionale produca i suoi effetti in una Parte contraente; il termine si applica anche alla registrazione nel registro internazionale di tale domanda; xix) «Parte contraente designata» e «ufficio designato», rispettivamente la Parte contraente e l’ufficio della Parte contraente ai quali si applica la designazione; xx) «Atto del 1934», l’Atto firmato a Londra il 2 giugno 19344relativo all’Accordo dell’Aja; xxi) «Atto del 1960», l’Atto firmato all’Aja il 28 novembre 19605relativo all’Accordo dell’Aja; xxii) «Atto addizionale del 1961», l’Atto firmato a Monaco il 18 novembre 19616, addizionale all’Atto del 1934; xxiii) «Atto complementare del 1967», l’Atto complementare firmato a Stoccolma il 14 luglio 19677, nella versione modificata, relativo all’Accordo dell’Aja; xxiv) «Unione», l’Unione dell’Aja istituita dall’Accordo dell’Aja del 6 novembre 19258e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto addizionale del 1961, dall’Atto complementare del 1967 e dal presente Atto; xxv) «Assemblea», l’Assemblea ai sensi dell’articolo 21.1)a) o qualsiasi ente che sostituisca tale Assemblea; xxvi) «Organizzazione», l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; xxvii) «Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione; xxviii) «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione; xxix) «strumento di ratifica», anche gli strumenti d’accettazione o d’approvazione.
1) [Diritto delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali ] Le disposizioni del presente Atto non impediscono l’applicazione né di una protezione più ampia accordata in virtù della legislazione di una Parte contraente né tantomeno della protezione accordata alle opere artistiche e alle opere d’arte in virtù di trattati e convenzioni internazionali sul diritto d’autore né della protezione accordata ai disegni e ai modelli industriali in virtù dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio9(Accordo TRIPS), allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
2) [Obbligazione di conformarsi alla Convenzione di Parigi ] Ogni Parte contraente si conforma alle disposizioni della Convenzione di Parigi relative ai disegni e modelli industriali.
È abilitato a depositare una domanda internazionale ogni cittadino di uno Stato che è Parte contraente, o di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, o qualsiasi persona che ha il domicilio, la residenza abituale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di una Parte contraente.
1) [Deposito diretto o indiretto ]
2) [Emolumento di trasmissione in caso di deposito indiretto ] L’ufficio di ogni Parte contraente può esigere per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite che il depositario gli paghi un emolumento di trasmissione.
1) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale ] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte; vi devono figurare o vi devono essere allegati: i) la richiesta di registrazione internazionale giusta il presente Atto; ii) le indicazioni prescritte concernenti il depositario; iii) il numero prescritto di esemplari di una raffigurazione o, a scelta del depositario, di più raffigurazioni differenti del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentati nel modo prescritto; tuttavia, se si tratta di un disegno industriale (bidimensionale) e se è presentata una domanda di differimento della pubblicazione giusta il capoverso 5), alla domanda internazionale può essere allegato, al posto delle raffigurazioni, il numero prescritto di campioni del disegno; iv) l’indicazione, presentata nel modo prescritto, del o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale va usato; v) l’indicazione delle Parti contraenti designate; vi) gli emolumenti prescritti; vii) tutte le altre indicazioni prescritte.
2) [Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale ]
ii) una breve descrizione della raffigurazione o dei caratteri peculiari del disegno o modello industriale oggetto della domanda;
iii) una rivendicazione.
c) Quando contiene la designazione di una Parte contraente che ha fatto una notifica ai sensi del capoverso a), la domanda internazionale deve inoltre contenere, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.
3) [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale ] La domanda internazionale può contenere o essere corredata di altri elementi specificati nel regolamento d’esecuzione.
4) [Più disegni o modelli industriali nella medesima domanda internazionale ] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere più disegni o modelli industriali.
5) [Richiesta di differimento della pubblicazione ] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.
1) [Rivendicazione della priorità ]
2) [Domanda internazionale come base per la rivendicazione della priorità ] A partire dalla data di deposito, la domanda internazionale ha il valore di un deposito regolare ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, indipendentemente dall’esito della domanda stessa.
1) [Emolumenti di designazione prescritti ] Fatto salvo il capoverso 2, gli emolumenti prescritti comprendono un emolumento di designazione per ogni Parte contraente designata.
2) [Emolumento di designazione individuale ] Ogni Parte contraente, il cui ufficio è un ufficio che procede all’esame, e ogni Parte contraente, che è un’organizzazione intergovernativa, può, mediante una dichiarazione, notificare al Direttore generale che per ogni domanda internazionale nella quale è designata così come per il rinnovo di ogni registrazione internazionale relativa a una tale domanda internazionale l’emolumento di designazione prescritto al capoverso 1) è sostituito da un emolumento di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato mediante ulteriori dichiarazioni. Detta Parte contraente può fissare un importo per il primo periodo di protezione e uno per ciascun periodo di rinnovo oppure un importo per la durata massima della protezione che essa autorizza. L’importo non può tuttavia superare quello che l’ufficio di detta Parte contraente avrebbe potuto esigere dal depositario per una protezione di durata equivalente e per lo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione, da detto importo, della somma risparmiata grazie alla procedura internazionale.
3) [Trasferimento degli emolumenti di designazione ] Gli emolumenti di designazione di cui ai capoversi 1) e 2) sono trasferiti dall’Ufficio internazionale alle Parti contraenti in favore delle quali sono stati versati.
1) [Esame della domanda internazionale ] Se constata che la domanda internazionale, al momento della ricezione, non adempie le condizioni del presente Atto e del regolamento d’esecuzione, l’Ufficio internazionale invita il depositario a rettificarla entro il termine prescritto.
2) [Omissione della rettifica ]
1) [Domanda internazionale presentata direttamente ] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l’Ufficio internazionale, fatto salvo il capoverso 3, la data di deposito è quella in cui la domanda internazionale perviene all’Ufficio internazionale.
2) [Domanda internazionale presentata indirettamente ] Se la domanda internazionale è depositata per il tramite dell’ufficio della Parte contraente del depositario, la data di deposito è determinata nel modo prescritto.
3) [Domanda internazionale presentante irregolarità ] Se alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un’irregolarità che secondo le regole comporta il rinvio della data di deposito della domanda internazionale, la data di deposito è quella in cui la rettifica perviene all’Ufficio internazionale.
1) [Registrazione internazionale ] L’Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale non appena riceve la domanda internazionale o, se il depositario è invitato a rettificarla giusta l’articolo 8, non appena riceve la rettifica. La registrazione avviene anche in caso di differimento della pubblicazione giusta l’articolo 11.
2) [Data della registrazione internazionale ]
3) [Pubblicazione ]
4) [Tutela del segreto prima della pubblicazione ] Fatti salvi il capoverso 5) e l’articolo 11.4)b), l’Ufficio internazionale tiene segrete ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.
5) [Copie confidenziali ]
1) [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione ]
2) [Differimento della pubblicazione ] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo: i) se nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione giusta il capoverso 1), allo scadere del periodo prescritto, oppure, ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione giusta il capoverso 1)a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti hanno presentato una tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.
3) [Trattamento delle domande di differimento della pubblicazione quando il differimento non è possibile in virtù del diritto applicabile ] Qualora sia stata chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia presentato, in virtù del capoverso 1)b), una dichiarazione in base alla quale il suo diritto non contempla il differimento della pubblicazione,
i) fatto salvo il punto ii), l’Ufficio internazionale notifica il fatto al depositario; se, entro il termine prescritto, il depositario non comunica per scritto all’Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l’Ufficio internazionale ignora la richiesta di differimento della pubblicazione; ii) se, invece di raffigurazioni del disegno o del modello industriale sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno, l’Ufficio internazionale ignora la designazione di detta Parte contraente e notifica il fatto al depositario.
