0.232.145.1•Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti
0.232.145.1Multilateral International Treaty19 ago 1981
Conchiuso a Budapest il 28 aprile 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19811
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 maggio 1981
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 1981
(Stato 19 giugno 2025)
Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati «gli Stati contraenti») sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione: i) ogni riferimento ad un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti d’invenzione, ai certificati di autore d’invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti o certificati completivi, ai certificati di autore d’invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi; ii) si deve intendere per «deposito di un microrganismo», secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d’esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un’autorità internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell’autorità internazionale di deposito, o detta trasmissione e detta conservazione assieme; iii) si deve intendere per «procedura in materia di brevetti» qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto; iv) si deve intendere per «pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti» la pubblicazione ufficiale, o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione, di una domanda di brevetto o di un brevetto; v) si deve intendere per «organizzazione intergovernativa di proprietà industriale» un’organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtù dell’articolo 9.l); vi) si deve intendere per «ufficio della proprietà industriale» un’autorità di uno Stato contraente o di un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale competente per il rilascio di brevetti; vii) si deve intendere per «istituzione di deposito» un’istituzione che assicura il ricevimento, l’accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi; viii) si deve intendere per «autorità internazionale di deposito» un’istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorità internazionale di deposito conformemente all’articolo 7; ix) si deve intendere per «depositante» la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un’autorità internazionale di deposito, la quale lo riceve e lo accetta, ed ogni avente causa di tale persona; x) si deve intendere per «Unione» l’Unione di cui all’articolo 1; xi) si deve intendere per «Assemblea» l’Assemblea di cui all’articolo 10; xii) si deve intendere per «Organizzazione» l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale; xiii) si deve intendere per «Ufficio internazionale» l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI); xiv) si deve intendere per «Direttore generale» il Direttore generale dell’Organizzazione; xv) si deve intendere per «Regolamento d’esecuzione» il Regolamento d’esecuzione2di cui all’articolo 12.
2) Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione, nessuno Stato contraente può esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione o esigenze supplementari.
questa autorità notifica al depositante, immediatamente dopo aver costatato di essere nell’impossibilità di consegnare dei campioni, tale impossibilità e gliene indica il motivo; fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale.
ii) può essere effettuato presso un’altra autorità internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a) ii).
c) Ogni nuovo deposito è accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l’affermazione del depositante è contestata, l’onere della prova è disciplinato dal diritto applicabile.
d) Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e), il nuovo deposito è trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalità del microrganismo, oggetto del deposito iniziale, avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a).
e) Quando il comma b) i) è applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l’interruzione dell’esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i), è stata pubblicata da parte dell’Ufficio internazionale, il termine di tre mesi di cui al comma d) è computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione.
2) Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un’altra autorità internazionale di deposito, il diritto previsto al paragrafo 1) a) non esiste fintanto che tale autorità è in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.
Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l’esportazione dal suo territorio o l’importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi è limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtù del presente Trattato se non quando la restrizione è necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l’ambiente.
1) Per aver diritto allo status di autorità internazionale di deposito, un’istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale; in tal caso, l’istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.
2) L’istituzione di deposito deve, in qualità di autorità internazionale di deposito: i) avere un’esistenza permanente; ii) possedere, conformemente al Regolamento d’esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtù del presente Trattato; iii) essere imparziale e oggettiva; iv) essere, ai fini del deposito, a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni; v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi, esaminare la loro vitalità e conservarli, conformemente al Regolamento d’esecuzione; vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalità, conformemente al Regolamento d’esecuzione; vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d’esecuzione; viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d’esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.
3) Il Regolamento d’esecuzione prevede i provvedimenti da prendere: i) quando un’autorità internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l’esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite; ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito di un’autorità internazionale di deposito.
3) Il Regolamento d’esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
3) Il Regolamento d’esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
2) In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi disposizione del presente Trattato o del Regolamento d’esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto: i) alla data dell’entrata in vigore della revisione o della modificazione, se la notificazione è stata ricevuta prima di tale data; ii) alla data indicata nella notificazione o, in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notificazione, se questa è stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i).
3) Oltre al caso contemplato al paragrafo 2), ogni organizzazione di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro prende effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo è ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha preso effetto.
4) Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3), da parte di un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, la cui comunicazione secondo l’articolo 7.1) ha condotto all’acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito da parte di un’istituzione di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro.
5) La dichiarazione di cui al paragrafo 1) a), la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3), le assicurazioni fornite in virtù dell’articolo 6.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all’articolo 7.1) a), la richiesta presentata in virtù dell’articolo 8.1) e la comunicazione di ritiro di cui all’articolo 8.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell’organo sovrano dell’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.
3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto.
8) L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.
1) L’Ufficio internazionale: i) svolge i compiti amministrativi spettanti all’Unione, in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione o dall’Assemblea; ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell’Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l’Unione.
2) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta.
3) Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l’Unione.
