0.232.141.21•Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti
0.232.141.21Multilateral International Treaty1 lug 2008
Concluso a Ginevra 1° giugno 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 20072
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 2008
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008
(Stato 1° luglio 2008)
1. Fatto salvo il paragrafo 2), i termini contemplati dall’articolo 5.3) e 4)b) sono di due mesi almeno a partire dalla data della notifica indicata nell’articolo 5.3). 2. Se non c’è stata notifica giusta l’articolo 5.3) poiché non sono state fornite le indicazioni che avrebbero permesso all’ufficio di entrare in relazione con il richiedente, il termine contemplato dall’articolo 5.4)b) è di almeno due mesi a partire dalla data in cui l’ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all’articolo 5.1)a). 3. I termini contemplati dall’articolo 5.6)a) e b) sono: i) se una notifica è stata fatta giusta l’articolo 5.5), di due mesi almeno a partire dalla data della notifica; ii) se non c’è stata notifica, di due mesi almeno a contare dalla data alla quale l’ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all’articolo 5.1)a). 4. Ogni Parte contraente può, con riserva della regola 4.3), esigere che, allo scopo di determinare la data di deposito giusta l’articolo 5.6)b): i) una copia della domanda anteriore sia consegnata entro il termine applicabile giusta il paragrafo 3); ii) una copia della domanda anteriore, e la data di deposito della domanda anteriore, certificate dall’ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata, siano consegnate su invito dell’ufficio, entro un termine di quattro mesi almeno a partire dalla data di detto invito, o entro il termine applicabile giusta la regola 4.1), essendo fissato il termine che spira per primo; iii) se la domanda anteriore non è redatta in una lingua accettata dall’ufficio, sia consegnata una traduzione della domanda anteriore entro il termine applicabile giusta il paragrafo 3); iv) la parte mancante della descrizione o il disegno mancante abbia interamente figurato nella domanda anteriore; v) la domanda, alla data in cui l’ufficio ha inizialmente ricevuto uno o più elementi contemplati dall’articolo 5.1)a), comporti un’indicazione secondo cui il contenuto della domanda anteriore vi sia incorporato per rinvio; vi) sia consegnata, entro il termine applicabile in virtù del paragrafo 3), un’indicazione del passaggio, nella domanda anteriore o nella traduzione contemplata dal punto iii), in cui figura la parte mancante della descrizione o il disegno mancante. 5. a) Il rinvio alla domanda depositata anteriormente, citato nell’articolo 5.7)a) deve indicare che, per attribuire la data di deposito, esso sostituisce la descrizione e tutti i disegni; esso deve indicare inoltre il numero della domanda anteriore e l’ufficio presso il quale è stata depositata. Una Parte contraente può esigere che il rinvio indichi anche la data di deposito della domanda depositata anteriormente. b) Una Parte contraente può, con riserva della regola 4.3), esigere che: i) una copia della domanda depositata anteriormente e, se quest’ultima non è redatta in una lingua accettata dall’ufficio, una traduzione di questa domanda siano consegnate all’ufficio entro il termine di due mesi almeno a contare dalla data in cui l’ufficio ha ricevuto la domanda contenente il rinvio contemplato dall’articolo 5.7)a); ii) una copia autenticata conforme della domanda depositata anteriormente sia consegnata all’ufficio entro il termine di quattro mesi almeno a partire dalla data del ricevimento della domanda contenente il rinvio contemplato dall’articolo 5.7)a). c) Una Parte contraente può esigere che il rinvio contemplato dall’articolo 5.7)a) indichi una domanda depositata anteriormente dal richiedente, dal suo predecessore legittimo o dal suo avente causa. 6. I tipi di domanda contemplati dall’articolo 5.8)ii) sono: i) le domande divisionali; ii) le domande di continuation o di continuation-in-part; iii) le domande di nuovi richiedenti il cui diritto a un’invenzione oggetto di una domanda anteriore è stato riconosciuto.
