0.232.143.1•Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti
0.232.143.1Multilateral International Treaty7 ott 1975
Conchiuso a Strasburgo il 24 marzo 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19721
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1975
(Stato 28 settembre 2022)
Le Parti Contraenti,
Considerando che l’adozione, sul piano mondiale, di un sistema uniforme per la classificazione dei brevetti, dei certificati d’autore d’invenzione, dei modelli d’utilità e dei certificati d’utilità è d’interesse generale e atta a stabilire una più stretta cooperazione internazionale nonché a favorire l’armonizzazione dei sistemi giuridici nel campo della proprietà industriale;
Riconoscendo l’importanza della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti d’invenzione, del 19 dicembre 19542con la quale il Consiglio d’Europa ha istituito la classificazione internazionale dei brevetti d’invenzione;
Tenuto conto del valore universale di questa classificazione e dell’importanza che essa riveste per tutti i paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale3;
Consapevoli dell’importanza che questa classificazione presenta per i paesi in via di sviluppo, aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna, in costante progresso;
Visto l’articolo 19 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 18834, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 19005, a Washington il 2 giugno 19116, all’Aia il 6 novembre 19257, a Londra il 2 giugno 19348, a Lisbona il 31 ottobre 19589e a Stoccolma il 14 luglio 196710,
hanno convenuto quanto segue:
I paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune, chiamata «classificazione internazionale dei brevetti» (denominata in seguito «classificazione internazionale»), per i brevetti d’invenzione, i certificati d’autore d’invenzione, i modelli d’utilità e i certificati d’utilità.
1) La classificazione è redatta nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede.
2) L’Ufficio internazionale dell’Organizzazione (denominato in seguito «Ufficio internazionale»), previa consultazione dei governi interessati e sulla base di una traduzione proposta da questi governi o ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non abbia incidenze finanziarie sul bilancio dell’Unione particolare o sull’Organizzazione, redige dei testi ufficiali nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa e nelle altre lingue che l’Assemblea, di cui all’articolo 7, potrà designare.
1) La classificazione ha carattere esclusivamente amministrativo.
2) Ciascun paese dell’Unione particolare ha la facoltà di applicare la classificazione come sistema principale o come sistema ausiliario.
3) Le amministrazioni competenti dei paesi dell’Unione particolare faranno figurare
i) nei brevetti, certificati d’autore d’invenzione, modelli d’utilità e certificati d’utilità da esse rilasciati, nonché nelle domande di tali titoli di protezione, siano esse pubblicate o soltanto messe a disposizione del pubblico per consultazione, ii) nelle comunicazioni con le quali i periodici ufficiali rendono nota la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico dei documenti citati nel comma i),
i simboli completi della classificazione attribuiti all’invenzione che forma oggetto del documento citato nel comma i).
4) All’atto della firma del presente accordo o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione: i) ciascun paese può dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi o sottogruppi della classificazione nelle domande di cui all’alinea 3), unicamente messe a disposizione del pubblico per consultazione, né nelle relative comunicazioni; ii) ciascun paese che non procede all’esame, immediato o differito, della novità delle invenzioni e la cui procedura di rilascio dei brevetti o di altri titoli di protezione non prevede una ricerca sullo stato della tecnica, può dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi e sottogruppi della classificazione dei documenti e nelle comunicazioni di cui all’alinea 3). Se queste condizioni si verificano soltanto per talune categorie di titoli di protezione o per taluni rami della tecnica, tale paese può far uso della riserva soltanto entro questi limiti.
5) I simboli della classificazione, preceduti dalla menzione «classificazione internazionale dei brevetti» o da un’abbreviazione stabilita dal Comitato di esperti di cui all’articolo 5, saranno stampati, in caratteri neri o in altro modo ben visibile, nel margine in alto di ogni documento di cui all’alinea 3) i) nel quale devono figurare.
6) Se un paese dell’Unione particolare affida il rilascio dei brevetti ad un’amministrazione intergovernativa, esso deve prendere tutti i provvedimenti di sua competenza affinché la detta amministrazione applichi la classificazione conformemente al presente articolo.
1) È istituito un Comitato di esperti nel quale ciascun paese dell’Unione particolare è rappresentato.
3) Il Comitato di esperti: i) modifica la classificazione; ii) rivolge ai paesi dell’Unione particolare delle raccomandazioni tendenti a facilitare l’utilizzazione della classificazione e a promuoverne l’applicazione uniforme; iii) presta la sua assistenza per promuovere la cooperazione nella riclassificazione della documentazione che serve all’esame delle invenzioni, tenendo conto in particolar modo delle necessità dei paesi in via di sviluppo; iv) prende qualsiasi altro provvedimento che, senza aver incidenze finanziarie sul bilancio dell’Unione particolare o sull’Organizzazione, sia tale da facilitare ai paesi in via di sviluppo l’applicazione della classificazione; v) è abilitato a istituire dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.
