Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero

0.274.161Multilateral International Treaty20 nov 1970

Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968

Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19701

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 agosto 1970

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970

(Stato 25  maggio 2020)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

convinti che l’istituzione di un sistema di cooperazione internazionale, inteso a facilitare alle autorità giudiziarie lo scambio d’informazioni sul diritto estero, contribuirebbe a conseguire tale scopo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. Le Parti Contraenti si obbligano a fornirsi, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, le informazioni concernenti il loro diritto civile e commerciale, la loro procedura civile e commerciale e l’organizzazione giudiziaria.
  2. Due o più Parti Contraenti possono tuttavia convenire di allargare, per quanto le concerne, il campo d’applicazione della presente Convenzione a settori diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente. Il testo dell’accordo così convenuto dev’essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 2 Organi nazionali di collegamento
  1. Per l’applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte Contraente istituisce o designa un organo unico2(appresso: «organo di ricezione»), incaricato di:
    1. ricevere le domande d’informazione, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1, provenienti da un’altra Parte Contraente;
    2. soddisfare tali domande, conformemente all’articolo 6.

Tale organo dev’essere un servizio ministeriale o un altro ente statale. 2. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà d’istituire o designare uno o più organi3(appresso: «organi di trasmissione»), incaricati di ricevere le domande d’informazione, provenienti dalle sue autorità giudiziarie, e di trasmetterle al competente organo di ricezione straniero. Il compito dell’organo di trasmissione può essere affidato all’organo di ricezione. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo del proprio organo di ricezione e, ove occorra, del suo o dei suoi organi di trasmissione.

Art. 3 Autorità abilitate a formulare la domanda d’informazione
  1. La domanda d’informazione deve sempre emanare da un’autorità giudiziaria, anche se non è stata formulata da quest’ultima. Essa può essere presentata solo se l’azione è già stata promossa.
  2. Qualsiasi Parte Contraente, se non ha istituito o designato organi di trasmissione, può indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quale delle sue autorità è considerata autorità giudiziaria secondo il paragrafo precedente.
  3. Due o più Parti Contraenti possono convenire di allargare, per quanto le concerne, l’applicazione della presente Convenzione alle domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie. Il tenore dell’accordo così convenuto va comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 4 Contenuto della domanda d’informazione
  1. La domanda d’informazione deve indicare l’autorità giudiziaria da cui emana come anche la natura della questione. Essa deve precisare, nel modo possibilmente più esatto, i punti riguardo ai quali è chiesta l’informazione sul diritto dello Stato richiesto e, nel caso in cui sussistano parecchi sistemi giuridici in detto Stato, il sistema circa il quale è chiesta l’informazione.
  2. La domanda dev’essere corredata di un esposto sui fatti, necessario tanto per una buona comprensione, quanto per la formulazione di una risposta esatta; nella misura in cui si rivelino necessarie per definire maggiormente la portata della domanda, possono essere allegate copie di atti.
  3. La domanda può concernere, a titolo completivo, punti riguardanti settori diversi da quelli menzionati nell’articolo 1 paragrafo 1, qualora siano vincolati ai punti principali della domanda.
  4. La domanda, ove non sia formulata da un’autorità giudiziaria, deve essere corredata della decisione d’autorizzazione di quest’ultima autorità.
Art. 5 Trasmissione della domanda d’informazione

La domanda d’informazione dev’essere presentata direttamente all’organo di ricezione dello Stato richiesto da un organo di trasmissione oppure, mancando tale organo, dall’autorità giudiziaria da cui essa emana.

Art. 6 Autorità abilitate a rispondere
  1. L’organo di ricezione cui è presentata una domanda d’informazione può, sia formulare direttamente la risposta, sia trasmettere la domanda a un altro ente statale o ufficiale onde formuli la risposta.
  2. L’organo di ricezione, in casi appropriati o per motivi d’ordine amministrativo, può trasmettere la domanda a un organismo privato o a un giurista qualificato, incaricato di formulare la risposta.
  3. Qualora l’applicazione del paragrafo precedente può cagionare spese, l’organo di ricezione, prima di eseguire la trasmissione menzionata in detto paragrafo, indica, all’autorità da cui emana la domanda, l’organismo privato oppure il o i giuristi cui verrà trasmessa la domanda; in tale caso, esso le comunica, con la maggior precisione possibile, l’ammontare delle spese previste, chiedendo il suo consenso.
Art. 7 Contenuto della risposta

Lo scopo della risposta è quello di fornire informazioni, oggettive ed imparziali, sul diritto dello Stato richiesto all’autorità da cui emana la domanda. Essa deve comprendere, secondo il caso, la fornitura di testi legislativi e normativi nonché di decisioni della giurisprudenza. Essa va corredata, nella misura reputata necessaria per una buona informazione del richiedente, di documenti completivi, come estratti d’opere dottrinali e lavori preparatori e, eventualmente, di commenti completivi.

Art. 8 Effetti della risposta

Le informazioni contenute nella risposta non vincolano l’autorità giudiziaria da cui emana la domanda.

Art. 9 Comunicazione della risposta

La risposta è inviata dall’organo di ricezione all’organo di trasmissione, se la domanda è stata trasmessa da quest’ultimo, o all’autorità giudiziaria, se quest’ultima l’ha adito direttamente.