1. Fatto salvo il paragrafo 3), una Parte contraente può esigere che la copia della domanda anteriore contemplata dall’articolo 6.5) sia consegnata all’ufficio entro il termine di almeno 16 mesi a partire dalla data di deposito della domanda anteriore in questione o, se ce ne sono parecchie, a partire dalla data di deposito della domanda anteriore più remota. 2. Fatto salvo il paragrafo 3), una Parte contraente può esigere che la copia contemplata dal paragrafo 1) e la data di deposito della domanda anteriore siano certificate dall’ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata. 3. Nessuna Parte contraente può esigere la consegna di una copia o di una copia autenticata conforme della domanda anteriore, un’autenticazione della data di deposito, come è previsto ai paragrafi 1) e 2) e alla regola 2.4), o la consegna di una copia o di una copia autenticata conforme della domanda depositata anteriormente come è previsto dalla regola 2.5)b), se la domanda anteriore o la domanda depositata anteriormente è stata depositata presso il suo ufficio, o è accessibile a questo ufficio presso una biblioteca numerica a lui gradita a questo scopo. 4. Se la domanda anteriore non è redatta in una lingua accettata dall’ufficio e che la validità della rivendicazione di priorità è importante per determinare se l’invenzione in questione è brevettabile, la Parte contraente può esigere che una traduzione della domanda anteriore contemplata dal paragrafo 1) sia consegnata dal richiedente, su invito dell’ufficio o di altra autorità competente, entro il termine di almeno due mesi a partire dalla data di questo invito, e al minimo uguale al termine eventualmente applicabile giusta questo paragrafo.
Se l’ufficio notifica al richiedente, al titolare o a un’altra persona che si esigono prove in virtù degli articoli 6.6) o 8.4)c) o delle regole 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) o 18.4), esso indica nella notifica la ragione per cui dubita della veracità dell’elemento, dell’indicazione o della firma, o dell’esattezza della traduzione, secondo i casi.
1. Fatti salvi i paragrafi 2) e 3), i termini contemplati dall’articolo 6.7) e 8) sono di due mesi almeno a partire dalla data della notifica contemplata dall’articolo 6.7). 2. Fatto salvo il paragrafo 3), se non c’è stata notifica giusta l’articolo 6.7) poiché non sono state fornite le indicazioni necessarie all’ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il termine contemplato dall’articolo 6.8) è di tre mesi almeno a decorrere dalla data in cui l’ufficio ha ricevuto inizialmente almeno uno degli elementi indicati all’articolo 5.1)a). 3. Se delle tasse, di cui si richiede il pagamento giusta l’articolo 6.4) per il deposito di una domanda, non sono pagate, una Parte contraente può, giusta l’articolo 6.7) e 8), fissare dei termini di pagamento, compreso il caso di un pagamento fatto in ritardo, che sono gli stessi dei termini applicabili giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti per quanto concerne l’importo della tassa di base della tassa internazionale.
1. Le altre procedure contemplate dall’articolo 7.2)a)iii) per le quali una Parte contraente non può esigere la costituzione di mandatario sono: i) la consegna della copia di una domanda anteriore giusta la regola 2.4); ii) la consegna della copia di una domanda anteriore giusta la regola 2.5)b). 2. a) Una Parte contraente accetta che la costituzione di mandatario sia comunicata all’ufficio: i) con una comunicazione distinta (qui di seguito chiamata «potere») con la firma del richiedente, del titolare o di un’altra persona interessata e indicando nome e indirizzo del mandatario; o, a scelta del richiedente; ii) nel modulo di richiesta contemplato dall’articolo 6.2), firmato dal richiedente. b) Un solo potere basta, anche se si riferisce a più domande o brevetti di una stessa persona o a una o più domande o a uno o più brevetti di una medesima persona, a condizione che tutte le domande e tutti i brevetti in questione siano indicati nel potere. Un solo potere è parimenti sufficiente anche se si riferisce, con riserva di ogni eccezione menzionata dalla persona che costituisce il mandatario, a tutte le domande e a tutti i brevetti esistenti o futuri di questa persona. L’ufficio può esigere che, quando questo potere unico è depositato su carta o in qualsiasi altro modo ammesso dall’ufficio, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale si riferisce. 3. Una Parte contraente può esigere che, se un potere non è redatto in una lingua ammessa dall’ufficio, ad esso sia unita una traduzione. 4. Una Parte contraente può esigere che prove siano fornite all’ufficio soltanto se quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di un’indicazione fornita in una delle comunicazioni contemplate dal paragrafo 2)a). 5. Fatto salvo il paragrafo 6), i termini contemplati dall’articolo 7.5) e 6) sono di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica contemplata dall’articolo 7.5). 6. Se non si è proceduto alla notifica contemplata dall’articolo 7.5) poiché le indicazioni necessarie all’ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il titolare o un’altra persona interessata non sono state fornite, il termine contemplato dall’articolo 7.6) è almeno di tre mesi a decorrere dalla data d’inizio della procedura contemplata dall’articolo 7.5).