1) Il Regolamento d’esecuzione contiene regole concernenti: i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d’esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni; ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo; iii) tutti i dettagli utili per l’attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
2) Il Regolamento d’esecuzione è adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi è annesso.
3) L’Assemblea può modificare il Regolamento d’esecuzione.
5) In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d’esecuzione, fa fede il testo del Trattato.
1) Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.
2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall’Assemblea.
3) Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all’articolo 14.
1) Ogni Stato membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.
1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
2) Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest’ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.
1) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale.
2) La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.
3) Uno Stato contraente non può far uso della facoltà di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli è divenuto parte al presente Trattato.
4) La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all’articolo 7.1) a) riguardo ad un’istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorità internazionale di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).
2) Il presente Trattato rimane aperto alla firma, a Budapest, fino al 31 dicembre 1977.
1) L’originale del presente Trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.
2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all’articolo 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtù dell’articolo 9.1) a), nonché al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
3) Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché, su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che può presentare una dichiarazione in virtù dell’articolo 9.1) a).
Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale e agli Stati non membri dell’Unione ma membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi): i) le firme apposte secondo l’articolo 18; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l’articolo 15.2); iii) le dichiarazioni presentate secondo l’articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l’articolo 9.2) o 3); iv) la data d’entrata in vigore del presente Trattato secondo l’articolo 16.1); v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l’articolo 8; vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l’articolo 14.3); vii) le modificazioni del Regolamento d’esecuzione; viii) le date d’entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d’esecuzione; ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l’articolo 17.
In fede di che i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Budapest, il ventotto aprile millenovecentosettantasette.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 19 giugno | 2003 A | 19 settembre | 2003 |
| Antigua e Barbuda | 25 marzo | 2019 A | 25 giugno | 2019 |
| Arabia Saudita | 16 ottobre | 2020 A | 16 gennaio | 2021 |
| Armenia | 6 dicembre | 2004 A | 6 marzo | 2005 |
| Australia | 7 aprile | 1987 A | 7 luglio | 1987 |
| Austria | 26 gennaio | 1984 | 26 aprile | 1984 |
| Azerbaigian | 14 luglio | 2003 A | 14 ottobre | 2003 |
| Bahamas | 3 giugno | 2025 A | 3 settembre | 2025 |
| Bahrein | 20 agosto | 2012 A | 20 novembre | 2012 |
| Belarus | 19 luglio | 2001 A | 19 ottobre | 2001 |
| Belgio | 15 settembre | 1983 A | 15 dicembre | 1983 |
| Bosnia ed Erzegovina | 27 ottobre | 2008 A | 27 gennaio | 2009 |
| Brunei | 24 aprile | 2012 A | 24 luglio | 2012 |
| Bulgaria | 19 luglio | 1978 | 19 agosto | 1980 |
| Canada | 21 giugno | 1996 A | 21 settembre | 1996 |
| Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cile | 5 maggio | 2011 | 5 agosto | 2011 |
| Cina | 1° aprile | 1995 A | 1° luglio | 1995 |
| Colombia* | 26 aprile | 2016 A | 26 luglio | 2016 |
| Corea (Nord) | 21 novembre | 2001 A | 21 febbraio | 2002 |
| Corea (Sud) | 28 dicembre | 1987 A | 28 marzo | 1988 |
| Costa Rica | 30 giugno | 2008 A | 30 settembre | 2008 |
| Croazia | 25 novembre | 1999 A | 25 febbraio | 2000 |
| Cuba | 19 novembre | 1993 A | 19 febbraio | 1994 |
| Danimarca | 1° aprile | 1985 | 1° luglio | 1985 |
| Dominicana, Repubblica | 3 aprile | 2007 A | 3 luglio | 2007 |
