0.232.141.1•Trattato di cooperazione in materia di brevetti
0.232.141.1PCTMultilateral International Treaty24 gen 1978
(PCT)
Conchiuso a Washington il 19 giugno 1970
Approvato dall’Assemblea federale il 29 novembre 19761
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 settembre 1977
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 gennaio 1978
(Stato 3 marzo 2025)
Gli Stati contraenti,
Desiderosi di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica,
Desiderosi di migliorare la protezione legale delle invenzioni,
Desiderosi di semplificare e rendere meno costoso l’ottenimento della protezione delle invenzioni quando questa sia desiderata in parecchi paesi,
Desiderosi di facilitare e accelerare per tutti l’accesso alle informazioni tecniche contenute nei documenti che descrivono nuove invenzioni,
Desiderosi di stimolare e accelerare il progresso economico dei paesi in sviluppo apprestando provvedimenti destinati ad accrescere l’efficacia dei loro sistemi legali di protezione delle invenzioni, siano essi nazionali o regionali, permettendo a detti paesi di accedere facilmente alle informazioni relative all’ottenimento di soluzioni tecniche adattate ai loro bisogni specifici e aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna in costante progresso,
Convinti che la cooperazione internazionale renderà molto più facile la realizzazione di questi scopi,
Hanno concluso il seguente trattato:
1) Gli Stati che fanno parte del presente trattato (denominati in seguito «Stati contraenti») sono costituiti in unione per la cooperazione nell’ambito del deposito, della ricerca e dell’esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonché per la prestazione di servizi tecnici speciali. Questa unione è denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti.
2) Nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale2a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.
Ai sensi del presente trattato e del regolamento d’esecuzione3, e salvo diverso esplicito disposto: i) si deve intendere per «domanda» una domanda di protezione per un’invenzione; ogni riferimento ad una «domanda» va inteso quale riferimento alle domande di brevetto d’invenzione, di certificati di autore d’invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi; ii) ogni riferimento a un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti d’invenzione, ai certificati di autore d’invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati d’autore d’invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi; iii) si deve intendere per «brevetto nazionale» un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale; iv) si deve intendere per «brevetto regionale» un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale o intergovernativa abilitata a rilasciare brevetti aventi effetto in più di uno Stato; v) si deve intendere per «domanda regionale» una domanda di brevetto regionale; vi) ogni riferimento a una «domanda nazionale» va inteso quale riferimento alle domande di brevetti nazionali e di brevetti regionali diverse da quelle depositate conformemente al presente trattato; vii) si deve intendere per «domanda internazionale» una domanda depositata conformemente al presente trattato; viii) ogni riferimento a una «domanda» va inteso come riferimento alle domande internazionali e nazionali; ix) ogni riferimento a un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti nazionali e regionali; x) ogni riferimento alla «legislazione nazionale» va inteso come riferimento alla legislazione nazionale di uno Stato contraente oppure, qualora si tratti di una domanda regionale o di un brevetto regionale, al trattato che prevede il deposito di domande regionali o il rilascio di brevetti regionali; xi) si intende per «data di priorità» per il computo dei termini: a) quando la domanda internazionale comprende una rivendicazione di priorità secondo l’articolo 8, la data del deposito della domanda la cui priorità è rivendicata; b) quando la domanda internazionale comprende più rivendicazioni di priorità secondo l’articolo 8, la data del deposito della domanda più vecchia la cui priorità è rivendicata; c) quando la domanda internazionale non comporta alcuna rivendicazione di priorità secondo l’articolo 8, la data del deposito internazionale di questa domanda; xii) si deve intendere per «ufficio nazionale» l’amministrazione governativa di uno Stato contraente incaricata di rilasciare dei brevetti; ogni riferimento a un «ufficio nazionale» va pure inteso quale riferimento a ogni amministrazione intergovernativa incaricata da più Stati di rilasciare dei brevetti regionali, a condizione che uno almeno di questi Stati sia uno Stato contraente e che questi Stati abbiano autorizzato detta amministrazione ad assumere gli obblighi e a esercitare i poteri che il presente trattato e il regolamento d’esecuzione attribuiscono agli uffici nazionali; xiii) si deve intendere per «ufficio designato» l’ufficio nazionale dello Stato designato dal depositante conformemente al capitolo 1 del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato; viv) si deve intendere per «ufficio eletto» l’ufficio nazionale dello Stato eletto dal depositante conformemente al capitolo Il del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato; xv) si deve intendere per «ufficio ricevente» l’ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa dove la domanda è stata depositata; xvi) si deve intendere per «Unione» l’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti; xvii) si deve intendere per «Assemblea» l’Assemblea dell’Unione; xviii) si deve intendere per «Organizzazione» l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; xix) si deve intendere per «Ufficio internazionale» l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI); xx) si deve intendere per «Direttore generale» il Direttore generale dell’Organizzazione e, finché i BIRPI esisteranno, il Direttore generale dei BIRPI.
1) Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionali ai sensi del presente trattato.
2) Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d’esecuzione4, una richiesta, una descrizione, una o più rivendicazioni, uno o più disegni (ove siano richiesti) e un estratto.
3) L’estratto serve esclusivamente a fini d’informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l’estensione della protezione richiesta.
4) La domanda internazionale: i) deve essere redatta in una delle lingue prescritte; ii) deve rispondere ai requisiti formali prescritti; iii) deve soddisfare alla prescritta esigenza di unità dell’invenzione; iv) è assoggettata al versamento delle tasse prescritte.
1) La richiesta deve contenere: i) una istanza per il trattamento della domanda internazionale conformemente al presente trattato; ii) la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell’invenzione è domandata in base alla domanda internazionale («Stati designati»); se il depositante può o desidera ottenere, per ogni Stato designato, un brevetto regionale in luogo di un brevetto nazionale, egli deve precisarlo nella richiesta; se il depositante non può, per via di un trattato relativo a un brevetto regionale, , limitare la sua domanda ad alcuni degli Stati che fanno parte di questo trattato, la designazione di uno di questi Stati, unitamente all’indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale, equivale a una designazione di tutti questi Stati; se, secondo la legislazione nazionale dello Stato designato, la designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda regionale, questa designazione vale anche come indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale; iii) il nome e gli altri dati prescritti relativi al depositante e al mandatario (se vi sia); iv) il titolo dell’invenzione; v) il nome dell’inventore e gli altri dati prescritti che lo concernono, nel caso in cui la legislazione di almeno uno degli Stati designati esiga che tali indicazioni siano fornite all’atto del deposito di una domanda nazionale; negli altri casi, queste indicazioni possono figurare sia nella richiesta, sia in comunicazioni singole indirizzate a ciascun ufficio designato la cui legislazione nazionale esiga queste indicazioni ma permetta che esse siano fornite dopo il deposito della domanda nazionale.
