0.232.121.42•Regolamento d’esecuzione dell’Atto di Ginevra (1999) relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
0.232.121.42Multilateral International Treaty1 apr 2004
Adottato dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja il 30 settembre 2003
Entrato in vigore il 1° aprile 2004
(Stato 5 agosto 2025)
Ai fini del presente regolamento d’esecuzione: i) con «Atto», va inteso l’Atto relativo all’Accordo dell’Aja conchiuso a Ginevra il 2 luglio 19991; ii) con «Atto del 1960», va inteso l’Atto relativo all’Accordo dell’Aja conchiuso all’Aja il 28 novembre 19602; iibis) per «articolo», s’intende, salvo indicazione contraria, un articolo dell’Atto; iii) un termine utilizzato nel presente regolamento d’esecuzione definito all’articolo 1 dell’Atto ha lo stesso senso che in tale Atto; iv) per «istruzioni amministrative» s’intendono le istruzioni amministrative di cui alla regola 34; v) per «comunicazione» s’intende qualsiasi domanda internazionale o qualsiasi richiesta, dichiarazione, invito, notifica o informazione relativi o allegati a una domanda internazionale o a una registrazione internazionale che siano indirizzati all’Ufficio di una parte contraente, all’Ufficio internazionale, al depositario o al titolare con qualsiasi mezzo autorizzato dal presente regolamento d’esecuzione o dalle istruzioni amministrative; vi) per «modulo ufficiale» s’intende un modulo allestito dall’Ufficio internazionale o un’interfaccia elettronica messa a disposizione dall’Ufficio internazionale sul sito Internet dell’Organizzazione, o qualsiasi modulo o interfaccia elettronica che abbia il medesimo contenuto e si presenti nel medesimo modo; vii) per «classificazione internazionale» s’intende la classificazione stabilita in virtù dell’Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali; viii) per «emolumento prescritto» s’intende l’emolumento applicabile secondo il tariffario; ix) per «bollettino» s’intende il bollettino periodico nel quale l’Ufficio internazionale effettua le pubblicazioni previste dall’Atto o dal presente regolamento d’esecuzione, indipendentemente dal supporto utilizzato;
Le comunicazioni indirizzate all’Ufficio internazionale vanno effettuate secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative.
1) [Rappresentante; numero di rappresentanti ]
2) [Costituzione di rappresentante ]
3) [Iscrizione e notifica della costituzione di rappresentante; data alla quale ha effetto la costituzione di rappresentante ]
4) [Effetti della costituzione di rappresentante ]
5) [Cancellazione dell’iscrizione; data alla quale la cancellazione ha effetto ]
1) [Termini espressi in anni ] Ogni termine espresso in anni scade, nell’anno susseguente da prendere in considerazione, nel mese che reca lo stesso nome e il giorno che reca lo stesso numero del mese e del giorno dell’evento che fa decorrere il termine; tuttavia se l’evento si produce un 29 febbraio e se, nell’anno da prendere in considerazione, il mese di febbraio conta 28 giorni, il termine scade il 28 febbraio.
2) [Termini espressi in mesi ] Ogni termine espresso in mesi scade, nel mese da prendere in considerazione, il giorno che reca lo stesso numero del giorno dell’evento che fa decorrere il termine; tuttavia se, nel mese da prendere in considerazione, non figura la stessa data, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3) [Termini espressi in giorni ] Ogni termine espresso in giorni inizia a decorrere dal giorno seguente a quello in cui ha avuto luogo l’evento considerato e scade in conseguenza.
4) [Scadenza di un termine in un giorno in cui l’Ufficio internazionale o un Ufficio non è aperto al pubblico ] Se un termine scade un giorno in cui l’Ufficio internazionale o l’Ufficio interessato non è aperto al pubblico, in deroga ai capoversi 1)–3), il termine scade il primo giorno seguente in cui l’Ufficio internazionale o l’ufficio interessato è aperto al pubblico.
1) [Giustificazione dei ritardi nell’osservanza dei termini dovuti a motivi di forza maggiore ] L’inosservanza, ad opera di una parte interessata, di un termine previsto dal presente regolamento d’esecuzione per il compimento di un atto dinanzi all’Ufficio internazionale è giustificata se la parte interessata fornisce la prova, in modo soddisfacente per l’Ufficio internazionale, che tale termine non è stato osservato a causa di guerra, di rivoluzione, di disordini civili, di sciopero, di catastrofe naturale, di epidemia o di perturbazioni nel servizio postale, nella spedizione della corrispondenza o nella comunicazione elettronica dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà o ad altri motivi di forza maggiore.
2) [Esenzionedalla prova; Dichiarazione sostitutiva della prova ] L’Ufficio internazionale può rinunciare a esigere che sia fornita una prova secondo il capoverso 1). In questo caso la parte interessata deve presentare una dichiarazione secondo la quale l’inosservanza del termine è riconducibile al motivo per cui l’Ufficio internazionale ha rinunciato a esigere una prova.
3) [Limiti alla giustificazione ] L’inosservanza di un termine è scusata in virtù della presente regola unicamente se la prova di cui al capoverso 1), o la dichiarazione di cui al capoverso 2), è ricevuta dall’Ufficio internazionale e l’atto corrispondente è compiuto dinanzi ad esso, non appena ciò sia ragionevolmente possibile e al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine.
1) [Domanda internazionale ] La domanda internazionale deve essere redatta in francese, in inglese o in spagnolo.
2) [Iscrizione e pubblicazione ] L’iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione della registrazione internazionale e di tutti i dati relativi a detta registrazione internazionale nel bollettino, che devono essere l’oggetto nel contempo di un’iscrizione e di una pubblicazione in virtù del presente regolamento d’esecuzione, sono eseguite in francese, in inglese o in spagnolo. L’iscrizione e la pubblicazione della registrazione internazionale comportano l’indicazione della lingua nella quale l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale.
3 [Comunicazioni ] Ogni comunicazione relativa a una domanda internazionale o alla registrazione internazionale che ne è scaturita deve essere redatta: i) in francese, in inglese o in spagnolo quando tale comunicazione è indirizzata all’Ufficio internazionale dal depositario o dal titolare oppure da un Ufficio; ii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è indirizzata dall’Ufficio internazionale a un Ufficio, a meno che tale Ufficio abbia notificato all’Ufficio internazionale che tutte le comunicazioni di tale genere devono essere redatte in francese, in inglese o in spagnolo; iii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è indirizzata dall’Ufficio internazionale al depositario o al titolare, a meno che tale depositario o tale titolare abbia indicato che desidera che tutte le comunicazioni di tale genere siano redatte in francese, redatte in inglese o redatte in spagnolo.