4) [Richiesta di pubblicazione anticipata della registrazione internazionale o di autorizzazione speciale a prendere visione di tale registrazione ]
5) [Rinuncia e limitazione ]
6) [Pubblicazione e fornitura di raffigurazioni ]
1) [Diritto al rifiuto ] L’ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni alle quali il diritto di detta Parte contraente subordina la protezione non siano soddisfatte per quanto concerne uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia nessun ufficio può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non adempie, per quanto concerne la forma e il contenuto, in virtù del diritto della Parte contraente interessata, esigenze che figurano nel presente Atto o nel regolamento d’esecuzione o esigenze supplementari o differenti.
2) [Notifica del rifiuto ]
3) [Trasmissione della notifica del rifiuto; rimedi giuridici ]
4) [Ritiro del rifiuto ] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o totalmente, dall’ufficio che l’ha notificato.
1) [Notifica delle esigenze speciali ] Ogni Parte contraente il cui diritto, al momento in cui essa diventa Parte al presente Atto, esige che i disegni o modelli oggetto della medesima domanda adempiano un criterio di unità di concezione, di unità di produzione o di unità d’uso oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di oggetti o esige che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere oggetto della medesima domanda, può notificare tale esigenza al Direttore generale, mediante una dichiarazione. Una tale dichiarazione non ha tuttavia effetto sul diritto del depositario di includere, conformemente all’articolo 5.4), più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale, anche se la Parte contraente che ha presentato la notifica vi è designata.
2) [Effetto della dichiarazione ] Una tale dichiarazione permette all’ufficio della Parte contraente che l’ha presentata di rifiutare, conformemente all’articolo 12.1), gli effetti della registrazione internazionale fino al momento in cui sia adempita l’esigenza notificata da tale Parte contraente.
3) [Emolumenti supplementari in caso di divisione della registrazione ] Se, in seguito a una notifica del rifiuto giusta il capoverso 2), la registrazione internazionale viene suddivisa presso l’ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha il diritto di riscuotere un emolumento per ogni domanda internazionale supplementare che sarebbe stata necessaria al fine di evitare il motivo del rifiuto.
1) [Effetti identici a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile ] A partire dalla data della registrazione internazionale, la registrazione internazionale produce in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata al fine dell’ottenimento della protezione del disegno o modello industriale giusta il diritto di ciascuna di tali Parti contraenti.
2) [Effetti identici a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile ]
3) [Dichiarazione relativa all’effetto della designazione della Parte contraente del depositario ]
1) [Possibilità per il titolare di far valere i suoi diritti ] Le autorità competenti di una Parte contraente designata non possono invalidare, in parte o totalmente, gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente senza che al titolare non sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i suoi diritti.
2) [Notifica dell’invalidazione ] L’ufficio della Parte contraente sul territorio della quale gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati notifica il fatto all’Ufficio internazionale quando ne ha conoscenza.
1) [Iscrizione di modifiche e altre indicazioni ] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale, come prescritto: i) ogni cambiamento del titolare della registrazione internazionale nei confronti di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, a condizione che il nuovo proprietario sia abilitato, giusta l’articolo 3, a depositare una domanda internazionale; ii) ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo del titolare; iii) la nomina di un rappresentante del depositario o del titolare e tutte le altre indicazioni pertinenti riguardanti tale rappresentante; iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate; v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale fatta dal titolare nei confronti di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate; vi) ogni invalidazione degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente presentata dalle autorità competenti di tale Parte contraente nei confronti di uno o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; vii) ogni altra indicazione pertinente, di cui nel regolamento d’esecuzione, riguardante i diritti su uno, su più o sulla totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.
2) [Effetti dell’iscrizione nel registro internazionale ] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del capoverso 1) produce gli stessi effetti di un’iscrizione che fosse fatta nel registro dell’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; una Parte contraente può tuttavia notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che un’iscrizione di cui al punto i) del capoverso 1) non produce effetti in tale Parte contraente fino a quando l’ufficio di tale Parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.
3) [Emolumenti ] Per ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1) può essere riscosso un emolumento.
4) [Pubblicazione ] L’Ufficio internazionale pubblica un avviso concernente ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1). Trasmette un esemplare della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
1) [Periodo iniziale della registrazione internazionale ] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.