2) Per ogni designazione vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.
3) Se il depositante non domanda altri titoli di protezione previsti dall’articolo 43, la designazione significa che la protezione domandata consiste nel rilascio di un brevetto da parte dello Stato designato o per questo Stato. L’articolo 2.ii) non è applicabile ai fini del presente paragrafo.
4) L’assenza, nella richiesta, del nome dell’inventore e di altri dati concernenti l’inventore non ha conseguenza alcuna negli Stati designati la cui legislazione, pur esigendo queste indicazioni, permette che esse vengano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. L’assenza di queste indicazioni in una separata comunicazione non ha conseguenza alcuna negli Stati designati in cui queste indicazioni non sono richieste dalla legislazione nazionale.
La descrizione deve esporre l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta possa attuarla.
La o le rivendicazioni devono definire l’oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.
1) Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l’intelligenza dell’invenzione.
2) Se l’invenzione è tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza: i) il depositante può includere tali disegni nella domanda internazionale all’atto del suo deposito; ii) ogni ufficio designato può esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.
1) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del regolamento d’esecuzione5, che rivendichi la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale6.
1) Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente possono depositare una domanda internazionale.
2) L’Assemblea può decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni Paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale8ma non del presente trattato, nonché ai cittadini di detto Paese, di depositare domande internazionali.
3) Le nozioni di domicilio e di nazionalità, nonché l’applicazione di queste nozioni nei casi in cui vi siano più depositanti o i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel regolamento d’esecuzione9.
La domanda internazionale deve essere depositata presso l’ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d’esecuzione10.
1) L’ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che esso costati che, all’atto del ricevimento: i) il depositante non è manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalità, del diritto di depositare una domanda internazionale presso l’ufficio ricevente; ii) la domanda internazionale è redatta nella lingua prescritta; iii) la domanda internazionale contiene almeno gli elementi seguenti: a) una indicazione secondo la quale essa è stata depositata quale domanda internazionale; b) la designazione di almeno uno Stato contraente; c) il nome del depositante, indicato nel modo prescritto; d) una parte che, a prima vista, sembri costituire una descrizione; e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o delle rivendicazioni. 2) a) Se l’ufficio ricevente costata che la domanda internazionale non risponde, all’atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo 1), esso invita il depositante, conformemente al regolamento d’esecuzione11, a fare la necessaria correzione. b) Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al regolamento d’esecuzione, l’ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta.
3) Fatto salvo l’articolo 64.4), ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti i) a iii) del paragrafo 1), ed alla quale è stata riconosciuta una data dei deposito internazionale, ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data va intesa quale data di deposito effettiva in ciascun Stato designato.
4) Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti i) a iii) del paragrafo 1), è considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale12.
1) Un esemplare della domanda internazionale è conservato dall’ufficio ricevente («copia per l’ufficio ricevente»), un esemplare («esemplare originale») è trasmesso all’Ufficio internazionale e un altro esemplare («copia di ricerca») è trasmesso all’amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all’articolo 16, conformemente al regolamento d’esecuzione13.
2) L’esemplare originale è considerato come l’esemplare autentico della domanda internazionale.
3) La domanda internazionale è considerata come ritirata se l’Ufficio internazionale non riceve l’esemplare originale nel termine prescritto.
1) Ogni ufficio designato può richiedere all’Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista nell’articolo 20; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorità, l’Ufficio internazionale gli rimette questa copia il più presto possibile.
2) Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l’ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale può consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale è allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all’ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni è considerato come inesistente.
4) Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l’ufficio ricevente costata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti i) a iii) dell’articolo 11. 1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda è considerata come ritirata e l’ufficio lo dichiara.
1) Ogni domanda internazionale forma oggetto di una ricerca internazionale.
2) Scopo della ricerca internazionale è di scoprire lo stato della tecnica pertinente.
3) La ricerca internazionale viene eseguita sulla base delle rivendicazioni, tenuto debito conto della descrizione e dei disegni (se vi siano).
4) L’amministrazione incaricata della ricerca internazionale prevista nell’articolo 16 si sforza di scoprire lo stato della tecnica pertinente nella misura massima consentitale dal suoi mezzi e deve, in ogni caso, consultare la documentazione specifica nel regolamento d’esecuzione 1).
1) La ricerca internazionale è eseguita da un’amministrazione incaricata della ricerca internazionale; questa amministrazione può essere sia un ufficio nazionale sia un’organizzazione intergovernativa, quale l’Istituto internazionale dei brevetti, le cui attribuzioni comprendono la redazione di rapporti di ricerca documentaria sullo stato della tecnica relativo a invenzioni oggetto di domande di brevetto.
2) Se, in attesa della istituzione di un’amministrazione unica incaricata della ricerca internazionale, esistono più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, ogni ufficio ricevente specifica, conformemente alle disposizioni dell’accordo citato nel paragrafo 3)b), quale o quali di queste amministrazioni saranno competenti per eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio.
1) La procedura in seno all’amministrazione incaricata della ricerca internazionale è stabilita dal presente trattato, dal regolamento d’esecuzione16e dall’accordo che l’Ufficio internazionale conclude, conformemente al presente trattato e al regolamento d’esecuzione, con detta amministrazione.
1) Il rapporto di ricerca internazionale è redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.
2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, è trasmesso dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale al depositante e all’Ufficio internazionale.
3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all’articolo 17.2) a) è tradotto conformemente al regolamento d’esecuzione17. Le traduzioni sono predisposte dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.
1) Il depositante, ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, ha il diritto di modificare una volta le rivendicazioni della domanda internazionale depositando modificazioni presso l’Ufficio internazionale nel termine prescritto. Egli può allegarvi una breve dichiarazione, in conformità al regolamento d’esecuzione18, che esplichi le modificazioni e che precisi gli effetti che queste ultime possono avere sulla descrizione e sui disegni.
2) Le modificazioni non devono andare al di là dell’esposizione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.