Art. 10 Obbligo di rispondere
  1. L’organo di ricezione cui è stata presentata una domanda d’informazione deve soddisfarla, con riserva delle disposizioni dell’articolo 11, conformemente alle norme dell’articolo 6.
  2. Qualora la risposta non sia formulata dall’organo di ricezione stesso, quest’ultimo è segnatamente tenuto a provvedere affinché la risposta sia fornita conformemente all’articolo 12.
Art. 11 Deroghe all’obbligo di rispondere

Lo Stato richiesto può rifiutare di soddisfare la domanda d’informazione qualora i suoi interessi siano lesi dalla vertenza a cagione della quale è stata formulata la domanda oppure qualora reputi che la risposta sarebbe di natura tale da compromettere la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 12 Termine della risposta

La risposta a una domanda d’informazione deve essere fornita nel termine possibilmente più breve. Nondimeno, se l’elaborazione della risposta esige un lungo termine, l’organo di ricezione ne informa l’autorità straniera che l’ha adito, indicando, se possibile, la data in cui la risposta potrà essere probabilmente comunicata.

Art. 13 Informazioni completive
  1. L’organo di ricezione, come anche l’organo o la persona che quest’ultimo, conformemente all’articolo 6, ha incaricato di rispondere, può chiedere all’autorità da cui emana la domanda, le informazioni completive che reputa necessarie per l’elaborazione della risposta.
  2. La domanda d’informazioni completive va trasmessa all’organo di ricezione, conformemente alla procedura di comunicazione della risposta, prevista all’articolo 9.
Art. 14 Lingue
  1. La domanda d’informazione e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua o in una lingua ufficiale dello Stato richiesto oppure corredati di una traduzione in detta lingua. La risposta va invece redatta nella lingua dello Stato richiesto.
  2. Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.
Art. 15 Spese
  1. La risposta non può provocare il rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle previste nel paragrafo 3 dell’articolo 6, addossate allo Stato da cui emana la domanda.
  2. Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.
Art. 16 Stati federali

In uno Stato federale, le funzioni esercitate dall’organo di ricezione, diverse da quelle previste all’alinea a del paragrafo 1 dell’articolo 2, possono essere attribuite ad altri organi statali, per motivi di natura costituzionale.

Art. 17 Entrata in vigore della Convenzione
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o d’accettazione.
  3. Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.
Art. 18 Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d’Europa
  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
  2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.
Art. 19 Applicazione territoriale della Convenzione
  1. Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
  2. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.
  3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell’articolo 20 della presente Convenzione.
Art. 20 Durata della Convenzione e disdetta
  1. La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.
  2. Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
Art. 21 Funzioni del Segretario Generale del Consiglio d’Europa

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione;
  3. qualsiasi data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 17;
  4. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle norme del paragrafo 2 dell’articolo 1, del paragrafo 3 dell’articolo 2, del paragrafo 2 dell’articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 19;
  5. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Successione (S)
Entrata in vigore
Albania17 maggio200118 agosto2001
Austria4 ottobre19715 gennaio1972
Azerbaigian26 giugno2000 A27 settembre2000
Belarus2 luglio1997 A3 ottobre1997
Belgio16 ottobre197317 gennaio1974
Bosnia ed Erzegovina*17 maggio201318 agosto2013
Bulgaria31 gennaio1991 A1° maggio1991
Ceca, Repubblica24 giugno199825 settembre1998
Cipro16 aprile196917 dicembre1969
Costa Rica15 marzo1976 A16 giugno1976
Croazia*6 febbraio20147 maggio2014
Danimarca9 marzo197010 giugno1970
Estonia28 aprile199729 luglio1997
Finlandia4 luglio19905 ottobre1990
Francia10 aprile197211 luglio1972
Dipartimenti e territori d’oltre
mare
10 aprile197211 luglio1972
Georgia18 marzo1999 A19 giugno1999
Germania*18 dicembre197419 marzo1975
Grecia5 ottobre19776 gennaio1978
Islanda2 ottobre19693 gennaio1970
Italia10 aprile197211 luglio1972
Lettonia5 agosto19986 novembre1998
Liechtenstein6 novembre1972 A7 febbraio1973
Lituania16 ottobre199617 gennaio1997
Lussemburgo14 settembre197715 dicembre1977
Macedonia del Nord15 gennaio200316 aprile2003
Malta22 gennaio196917 dicembre1969
Marocco19 giugno2013 A20 settembre2013
Messico21 febbraio2003 A22 maggio2003
Moldova*14 marzo200215 giugno2002
Monaco*1° settembre20172 dicembre2017
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Norvegia30 ottobre19691° febbraio1970
Paesi Bassi1° dicembre19762 marzo1977
Aruba1° gennaio1986 A1° gennaio1986
Polonia14 settembre199215 dicembre1992
Portogallo7 agosto19788 novembre1978
Regno Unito16 settembre196917 dicembre1969
Jersey12 marzo197012 marzo1970
Romania26 aprile1991 A27 luglio1991
Russia12 febbraio1991 A13 maggio1991
Serbia30 maggio2002 A31 agosto2002
Slovacchia5 dicembre19966 marzo1997
Slovenia1° aprile19982 luglio1998
Spagna19 novembre1973 A20 febbraio1974
Svezia30 ottobre19691° febbraio1970
Svizzera19 agosto197020 novembre1970
Turchia19 dicembre197520 marzo1976
Ucraina*13 giugno1994 A14 settembre1994
Ungheria16 novembre1989 A17 febbraio1990
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 18 mar. 1970 (RU 1970 1205).

  2. In Svizzera: «l’Ufficio federale della giustizia».

  3. In Svizzera: «l’Ufficio federale della giustizia».

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