4) Il Comitato di esperti adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento dà alle organizzazioni intergovernative citate nell’alinea 2) a) che sono in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione la possibilità di partecipare alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del Comitato di esperti.
5) Proposte di modificazioni della classificazione possono essere avanzate dall’amministrazione competente di qualsiasi paese dell’Unione particolare, dall’Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato di esperti in virtù dell’alinea 2) a) e da tutte le altre organizzazioni espressamente invitate dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all’Ufficio internazionale, che le sottopone ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori almeno due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nella quale esse saranno esaminate.
1) Tutte le decisioni del Comitato di esperti relative a modificazioni apportate alla classificazione, nonché le raccomandazioni del Comitato di esperti, sono notificate dall’Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei paesi membri dell’Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d’invio delle notificazioni.
2) L’Ufficio internazionale inserisce nella classificazione le modificazioni entrate in vigore. Le modificazioni formano oggetto di avvisi pubblicati nei periodici designati dall’Assemblea prevista nell’articolo 7.
5) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
4) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate: i) i contributi dei paesi dell’Unione particolare; ii) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare; iii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) i canoni d’affitto, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3) i), i paesi dell’Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione. b) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi. c) I contributi sono dovuti al 1° gennaio di ogni anno. d) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell’Unione particolare, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va riportato secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da revisori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
1) Il presente accordo può essere riveduto periodicamente da conferenze speciali dei paesi dell’Unione particolare.
2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall’Assemblea.
3) Gli articoli 7, 8, 9 e 11 possono essere modificati sia da conferenze di revisione, sia secondo le disposizioni dell’articolo 11.
1) Proposte di modificazione degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese dell’Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai paesi dell’Unione particolare almeno sei mesi prima che esse vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 7 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
1) Qualsiasi paese che faccia parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può essere ammesso a far parte del presente accordo: i) con l’apposizione della firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3) Sono applicabili al presente accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
4) L’alinea 3) non potrà in nessun caso essere interpretato come se implicasse il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque paese dell’Unione particolare della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente accordo è reso applicabile da un altro paese in virtù del detto alinea.
2) La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accettazione di tutte le clausole e l’ammissione a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.
Il presente accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
1) Ciascun paese potrà denunciare il presente accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
3) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione particolare.
2) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa e nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai governi di tutti i paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e al Segretario generale del Consiglio d’Europa: i) le firme; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione; iii) la data di entrata in vigore del presente accordo; iv) le riserve concernenti l’applicazione della classificazione; v) le accettazioni di modificazioni del presente accordo; vi) le date di entrata in vigore di queste modificazioni; vii) le denunce ricevute.
1) Nei due anni che seguono l’entrata in vigore del presente accordo, i paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell’Unione particolare possono, qualora lo desiderino, esercitare in seno al Comitato di esperti i diritti di cui godrebbero se fossero membri dell’Unione particolare.
2) Nei tre anni che seguono la scadenza del termine previsto nell’alinea 1) i paesi di cui a detto alinea possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti e, se questi decide in tal senso, a quelle dei sottocomitati e gruppi di lavoro da esso istituiti. Durante questo triennio, essi possono presentare proposte di modificazioni della classificazione in virtù dell’articolo 5.5) e ricevono notificazione delle decisioni e raccomandazioni del Comitato di esperti in virtù dell’articolo 6.1).
3) Nei cinque anni che seguono l’entrata in vigore del presente accordo, i paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell’Unione particolare possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell’Assemblea e, se questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.