4) [Traduzione ] Le traduzioni necessarie ai fini delle iscrizioni e delle pubblicazioni eseguite in virtù del capoverso 2) sono effettuate dall’Ufficio internazionale. Il depositario può allegare alla domanda internazionale una proposta di traduzione dei testi contenuti nella domanda internazionale. Se ritiene che la traduzione proposta non è corretta, l’Ufficio internazionale la corregge dopo aver invitato il depositario a formulare, entro il termine di un mese a partire dall’invito, osservazioni sulle correzioni proposte.
1) [Modulo e firma ] La domanda internazionale deve essere presentata sul modulo ufficiale. La domanda internazionale deve essere firmata dal depositario.
2) [Emolumenti ] Gli emolumenti prescritti applicabili alla domanda internazionale devono essere pagati conformemente alle regole 27 e 28.
3) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale ] La domanda internazionale deve contenere o indicare: i) il nome del depositario, indicato conformemente alle istruzioni amministrative; ii) l’indirizzo, indicato conformemente alle istruzioni amministrative, nonché l’indirizzo di posta elettronica del depositario; iii) la o le parti contraenti nei confronti delle quali il depositario adempie le condizioni richieste per essere titolare di una registrazione internazionale, e la parte contraente del depositario; iv) il o i prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato, e precisare se si tratta di uno o più prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale oppure di uno o più prodotti in relazione ai quali il disegno o modello industriale deve essere utilizzato; il o i prodotti devono essere preferibilmente indicati con termini che figurano nella lista dei prodotti della classificazione internazionale; v) il numero di disegni e modelli industriali inclusi nella domanda internazionale, che non può essere superiore a 100, e il numero di raffigurazioni o di campioni di disegni o modelli industriali che accompagnano la domanda internazionale conformemente alla regola 9 o 10; vi) le parti contraenti designate; vii) l’importo degli emolumenti pagati e il modo di pagamento oppure istruzioni atte a permettere il prelievo di tale importo dal conto aperto presso l’Ufficio internazionale, e l’identità dell’autore del pagamento o delle istruzioni.
4) [Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale ]
5) [Contenuto facoltativo della domanda internazionale ]
6) [Esclusione di elementi supplementari ] Se la domanda internazionale contiene indicazioni diverse da quelle che sono richieste o autorizzate dall’Atto, dal presente regolamento d’esecuzione o dalle istruzioni amministrative, l’Ufficio internazionale le esclude d’ufficio. Se la domanda internazionale è accompagnata da documenti diversi da quelli che sono richiesti o autorizzati, l’Ufficio internazionale può eliminarli.
7) [Tutti i prodotti devono appartenere alla stessa classe ] Tutti i prodotti che costituiscono i disegni o modelli industriali oggetto della domanda internazionale, o in relazione ai quali tali disegni o modelli industriali sono utilizzati, devono appartenere alla stessa classe in base alla classificazione internazionale.
1) [Notifica delle esigenze speciali concernenti il depositario e il creatore ]
2) [Identità del creatore e cessione della domanda internazionale ] Se nella domanda internazionale figura la designazione di una parte contraente che ha presentato la dichiarazione di cui al capoverso 1)a)i): i) la domanda internazionale deve contenere anche le indicazioni concernenti l’identità del creatore del disegno o modello industriale, e una dichiarazione, conforme alle esigenze formulate al capoverso 1)b), in base alla quale questi affermi di essere il creatore del disegno o modello industriale; la persona così indicata come il creatore è considerata il depositario ai fini della designazione di tale parte contraente, indipendentemente dalla persona indicata come il depositario in virtù della regola 7.3)i); ii) se la persona indicata come il creatore non è quella indicata come il depositario in virtù della regola 7.3)i), la domanda internazionale deve essere accompagnata da una dichiarazione o da un documento, conforme alle esigenze formulate al capoverso 1)b), che attesti che la domanda internazionale è stata ceduta dalla persona indicata come il creatore alla persona indicata come il depositario. Quest’ultima è iscritta come titolare della registrazione internazionale.
3) [Identità del creatore e giuramento o attestazione del creatore ] Se nella domanda internazionale figura la designazione di una parte contraente che ha presentato la dichiarazione di cui al capoverso 1)a)ii), la domanda internazionale deve contenere anche le indicazioni concernenti l’identità del creatore del disegno o modello industriale.
1) [Forma e numero delle raffigurazioni del disegno o modello industriale ]
2) [Condizioni relative alle raffigurazioni ]
3) [Vedute richieste ]
4) [Rifiuto per motivi relativi alle raffigurazioni del disegno o modello industriale ] Una parte contraente non può rifiutare gli effetti della registrazione internazionale adducendo a motivo che, secondo la sua legislazione, certe condizioni relative alla forma delle raffigurazioni del disegno o modello industriale, che si aggiungono alle condizioni notificate da tale parte contraente conformemente al capoverso 3)a) o che ne differiscono, non sono state adempite. Una parte contraente può tuttavia rifiutare gli effetti della registrazione internazionale adducendo a motivo che le raffigurazioni che figurano nella registrazione internazionale non sono sufficienti per divulgare pienamente il disegno o modello industriale.
1) [Numero di campioni ] Se una domanda internazionale contiene una richiesta di differimento della pubblicazione concernente un disegno industriale (bidimensionale) e invece di essere accompagnata dalle raffigurazioni di cui alla regola 9, è accompagnata da campioni del disegno industriale, il numero di tali campioni deve essere il seguente: i) uno per l’Ufficio internazionale, e ii) uno per ogni Ufficio designato che ha notificato all’Ufficio internazionale, in virtù dell’articolo 10.5), di voler ricevere copia delle registrazioni internazionali.
2) [Campioni ] Tutti i campioni devono poter essere contenuti in un solo pacco. I campioni possono essere piegati. Le dimensioni e il peso massimi del pacco sono specificati nelle istruzioni amministrative.
1) [Identità del creatore ] Se la domanda internazionale contiene indicazioni relative all’identità del creatore del disegno o modello industriale, il suo nome e indirizzo vanno indicati conformemente alle istruzioni amministrative.