3) L’inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2) non ha conseguenze negli Stati designati la cui legislazione nazionale consente che le modificazioni vadano al di là dell’esposizione dell’invenzione.
2) Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l’articolo 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all’occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all’articolo 19.1).
3) A richiesta dell’ufficio designato o del depositante, l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d’esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.
1) L’Ufficio internazionale pubblica le domande internazionali.
3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all’articolo 17.2)a) viene pubblicato conformemente al regolamento d’esecuzione.
4) La lingua e la forma della pubblicazione internazionale, nonché altri dettagli, sono stabiliti dal regolamento d’esecuzione.
5) Non si procede alla pubblicazione internazionale se la domanda internazionale è ritirata o considerata come ritirata prima della conclusione dei preparativi tecnici della pubblicazione.
6) Se l’Ufficio internazionale stima che la domanda internazionale contiene espressioni o disegni contrari al buon costume o all’ordine pubblico, o dichiarazioni denigratorie ai sensi del regolamento d’esecuzione, esso può omettere tali espressioni, disegni o dichiarazioni nelle sue pubblicazioni indicando il posto e il numero delle parole o dei disegni omessi. Esso fornisce, a richiesta, copie speciali delle parti omesse.
1) Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all’articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell’inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all’atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all’Ufficio nazionale di detto Stato o all’ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di priorità.21
2) Quando l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all’articolo 17.2) a), che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per l’adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo è il medesimo di quello previsto dal paragrafo 1).22
3) La legislazione di ogni Stato contraente può stabilire, per l’adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.
1) Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 22.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può, a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.
1) Fatto salvo l’articolo 25 nel caso di cui al seguente punto ii), gli effetti della domanda internazionale previsti nell’articolo 11.3) cessano in ogni Stato designato, con le medesime conseguenze del ritiro di una domanda nazionale in questo Stato: i) se il depositante ritira la sua domanda internazionale o la designazione di questo Stato; ii) se la domanda internazionale è considerata come ritirata in base agli articoli 12.3), 14.1)b), 14.3)a) o 14.4), o se la designazione di questo Stato è considerata come ritirata in base all’articolo 14.3)b); iii) se il depositante non adempie, nel termine applicabile, gli atti menzionati nell’articolo 22.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può mantenere gli effetti previsti nell’articolo 11.3) anche quando non sia richiesto che tali effetti siano mantenuti in virtù dell’articolo 25.2).
Nessun ufficio designato può respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente trattato e del regolamento d’esecuzione24senza dare dapprima al depositante l’occasione di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura prevista dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o comparabili relative a domande nazionali.
1) Nessuna legislazione nazionale può esigere che la domanda internazionale soddisfi, nella forma e nel contenuto, requisiti diversi da quelli previsti dal presente trattato e dal regolamento d’esecuzione25o a requisiti supplementari.
2) Le disposizioni del paragrafo 1) non potranno ostacolare l’applicazione dell’articolo 7.2) né impedire ad alcuna legislazione nazionale, dopo che sia avviato presso l’ufficio designato il trattamento della domanda internazionale, di esigere: i) se il depositante è una persona giuridica, l’indicazione del nome di un dirigente di quest’ultima autorizzato a rappresentarla; ii) la presentazione di documenti, che non appartengono alla domanda internazionale, ma che costituiscono la prova di citazioni o dichiarazioni che figurino in detta domanda, ivi compresa la conferma della domanda internazionale mediante la firma del depositante, quando la domanda sia stata firmata, all’atto del deposito, dal suo rappresentante o dal suo mandatario.
3) Se, nei riguardi di uno Stato designato, il depositante non ha veste, secondo la legislazione nazionale di questo Stato, per depositare una domanda nazionale non essendo egli l’inventore, la domanda internazionale può essere respinta dall’ufficio designato.
4) Se la legislazione nazionale prevede, per quanto concerne la forma e il contenuto delle domande nazionali, condizioni che, dal punto di vista dei depositanti, sono più favorevoli di quelle previste dal presente trattato e dal regolamento d’esecuzione per le domande internazionali, l’ufficio nazionale, i tribunali e gli altri organi competenti dello Stato designato o che agiscono per esso possono applicare le prime condizioni, in luogo e vece delle ultime, alle domande internazionali, salvo che il depositante richieda che le condizioni previste dal presente trattato e dal regolamento d’esecuzione siano applicate alla sua domanda internazionale.
5) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d’esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente di prescrivere ogni condizione materiale di brevettabilità che esso desideri. In particolare, ogni disposizione del presente trattato e del regolamento d’esecuzione concernente la definizione dello stato della tecnica deve intendersi esclusivamente ai fini della procedura internazionale; pertanto, ogni Stato contraente è libero di applicare, per la determinazione della brevettabilità di un’invenzione che forma l’oggetto di una domanda internazionale, i criteri della sua legislazione nazionale relativi allo stato della tecnica e ad altre condizioni di brevettabilità che non costituiscono esigenze relative alla forma e al contenuto delle domande.
6) La legislazione nazionale può esigere che il depositante fornisca prove in merito a ogni condizione materiale di brevettabilità che essa prescrive.
7) Ogni ufficio ricevente, nonché ogni ufficio designato che abbia avviato il trattamento della domanda internazionale, può applicare le disposizioni della sua legislazione nazionale relative all’obbligo, per il depositante, di farsi rappresentare da un mandatario autorizzato presso detto ufficio e di indicare obbligatoriamente un indirizzo di servizio nello Stato designato per il ricevimento di notificazioni.
8) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d’esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente di applicare i provvedimenti che stima necessari in materia di difesa nazionale o di limitare, per la protezione dei suoi interessi economici, il diritto dei suoi cittadini o delle persone domiciliate sul suo territorio di depositare domande internazionali.
1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni , la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio designato. Nessun ufficio designato può rilasciare il brevetto o rifiutare il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
2) Le modificazioni non devono andare al di là dell’esposizione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato designato non lo consenta esplicitamente.
3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato designato per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d’esecuzione26.
4) Se l’ufficio designato esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.
1) Per quanto concerne la protezione dei diritti del depositante in uno Stato designato, gli effetti della pubblicazione internazionale di una domanda internazionale in questo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2) a 4), sono identici a quelli che la legislazione nazionale di questo Stato attribuisce alla pubblicazione nazionale obbligatoria di domande nazionali non esaminate come tali.