2) [Rinnovo della registrazione internazionale ] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di pagare gli emolumenti prescritti.
3) [Durata della protezione nelle Parti contraenti designate ]
4) [Possibilità di rinnovo limitato ] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di più o della totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.
5) [Iscrizione e pubblicazione del rinnovo ] L’Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Trasmette un esemplare della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
1) [Accesso all’informazione ] L’Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento dell’emolumento prescritto estratti del registro internazionale o informazioni sul contenuto del registro internazionale relativi alle registrazioni internazionali pubblicate.
2) [Dispensa dall’autenticazione ] Gli estratti del registro internazionale forniti dall’Ufficio internazionale sono dispensati dall’esigenza dell’autenticazione in ogni Parte contraente.
1) [Notifica relativa a un ufficio comune ] Se più Stati che sono Parte al presente Atto o che intendono diventarlo convengono di attuare o hanno attuato l’unificazione delle loro leggi nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale: i) che un ufficio comune sostituisce i loro rispettivi uffici nazionali e ii) che l’insieme dei loro rispettivi territori ai quali si applica la legge unificata va considerato come un’unica Parte contraente ai fini dell’applicazione degli articoli 1, 3–18 e 31 del presente Atto.
2) [Momento in cui va presentata la notifica ] La notifica giusta il capoverso 1) è presentata: i) trattandosi di Stati che intendono diventare Parte al presente Atto, al momento del deposito degli strumenti giusta l’articolo 27.2); ii) trattandosi di Stati che sono Parte al presente Atto, in qualsiasi momento dopo l’unificazione delle loro leggi nazionali.
3) [Data a partire dalla quale la notifica ha effetto ] La notifica giusta i capoversi 1) e 2) ha effetto: i) trattandosi di Stati che intendono diventare Parte al presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto; ii) trattandosi di Stati che sono Parte al presente Atto, a partire dalla fine del terzo mese che segue la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data posteriore indicata nella notifica.
Le Parti contraenti sono membri della medesima Unione come gli Stati Parte all’Atto del 1934 o all’Atto del 1960.
1) [Composizione ]
2) [Competenze ]
ii) esercita i diritti che le sono specialmente conferiti e adempie i compiti che le sono specialmente assegnati secondo il presente Atto o secondo l’Atto complementare del 1967;
iii) impartisce al Direttore generale direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione e decide della convocazione di tali conferenze;
iv) modifica il regolamento d’esecuzione;
v) esamina e approva i rapporti e l’attività del Direttore generale concernenti l’Unione e gli impartisce istruzioni utili relative a questioni di competenza dell’Unione;
vi) definisce il programma, adotta il preventivo biennale dell’Unione e approva le sue chiusure dei conti;
vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione;
viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili per permettere il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione;
ix) fatto salvo il capoverso 1)c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;
x) intraprende qualsiasi altra azione appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell’Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell’ambito del presente Atto.
b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea statuisce dopo aver sentito il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
3) [Quorum ]
4) [Deliberazione nell’Assemblea ]
ii) ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parte al presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati esercita il proprio diritto di voto e viceversa.
c) Sulle questioni che concernono unicamente gli Stati vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967, le Parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che concernono unicamente le Parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.
5) [Maggioranze ]
6) [Sessioni ]
7) [Regolamento interno ] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
1) [Compiti amministrativi ]
2) [Direttore generale ] Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta.
3) [Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea ] Il Direttore generale convoca i comitati o gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni che interessano l’Unione.
4) [Funzione dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni ]
5) [Conferenze ]
6) [Altri compiti ] L’Ufficio internazionale assolve tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.
1) [Bilancio preventivo ]
2) [Coordinamento con i bilanci preventivi di altre unioni ] Il bilancio preventivo dell’Unione è allestito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci preventivi di altre unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) [Fonti di finanziamento del bilancio preventivo ] Il bilancio preventivo dell’Unione è finanziato con le seguenti entrate: i) gli emolumenti sulle registrazioni internazionali; ii) le somme dovute per altre prestazioni di servizio fornite dall’Ufficio internazionale in nome dell’Unione; iii) il ricavato dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale riguardanti l’Unione e i diritti relativi a tali pubblicazioni; iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni; v) gli affitti, gli interessi e altre entrate diverse.