2) [Descrizione ] Se la domanda internazionale contiene una descrizione, tale descrizione deve concernere gli elementi che appaiono sulle raffigurazioni del disegno o modello industriale e non deve specificare i dettagli tecnici concernenti il funzionamento del disegno o modello industriale o i suoi possibili utilizzi. Se la descrizione supera 100 parole va pagato un emolumento supplementare previsto nella tariffa.
3) [Rivendicazione ] Una dichiarazione giusta l’articolo 5.2)a), secondo la quale la legislazione di una parte contraente esige una rivendicazione affinché, in virtù di tale legislazione, sia assegnata una data di deposito a una domanda di protezione di un disegno o modello industriale, deve indicare il tenore esatto della rivendicazione richiesta. Se la domanda internazionale contiene una rivendicazione, il tenore di tale rivendicazione deve essere conforme a quello della dichiarazione in questione.
1) [Emolumenti prescritti ]
ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) dell’Atto del 1999, il cui livello dipende dalla dichiarazione di cui alla lettera c);
iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) dell’Atto del 1999;
iv) un emolumento di pubblicazione.
b) Il livello dell’emolumento di designazione standard di cui alla lettera a)ii) è il seguente:
i) per le parti contraenti il cui Ufficio non procede a un esame materiale: livello uno;
ii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale che non è un esame della novità: livello due;
iii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale, ivi incluso un esame d’ufficio della novità o un esame della novità in caso di opposizione da parte di terzi: livello tre.
c) i) Ogni parte contraente abilitata dalla propria legislazione ad applicare i livelli due o tre di cui alla lettera b) può notificare il fatto al Direttore generale mediante una dichiarazione. Nella dichiarazione, una parte contraente può altresì precisare che opta per l’applicazione del livello due, anche se la propria legislazione la abilita ad applicare il livello tre. ii) Ogni dichiarazione di cui al punto i) ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore indicatavi. Può altresì essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale; in tal caso, il ritiro ha effetto dopo un mese dalla data in cui la notifica perviene al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. In assenza di una tale dichiarazione oppure se la dichiarazione è stata ritirata, il livello uno è considerato applicabile all’emolumento di designazione standard per la parte contraente in questione.6
2) [Momento del pagamento degli emolumenti ] Fatto salvo il capoverso 3), gli emolumenti di cui al capoverso 1) vanno pagati al momento del deposito della domanda internazionale, tranne l’emolumento di pubblicazione che può essere pagato successivamente conformemente alla regola 16.3) a), nel caso in cui la domanda internazionale contiene una richiesta di differimento della pubblicazione.
3) [Emolumento di designazione individuale pagabile in due rate ]
1) [Data di ricezione da parte dell’Ufficio e trasmissione all’Ufficio internazionale ] Se una domanda internazionale è depositata per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del depositario, tale Ufficio notifica al depositario la data di ricezione della domanda. Nello stesso tempo in cui trasmette la domanda internazionale all’Ufficio internazionale, l’Ufficio notifica all’Ufficio internazionale la data di ricezione della domanda. L’Ufficio notifica al depositario di aver trasmesso la domanda internazionale all’Ufficio internazionale.
2) [Emolumento di trasmissione ] Gli uffici che esigono un emolumento di trasmissione giusta l’articolo 4.2) notificano all’Ufficio internazionale l’importo di tale emolumento, che non dovrebbe superare le spese amministrative corrispondenti alla ricevuta e alla trasmissione della domanda internazionale, come pure la data alla quale tale emolumento è esigibile.
3) [Data di deposito di una domanda internazionale depositata indirettamente ] Fatta salva la regola 14.2), la data di deposito di una domanda internazionale depositata per il tramite di un Ufficio è: i) la data in cui tale Ufficio ha ricevuto la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima sia ricevuta a sua volta dall’Ufficio internazionale entro il termine di un mese a partire da tale data; ii) in tutti gli altri casi, la data in cui l’Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale.
4) [Data di deposito se la parte contraente del depositario esige un controllo di sicurezza ] In deroga al capoverso 3), una parte contraente la cui legislazione, alla data in cui diventa parte all’Atto, esige un controllo di sicurezza può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che il termine di un mese di cui al capoverso precedente è sostituito da un termine di sei mesi.
1) [Termine per correggere le irregolarità ] Se, al momento della ricezione, l’Ufficio internazionale constata che la domanda internazionale non soddisfa le condizioni necessarie, invita il depositario a correggere le irregolarità entro un termine di tre mesi a partire dalla data dell’invito da parte dell’Ufficio internazionale.
2) [Irregolarità comportanti il rinvio della data di deposito della domanda internazionale ] Se, alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale, la domanda internazionale presenta un’irregolarità tale da comportare il rinvio della data di deposito della domanda internazionale, la data di deposito è la data in cui l’Ufficio internazionale riceve la correzione di tale irregolarità. Le irregolarità che sono tali da comportare il rinvio della data di deposito della domanda internazionale sono le seguenti:
ii) indicazioni che permettono di stabilire l’identità del depositario,
iii) indicazioni sufficienti per permettere di prendere contatto con il depositario o con il suo eventuale rappresentante,
iv) una raffigurazione o, conformemente all’articolo 5.1)iii), un campione di ciascun disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale,
v) la designazione di almeno una parte contraente.
3) [Domanda internazionale considerata abbandonata; rimborso degli emolumenti ] Se un’irregolarità diversa da quelle oggetto dell’articolo 8.2)b) non è corretta entro il termine di cui ai capoversi 1)a) e b), la domanda internazionale è considerata ritirata e l’Ufficio internazionale rimborsa gli emolumenti pagati per tale domanda, previa deduzione di un importo corrispondente all’emolumento di base.
1) [Iscrizione del disegno o modello industriale nel registro internazionale ] Se ritiene che la domanda internazionale adempie le condizioni richieste, l’Ufficio internazionale iscrive il disegno o modello industriale nel registro internazionale e invia un certificato al titolare.
2) [Contenuto della registrazione ] La registrazione internazionale contiene: i) tutti i dati che figurano nella domanda internazionale, ad eccezione delle rivendicazioni di priorità giusta la regola 7.5) c) se la data del deposito anteriore precede di oltre sei mesi la data di deposito della domanda internazionale; ii) tutte le raffigurazioni del disegno o modello industriale; iii) la data della registrazione internazionale; iv) il numero della registrazione internazionale; v) la classe pertinente, determinata dall’Ufficio internazionale, della classificazione internazionale.
