Data il 1° febbraio 1913
Entrata in vigore il 1° maggio 1913
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,
desiderando, di comune accordo, semplificare le norme fin qui seguite per la trasmissione degli atti giudiziali o stragiudiziali e delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale, hanno concordato le seguenti disposizioni:
Art. 1
Gli atti giudiziali e stragiudiziali e le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale sono oggetto di trasmissioni dirette fra le autorità svizzere, il cui elenco è allegato, e, in Francia, i Procuratori della Repubblica.
Art. 2
L’autorità richiesta è quella nella cui giurisdizione si trova il destinatario dell’atto o deve essere eseguita la commissione rogatoria. In caso di incompetenza dell’autorità richiesta, questa trasmette l’atto o la commissione rogatoria direttamente all’autorità competente.
Art. 3
Le lettere con cui vengono trasmessi gli atti o le rogatorie saranno compilate in francese, secondo i formulari annessi alla presente dichiarazione.
Art. 4
Conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 10 della Convenzione internazionale dell’Aja relativa alla procedura civile, del 17 luglio 19051, gli atti la cui notificazione in Francia deve, per espressa domanda dell’autorità richiedente, aver luogo per mezzo di pubblici ufficiali, come pure le commissioni rogatorie da eseguirsi in Francia, saranno compilati in lingua francese, o accompagnati da una traduzione in questa lingua.
Gli atti la cui notificazione in Svizzera deve, per espressa domanda dell’autorità richiedente, aver luogo per mezzo di un pubblico ufficiale, come pure le commissioni rogatorie da eseguirsi in Svizzera, saranno compilati in una delle lingue qui sotto indicate, o accompagnati da una traduzione nelle dette lingue:
- in lingua francese, se la notificazione dell’atto o l’esecuzione della commissione rogatoria deve aver luogo nei Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Berna (distretti di Porrentruy, Delémont, Moutier, Courtelary, Franches‑Montagnes e Neuveville) e Vallese (distretti di Monthey, St‑Maurice, Martigny, Entremont, Conthey, Sion, Hérens e Sierre);
- in lingua tedesca, se la notificazione dell’atto o l’esecuzione della commissione rogatoria deve aver luogo nei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona, Zugo, Soletta, Basilea (Città e Campagna), Sciaffusa, Appenzello (Esterno e Interno), San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Berna (eccetto i distretti indicati al N.1) e Vallese (distretti di Loèche, Rarogne, Viège, Brigue e Conches);
- in lingua italiana, se la notificazione dell’atto o l’esecuzione della commissione rogatoria deve aver luogo nel Cantone Ticino.
Le traduzioni potranno essere legalizzate dalle persone che nello Stato richiedente sono autorizzate per legge o per consuetudine a tradurre gli atti prodotti davanti i tribunali di detto Stato.
Se l’autorità richiedente, nei casi in cui è a ciò obbligata dalla presente Dichiarazione, non allega le traduzioni, queste saranno fatte eseguire d’ufficio dall’autorità richiesta.
Art. 5
Per la notificazione di atti e per l’esecuzione di rogatorie non si rimborsano spese, fatta eccezione:
- per le spese previste dall’articolo 7 capoverso 2, dall’articolo 16 capoverso 2, e dall’articolo 23 della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 17 luglio 19052. Non sarà però chiesto il rimborso delle indennità pagate ai testimoni;
- per le spese di traduzione degli atti e delle rogatorie, quando queste traduzioni siano state fatte d’ufficio dall’autorità richiesta conformemente all’ultimo capo-verso dell’articolo 4 della presente Dichiarazione;
- per le spese d’invio degli atti d’esecuzione che, dato il loro volume o il loro peso, non possano essere spediti per la posta nè divisi in più colli.
Art. 6
Il rimborso delle spese menzionate all’articolo 5 sarà reclamato direttamente dall’autorità richiesta nell’inviare all’autorità richiedente gli atti d’esecuzione della domanda che le sarà stata diretta. L’autorità richiedente rimetterà, per mezzo di vaglia e franco di porto, l’ammontare delle spese all’indirizzo che le sarà stato indicato.
Art. 7
Le due parti contraenti non potranno, sul territorio dell’altra parte, far eseguire delle commissioni rogatorie nè far notificare degli atti dai loro agenti diplomatici e consolari. Potranno invece, conformemente all’ultimo capoverso dell’articolo 6 della Convenzione dell’Aja del 17 luglio 19053, far notificare degli atti per mezzo dei loro agenti, direttamente e senza coercizione, ai loro propri nazionali. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalità del destinatario dell’atto sarà determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la notificazione.
Art. 8
La Convenzione dell’Aja del 17 luglio 19054regolerà i rapporti fra le due parti, per tutto quanto concerne la trasmissione e la notificazione degli atti e l’esecuzione delle rogatorie, in quanto non vi sia derogato dalla presente Dichiarazione.
Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della Convenzione fra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 18695, e dal protocollo esplicativo ad essa allegato.
Art. 9
Tutte le differenze che sorgessero dall’applicazione della Convenzione dell’Aja del 17 luglio 19056e della presente Dichiarazione saranno regolate in via diplomatica.
Art. 10
La presente Dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo che sarà stata firmata. I suoi effetti cessano collo spirare di un termine di sei mesi dal giorno dell’avvenuta denunzia da parte di una o l’altra delle Parti contraenti.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, addì 1° febbraio 1913.
Elenco delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria
Modelli delle lettere previste all’articolo 3 della Dichiarazione
Modello di lettera
N o 1
N o 2
N o 3
N o 4
Frais à rembourser:
N o 5
N o 6
N o 7