4) [Emolumenti e somme dovute; ammontare del bilancio preventivo ]
5) [Fondo di cassa corrente ] L’Unione ha un fondo di cassa corrente alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non bastano, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell’Unione. Se il fondo diventa insufficiente, l’Assemblea decide il suo aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale.
6) [Anticipi concessi dallo Stato ospitante ]
7) [Verifica dei conti ] La verifica dei conti è assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell’Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.
1) [Oggetto ] Il regolamento d’esecuzione definisce le modalità d’applicazione del presente Atto. Vi figurano in particolare disposizioni relative: i) alle questioni che secondo il presente Atto devono essere oggetto di prescrizioni; ii) ad aspetti particolari destinati a precisare le disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione; iii) alle esigenze, questioni o procedure d’ordine amministrativo.
2) [Modifica di determinate regole del regolamento d’esecuzione ]
3) [Divergenza fra il presente Atto e il regolamento d’esecuzione ] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Atto e le regole del regolamento d’esecuzione, le prime prevalgono.
1) [Conferenze di revisione ] Il presente Atto può essere riveduto da una conferenza delle Parti contraenti.
2) [Revisione o modifica di certi articoli ] Conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall’Assemblea.
1) [Proposte di modifica ]
2) [Maggioranze ] L’adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al capoverso 1) richiede la maggioranza di tre quarti; tuttavia per modificare l’articolo 21 o il presente capoverso è richiesta la maggioranza di quattro quinti.
3) [Entrata in vigore ]
1) [Condizioni ] Fatti salvi i capoversi 2) e 3) e l’articolo 28: i) ogni Stato membro dell’Organizzazione può firmare il presente Atto e diventare Parte a esso; ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa può firmare il presente Atto e diventare Parte a esso, a condizione tuttavia che almeno uno degli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa sia membro dell’Organizzazione e che l’ufficio non sia stato oggetto di una notifica giusta l’articolo 19.
2) [Ratifica o adesione ] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al capoverso 1) può depositare: i) uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente Atto, oppure ii) uno strumento di adesione, se non ha firmato il presente Atto.
3) [Data a partire dalla quale il deposito ha effetto ]
1) [Strumenti da considerare ] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative giusta l’articolo 27.1) e per i quali le condizioni dell’articolo 27.3), che regge la data a partire dalla quale il deposito ha effetto, sono adempite.
2) [Entrata in vigore del presente Atto ] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione a patto che, in base alle statistiche annuali più recenti riunite dall’Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati adempiano almeno una delle seguenti condizioni: i) che nello Stato considerato o per detto Stato siano state depositate almeno 3000 domande di protezione di disegni o modelli industriali; ii) che nello Stato considerato o per detto Stato siano state depositate almeno 1000 domande di protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti di altri Stati.
3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni ]
Non sono ammesse riserve al presente Atto.
1) [Momento per presentare le dichiarazioni ] La presentazione di una dichiarazione giusta gli articoli 4.1)b), 5.2)a), 7.2), 11.1), 13.1), 14.3), 16.2) o 17.3)c) può avvenire: i) al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo 27.2), nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che l’ha presentata è vincolato dal presente Atto, oppure ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all’articolo 27.2), nel qual caso la dichiarazione ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data o a una data posteriore a quella in cui la dichiarazione ha effetto.
2) [Dichiarazioni di Stati con un ufficio comune ] In deroga al capoverso 1), la dichiarazione ai sensi di detto capoverso presentata da uno Stato che, insieme a uno o a più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione, in virtù dell’articolo 19.1) dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ha effetto soltanto se l’altro Stato o gli altri Stati presentano una simile dichiarazione.