1) [Periodo massimo di differimento ] Il periodo prescritto per il differimento della pubblicazione è di 30 mesi a partire dalla data di deposito o, se è rivendicata una priorità, a partire dalla data di priorità della domanda in questione.
2) [Termine per ritirare una designazione se il differimento non è possibile secondo la legislazione applicabile ] Il termine di cui all’articolo 11.3)i) per permettere al depositario di ritirare la designazione di una parte contraente che nella sua legislazione non contempla il differimento della pubblicazione è di un mese a partire dalla data della notifica inviata dall’Ufficio internazionale.
3) [Termine per pagare l’emolumento di pubblicazione ]
4) [Termine per la consegna delle raffigurazioni e registrazione delle raffigurazioni ]
5) [Esigenze non adempite ] Se non sono adempite le esigenze dei capoversi 3) e 4) la registrazione internazionale è cancellata e non è pubblicata.
1) [Data della pubblicazione ] La registrazione internazionale è pubblicata: i) se il depositario lo chiede, subito dopo la registrazione; ii) fatto salvo il punto iibis, se è stato chiesto il differimento della pubblicazione e la richiesta è stata accettata, subito dopo la data in cui è scaduto il periodo di differimento; iibis) se il depositario lo chiede, subito dopo la ricezione da parte dell’Ufficio internazionale di una tale richiesta; iii) in tutti gli altri casi, 12 mesi dopo la data della registrazione internazionale o appena possibile dopo tale data.7
2) [Contenuto della pubblicazione ] La pubblicazione della registrazione internazionale nel bollettino deve contenere: i) i dati iscritti nel registro internazionale; ii) la o le raffigurazioni del disegno o modello industriale; iii) se la pubblicazione è stata differita, l’indicazione della data in cui scade il periodo di differimento o in cui tale periodo è considerato scaduto.
1) [Termine per notificare un rifiuto ]
ii) al momento in cui la protezione è concessa conformemente al diritto della parte contraente, se, entro il termine applicabile in virtù della lettera a) o b), la comunicazione di una decisione relativa alla concessione della protezione è stata involontariamente omessa; in tal caso, l’Ufficio della parte contraente interessata notifica il fatto all’Ufficio internazionale e comunica senza indugio la decisione al titolare della registrazione internazionale in questione.
2) [Notifica del rifiuto ]
ii) il numero della registrazione internazionale;
iii) tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto, compresi i rinvii alle corrispondenti disposizioni essenziali della legge;
iv) se i motivi sui quali si fonda il rifiuto si richiamano alla somiglianza con un disegno o modello industriale oggetto di una domanda o di una precedente registrazione nazionale, regionale o internazionale, la data e il numero di deposito, la data di priorità (se del caso), la data e il numero della registrazione (se sono disponibili), una copia di una raffigurazione del disegno o modello industriale anteriore (se tale raffigurazione è accessibile al pubblico) e il nome e l’indirizzo del proprietario di tale disegno o modello industriale, conformemente alle modalità definite nelle istruzioni amministrative;
v) se il rifiuto non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l’indicazione di quelli interessati dal rifiuto o di quelli non interessati;
vi) il fatto che il rifiuto sia o no suscettibile di riesame o di ricorso e, in caso affermativo, il termine, ragionevole tenuto conto delle circostanze, per presentare la richiesta di riesame del rifiuto o il ricorso contro il rifiuto così come l’autorità competente a evadere la richiesta di riesame o il ricorso, con indicazione, all’occorrenza, dell’obbligo di presentare la richiesta di riesame o il ricorso per il tramite di un rappresentante residente sul territorio della parte contraente il cui Ufficio ha pronunciato il rifiuto; e
vii) la data in cui il rifiuto è stato pronunciato.
3) [Notifica della divisione di una registrazione internazionale ] Se, in seguito a una notifica di rifiuto giusta l’articolo 13.2), una registrazione internazionale è divisa presso l’Ufficio di una parte contraente designata per ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica in questione, tale Ufficio notifica, conformemente alle istruzioni amministrative, all’Ufficio internazionale i dati relativi alla divisione.
4) [Notifica del ritiro di un rifiuto ]
ii) il numero della registrazione internazionale;
iii) se il ritiro non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l’indicazione di quelli interessati dal ritiro o di quelli non interessati;
iv) la data in cui la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabile; e
v) la data in cui il rifiuto è stato ritirato.
c) Se la registrazione internazionale è stata modificata nell’ambito di una procedura presso l’Ufficio, la notifica deve contenere o indicare tutte le modifiche.
5) [Iscrizione ] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni notifica ai sensi dei capoversi 1)c)ii), 2) o 4) pervenutagli, indicando, nel caso di una notifica di rifiuto, la data in cui tale notifica di rifiuto è stata spedita all’Ufficio internazionale.
6) [Trasmissione di copie delle notifiche ] L’Ufficio internazionale trasmette al titolare una copia delle notifiche ricevute ai sensi dei capoversi 1)c)ii), 2) o 4).
1) [Dichiarazione di concessione della protezione qualora non sia stata comunicata alcuna notifica di rifiuto ]
ii) il numero della registrazione internazionale;
iii) se la dichiarazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, quelli che concerne;
iv) la data in cui la registrazione internazionale produce o produrrà gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabile; e
v) la data della dichiarazione.
c) Se la registrazione internazionale è stata modificata nell’ambito di una procedura presso l’Ufficio, la dichiarazione deve contenere o indicare tutte le modifiche.
d) In deroga alla lettera a), se si applica la regola 18.1)c)i) o ii), secondo il caso, o se la protezione è concessa ai disegni o modelli industriali a seguito di modifiche apportate nell’ambito di una procedura presso l’Ufficio, quest’ultimo è tenuto a trasmettere la dichiarazione di cui alla lettera a) all’Ufficio internazionale.
e) Il termine applicabile di cui alla lettera a) deve essere concesso in conformità con la regola 18.1)c)i) o ii), secondo il caso, per produrre gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabile, per quanto concerne la designazione della parte contrante che ha fatto una dichiarazione in virtù di una delle regole summenzionate.8
2) [Dichiarazione di concessione della protezione in seguito a un rifiuto ]
ii) il numero della registrazione internazionale;
iii) se la dichiarazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, quelli che concerne o non concerne;
iv) la data in cui la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione in virtù della legislazione applicabile; e
v) la data della dichiarazione.
c) Se la registrazione internazionale è stata modificata nell’ambito di una procedura presso l’Ufficio, la dichiarazione deve contenere o indicare tutte le modifiche.9
3) [Iscrizione , informazione del titolare e trasmissione di copie ] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale tutte le dichiarazioni ricevute in virtù della presente regola, ne informa il titolare e, qualora la dichiarazione sia stata comunicata, o possa essere riprodotta, sotto forma di documento distinto, trasmette una copia di tale documento al titolare.