2) Se la lingua della pubblicazione internazionale è diversa da quella delle pubblicazioni richieste dalla legislazione nazionale dello Stato designato, questa legislazione nazionale può prevedere che gli effetti previsti al paragrafo 1) non si producano che a decorrere dalla data in cui: i) una traduzione in quest’ultima lingua è pubblicata conformemente alla legislazione nazionale; o ii) una traduzione in quest’ultima lingua è messa a disposizione del pubblico per visione, conformemente alla legislazione nazionale; o iii) una traduzione in quest’ultima lingua è trasmessa dal depositante all’utilizzatore non autorizzato, – effettivo o eventuale –, dell’invenzione che forma l’oggetto della domanda internazionale; o iv) due atti previsti ai punti i) e iii) o i due atti previsti ai punti ii) e iii) sono stati effettuati.
3) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che quando la pubblicazione internazionale sia stata fatta, a richiesta del depositante, prima della scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità, gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producano che a partire dalla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità.
4) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producano che a partire dalla data di ricevimento, da parte del suo ufficio nazionale o dell’ufficio che agisce per questo Stato, di un esemplare della pubblicazione, fatta conformemente all’ articolo 21, della domanda internazionale. Questo ufficio pubblica, il più presto possibile, la data di ricevimento nel suo bollettino.
3) Il paragrafo 2)a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concerne le trasmissioni previste nell’articolo 12.1).
4) Ai sensi del presente articolo, il termine «accedere» comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e perciò anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun ufficio nazionale può pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine.
1) A richiesta del depositante, la domanda internazionale viene sottoposta ad un esame preliminare internazionale in conformità alle disposizioni che seguono e al regolamento d’esecuzione27.
3) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere fatta separatamente dalla domanda internazionale. Essa deve contenere indicazioni prescritte ed essere redatta nella lingua e nella forma prescritte.
5) Per la richiesta di esame preliminare internazionale vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.
7) Ogni ufficio eletto riceve notificazione della sua elezione.
1) L’esame preliminare internazionale è eseguito dall’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
2) Per le richieste di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 31.2)a) e all’articolo 31.2)b), l’ufficio ricevente o l’Assemblea, rispettivamente, precisa, in conformità alle disposizioni dell’accordo applicabile concluso tra l’amministrazione o le amministrazioni interessate incaricate dell’esame preliminare internazionale e l’Ufficio internazionale, quale o quali fra queste amministrazioni saranno competenti per eseguire l’esame preliminare.
3) Le disposizioni dell’articolo 16.3) sono applicabili, mutatis mutandis, alle amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale.
1) L’oggetto dell’esame preliminare internazionale è di formulare un giudizio preliminare e non impegnativo circa le questioni se l’invenzione per la quale la protezione è richiesta sembra essere nuova, implicare un’attività inventiva (non essere evidente) ed essere atta ad avere applicazione industriale.
2) Ai fini dell’esame preliminare internazionale, l’invenzione per la quale è richiesta la protezione è considerata come nuova se non si trovano anteriorità nello stato della tecnica, come definito nel regolamento d’esecuzione28.
3) Ai fini dell’esame preliminare internazionale, si deve considerare che l’invenzione per la quale è richiesta la protezione implica un’attività inventiva se, considerato lo stato della tecnica come definito nel regolamento d’esecuzione, essa non è, alla data pertinente prescritta, evidente per una persona esperta della materia.
4) Ai fini dell’esame preliminare internazionale, l’invenzione per la quale è richiesta la protezione è considerata come atta ad avere applicazione industriale se, conformemente alla sua natura, essa può essere prodotta o utilizzata (nel senso tecnologico) in un qualsiasi genere di industria. Il termine «industria» deve essere inteso nel senso più largo, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale29.
5) I criteri sovraesposti servono solo ai fini dell’esame preliminare internazionale. Ogni Stato contraente può applicare criteri supplementari o differenti per decidere se, in questo Stato, l’invenzione è brevettabile o no.
6) L’esame preliminare internazionale deve tener conto di tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale. Esso può prendere in considerazione qualsiasi altro documento considerato pertinente nella fattispecie.
1) La procedura in seno all’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale è stabilita dal presente trattato, dal regolamento d’esecuzione30e dall’accordo che l’Ufficio internazionale conclude, con detta amministrazione.
1) Il rapporto di esame preliminare internazionale è redatto entro il termine prescritto e nella forma prescritta.
2) Il rapporto di esame preliminare internazionale non contiene dichiarazione alcuna circa la questione di sapere se l’invenzione, per la quale la protezione è richiesta, è o sembra essere brevettabile o no nei riguardi di una qualsiasi legislazione nazionale. Esso dichiara, fatto salvo il paragrafo 3, relativamente a ogni rivendicazione, se questa rivendicazione sembra soddisfare i criteri di novità, di attività inventiva (non evidenza) e di applicazione industriale, come definiti a fini dell’esame preliminare internazionale nell’articolo 33.1) a 4). Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla citazione dei documenti che sembrano comprovare il giudizio espresso e da tutte le spiegazioni che possono imporsi nella fattispecie. In questa dichiarazione devono essere ugualmente annesse le altre osservazioni previste dal regolamento d’esecuzione31.
1) Il rapporto di esame preliminare internazionale viene trasmesso, assieme agli allegati prescritti, al depositante e all’Ufficio internazionale.
4) L’articolo 20.3) è applicabile,mutatis mutandis, alle copie di ogni documento citato nel rapporto di esame preliminare internazionale e che non è stato citato nel rapporto di ricerca internazionale.
1) Il depositante può ritirare tutte le elezioni o parte di esse.
2) Se il ritiro concerne tutti gli Stati eletti, la domanda di esame preliminare internazionale è considerata come ritirata.
1) Salvo richiesta o autorizzazione del depositante, l’Ufficio internazionale e l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare non devono permettere in nessun momento ad alcuna persona o amministrazione – eccettuati gli uffici eletti, dopo che sia stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale – di accedere, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 30.4), all’inserto dell’esame preliminare internazionale.
2) Fatti salvi il paragrafo 1) e gli articoli 36.1) e 3) e 37.3)b), l’Ufficio internazionale e l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non possono, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, fornire alcuna informazione relativa al rilascio o al rifiuto del rilascio di un rapporto di esame preliminare internazionale oppure al ritiro o al mantenimento della domanda di esame preliminare internazionale o di una elezione qualsiasi.