3) [Ritiro della dichiarazione ] Una dichiarazione di cui al capoverso 1) può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui la notifica perviene al Direttore generale oppure a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Trattandosi di una dichiarazione giusta l’articolo 7.2), il ritiro non ha alcun influsso sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.
1) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto del 1934 o a quello del 1960 ] Unicamente il presente Atto vincola, nelle loro relazioni reciproche, gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto del 1934 o a quello del 1960. Nelle loro relazioni reciproche, tali Stati sono tuttavia tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 o di quello del 1960 quando i disegni o modelli sono stati depositati presso l’Ufficio internazionale prima che il presente Atto sia diventato vincolante per le loro relazioni reciproche.
2) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto del 1934 o a quello del 1960 e gli Stati che sono Parte contraente all’Atto del 1934 o a quello del 1960, ma non al presente Atto ]
1) [Notifica ] Ogni Parte contraente può denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.
2) [Momento a partire dal quale la denuncia ha effetto ] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Per quanto concerne la Parte contraente in causa, la denuncia non ha alcun influsso sull’applicazione del presente Atto alle domande internazionali che sono pendenti e alle registrazioni internazionali che sono in vigore al momento in cui la denuncia ha effetto.
1) [Testi originali; testi ufficiali ]
2) [Termine per la firma ] Il presente Atto resta aperto per la firma presso la sede dell’Organizzazione durante un anno a contare dalla sua approvazione.
Il Direttore generale è il depositario del presente Atto.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 19 febbraio | 2007 A | 19 maggio | 2007 |
| Armenia | 13 aprile | 2007 A | 13 luglio | 2007 |
| Azerbaigian | 8 settembre | 2010 A | 8 dicembre | 2010 |
| Belgio* | 7 giugno | 2013 | 18 dicembre | 2018 |
| Belize | 9 novembre | 2018 A | 9 febbraio | 2019 |
| Bielorussia | 19 aprile | 2021 A | 19 luglio | 2021 |
| Bosnia ed Erzegovina | 24 settembre | 2008 A | 24 dicembre | 2008 |
| Botswana | 5 settembre | 2006 A | 5 dicembre | 2006 |
| Brasile | 13 febbraio | 2023 A | 1° agosto | 2023 |
| Brunei | 24 settembre | 2013 A | 24 dicembre | 2013 |
| Bulgaria | 7 luglio | 2008 | 7 ottobre | 2008 |
| Cambogia | 25 novembre | 2016 A | 25 febbraio | 2017 |
| Canada | 16 luglio | 2018 A | 5 novembre | 2018 |
| Cinaa | 5 febbraio | 2022 A | 5 maggio | 2022 |
| Corea del Nord | 13 giugno | 2016 A | 13 settembre | 2016 |
| Corea del Sud | 31 marzo | 2014 A | 1° luglio | 2014 |
| Croazia | 12 gennaio | 2004 | 12 aprile | 2004 |
| Danimarca | 9 settembre | 2008 | 9 dicembre | 2008 |
| Faeröer, Isole | 13 gennaio | 2016 | 13 aprile | 2016 |
| Groenlandia | 11 ottobre | 2010 | 11 gennaio | 2011 |
| Egitto | 27 maggio | 2004 A | 27 agosto | 2004 |
| Estonia | 21 marzo | 2002 | 23 dicembre | 2003 |
| Finlandia | 1° febbraio | 2011 A | 1° maggio | 2011 |
| Francia | ||||
| Dipartimenti e territori d’oltre mare | 18 dicembre | 2006 | 18 marzo | 2007 |