1) [Notifica non considerata come tale ]
ii) non vi figura il motivo del rifiuto; o
iii) è inviata all’Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine applicabile in virtù della regola 18.1).
b) Se è applicata la lettera a), l’Ufficio internazionale, tranne nei casi in cui non può identificare la registrazione internazionale in questione, trasmette al titolare una copia della notifica, informa nel contempo il titolare e l’Ufficio che ha inviato la notifica di rifiuto che quest’ultima non è considerata tale dall’Ufficio internazionale e non viene quindi iscritta nel registro internazionale, e ne indica i motivi.
2) [Notifica irregolare ] Se la notifica di rifiuto
i) non è firmata in nome dell’Ufficio che ha comunicato il rifiuto o non adempie le condizioni di cui alla regola 2; ii) non adempie, all’occorrenza, le esigenze della regola 18.2) b) iv); iii) non indica, all’occorrenza, né l’autorità competente per evadere la richiesta di riesame o il ricorso né il termine, ragionevole tenuto conto delle circostanze, entro il quale tale richiesta o ricorso deve essere presentato (regola 18.2) b) vi)); iv) non indica la data in cui è stato pronunciato il rifiuto (regola 18.2) b) vii)),
l’Ufficio internazionale iscrive ciononostante il rifiuto nel registro internazionale e trasmette al titolare copia della notifica. Se il titolare glielo chiede, l’Ufficio internazionale invita l’Ufficio che ha comunicato il rifiuto a rettificare senza indugio la notifica.
1) [Contenuto della notifica d’invalidazione ] Se gli effetti di una registrazione internazionale sono invalidati da una parte contraente designata e se l’invalidazione non può essere oggetto di un riesame o di un ricorso, l’Ufficio della parte contraente la cui autorità competente ha pronunciato l’invalidazione notifica, se ne ha conoscenza, il fatto all’Ufficio internazionale. La notifica deve indicare: i) l’autorità che ha pronunciato l’invalidazione; ii) il fatto che l’invalidazione non può essere oggetto di un ricorso; iii) il numero della registrazione internazionale; iv) se l’invalidazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, quelli interessati dall’invalidazione o quelli non interessati; v) la data in cui l’invalidazione è stata pronunciata e la data a partire dalla quale ha effetto.
2) [Iscrizione dell’invalidazione ] L’Ufficio internazionale iscrive l’invalidazione nel registro internazionale, insieme ai dati che figurano nella notifica d’invalidazione.
1) [Presentazione della domanda ]
ii) un cambiamento del nome o dell’indirizzo del titolare;
iii) una rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;
iv) una limitazione, nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate, riguardante tutti o una parte dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;
v) un cambiamento del nome o dell’indirizzo del rappresentante.
b) La domanda deve essere presentata e firmata dal titolare; una domanda d’iscrizione del cambiamento del titolare può tuttavia essere presentata dal nuovo proprietario, a condizione che sia:
i) firmata dal titolare; o
ii) firmata dal nuovo proprietario e accompagnata da un documento che dimostri che il nuovo proprietario risulta essere l’avente causa del titolare.
2) [Contenuto della domanda ]
ii) il nome del titolare o il nome del rappresentante se la modifica riguarda il nome e l’indirizzo del rappresentante;
iii) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale, il nome e l’indirizzo, indicati conformemente alle istruzioni amministrative, nonché l’indirizzo di posta elettronica del nuovo proprietario della registrazione internazionale;
iv) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale, la o le parti contraenti nei confronti delle quali il nuovo proprietario adempie le condizioni per essere il titolare di una registrazione internazionale;
v) in caso di cambiamento del titolare della registrazione internazionale che non concerne tutti i disegni o modelli industriali e tutte le parti contraenti, i numeri dei disegni o modelli industriali e le parti contraenti designate interessate dal cambiamento del titolare; e
vi) l’importo degli emolumenti pagati e il modo di pagamento oppure le istruzioni atte a permettere il prelievo di tale importo dal conto aperto presso l’Ufficio internazionale, nonché l’identità dell’autore del pagamento o delle istruzioni.
b) La domanda d’iscrizione di un cambiamento del titolare della registrazione internazionale può essere accompagnata da una comunicazione di costituzione di un rappresentante per il nuovo titolare. Sempreché siano adempiute le condizioni enunciate alla regola 3.2)b) e c), la data a partire dalla quale la costituzione di un rappresentante ha effetto è la data di iscrizione del cambiamento del titolare conformemente al capoverso 6)b). In tal caso, l’iscrizione del cambiamento del titolare nel registro internazionale indica la costituzione di un rappresentante.
3) [Abrogato ]
4) [Domanda irregolare ] Se la domanda d’iscrizione non adempie le condizioni richieste, l’Ufficio internazionale lo notifica al titolare e, se la domanda è stata presentata da una persona che sostiene di essere il nuovo proprietario, a tale persona.
5) [Termine per correggere l’irregolarità ] Si può correggere l’irregolarità entro un termine di tre mesi a partire dalla data della notifica dell’Ufficio internazionale. Se entro detto termine l’irregolarità non è corretta, la domanda d’iscrizione è considerata abbandonata e l’Ufficio internazionale notifica il fatto al titolare e, nel caso in cui la domanda sia stata presentata da una persona che sostiene di essere il nuovo proprietario, a tale persona e rimborsa tutti gli emolumenti pagati, previa deduzione di un importo corrispondente alla metà di tali emolumenti.
6) [Iscrizione e notifica di una modifica ]
7) [Iscrizione di un cambiamento parziale del titolare ] La cessione o qualsiasi altra trasmissione della registrazione internazionale per una parte soltanto dei disegni o modelli industriali o soltanto per alcune parti contraenti designate è iscritta nel registro internazionale sotto il numero della registrazione internazionale da cui la parte è stata ceduta o trasmessa; la parte ceduta o trasmessa è cancellata sotto il numero di detta registrazione internazionale ed è oggetto di una registrazione internazionale separata. Tale registrazione internazionale separata porta il numero della registrazione internazionale da cui la parte è stata ceduta o trasmessa, accompagnato da una lettera maiuscola.