2) Gli effetti previsti nell’articolo 11.3) cessano nello Stato eletto con conseguenze identiche a quelle che derivano dal ritiro di una domanda nazionale in questo Stato, qualora il depositante non compia gli atti menzionati nel paragrafo 1)a) entro il termine applicabile secondo il paragrafo l)a) o b).
3) Ogni ufficio eletto può mantenere gli effetti previsti nell’articolo 11.3) anche nel caso in cui il depositante non soddisfi le condizioni previste nel paragrafo l)a) o b).
1) Se l’elezione di uno Stato contraente è effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità, l’articolo 23 non è applicabile a questo Stato e il suo ufficio nazionale, o ogni ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l’esame e non dà inizio ad alcun’altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo 2), prima della scadenza del termine applicabile secondo l’articolo 39.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio eletto può, in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l’esame e dar inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.
1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio eletto. Nessun ufficio eletto può rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
2) Le modificazioni non devono andare al di là dell’esposizione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato non lo consenta esplicitamente.
3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato eletto per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d’esecuzione33.
4) Se l’ufficio eletto esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.
Gli uffici eletti che ricevono il rapporto di esame preliminare internazionale non possono esigere che il depositante consegni loro copie di documenti relativi all’esame della medesima domanda internazionale fatto presso un altro ufficio eletto o fornisca loro informazioni circa il contenuto di tali documenti.
Il depositante può indicare, conformemente al regolamento d’esecuzione34, che la sua domanda internazionale mira al rilascio di un certificato di autore d’invenzione, di un certificato di utilità o di un modello di utilità e non a quello di un brevetto, oppure al rilascio di un brevetto o certificato completivo, di un certificato di autore d’invenzione completivo o di un certificato di utilità completivo, in ogni Stato designato o eletto la cui legislazione prevede il rilascio di certificati di autore d’invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti o certificati completivi, di certificati di autore d’invenzione completivi o di certificati di utilità completivi; gli effetti derivanti da questa indicazione sono determinati dalla scelta fatta dal depositante. Ai fini del presente articolo e di ogni regola ad esso relativa, l’articolo 2.ii) non è applicabile.
Per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell’articolo 43 possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante può indicare, conformemente al regolamento d’esecuzione35, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio; gli effetti che ne derivano sono determinati dalle indicazioni del depositante. Ai fini del presente articolo, l’articolo 2.ii) non è applicabile.
1) Ogni trattato che prevede il rilascio di un brevetto regionale («trattato di brevetto regionale») e che conceda a tutte le persone, autorizzate dall’articolo 9 a depositare domande internazionali, il diritto di depositare domande per il rilascio di brevetti regionali, può stipulare che le domande internazionali contenenti la designazione o l’elezione di uno Stato facente parte tanto del trattato di brevetto regionale che del presente trattato possono essere depositate in vista del rilascio di brevetti regionali.
2) La legislazione nazionale di un tale Stato designato o eletto può prevedere che ogni designazione o elezione di detto Stato nella domanda internazionale sarà considerata come indicazione del desiderio del depositante di ottenere un brevetto regionale conformemente al trattato di brevetto regionale.
Se, a causa di una traduzione scorretta della domanda internazionale, la portata di un brevetto rilasciato in base a questa domanda è maggiore di quella della domanda internazionale nella sua lingua d’origine, le autorità competenti dello Stato contraente considerato possono limitare adeguatamente e con effetto retroattivo la portata del brevetto e dichiarare che esso è nullo e come non avvenuto nella misura in cui la sua portata oltrepassa quella della domanda internazionale nella sua lingua d’origine.
1) Le norme per il computo dei termini previsti nel presente trattato sono fissate dal regolamento d’esecuzione36.
1) Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d’esecuzione37non è osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine è considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d’esecuzione purché siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento.
Avvocati, agenti di brevetti o altre persone , che abbiano il diritto d’esercitare presso l’ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l’Ufficio internazionale, l’amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l’amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale.
1) L’Ufficio internazionale può fornire servizi (denominati nel presente articolo «servizi d’informazione»), dando informazioni tecniche nonché altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente di brevetti e di domande pubblicate.
2) L’Ufficio internazionale può fornire questi servizi d’informazione sia direttamente sia per il tramite di una o più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali esso abbia potuto concludere accordi.
3) I servizi d’informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l’acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono Paesi in sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il «know‑how» pubblicato disponibile.
4) I servizi d’informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L’Assemblea può decidere l’estensione di detti servizi ad altri interessati.
6) I dettagli relativi all’applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell’Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che potrà istituire a tal fine.
7) Se lo stima necessario, l’Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo 5).
1) L’Assemblea istituisce un Comitato di assistenza tecnica (denominato nel presente articolo «il Comitato»).
4) Per il finanziamento di progetti che rientrano nel quadro del presente articolo, l’Ufficio internazionale cerca di concludere accordi, da un canto con organizzazioni internazionali di finanziamento e con organizzazioni intergovernative, in particolare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, le agenzie e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite competenti in materia di assistenza tecnica, e, d’altro canto, con i governi degli Stati beneficiari dell’assistenza tecnica.
5) I dettagli relativi all’applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell’Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che essa potrà istituire a tal fine.
Nessuna disposizione del presente capitolo tocca le disposizioni finanziarie figuranti negli altri capitoli del presente trattato. Queste disposizioni non sono applicabili al presente capitolo né alla sua attuazione.
3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto.
7) Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo 11, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi 4), 5) e 6) è da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo 11.
8) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell’ esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore alle riunioni dell’Assemblea.
9) Allorché vi saranno più di quaranta Stati contraenti, l’Assemblea istituirà un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente trattato o nel regolamento d’esecuzione va inteso con riferimento a quando detto Comitato sarà istituito.
10) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l’Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale.
11) a)39L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce l’Assemblea generale dell’Organizzazione. b)40 L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale a domanda del Comitato esecutivo o a domanda di un quarto degli Stati contraenti.
12) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
1) Dopo la sua istituzione da parte dell’Assemblea, il Comitato esecutivo sarà assoggettato alle disposizioni che seguono.
3) Il numero degli Stati membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero degli Stati membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.
4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea deve tener conto di un’equa ripartizione geografica.
9) Gli Stati contraenti che non siano membri del Comitato esecutivo, nonché ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell’ esame preliminare internazionale, sono ammessi alle riunioni del Comitato esecutivo come osservatori.