| Georgia | 6 maggio | 2003 | 23 dicembre | 2003 |
| Germania | 13 novembre | 2009 | 13 febbraio | 2010 |
| Ghana | 16 giugno | 2008 A | 16 settembre | 2008 |
| Giamaica | 10 novembre | 2021 A | 10 febbraio | 2022 |
| Giappone | 13 febbraio | 2015 A | 13 maggio | 2015 |
| Grecia | 13 novembre | 2023 | 13 febbraio | 2024 |
| Islanda | 6 luglio | 2001 A | 23 dicembre | 2003 |
| Israele | 3 ottobre | 2019 A | 3 gennaio | 2020 |
| Italia | 14 dicembre | 2023 | 14 marzo | 2024 |
| Kirghizistan | 17 febbraio | 2003 A | 23 dicembre | 2003 |
| Lettonia | 26 aprile | 2005 | 26 luglio | 2005 |
| Liechtenstein* | 11 agosto | 2003 A | 23 dicembre | 2003 |
| Lituania | 26 giugno | 2008 A | 26 settembre | 2008 |
| Lussemburgo* | 3 settembre | 2013 A | 18 dicembre | 2018 |
| Macedonia del Nord | 22 dicembre | 2005 A | 22 marzo | 2006 |
| Marocco | 22 aprile | 2022 A | 22 luglio | 2022 |
| Maurizio | 6 febbraio | 2023 A | 6 maggio | 2023 |
| Messico | 6 marzo | 2020 A | 6 giugno | 2020 |
| Moldova* | 19 dicembre | 2001 | 23 dicembre | 2003 |
| Monaco | 9 marzo | 2011 | 9 giugno | 2011 |
| Mongolia | 19 ottobre | 2007 A | 19 gennaio | 2008 |
| Montenegro | 5 dicembre | 2011 A | 5 marzo | 2012 |
| Namibia | 31 marzo | 2004 A | 30 giugno | 2004 |
| Norvegia | 17 marzo | 2010 A | 17 giugno | 2010 |
| Oman | 4 dicembre | 2008 A | 4 marzo | 2009 |
| Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | 16 giugno | 2008 A | 16 settembre | 2008 |
| Paesi Bassi* | 18 settembre | 2018 | 18 dicembre | 2018 |
| Polonia | 2 aprile | 2009 A | 2 luglio | 2009 |
| Regno Unito | 13 marzo | 2018 | 13 giugno | 2018 |
| Guernesey | 23 dicembre | 2020 | 23 marzo | 2021 |
| Man, Isola di | 13 marzo | 2018 | 13 giugno | 2018 |
| Romania | 11 maggio | 2001 | 23 dicembre | 2003 |
| Ruanda | 31 maggio | 2011 A | 31 agosto | 2011 |
| Russia | 30 novembre | 2017 | 28 febbraio | 2018 |
| Saint Kitts e Nevis | 8 luglio | 2024 A | 8 ottobre | 2024 |
| Samoa | 2 ottobre | 2019 A | 2 gennaio | 2020 |
| San Marino | 26 ottobre | 2018 A | 26 gennaio | 2019 |
| São Tomé e Príncipe | 8 settembre | 2008 A | 8 dicembre | 2008 |
| Serbia | 9 settembre | 2009 A | 9 dicembre | 2009 |
| Singapore | 17 gennaio | 2005 A | 17 aprile | 2005 |
| Siria | 7 febbraio | 2008 A | 7 maggio | 2008 |
| Slovenia | 8 maggio | 2002 | 23 dicembre | 2003 |
| Spagna* | 23 settembre | 2003 | 23 dicembre | 2003 |
| Stati Uniti d’America | 13 febbraio | 2015 | 13 maggio | 2015 |
| Suriname | 10 giugno | 2020 A | 19 settembre | 2020 |
| Svizzera | 11 settembre | 2002 | 23 dicembre | 2003 |
| Tagikistan | 21 dicembre | 2011 A | 21 marzo | 2012 |
| Tunisia | 13 marzo | 2012 A | 13 giugno | 2012 |
| Turchia | 1° ottobre | 2004 | 1° gennaio | 2005 |
| Turkmenistan | 16 dicembre | 2015 A | 16 marzo | 2016 |
| Ucraina | 28 maggio | 2002 A | 23 dicembre | 2003 |
| Ungheria | 1° febbraio | 2004 | 1° maggio | 2004 |
| Unione europea (UE) | 24 settembre | 2007 A | 1° gennaio | 2008 |
| Vietnam | 30 settembre | 2019 A | 30 dicembre | 2019 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale:www.wipo.int/> Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. aL’Atto di Ginevra non si applica a Hong Kong e Macao. |
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