8) [Iscrizione della fusione di registrazioni internazionali ] Se, in seguito a un cambiamento parziale del titolare, la medesima persona diventa titolare di più registrazioni internazionali, su domanda di tale persona tali registrazioni sono fuse e i capoversi 1)–6) sono applicabilimutatis mutandi s. La registrazione internazionale risultante dalla fusione porta il numero della registrazione internazionale da cui la parte è stata ceduta o trasmessa, accompagnato, all’occorrenza, da una lettera maiuscola.
1) [Dichiarazione e suoi effetti ] L’Ufficio di una parte contraente designata può dichiarare che un cambiamento di titolare iscritto nel registro internazionale è senza effetti nella parte contraente in questione. Tale dichiarazione comporta che, nei confronti della parte contraente in questione, la registrazione internazionale resta a nome del cedente.
2) [Contenuto della dichiarazione ] La dichiarazione di cui al capoverso 1) deve indicare:
3) [Termine per l’invio della dichiarazione ] La dichiarazione di cui al capoverso 1) deve essere inviata all’Ufficio internazionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del cambiamento in questione o prima della scadenza del termine di rifiuto applicabile in virtù dell’articolo 12.2), essendo valido il termine che scade prima.
4) [Iscrizione e notifica della dichiarazione; relativa modifica del registro internazionale ] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale ogni dichiarazione fatta in conformità con il capoverso 3) e modifica il registro internazionale in modo che la parte della registrazione internazionale oggetto della dichiarazione in questione sia iscritta come registrazione internazionale distinta a nome del titolare precedente (cedente). L’Ufficio internazionale notifica il fatto al titolare precedente (cedente) e al nuovo titolare (destinatario).
5) [Ritiro di una dichiarazione ] Ogni dichiarazione fatta in conformità con il capoverso 3) può essere ritirata, completamente o parzialmente. Il ritiro della dichiarazione è notificato all’Ufficio internazionale che lo iscrive nel registro internazionale. L’Ufficio internazionale modifica il registro internazionale e lo notifica al titolare precedente (cedente) e al nuovo titolare (destinatario).
1) [Rettifica ] Se, agendo d’ufficio o su richiesta del titolare, ritiene che il registro internazionale contenga un errore relativo a una registrazione internazionale, l’Ufficio internazionale modifica il registro e ne informa il titolare.
2) [Rifiuto degli effetti della rettifica ] L’Ufficio di ogni parte contraente designata ha il diritto di dichiarare, mediante una notifica indirizzata all’Ufficio internazionale, che si rifiuta di riconoscere gli effetti della rettifica. Le regole 18 – 19 sono applicabilimutatis mutandi s.10
Sei mesi prima della scadenza di un periodo di cinque anni, l’Ufficio internazionale invia al titolare e all’eventuale rappresentante un avviso nel quale è indicata la data di scadenza della registrazione internazionale. Il mancato ricevimento di un tale avviso non scusa l’inosservanza di un termine previsto dalla regola 24.
1) [Emolumenti ]
ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2), e per la quale la registrazione internazionale deve essere rinnovata;
iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) e per la quale la registrazione internazionale deve essere rinnovata.
b) L’importo degli emolumenti di cui ai punti i) e ii) della lettera a) è stabilito nella tariffa.
c) Il pagamento degli emolumenti di cui alla lettera a) deve avvenire al più tardi alla data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale. Tuttavia può anche avvenire entro un termine di sei mesi a partire dalla data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale, a condizione che venga contemporaneamente pagato l’emolumento supplementare indicato nella tariffa.
d) Ogni pagamento a scopo di rinnovo, che perviene all’Ufficio internazionale più di tre mesi prima della data in cui deve essere effettuato il rinnovo della registrazione internazionale, è considerato come se fosse avvenuto tre mesi prima di tale data.
2) [Precisazioni supplementari ]
ii) nei confronti di uno qualsiasi dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, il pagamento degli emolumenti dovuti deve essere accompagnato da una dichiarazione che indica la parte contraente o i numeri dei disegni o modelli industriali per i quali la registrazione internazionale non deve essere rinnovata.
b) Se il titolare desidera rinnovare la registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata nonostante il fatto che la durata massima della protezione dei disegni o modelli industriali in tale parte contraente sia scaduta, il pagamento degli emolumenti dovuti, compreso l’emolumento di designazione standard o l’emolumento di designazione individuale, a seconda del caso, per tale parte contraente, deve essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale il rinnovo della registrazione internazionale va iscritto nel registro internazionale nei confronti di tale parte contraente.
c) Se il titolare desidera rinnovare la registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata nonostante il fatto che per tale parte contraente è iscritto nel registro internazionale un rifiuto concernente l’insieme dei disegni o modelli industriali in questione, il pagamento degli emolumenti dovuti, compreso l’emolumento di designazione standard o l’emolumento di designazione individuale, a seconda del caso, per tale parte contraente, deve essere accompagnato da una dichiarazione che specifica che il rinnovo della registrazione internazionale va iscritto nel registro internazionale nei confronti di tale parte contraente.
d) La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente designata nei confronti della quale è stata iscritta un’invalidazione per tutti i disegni o modelli industriali in virtù della regola 20 o una rinuncia in virtù della regola 21. La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente designata per i disegni o modelli industriali per i quali, in tale parte contraente, è stata iscritta un’invalidazione in virtù della regola 20 o una limitazione in virtù della regola 21.
3) [Pagamento insufficiente ]
1) [Iscrizione e data a partire dalla quale il rinnovo ha effetto ] Il rinnovo è iscritto nel registro internazionale e porta la data in cui deve essere effettuato anche se gli emolumenti dovuti sono pagati entro il termine ulteriore previsto dalla regola 24.1) c).
2) [Certificato ] L’Ufficio internazionale invia al titolare un certificato di rinnovo.
1) [Informazioni concernenti le registrazioni internazionali ] L’Ufficio internazionale pubblica nel bollettino i dati pertinenti relativi: i) alle registrazioni internazionali, conformemente alla regola 17; ii) ai rifiuti, indicando se il riesame o il ricorso è possibile, ma senza pubblicare i motivi del rifiuto, e alle altre comunicazioni iscritte in virtù delle regole 18.5) e 18bis.3); iii) alle invalidazioni iscritte in virtù della regola 20.2); iv) ai cambiamenti iscritti in virtù della regola 21; ivbis) alle costituzioni di rappresentanti iscritte in virtù della regola 3.3)a), tranne se sono pubblicate in virtù dei capoversi i) o iv), e alle loro cancellazioni fatte salve le cancellazioni d’ufficio in virtù della regola 3.5)a); v) alle rettifiche effettuate in virtù della regola 22; vi) ai rinnovi iscritti in virtù della regola 25.1); vii) alle registrazioni internazionali che non sono state rinnovate; viii) alle cancellazioni iscritte in virtù della regola 12.3)d); ix) alle dichiarazioni secondo cui un cambiamento di titolare è senza effetti e al ritiro di tali dichiarazioni iscritte in virtù della regola 21bis.
