Data il 1°/13 dicembre 1878
Entrata in vigore il 1° gennaio 1879
(Stato 1° gennaio 2013)
Tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, affine di agevolare dall’una e dall’altra Parte l’amministrazione della giustizia, è stato fatto il seguente accordo:
Le autorità giudiziarie svizzere e germaniche potranno tener corrispondenza d’officio immediata in tutti i casi in cui non è dai Trattati prescritta la corrispondenza diplomatica, o in cui ciò si mostri conveniente per causa di speciali circostanze.1
La presente Dichiarazione entra in vigore col primo gennaio 1879 e rimane vigente sino a che siano scorsi sei mesi dalla dinunzia data dall’una o dall’altra delle due Parti.
Contemporaneamente coll’esecuzione della medesima cessano d’aver vigore: la Convenzione conchiusa nell’anno 18682tra la Svizzera e la Prussia, nell’anno 1872 estesa all’Alsazia‑Lorena, relativamente alla corrispondenza immediata tra le autorità giudiziarie dell’una e dell’altra Parte, come pure gli Accordi intervenuti nell’anno 18573tra la Svizzera da una parte e la Baviera, il Württemberg e Baden dall’altra parte per il medesimo oggetto.
La presente Dichiarazione sarà scambiata con una Dichiarazione corrispondente del Dicastero degli affari esteri dell’Impero Germanico.
Elenco delle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania autorizzate, in materia penale e civile, a corrispondere direttamente con le autorità giudiziarie della Svizzera
Elenco delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria