0.232.149.514•Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d’invenzione
0.232.149.514Bilateral International Treaty1 apr 1980
(Trattato sui brevetti)
Conchiuso il 22 dicembre 1978
Approvato dall’Assemblea federale il 4 dicembre 19791
Strumenti di ratificazione scambiati il 24 gennaio 1980
Entrato in vigore il 1° aprile 1980
(Stato 22 aprile 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza il Principe regnante del Liechtenstein,
animati dal desiderio di garantire nei loro due Paesi effetto unitario ai brevetti d’invenzione;
considerando la cooperazione internazionale nel campo della protezione delle invenzioni;
desiderosi di rinforzare, nel mutuo interesse, le relazioni che, in virtù del Trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 29 marzo 19232, esistono tra i loro due Paesi nel campo della proprietà industriale per la protezione delle invenzioni;
hanno convenuto
di concludere a questo scopo un trattato, che costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della Convenzione del 5 ottobre 19733sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e un trattato di brevetto regionale ai sensi dell’articolo 45 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 19704(Trattato di cooperazione), e hanno designato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
La Svizzera ed il Principato del Liechtenstein costituiscono, per i brevetti d’invenzione, un territorio unitario di protezione.
Un brevetto europeo può essere ottenuto soltanto per la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein designati congiuntamente secondo l’articolo 149 della Convenzione sul brevetto europeo. La designazione dell’uno vale come designazione dei due Stati contraenti.
2. Per territorio nazionale ai sensi della legislazione sui brevetti si deve intendere il territorio unitario di protezione; è riservato l’articolo 8 del presente trattato.
3. Il diritto applicabile secondo il capoverso 1 è indicato nell’allegato al presente trattato. I complementi e le modificazioni dell’allegato saranno comunicati dal Consiglio federale svizzero al Governo del Principato del Liechtenstein che provvede da parte sua alla pubblicazione. Se il Governo del Principato del Liechtenstein solleva obiezioni in merito all’introduzione nell’allegato di una prescrizione legale svizzera, è applicabile l’articolo 16.
Le persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein possono essere nominate mandatarie nelle procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale, a condizione che, secondo il diritto del Liechtenstein, esse siano autorizzate ad assicurare, a titolo professionale, la rappresentanza in materia di brevetti.
Nelle pubblicazioni che escono dopo l’entrata in vigore del presente trattato, l’Istituto federale della proprietà intellettuale segnala in modo appropriato che i brevetti d’invenzione sono validi per il territorio unitario di protezione.
2. Le infrazioni alla legislazione sui brevetti sono perseguite e giudicate in prima e in seconda istanza dai tribunali del Principato del Liechtenstein.
3. Le autorità del Liechtenstein che, in materia di brevetti, sono competenti in merito al perseguimento penale, al giudizio civile e penale e all’esecuzione delle decisioni civili e penali, hanno i medesimi diritti e doveri delle autorità svizzere corrispondenti.
Le decisioni civili e penali, pronunciate in materia di brevetti dai tribunali del Principato del Liechtenstein, possono, conformemente alle disposizioni di procedura applicabili in virtù del presente trattato, essere impugnate mediante ricorso al Tribunale federale.
Le autorità della Svizzera e del Liechtenstein che, in materia di brevetti, sono competenti in merito al perseguimento penale, al giudizio civile e penale e all’esecuzione delle decisioni civili e penali, hanno diritto e sono tenute all’assistenza reciproca come la Confederazione ed i Cantoni e i Cantoni tra di loro; è riservata la legislazione degli Stati contraenti in materia di estradizione.
Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati contraenti possono corrispondere direttamente fra di loro.
Il presente trattato è parimente applicabile ai brevetti d’invenzione rilasciati validamente per la Svizzera prima della sua entrata in vigore.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.Fatto a Vaduz, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 22 dicembre 1978.
| Per la Confederazione Svizzera: Paul Braendli | Per il Principato del Liechtenstein: Hans Brunhart |
|---|
| Allegato I | – Elenco degli atti normativi federali applicabili al Principato del Liechtenstein |
|---|---|
| Allegato II | – Elenco dei trattati internazionali applicabili al Principato del Liechtenstein |
RU 1980 285; FF 1979 II 261 RU 1980 284 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.232.142.2 ↩
RS 0.232.141.1 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 232.149.514.1 ↩
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