2) [Informazioni concernenti le dichiarazioni; altre informazioni ] L’Ufficio internazionale pubblica sul sito Internet dell’Organizzazione ogni dichiarazione fatta da una parte contraente in virtù del presente regolamento d’esecuzione nonché l’elenco dei giorni dell’anno civile in corso e di quello successivo, in cui è previsto che l’Ufficio internazionale non sarà aperto al pubblico.
3) [Modalità di pubblicazione del Bollettino ] Il Bollettino è pubblicato sul sito Internet dell’Organizzazione. La pubblicazione di ogni numero del Bollettino sostituisce l’invio del Bollettino di cui agli articoli 10.3)b), 16.4) e 17.5).
1) [Importo degli emolumenti ] L’importo degli emolumenti dovuti in virtù del presente regolamento d’esecuzione, salvo quello dell’emolumento di designazione individuale ai sensi della regola 12.1)a)iii), è indicato nella tariffa che figura in allegato al presente regolamento d’esecuzione del quale è parte integrante.
2) [Pagamento ]
3) [Modalità di pagamento ] Gli emolumenti sono pagati all’Ufficio internazionale conformemente alle modalità definite nelle istruzioni amministrative.
4) [Indicazioni che accompagnano il pagamento ] Al momento del pagamento di un emolumento all’Ufficio internazionale, occorre indicare: i) prima della registrazione internazionale, il nome del depositario, il disegno o modello industriale in questione e l’oggetto del pagamento; ii) dopo la registrazione internazionale, il nome del titolare, il numero della registrazione internazionale in questione e l’oggetto del pagamento.
5) [Data del pagamento ]
6) [Modifica dell’importo degli emolumenti ]
1) [Obbligo di utilizzare la valuta svizzera ] Tutti i pagamenti all’Ufficio internazionale in applicazione del presente regolamento d’esecuzione devono essere effettuati in valuta svizzera anche quando, il pagamento essendo effettuato per il tramite di un Ufficio, tale Ufficio le abbia riscosse in un’altra valuta.
2) [Determinazione dell’importo degli emolumenti di designazione individuale in valuta svizzera ]
Ogni emolumento di designazione standard o di designazione individuale pagato all’Ufficio internazionale in favore di una parte contraente è accreditato sul conto di tale parte contraente presso l’Ufficio internazionale nel corso del mese che segue quello dell’iscrizione della registrazione internazionale o del rinnovo per il quale tale emolumento è stato pagato o, per quanto concerne la seconda rata dell’emolumento di designazione individuale, dal momento in cui quest’ultima perviene all’Ufficio internazionale.
1) [Modalità ] Dietro pagamento di una tassa il cui importo è definito nella tariffa, chiunque può ottenere dall’Ufficio internazionale, per qualsiasi registrazione pubblicata: i) un estratto del registro internazionale; ii) una copia autenticata delle iscrizioni fatte al registro internazionale o degli atti della registrazione internazionale; iii) una copia non autenticata delle iscrizioni fatte nel registro internazionale o degli atti della registrazione internazionale; iv) informazioni scritte sul contenuto del registro internazionale o sugli atti della registrazione internazionale; v) una fotografia di un campione.
2) [Esenzione dall’autentificazione, dalla legalizzazione o da altri attestati di autenticità ] Se un documento di cui al capoverso 1)i) e ii) porta il sigillo dell’Ufficio internazionale ed è firmato dal Direttore generale o da persona agente in sua vece, nessuna autorità di una parte contraente può chiedere che una persona od autorità qualsiasi debba autentificare, legalizzare o certificare in altro modo questo documento, sigillo o firma. Il presente capoverso è applicabilemutatis mutandis al certificato di registrazione internazionale di cui alla regola 15.1).
1) [Esigenza dell’unanimità ] La modifica delle seguenti disposizioni del presente regolamento d’esecuzione esige l’unanimità delle parti contraenti vincolate dall’Atto: i) la regola 13.4); ii) la regola 18.1).
2) [Esigenza della maggioranza di quattro quinti ] La modifica delle seguenti disposizioni del presente regolamento d’esecuzione e del capoverso 3) della presente regola esige la maggioranza di quattro quinti delle parti contraenti vincolate dall’Atto: i) la regola 7.7); ii) la regola 9.3) b); iii) la regola 16.1) a); iv) la regola 17.1) iii).
3) [Procedura ] Ogni proposta di modifica di una disposizione giusta il capoverso 1) o 2) è inviata a tutte le parti contraenti almeno due mesi prima dell’apertura della sessione dell’Assemblea convocata per esprimersi sulla proposta in questione.
1) [Istruzioni amministrative e materie trattate ]
2) [Controllo dell’Assemblea ] L’Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare qualsiasi disposizione delle istruzioni amministrative, e il Direttore generale agisce in conseguenza.
3) [Pubblicazione ed entrata in vigore ]
4) [Divergenza fra le istruzioni amministrative e il presente Atto, l’Atto del 1960 o il presente regolamento d’esecuzione ] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministrative, da un canto, e una disposizione del presente Atto, dell’Atto del 1960 o del presente regolamento d’esecuzione, dall’altro, quest’ultima prevale.
1) [Presentazione e data a partire dalla quale hanno effetto le dichiarazioni ] L’articolo 30.1) e 2) è applicabilemutatis mutandis a ogni dichiarazione presentata in virtù delle regole 8.1), 9.3)a), 13.4) o 18.1)b) e al suo effetto.
2) [Ritiro delle dichiarazioni ] Ogni dichiarazione giusta il capoverso 1) può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale. Il ritiro ha effetto a partire dalla data in cui il Direttore generale riceve la notifica o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Nel caso di una dichiarazione presentata in virtù della regola 18.1)b), il ritiro non ha alcun influsso sulle registrazioni internazionali la cui data è anteriore a quella dell’effetto del ritiro.