In fede di che i plenipotenziari autorizzati hanno firmato il presente accordo.Fatto a Strasburgo il 24 marzo 1971.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 24 luglio | 2006 A | 24 luglio | 2007 |
| Arabia Saudita | 16 ottobre | 2020 A | 16 ottobre | 2021 |
| Argentina | 13 settembre | 2007 A | 13 settembre | 2008 |
| Armenia | 6 dicembre | 2004 A | 6 dicembre | 2005 |
| Australia* | 7 novembre | 1974 A | 12 novembre | 1975 |
| Austria | 3 luglio | 1974 | 7 ottobre | 1975 |
| Azerbaigian | 14 luglio | 2003 A | 14 luglio | 2004 |
| Belarus | 12 marzo | 1998 A | 12 marzo | 1999 |
| Belgio* | 30 giugno | 1975 | 4 luglio | 1976 |
| Bosnia e Erzegovina | 27 ottobre | 2008 A | 27 ottobre | 2009 |
| Brasile | 3 ottobre | 1974 | 7 ottobre | 1975 |
| Bulgaria | 27 novembre | 2000 A | 27 novembre | 2001 |
| Canada | 11 gennaio | 1995 A | 11 gennaio | 1996 |
| Ceca, Repubblica* | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina* | 17 giugno | 1996 A | 19 giugno | 1997 |
| Corea (Nord) | 21 novembre | 2001 A | 21 novembre | 2002 |
| Corea (Sud) | 8 ottobre | 1998 A | 8 ottobre | 1999 |
| Croazia | 25 novembre | 1999 A | 25 novembre | 2000 |
| Cuba* | 9 novembre | 1995 A | 9 novembre | 1996 |
| Danimarca | 9 gennaio | 1973 | 7 ottobre | 1975 |
| Egitto | 8 ottobre | 1974 A | 17 ottobre | 1975 |
| Emirati Arabi Uniti | 17 febbraio | 2021 A | 17 febbraio | 2022 |
| Estonia | 24 febbraio | 1996 A | 27 febbraio | 1997 |
| Finlandia* | 14 maggio | 1975 | 16 maggio | 1976 |
| Francia* | 16 novembre | 1972 | 7 ottobre | 1975 |
| Germania | 13 luglio | 1973 | 7 ottobre | 1975 |
| Giappone | 16 agosto | 1976 | 18 agosto | 1977 |
| Grecia | 21 ottobre | 1996 | 21 ottobre | 1997 |
| Guinea* | 5 agosto | 1996 A | 5 agosto | 1997 |
| Irlanda* | 19 aprile | 1972 A | 7 ottobre | 1975 |
| Israele | 7 ottobre | 1974 A | 7 ottobre | 1975 |
| Italia* | 28 marzo | 1979 | 30 marzo | 1980 |
| Kazakstan | 24 gennaio | 2002 A | 24 gennaio | 2003 |
| Kirghizistan | 10 settembre | 1998 A | 10 settembre | 1999 |
| Lussemburgo* | 6 aprile | 1976 | 9 aprile | 1977 |
| Macedonia del Nord | 30 maggio | 2002 A | 30 maggio | 2003 |
| Malawi | 24 luglio | 1995 A | 24 luglio | 1996 |
| Messico | 26 ottobre | 2000 A | 26 ottobre | 2001 |
| Moldova | 1° settembre | 1997 A | 1° settembre | 1998 |
| Monaco* | 10 giugno | 1975 | 13 giugno | 1976 |
| Mongolia | 16 marzo | 2001 A | 16 marzo | 2002 |
| Montenegro | 6 gennaio | 2012 A | 6 gennaio | 2013 |
| Norvegia* | 30 gennaio | 1973 | 7 ottobre | 1975 |
| Paesi Bassi | 13 settembre | 1974 | 7 ottobre | 1975 |
| Aruba | 13 settembre | 1974 | 7 ottobre | 1975 |
| Curaçao | 13 settembre | 1974 | 7 ottobre | 1975 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 13 settembre | 1974 | 7 ottobre | 1975 |
| Sint Maarten | 13 settembre | 1974 | 7 ottobre | 1975 |
| Perù* | 18 luglio | 2022 A | 18 luglio | 2023 |
| Polonia | 4 dicembre | 1996 A | 4 dicembre | 1997 |
| Portogallo | 28 aprile | 1978 A | 1° maggio | 1979 |
| Regno Unito* | 26 maggio | 1972 | 7 ottobre | 1975 |
| Romania | 31 marzo | 1998 A | 31 marzo | 1999 |
| Russia* | 30 settembre | 1975 A | 3 ottobre | 1976 |
| Serbia | 15 luglio | 2009 | 15 luglio | 2010 |
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia* | 10 maggio | 2001 A | 10 maggio | 2002 |
| Spagna* | 26 novembre | 1974 | 29 novembre | 1975 |
| Stati Uniti | 21 dicembre | 1973 | 7 ottobre | 1975 |
| Suriname | 16 novembre | 1976 S | 25 novembre | 1975 |
| Svezia | 17 maggio | 1973 | 7 ottobre | 1975 |
| Svizzera | 20 dicembre | 1972 | 7 ottobre | 1975 |
| Tagikistan | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Trinidad e Tobago | 20 dicembre | 1995 A | 20 dicembre | 1996 |
| Turchia | 1° ottobre | 1995 A | 1° ottobre | 1996 |
| Turkmenistan | 7 marzo | 2006 A | 7 marzo | 2007 |
| Ucraina | 7 aprile | 2009 A | 7 aprile | 2010 |
| Uruguay | 19 ottobre | 1999 A | 19 ottobre | 2000 |
| Uzbekistan | 12 ottobre | 2001 A | 12 ottobre | 2002 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/ > Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
RU 1975 1813 ↩
[RU 1967 899, 1968 1320,RU 1975 1830] ↩
RS 0.232.01 /.04 ↩
[RU 7 517 16 365] ↩
[RU 19 213] ↩
[CS 11 929] ↩
RS 0.232.01 ↩
RS 0.232.02 ↩
RS 0.232.03 ↩
RS 0.232.04 ↩
[RU 1967 899, 1968 1320.RU 1975 1830] ↩
RS 0.230 ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 25 feb. 1982 (RU 1983 1093). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 25 feb. 1982 (RU 1983 1093). ↩
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