| El Salvador | 17 maggio | 2006 A | 17 agosto | 2006 |
| Emirati Arabi Uniti | 17 febbraio | 2021 A | 17 maggio | 2021 |
| Estonia | 14 giugno | 1996 A | 14 settembre | 1996 |
| Filippine | 21 luglio | 1981 A | 21 ottobre | 1981 |
| Finlandia | 1° giugno | 1985 | 1° settembre | 1985 |
| Francia | 21 febbraio | 1980 | 19 agosto | 1980 |
| Georgia | 30 maggio | 2005 A | 30 settembre | 2005 |
| Germania | 20 ottobre | 1980 | 20 gennaio | 1981 |
| Giappone | 19 maggio | 1980 A | 19 agosto | 1980 |
| Giordania | 14 agosto | 2008 A | 14 novembre | 2008 |
| Grecia | 30 luglio | 1993 A | 30 ottobre | 1993 |
| Guatemala | 14 luglio | 2006 A | 14 ottobre | 2006 |
| Honduras | 20 marzo | 2006 A | 20 giugno | 2006 |
| India | 17 settembre | 2001 A | 17 dicembre | 2001 |
| Indonesia | 13 luglio | 2022 A | 13 ottobre | 2022 |
| Irlanda | 15 settembre | 1999 A | 15 dicembre | 1999 |
| Islanda | 23 dicembre | 1994 A | 23 marzo | 1995 |
| Israele | 26 gennaio | 1996 A | 26 aprile | 1996 |
| Italia | 23 dicembre | 1985 | 23 marzo | 1986 |
| Kazakstan | 24 gennaio | 2002 A | 24 aprile | 2002 |
| Kirghizistan | 17 febbraio | 2003 A | 17 maggio | 2003 |
| Lettonia | 29 settembre | 1994 A | 29 dicembre | 1994 |
| Liechtenstein | 19 maggio | 1981 A | 19 agosto | 1981 |
| Lituania | 9 febbraio | 1998 A | 9 maggio | 1998 |
| Lussemburgo | 29 aprile | 2010 | 29 luglio | 2010 |
| Macedonia del Nord | 30 maggio | 2002 A | 30 agosto | 2002 |
| Malaysia | 31 marzo | 2022 A | 30 giugno | 2022 |
| Marocco | 20 aprile | 2011 A | 20 luglio | 2011 |
| Messico | 21 dicembre | 2000 A | 21 marzo | 2001 |
| Moldova | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Monaco | 23 ottobre | 1998 A | 23 gennaio | 1999 |
| Montenegro | 4 dicembre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Nicaragua | 10 maggio | 2006 A | 10 agosto | 2006 |
| Norvegia | 1° ottobre | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
| Nuova Zelanda* | 17 dicembre | 2018 A | 17 marzo | 2019 |
| Oman | 16 luglio | 2007 A | 16 ottobre | 2007 |
| Organisation eurasienne des brevets (OEAB)* | 5 gennaio | 2000 | 5 aprile | 2000 |
| Organisation européenne des brevets (OEB)* | 26 agosto | 1980 | 26 novembre | 1980 |
| Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)* | 10 agosto | 1998 | 10 novembre | 1998 |
| Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI)* | 15 dicembre | 2022 | 15 marzo | 2023 |
| Paesi Bassi | 2 aprile | 1987 | 2 luglio | 1987 |
| Aruba | 2 aprile | 1987 | 2 luglio | 1987 |
| Curaçao | 2 aprile | 1987 | 2 luglio | 1987 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 2 aprile | 1987 | 2 luglio | 1987 |
| Sint Maarten | 2 aprile | 1987 | 2 luglio | 1987 |
| Panama | 7 giugno | 2012 A | 7 settembre | 2012 |
| Paraguay | 5 maggio | 2023 A | 5 agosto | 2023 |
| Perù | 20 ottobre | 2008 A | 20 gennaio | 2009 |
| Polonia | 22 giugno | 1993 A | 22 settembre | 1993 |
| Portogallo | 16 luglio | 1997 A | 16 ottobre | 1997 |
| Qatar | 6 dicembre | 2013 A | 6 marzo | 2014 |
| Regno Unito | 29 settembre | 1980 | 29 dicembre | 1980 |
| Gibilterra | 1° gennaio | 2021 | 1° gennaio | 2021 |
| Guernesey | 1° gennaio | 2021 | 1° gennaio | 2021 |
| Man, Isola di | 1° gennaio | 2021 | 1° gennaio | 2021 |
| Romania | 25 giugno | 1999 A | 25 settembre | 1999 |
| Ruanda | 4 settembre | 2023 A | 4 dicembre | 2023 |
| Russia | 22 gennaio | 1981 | 22 aprile | 1981 |
| Serbia | 25 novembre | 1993 A | 25 febbraio | 1994 |
| Singapore | 23 novembre | 1994 A | 23 febbraio | 1995 |
| Slovacchia | 30 dicembre | 1992 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 12 dicembre | 1997 A | 12 marzo | 1998 |
| Spagna | 19 dicembre | 1980 | 19 marzo | 1981 |
| Stati Uniti | 24 settembre | 1979 | 19 agosto | 1980 |
| Sudafrica | 14 aprile | 1997 A | 14 luglio | 1997 |
| Svezia | 23 giugno | 1983 | 1° ottobre | 1983 |
| Svizzera | 19 maggio | 1981 | 19 agosto | 1981 |
| Tagikistan | 14 febbraio | 1994 S | 25 dicembre | 1991 |
| Trinidad e Tobago | 10 dicembre | 1993 A | 10 marzo | 1994 |
| Tunisia | 23 febbraio | 2004 A | 23 maggio | 2004 |
| Turchia | 31 agosto | 1998 A | 30 novembre | 1998 |
| Ucraina | 2 aprile | 1997 A | 2 luglio | 1997 |
| Ungheria | 11 luglio | 1978 | 19 agosto | 1980 |
| Uruguay | 7 ottobre | 2024 A | 7 gennaio | 2025 |
| Uzbekistan | 12 ottobre | 2001 A | 12 gennaio | 2002 |
| Vietnam | 1° marzo | 2021 A | 1° giugno | 2021 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int> Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
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