1) [Definizioni ]
ii) «designazione in virtù dell’Atto del 1960» la designazione di una parte contraente iscritta, in virtù dell’Atto del 1960, nel registro internazionale;
2) [Disposizione transitoria relativa all’Atto del 1960]
3) [Disposizione transitoriarelativa alle lingue ] La regola 6 del regolamento d’esecuzione comune come era applicabile prima del 1° aprile 2010 rimane applicabile nei confronti di una domanda internazionale depositata prima di tale data e della registrazione internazionale che ne risulta.
(in vigore il 1° gennaio 2024)
| Franchi svizzeri | |
|---|---|
| 1. Tassa di base11* | |
| 1.1 Per un disegno o modello | 397.– |
| 1.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale | 50.– |
| 2. Tassa di pubblicazione* | |
| 2.1 Per ogni raffigurazione da pubblicare | 17.– |
| 2.2 Per ogni pagina supplementare sulla quale sono presentate una o più raffigurazioni (quando le raffigurazioni sono presentate su carta) | 150.– |
| 3. Tassa supplementare se la descrizione supera le 100 parole (per ogni parola oltre la centesima)* | 2.– |
| 4. Tassa di designazione standard12** | |
| 4.1 Quando si applica il livello uno: | |
| 4.1.1 Per un disegno o modello | 42.– |
| 4.1.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale | 2.– |
| 4.2 Quando si applica il livello due: | |
| 4.2.1 Per un disegno o modello | 60.– |
| 4.2.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale | 20.– |
| 4.3 Quando si applica il livello tre: | |
| 4.3.1 Per un disegno o modello | 90.– |
| 4.3.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale | 50.– |
| 5. Tassa di designazione individuale (l’importo della tassa di designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata)13*** |
6. [Abrogato ]
| Franchi svizzeri | |
|---|---|
| 7. Tassa di base | |
| 7.1 Per un disegno o modello | 200.– |
| 7.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa registrazione internazionale | 17.– |
| 8. Tassa di designazione standard | |
| 8.1 Per un disegno o modello | 21.– |
| 8.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa registrazione internazionale | 1.– |
| 9. Tassa di designazione individuale (l’importo della tassa di designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata) | |
| 10. Supplemento (periodo di grazia) | 14**** |
11. [Abrogato ]
12. [Abrogato ]
| Franchi svizzeri | |
|---|---|
| 13. Cambiamento di titolare | 144.– |
| 14. Cambiamento di nome o di indirizzo del titolare | |
| 14.1 Per una registrazione internazionale | 144.– |
| 14.2 Per ogni registrazione internazionale supplementare dello stesso titolare compresa nella stessa domanda di iscrizione | 72.– |
| 15. Rinuncia | 144.– |
| 16. Limitazione | 144.– |
| Franchi svizzeri | |
|---|---|
| 17. Fornitura di un estratto del registro internazionale relativo a una registrazione internazionale pubblicata | 144.– |
| 18. Fornitura di copie, non autenticate, del registro internazionale o di atti di una registrazione internazionale pubblicata | |
| 18.1 Fino a cinque pagine | 26.– |
| 18.2 Per ogni pagina supplementare se le copie sono richieste contemporaneamente e riguardano la stessa registrazione internazionale pubblicata | 2.– |
| 19. Fornitura di copie autenticate del registro internazionale o di atti di una registrazione internazionale pubblicata | |
| 19.1 Fino a cinque pagine | 46.– |
| 19.2 Per ogni pagina supplementare se le copie sono richieste contemporaneamente e riguardano la stessa registrazione internazionale pubblicata | 2.– |
| 20. Fornitura di una fotografia o di un campione | 57.– |
| 21. Fornitura per scritto di un’informazione sul contenuto del registro internazionale o degli atti di una registrazione internazionale pubblicata | |
| 21.1 Per una registrazione internazionale | 82.– |
| 21.2 Per ogni registrazione internazionale supplementare relativa al titolare, se la stessa informazione è richiesta contemporaneamente | 10.– |
| 22. Ricerca nella lista dei titolari di registrazioni internazionali pubblicate | |
| 22.1 Per ricerca basata sul nome di una persona fisica o giuridica specifica | 82.– |
| 22.2 Per ogni registrazione internazionale supplementare trovata | 10.– |
| 23. [Abrogato ] |
24. L’Ufficio internazionale è autorizzato a percepire una tassa, di cui lui stesso fissa l’importo, per i servizi che non sono contemplati nel presente tariffario.
RS 0.232.121.4 ↩
RS 0.232.121.2 ↩
Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione dell’Aja del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 106). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione dell’Aja del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 106). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione dell’Aja del 2 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 343). ↩
Correzione del 5 ago. 2025 (RU 2025 491). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione dell’Aja dell’8 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 910). Correzione del 18 nov. 2022 (RU 2022 689). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione dell’Aja del 30 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2015 3715). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione dell’Aja del 30 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2015 3715). ↩
Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione dell’Aja del 30 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2011 963). ↩
*Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovute all’Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell’importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall’Atto del 1999. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri. – Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di base ammonta a 40 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale), la tassa di pubblicazione ammonta a 2 franchi svizzeri per ogni raffigurazione e a 15 franchi svizzeri per ogni pagina in più della prima in cui sono presentate una o più raffigurazioni, e la tassa supplementare quando la descrizione supera le 100 parole ammonta a 1 franco svizzero per ogni gruppo di cinque parole in più della centesima parola. ↩
**Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse standard dovute all’Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell’importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri. Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di designazione standard ammonta a 4 franchi svizzeri (per un disegno o modello) ed a 1 franco svizzero (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello uno, a 6 franchi svizzeri (per un disegno o modello) ed a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello due ed a 9 franchi svizzeri (per un disegno o modello) ed a 5 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello tre. ↩
***[Nota dell’OMPI]: Raccomandazione adottata dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja: «Le parti contraenti che effettuano, o hanno effettuato, la dichiarazione prevista all’articolo 7.2) sono invitate a indicare, in tale dichiarazione o in una nuova dichiarazione, che, per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria dei paesi meno avanzati, conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono paesi della categoria dei paesi meno avanzati, la tassa individuale da pagare per la loro designazione è ridotta al 10 % dell’importo e normalmente riscosso (arrotondato, all’occorrenza, al numero intero più vicino). Tali parti contraenti sono inoltre invitate a indicare che la riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei paesi meno avanzati o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa». ↩
****50 % della tassa di rinnovo di base. ↩
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