Entrato in vigore il 18 agosto 1928
(Stato 18 agosto 1928)
Con Scambio di note del 15 marzo/18 agosto 1928 la Svizzera e la Polonia hanno conchiuso un Accordo su l’applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile1. Le disposizioni dell’Accordo sono le seguenti:
È stato stipulato, in base all’articolo 1 capoverso 1, e all’articolo 9 capoverso 1, della Convenzione, che gli atti giudiziari emananti da autorità svizzere e che devono essere notificati in Polonia, potranno essere trasmessi ai tribunali di circondario polacchi competenti dalla Legazione svizzera a Varsavia2. Per essere eseguite, le commissioni rogatorie saranno trasmesse dalla Legazione della Svizzera al Ministero polacco della giustizia.
Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie emananti da autorità polacche e che devono essere notificati o eseguiti in Svizzera, saranno trasmessi dalla Legazione3o dai consolati della Polonia alla Divisione della polizia4del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Le forme per la notificazione previste all’articolo 6 capoverso 1, della Convenzione dell’Aja non sono applicabili.
Da una parte e dall’altra si è rinunciato a mantenere la via diplomatica per ottenere l’exequatur delle decisioni relative alle spese e sborsi (art. 18, cpv. 3, della Convenzione dell’Aja5).
Per quanto concerne la questione delle lingue, sono applicabili per la notificazione degli atti e le commissioni rogatorie i principî stabiliti dalla Convenzione dell’Aja (art. 3 e 10). La domanda d’exequatur (in Svizzera: la domanda di rigetto dell’opposizione), ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 numero 3, della Convenzione, dovrà essere scritta nella lingua dell’autorità richiesta. Dovranno inoltre essere accompagnate da una traduzione in questa lingua il dispositivo e l’introduzione della decisione, nonchè le attestazioni designate al capoverso terzo, ma non i motivi della decisione.