10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
1) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale.
2) L’Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell’Unione.
3) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta.
4) L’Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e le altre pubblicazioni indicate dal regolamento d’esecuzione43o dall’Assemblea.
5) Il regolamento d’esecuzione precisa i servizi che gli uffici nazionali devono prestare per aiutare l’Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale a svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente trattato o al regolamento d’esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è d’ufficio, segretario di questi organi.
8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
1) L’Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo «il Comitato»).
3) Scopo del Comitato è di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni: i) a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato; ii) a ottenere, sino a quando vi saranno più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e più amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto più possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il più alto livello qualitativo possibile; iii) a risolvere, invitatovi dall’Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze.
5) Il Comitato può indirizzare i suoi pareri e le ‑sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest’ultimo, all’Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi.
7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso fatti nel paragrafo 6) vanno intesi come fatti all’Assemblea.
8) L’assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.
2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Fatto salvo il paragrafo 5), il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti entrate: i) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione; ii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; iv) i canoni d’affitto, gli interessi e altri diversi proventi.
4) L’ammontare delle tasse e somme dovute all’Ufficio internazionale come anche il prezzo di vendita delle sue pubblicazioni sono stabiliti in modo da coprire normalmente tutte le spese sostenute dall’Ufficio internazionale per amministrare il presente trattato.
6) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità pratiche del regolamento finanziario.
9) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati contraenti oppure da revisori esterni. Essi sono designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
1) Il regolamento d’esecuzione44annesso al presente trattato contiene regole concernenti: i) le questioni in merito alle quali il presente trattato rinvia esplicitamente al regolamento d’esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni; ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo; iii) tutti i dettagli utili per l’esecuzione delle disposizioni del presente trattato; 2) a) L’Assemblea può modificare il regolamento d’esecuzione. b) Fatto salvo il paragrafo 3), le modificazioni esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. 3) a) Il regolamento d’esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate: i) soltanto mediante decisione unanime, o ii) soltanto a condizione che non vi sia opposizione né da parte di uno degli Stati contraenti il cui ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale, né – allorquando tale amministrazione è una organizzazione intergovernativa – da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all’organo competente di questa organizzazione. b) Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma a)i) o a)ii). c) Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell’una o nell’altra categoria menzionata nel comma a) occorre l’unanime consenso.
4) Il regolamento d’esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell’Assemblea.
5) In caso di divergenza tra il testo del trattato e quello del regolamento d’esecuzione, fa fede il primo testo.
Fatto salvo l’articolo 64.5), ogni controversia tra due o più Stati contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente trattato e del regolamento d’esecuzione45, che non sarà composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte46, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimerla.
L’Ufficio internazionale sarà informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri Stati contraenti.
1) Il presente trattato può essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti.
2) La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall’Assemblea.
3) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell’ esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione.
4) Gli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell’articolo 61.
1) Qualsiasi Stato membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale può entrare a far parte del presente trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure, ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3) Sono applicabili al presente trattato le disposizioni dell’articolo 24 dell’ Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale47.
4) Il paragrafo 3) non potrà in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente trattato è reso applicabile da un altro Stato contraente in virtù del detto paragrafo.
2) Fatto salvo il paragrafo 3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente trattato al momento dell’entrata in vigore secondo il paragrafo 1) è vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
3) Le disposizioni del capitolo Il e le regole corrispondenti del regolamento d’esecuzione48annesso al presente trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo 1) sono divenuti parti del presente trattato senza dichiarare, secondo l’articolo 64.1), che non intendono essere vincolati dalle disposizioni del capitolo 11. Questa data non può tuttavia essere anteriore a quella dell’ entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo 1).
5) Ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo 59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell’articolo 59 non sono applicabili.
7) Non sono ammesse altre riserve al presente trattato oltre quelle elencate nei paragrafi 1 a 5.
1) Se l’accordo concluso con una amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione s’impegna a trattare, l’Assemblea prende i provvedimenti necessari per l’applicazione progressiva del presente trattato e del regolamento d’esecuzione51a determinate categorie di domande internazionali. Questa disposizione è parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l’articolo 15.5).
2) L’Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo 1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l’entrata in vigore del presente trattato conformemente alle disposizioni dell’articolo 63.1) o l’applicazione del capitolo Il conformemente all’articolo 63.3).
1) Ogni Stato contraente potrà denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale.
2) La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda è stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l’elezione è stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.
2) Il presente trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.
1) L’originale del presente trattato, quando non è più aperto alla firma è depositato presso il Direttore generale.
2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d’esecuzione52ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale53e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
3) Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d’esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale54: i) le firme apposte secondo l’articolo 62; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l’articolo 62; iii) la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo Il è applicabile secondo l’articolo 63.3); iv) le dichiarazioni fatte in forza dell’articolo 64.1) a 5); v) il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell’articolo 64.6)b); vi) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo 66; vii) le dichiarazioni fatte in forza dell’articolo 31.4).
