0.232.142.1•Convenzione concernente l’unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d’invenzione
0.232.142.1Multilateral International Treaty1 ago 1980
Conclusa a Strasburgo il 27 novembre 1963
Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19761
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 9 novembre 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1980
(Stato 2 giugno 2006)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi Membri, in particolare per favorire il loro progresso economico e sociale mediante accordi e mediante un’azione comune nei campi economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo;
Considerando che l’unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d’invenzione sarebbe atta ad aiutare l’industria e gli inventori, incoraggerebbe il progetto tecnico e faciliterebbe l’istituzione di un brevetto internazionale;
Visto l’articolo 15 della Convenzione per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18832, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 19003, a Washington il 2 giugno 19114, all’Aia il 6 novembre 19255, a Londra il 2 giugno 19346e a Lisbona il 31 ottobre 19587,
Hanno convenuto quanto segue:
Negli Stati Contraenti vengono concessi brevetti per le invenzioni nuove, atte ad avere un’applicazione industriale ed implicanti un’attività inventiva. Un’invenzione che non soddisfa queste condizioni non può formare oggetto di un brevetto valido. Un brevetto annullato per il fatto che l’invenzione non soddisfa queste condizioni è considerato nullo sin dall’origine.
Gli Stati Contraenti non sono tenuti a prevedere la concessione di brevetti per: (a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume; l’attuazione di un’invenzione non può venir considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo motivo d’essere vietata da una disposizione legale o amministrativa; (b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici né ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l’agricoltura.
Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Tuttavia, per determinare se un’invenzione implichi o no un’attività inventiva, la legislazione di ogni Stato Contraente può, sia in maniera generale, sia per determinate categorie di brevetti o di domande di brevetto, quali i brevetti addizionali, prevedere che tutti i brevetti o tutte le domande di brevetto di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4, o parte di essi, sono esclusi dallo stato della tecnica.
Ogni Stato Contraente che non si prevale della facoltà di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 è tuttavia tenuto a prevedere che un’invenzione non può essere validamente protetta nella misura in cui essa forma oggetto, in detto Stato, di un brevetto che, pur non essendo compreso nello stato della tecnica, gode, per gli elementi comuni, di una data di priorità anteriore.
Ogni gruppo di Stati Contraenti che abbia istituito un sistema con deposito comune di domande di brevetto può essere considerato come un solo Stato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 3, e dell’articolo 6.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione, come anche al Direttore dell’Ufficio internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale: (a) le firme; (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (c) ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione; (d) ogni dichiarazione e notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 11; (e) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 12; (f) il ritiro di ogni riserva fatto in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 12; (g) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13 con la data in cui la denuncia prenderà effetto.
In fede di che, i sottoscritti designati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 1963, in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti come anche al Direttore dell’Ufficio internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 23 settembre | 1999 | 24 dicembre | 1999 |
| Danimarca | 29 settembre | 1989 | 30 dicembre | 1989 |
| Francia* | 27 febbraio | 1980 | 1° agosto | 1980 |
| Germania | 30 aprile | 1980 | 1° agosto | 1980 |
| Irlanda | 25 gennaio | 1968 | 1° agosto | 1980 |
| Italia | 17 febbraio | 1981 | 18 maggio | 1981 |
| Liechtenstein | 6 novembre | 1979 | 1° agosto | 1980 |
| Lussemburgo | 14 settembre | 1977 | 1° agosto | 1980 |
| Macedonia | 24 febbraio | 1998 | 25 maggio | 1998 |
| Paesi Bassi* | 2 settembre | 1987 | 3 dicembre | 1987 |
| Regno Unito | 16 novembre | 1977 | 1° agosto | 1980 |
| Svezia | 3 marzo | 1978 | 1° agosto | 1980 |
| Svizzera | 9 novembre | 1977 | 1° agosto | 1980 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:http://conventions.coe.int, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
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