1. Una Parte contraente può esigere che alla firma della persona fisica che firma sia allegata: i) l’indicazione in lettere maiuscole del cognome o del cognome principale e del nome (o dei nomi) o dei cognomi secondari di questa persona o, a sua scelta, del nome o dei nomi che utilizza abitualmente; ii) l’indicazione della qualità in cui questa persona ha firmato, se non si evince chiaramente tale qualità dalla lettura della comunicazione. 2. Una Parte contraente può esigere che a una firma sia allegata l’indicazione della data alla quale essa è stata apposta. Se viene pretesa una tale indicazione, ma che non è però fornita, la data in cui si pensa che la firma sia stata apposta è la data alla quale la comunicazione che porta la firma è stata ricevuta dall’ufficio o, se la Parte contraente lo permette, una data anteriore a quest’ultima data. 3. Se una comunicazione all’ufficio di una Parte contraente è fatta su carta e che si esige una firma, questa Parte contraente: i) deve, fatto salvo il punto iii), accettare una firma manoscritta; ii) può permettere, invece di una firma manoscritta, l’utilizzazione di altre forme di firma, quali una firma stampata o apposta mediante timbro, o l’utilizzazione di un sigillo o di un’etichetta con un codice a sbarre; iii) può esigere, se la persona fisica che firma la comunicazione è cittadina della detta Parte contraente sul cui territorio ella ha il suo indirizzo, o se la persona giuridica, nel cui nome è firmata la comunicazione, è costituita nell’ambito della legislazione della detta Parte contraente e ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di questa, che un sigillo sia utilizzato invece della firma manoscritta. 4. Se una Parte contraente autorizza il deposito di comunicazioni sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, essa considera firmata la comunicazione se una rappresentazione grafica di una firma accettata da essa giusta il paragrafo 3) figura su questa comunicazione ricevuta dal suo ufficio. 5. a) Se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica e una rappresentazione grafica della firma accettata da essa giusta il paragrafo 3) non figura su una comunicazione ricevuta dal suo ufficio, essa può esigere che questa comunicazione porti una firma sotto forma elettronica che soddisfi le condizioni prescritte da essa. b) Nonostante il sottoparagrafo a), se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica in una determinata lingua e se, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, si applicano a questa Parte contraente delle condizioni rispetto alla firma sotto forma elettronica delle comunicazioni depositate sotto forma elettronica in questa lingua, se essa non consiste in una rappresentazione grafica della firma, l’ufficio deve accettare una firma sotto forma elettronica effettuata conformemente a queste decisioni. c) La regola 8.2)b) è applicabilemutatis mutandis . 6. Una Parte contraente può esigere che una firma prevista al paragrafo 5) sia confermata mediante un procedimento di autenticazione delle firme sotto forma elettronica specificato da essa.
1. Fatto salvo il paragrafo 2), i termini contemplati dall’articolo 8.7) e 8) sono di due mesi almeno a contare dalla data della notifica citata nell’articolo 8.7). 2. Se non c’è stata notifica giusta l’articolo 8.7) perché le indicazioni necessarie all’ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il titolare o un’altra persona interessata non sono state fornite, il termine contemplato dall’articolo 8.8) è di almeno tre mesi a decorrere dalla data alla quale l’ufficio ha ricevuto la comunicazione menzionata nell’articolo 8.7).
1. Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall’articolo 12.1)i) sia firmata dal richiedente o dal titolare. 2. Il termine da osservare per presentare la richiesta, e per soddisfare le condizioni contemplate dall’articolo 12.1)ii), è il primo che, dei seguenti due, arriverà alla scadenza: i) almeno due mesi a decorrere dalla data dell’annullamento della causa dell’inosservanza del termine fissato per l’esecuzione dell’atto considerato; ii) almeno dodici mesi a decorrere dalla data della scadenza del termine fissato per l’esecuzione dell’atto considerato, o, se la richiesta si riferisce alla mancanza di pagamento di una tassa di mantenimento in vigore, almeno dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di grazia previsto dall’articolo 5bisdella Convenzione di Parigi5. 3. Le eccezioni contemplate dall’articolo 12.2) sono i casi d’inosservanza di un termine: i) per l’esecuzione di un atto davanti a una commissione di ricorso o qualsiasi altro organo di riesame costituito nell’ambito dell’ufficio; ii) per la presentazione di una richiesta in sospeso giusta l’articolo 11.1) o 2) o di una richiesta per ripristino dei diritti giusta l’articolo 12.1); iii) contemplato dall’articolo 13.1), 2 o 3); iv) per l’esecuzione di un atto in una procedurainter partes .
1. Nessuna Parte contraente è tenuta a prevedere la correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità giusta l’articolo 13.1) se la richiesta contemplata dall’articolo 13.1)i) è ricevuta dopo che il richiedente ha presentato una domanda di pubblicazione anticipata o di trattamento accelerato, a meno che questa domanda di pubblicazione anticipata o di trattamento accelerato sia ritirata prima del termine dei preparativi tecnici di pubblicazione della domanda. 2. Una Parte contraente può esigere che la richiesta prevista dall’articolo 13.1)i) sia firmata dal richiedente. 3. Il termine contemplato dall’articolo 13.1)ii) non deve essere inferiore al termine applicabile, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, rispetto a una domanda internazionale per la presentazione di una rivendicazione di priorità dopo il deposito di una domanda internazionale. 4. a) Il termine contemplato dalla parte introduttiva dell’articolo 13.2) scade almeno due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di priorità. b) Il termine contemplato dall’articolo 13.2)ii) è il termine applicabile giusta il sottoparagrafo a) o il tempo necessario a terminare i preparativi tecnici di pubblicazione della domanda più recente, essendo considerato il termine che scade per primo. 5. Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall’articolo 13.2)i): i) sia firmata dal richiedente; e ii) sia accompagnata dalla rivendicazione della priorità della domanda anteriore, se questa rivendicazione non figurava nella domanda. 6. a) Una Parte contraente può esigere che la richiesta prevista dall’articolo 13.3)i): i) sia firmata dal richiedente; e ii) contenga l’indicazione dell’ufficio al quale è stata richiesta una copia della domanda anteriore e della data alla quale questa copia è stata richiesta. b) Una Parte contraente può esigere che: i) una dichiarazione o altre prove a sostegno della richiesta contemplata dall’articolo 13.3) siano consegnate all’ufficio entro il termine fissato da quest’ultimo; ii) la copia della domanda anteriore contemplata dall’articolo 13.3)iv) sia consegnata all’ufficio entro il termine di almeno un mese a decorrere dalla data alla quale questa copia è fornita al richiedente da parte dell’ufficio presso cui la domanda anteriore è stata depositata. 7. Il termine contemplato dall’articolo 13.3)iii) scade almeno due mesi prima della scadenza del termine prescritto nella regola 4.1).