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato.Fatto a Washington il diciannove giugno millenovecentosettanta.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 4 luglio | 1995 A | 4 ottobre | 1995 |
| Algeria* | 8 dicembre | 1999 | 8 marzo | 2000 |
| Angola | 27 settembre | 2007 A | 27 dicembre | 2007 |
| Antigua e Barbuda | 17 dicembre | 1999 A | 17 marzo | 2000 |
| Arabia Saudita | 3 maggio | 2013 A | 3 agosto | 2013 |
| Armenia* | 17 maggio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Australia | 31 dicembre | 1979 A | 31 marzo | 1980 |
| Austria | 23 gennaio | 1979 | 23 aprile | 1979 |
| Azerbaigian | 25 settembre | 1995 A | 25 dicembre | 1995 |
| Bahrein* | 18 dicembre | 2006 A | 18 marzo | 2007 |
| Barbados | 12 dicembre | 1984 A | 12 marzo | 1985 |
| Belarus* | 14 aprile | 1993 S | 25 dicembre | 1991 |
| Belgio | 14 settembre | 1981 | 14 dicembre | 1981 |
| Belize | 17 marzo | 2000 A | 17 giugno | 2000 |
| Benin | 26 novembre | 1986 A | 26 febbraio | 1987 |
| Bosnia e Erzegovina | 7 giugno | 1996 A | 7 settembre | 1996 |
| Botswana | 30 luglio | 2003 A | 30 ottobre | 2003 |
| Brasile | 9 gennaio | 1978 | 9 aprile | 1978 |
| Brunei | 24 aprile | 2012 A | 24 luglio | 2012 |
| Bulgaria | 21 febbraio | 1984 A | 21 maggio | 1984 |
| Burkina Faso | 21 dicembre | 1988 A | 21 marzo | 1989 |
| Cambogia* | 8 settembre | 2016 A | 8 dicembre | 2016 |
| Camerun | 15 marzo | 1973 A | 24 gennaio | 1978 |
| Canada | 2 ottobre | 1989 | 2 gennaio | 1990 |
| Capo Verde | 6 aprile | 2022 A | 6 luglio | 2022 |
| Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 12 febbraio | 1974 A | 24 gennaio | 1978 |
| Cile* | 2 marzo | 2009 A | 2 giugno | 2009 |
| Cinaa | 1° ottobre | 1993 A | 1° gennaio | 1994 |
| Hong Kong | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 1° gennaio | 1998 A | 1° aprile | 1998 |
| Colombia | 29 novembre | 2000 A | 28 febbraio | 2001 |
| Comore | 3 gennaio | 2005 A | 3 aprile | 2005 |
| Congo (Brazzaville) | 8 agosto | 1977 A | 24 gennaio | 1978 |
| Corea (Nord) | 8 aprile | 1980 A | 8 luglio | 1980 |
| Corea (Sud) | 10 maggio | 1984 A | 10 agosto | 1984 |
| Costa Rica | 3 maggio | 1999 A | 3 agosto | 1999 |
| Côte d’Ivoire | 31 gennaio | 1991 | 30 aprile | 1991 |
| Croazia | 1° aprile | 1998 A | 1° luglio | 1998 |
| Cuba* | 16 aprile | 1996 A | 16 luglio | 1996 |
| Danimarca | 1° settembre | 1978 | 1° dicembre | 1978 |
| Dominica | 7 maggio | 1999 A | 7 agosto | 1999 |
| Dominicana, Repubblica | 28 febbraio | 2007 A | 28 maggio | 2007 |
| Ecuador | 7 febbraio | 2001 A | 7 maggio | 2001 |
| Egitto | 6 giugno | 2003 | 6 settembre | 2003 |
| El Salvador | 17 maggio | 2006 A | 17 agosto | 2006 |
| Emirati Arabi Uniti | 10 dicembre | 1998 A | 10 marzo | 1999 |
| Estonia | 24 maggio | 1994 A | 24 agosto | 1994 |
| Eswatini | 20 giugno | 1994 A | 20 settembre | 1994 |
| Filippine | 17 maggio | 2001 | 17 agosto | 2001 |
| Finlandia* | 1° luglio | 1980 | 1° ottobre | 1980 |
| Francia* | 25 novembre | 1977 | 25 febbraio | 1978 |
| Dipartimenti e territori d’oltre mare* | 25 novembre | 1977 | 25 febbraio | 1978 |
| Gabon | 6 marzo | 1975 A | 24 gennaio | 1978 |
| Gambia | 9 settembre | 1997 A | 9 dicembre | 1997 |
| Georgia* | 18 gennaio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Germania | 19 luglio | 1976 | 24 gennaio | 1978 |
| Ghana | 26 novembre | 1996 A | 26 febbraio | 1997 |
| Giamaica | 10 novembre | 2021 A | 10 febbraio | 2022 |
| Giappone | 1° luglio | 1978 | 1° ottobre | 1978 |
| Gibuti | 23 giugno | 2016 A | 23 settembre | 2016 |
| Giordania | 9 marzo | 2017 A | 9 giugno | 2017 |
| Grecia | 9 luglio | 1990 A | 9 ottobre | 1990 |
| Grenada | 22 giugno | 1998 A | 22 settembre | 1998 |
| Guatemala | 14 giugno | 2006 A | 14 ottobre | 2006 |
| Guinea | 27 febbraio | 1991 A | 27 maggio | 1991 |
| Guinea equatoriale | 17 aprile | 2001 A | 17 luglio | 2001 |
| Guinea-Bissau | 12 settembre | 1997 A | 12 dicembre | 1997 |
| Honduras | 20 marzo | 2006 A | 20 giugno | 2006 |
| India* | 7 settembre | 1998 A | 7 dicembre | 1998 |
| Indonesia* | 5 giugno | 1997 A | 5 settembre | 1997 |
| Iran* | 4 luglio | 2013 | 4 ottobre | 2013 |
| Iraq | 31 gennaio | 2022 A | 30 aprile | 2022 |
| Irlanda | 1° maggio | 1992 | 1° agosto | 1992 |
| Islanda | 23 dicembre | 1994 A | 23 marzo | 1995 |
| Israele | 1° marzo | 1996 | 1° giugno | 1996 |
| Italia | 28 dicembre | 1984 | 28 marzo | 1985 |
| Kazakstan* | 16 febbraio | 1993 S | 25 dicembre | 1991 |
| Kenya | 8 marzo | 1994 A | 8 giugno | 1994 |
| Kirghizistan* | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Kuwait | 9 giugno | 2016 A | 9 settembre | 2016 |
| Laos* | 14 marzo | 2006 A | 14 giugno | 2006 |
| Lesotho | 21 luglio | 1995 A | 21 ottobre | 1995 |
| Lettonia | 7 giugno | 1993 A | 7 settembre | 1993 |
| Liberia | 27 maggio | 1994 A | 27 agosto | 1994 |
| Libia | 15 giugno | 2005 A | 15 settembre | 2005 |
| Liechtenstein | 19 dicembre | 1979 A | 19 marzo | 1980 |
| Lituania | 5 aprile | 1994 A | 5 luglio | 1994 |
| Lussemburgo | 31 gennaio | 1978 | 30 aprile | 1978 |
| Macedonia del Nord | 10 maggio | 1995 A | 10 agosto | 1995 |
| Madagascar | 27 marzo | 1972 | 24 gennaio | 1978 |
| Malawi | 16 maggio | 1972 A | 24 gennaio | 1978 |
| Malaysia* | 16 maggio | 2006 A | 16 agosto | 2006 |
| Mali | 19 luglio | 1984 A | 19 ottobre | 1984 |
| Malta* | 1° dicembre | 2006 A | 1° marzo | 2007 |
| Marocco | 8 luglio | 1999 A | 8 ottobre | 1999 |
| Mauritania | 13 gennaio | 1983 A | 13 aprile | 1983 |
| Maurizio | 15 dicembre | 2022 A | 15 marzo | 2023 |
| Messico | 1° ottobre | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
| Moldova* | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Monaco | 22 marzo | 1979 | 22 giugno | 1979 |
| Mongolia | 27 febbraio | 1991 A | 27 maggio | 1991 |
| Montenegro | 4 dicembre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico* | 18 febbraio | 2000 A | 18 maggio | 2000 |
| Namibia | 1° ottobre | 2003 A | 1° gennaio | 2004 |
| Nicaragua | 6 dicembre | 2002 A | 6 marzo | 2003 |
| Niger | 21 dicembre | 1992 A | 21 marzo | 1993 |
| Nigeria | 8 febbraio | 2005 A | 8 maggio | 2005 |
| Norvegia* | 1° ottobre | 1979 | 1° gennaio | 1980 |
| Nuova Zelanda | 1° settembre | 1992 A | 1° dicembre | 1992 |
| Oman | 26 luglio | 2001 A | 26 ottobre | 2001 |
| Paesi Bassi | 10 aprile | 1979 | 10 luglio | 1979 |
| Aruba | 10 aprile | 1979 | 10 luglio | 1979 |
| Curaçao | 10 aprile | 1979 | 10 luglio | 1979 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 10 aprile | 1979 | 10 luglio | 1979 |
| Sint Maarten | 10 aprile | 1979 | 10 luglio | 1979 |
| Panama | 7 giugno | 2012 A | 7 settembre | 2012 |
| Papua Nuova Guinea | 14 marzo | 2003 A | 14 giugno | 2003 |
| Perù | 6 marzo | 2009 A | 6 giugno | 2009 |
| Polonia* | 25 settembre | 1990 A | 25 dicembre | 1990 |
| Portogallo | 24 agosto | 1992 A | 24 novembre | 1992 |
| Qatar* | 3 maggio | 2011 A | 3 agosto | 2011 |
| Regno Unito* | 24 ottobre | 1977 | 24 gennaio | 1978 |
| Gibilterra | 1° ottobre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Guernesey | 23 dicembre | 2020 | 23 marzo | 2021 |
| Isola di Man | 27 luglio | 1983 | 29 ottobre | 1983 |
| Rep. Centrafricana | 15 settembre | 1971 A | 24 gennaio | 1978 |
| Romania* | 23 aprile | 1979 | 23 luglio | 1979 |
| Ruanda | 31 maggio | 2011 A | 31 agosto | 2011 |
| Russia* | 29 dicembre | 1977 | 29 marzo | 1978 |
| Saint Kitts e Nevis | 27 luglio | 2005 A | 27 ottobre | 2005 |
| Saint Lucia* | 30 maggio | 1996 A | 30 agosto | 1996 |
| Saint Vincent e Grenadine | 6 maggio | 2002 A | 6 agosto | 2002 |
| Samoa* | 2 ottobre | 2019 A | 2 gennaio | 2020 |
| San Marino | 14 settembre | 2004 A | 14 dicembre | 2004 |
| São Tomé e Príncipe | 3 aprile | 2008 A | 3 luglio | 2008 |
| Seicelle | 7 agosto | 2002 A | 7 novembre | 2002 |
| Senegal | 8 marzo | 1972 | 24 gennaio | 1978 |
| Serbia | 1° novembre | 1996 | 1° febbraio | 1997 |
| Sierra Leone | 17 marzo | 1997 A | 17 giugno | 1997 |
| Singapore | 23 novembre | 1994 A | 23 febbraio | 1995 |
| Siria | 26 marzo | 2003 | 26 giugno | 2003 |
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 1° dicembre | 1993 A | 1° marzo | 1994 |
| Spagna | 16 agosto | 1989 A | 16 novembre | 1989 |
| Sri Lanka | 26 novembre | 1981 A | 26 febbraio | 1982 |
| Stati Uniti* | 26 novembre | 1975 | 24 gennaio | 1978 |
| Sudafrica* | 16 dicembre | 1998 A | 16 marzo | 1999 |
| Sudan | 16 gennaio | 1984 A | 16 aprile | 1984 |
| Svezia* | 17 febbraio | 1978 | 17 maggio | 1978 |
| Svizzera | 14 settembre | 1977 | 24 gennaio | 1978 |
| Tagikistan* | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Tanzania | 14 giugno | 1999 A | 14 settembre | 1999 |
| Thailandia* | 24 settembre | 2009 A | 24 dicembre | 2009 |
| Togo | 28 gennaio | 1975 | 24 gennaio | 1978 |
| Trinidad e Tobago | 10 dicembre | 1993 A | 10 marzo | 1994 |
| Tunisia* | 10 settembre | 2001 A | 10 dicembre | 2001 |
| Turchia | 1° ottobre | 1995 A | 1° gennaio | 1996 |
| Turkmenistan* | 1° marzo | 1995 S | 25 dicembre | 1991 |
| Ucraina* | 21 settembre | 1992 S | 25 dicembre | 1991 |
| Uganda | 9 novembre | 1994 A | 9 febbraio | 1995 |
| Ungheria* | 27 marzo | 1980 | 27 giugno | 1980 |
| Uruguay* | 7 ottobre | 2024 A | 7 gennaio | 2025 |
| Uzbekistan* | 18 agosto | 1993 S | 25 dicembre | 1991 |
| Vietnam | 10 dicembre | 1992 A | 10 marzo | 1993 |
| Zambia | 15 agosto | 2001 A | 15 novembre | 2001 |
| Zimbabwe | 11 marzo | 1997 A | 11 giugno | 1997 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il trattato non s’applica al Macao. |
Art. 1 n. 2 del DF del 29 nov. 1976 (RU 1977 1709). ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
RS 0.232.04 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della mod. del 3 ott. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2005 1507). ↩
Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 1° gen. 1985 (RU 1984 1538). ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 1° gen. 1985 (RU 1984 1538). ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 3 mag. 1984 (RU 1984 566). ↩
Originaria lett. c). ↩
Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 3 mag. 1984 (RU 1984 566). ↩
Abrogata dalla mod. entrata in vigore il 3 mag. 1984 (RU 1984 566). ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.232.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 0.232.141.11 ↩
RS 00.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
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