1. Se non c’è cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare ma che il suo nome o il suo indirizzo sono cambiati, una Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento sia presentata in una comunicazione firmata dal richiedente o dal titolare e contenente le seguenti indicazioni: i) l’indicazione del fatto che l’iscrizione di un cambiamento di nome o d’indirizzo è richiesta; ii) il numero della domanda o del brevetto in questione; iii) il cambiamento da iscrivere; iv) il nome e l’indirizzo del richiedente o del titolare prima del cambiamento. 2. Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata a titolo della richiesta contemplata dal paragrafo 1). 3. a) Una sola richiesta è sufficiente anche se il cambiamento concerne sia il nome che l’indirizzo del richiedente o del titolare. b) Una sola richiesta è sufficiente anche se il cambiamento concerne più domande o brevetti della medesima persona, o una o più domande e uno o più brevetti della medesima persona, a condizione che i numeri di tutte le domande e di tutti i brevetti in questione siano indicati nella domanda. Una Parte contraente può esigere che, quando tale richiesta unica è depositata su carta o accettata dall’ufficio in qualsivoglia altro modo, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale essa si riferisce. 4. Una Parte contraente può esigere che vengano fornite prove all’ufficio soltanto nel caso in cui quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veracità di un’indicazione che figura nella richiesta. 5. Fatta salva una disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che delle condizioni di forma diverse da quelle enunciate nei paragrafi 1) a 4) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dal paragrafo 1). In particolare non è lecito pretendere la consegna di un certificato concernente il cambiamento. 6. Se una o più condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 4) non sono soddisfatte, l’ufficio lo notifica al richiedente o al titolare, dandogli la possibilità di soddisfare tale o tali condizioni, e di presentare delle osservazioni, entro un termine di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica. 7. a) Se una o più condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 4) non sono soddisfatte entro il termine previsto nel sottoparagrafo b), la Parte contraente può prevedere il rifiuto della richiesta, ma non è lecito applicare una sanzione più severa. b) Il termine contemplato dal sottoparagrafo a) è: i) fatto salvo il punto ii), di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica; ii) se le indicazioni necessarie all’ufficio per entrare in relazione con l’autore della richiesta contemplata dal paragrafo 1) non sono state fornite, di almeno tre mesi a decorrere dalla data in cui l’ufficio ha ricevuto tale richiesta. 8. I paragrafi 1) a 7) sono applicabili,mutatis mutandis , a ogni cambiamento di nome o d’indirizzo del mandatario, e a ogni cambiamento concernente l’indirizzo per la corrispondenza o il domicilio scelto.
1. Se si esige che una domanda sia designata col suo numero ma non ha ancora un numero o il numero è sconosciuto dalla persona interessata o dal suo mandatario, l’indicazione o la consegna di uno dei seguenti elementi, a scelta di questa persona, è ritenuta sufficiente all’identificazione di questa domanda: i) un numero provvisorio attribuito se del caso alla domanda da parte dell’ufficio; ii) una copia della richiesta figurante nella domanda, nonché la data alla quale la domanda è stata inviata all’ufficio; iii) un numero di riferimento attribuito alla domanda da parte del richiedente o del suo mandatario e indicato nella domanda, nonché nome e indirizzo del richiedente, il titolo dell’invenzione e la data alla quale la domanda è stata inviata all’ufficio. 2. Nessun Parte contraente può esigere che mezzi d’identificazione diversi da quelli contemplati dal paragrafo 1) siano forniti allo scopo d’identificare la domanda se quest’ultima non ha ancora un numero o se il suo numero non è conosciuto dalla persona interessata o dal suo mandatario.
1. Giusta l’articolo 14.1)c), l’assemblea stabilisce dei moduli internazionali tipo in ognuna delle lingue contemplate dall’articolo 25.1), per: i) il potere; ii) la richiesta di iscrizione di un cambiamento di nome o indirizzo; iii) la richiesta di iscrizione di un cambiamento di richiedente o di titolare; iv) il certificato di cessione; v) la richiesta di iscrizione, o di radiazione dell’iscrizione, di una licenza; vi) la richiesta di iscrizione, o di radiazione dell’iscrizione, di una sicurezza reale; vii) la richiesta di rettificazione di un errore; 2. L’Assemblea determina le modifiche, contemplate dalla regola 3.2)i), da apporre al modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 3. L’Ufficio internazionale presenta all’Assemblea delle proposte concernenti: i) l’allestimento di moduli internazionali tipo contemplati dal paragrafo 1); ii) le modifiche del modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti contemplate dal paragrafo 2).
L’allestimento o la modifica delle regole qui appresso richiede l’unanimità: i) ogni regola stabilita giusta l’articolo 5.1)a); ii) ogni regola stabilita giusta l’articolo 6.1)iii) iii) ogni regola stabilita giusta l’articolo 6.3); iv) ogni regola stabilita giusta l’articolo 7.2)a)iii); v) la regola 8.1)a); vi) la presente regola.
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