Conchiuso il 21 dicembre 1926
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 19271
Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 novembre 1927
Entrato in vigore il 16 dicembre 1927
(Stato 2 maggio 2019)
Il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera
e
il Presidente della Repubblica Cecoslovacca,
prendendo come base per il regolamento delle relazioni giudiziarie tra i due Stati la Convenzione internazionale dell’Aja relativa alla procedura civile, del 17 luglio 19052, alla quale hanno acceduto tanto la Svizzera quanto la Repubblica Cecoslovacca, e avendo stimato utile portarvi alcune modificazioni e regolare inoltre la legalizzazione e la forza probante di documenti, come pure la comunicazione di informazioni giuridiche, hanno risolto di conchiudere a questo scopo un Accordo e hanno nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,
hanno stipulato quanto segue:
I. Notificazioni d’atti giudiziali; commissioni rogatorie
Art. 1
L’assistenza giudiziaria reciproca comprende:
- la notificazione d’atti giudiziali e stragiudiziali, compresi quelli della giurisdizione non contenziosa, particolarmente la notificazione di atti concernenti gli affari di tutela e di curatela, come pure gli affari di esecuzione e di fallimento;
- l’esecuzione di commissioni rogatorie concernenti gli affari previsti alla lettera a.
Non occorre prestare l’assistenza giudiziaria quando l’intervento richiesto ha il carattere d’una misura d’esecuzione.
Art. 2
Gli atti da notificare, come pure le commissioni rogatorie da eseguire (articoli 1 e 9 della Convenzione dell’Aia3saranno trasmessi direttamente dalla Divisione di Polizia4del Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera a Berna al Ministero della Giustizia della Repubblica Cecoslovacca a Praga, e direttamente dal Ministero della Giustizia della Repubblica Cecoslovacca a Praga alla Divisione di Polizia5del Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera a Berna. Queste due autorità provocheranno la liquidazione rapida delle richieste da parte delle autorità svizzere o cecoslovacche competenti. Esse ritorneranno le richieste eseguite o non eseguite. Nelle loro relazioni, le due autorità si serviranno esclusivamente della lingua francese.
Art. 3
a) Gli atti da notificare secondo gli articoli 1 e 2 della Convenzione dell’Aja6(notificazione semplice) saranno redatti, in Svizzera, nella lingua dell’autorità richiedente, in Cecoslovacchia, in lingua cecoslovacca o, in quanto lo permettano le prescrizioni in vigore, nella lingua della minoranza nazionale. Gli atti da notificare saranno muniti della firma e del sigillo o del bollo dell’autorità richiedente. Non si esige la legalizzazione.
b) Per quanto concerne la notificazione secondo l’articolo 3 della Convenzione dell’Aja (notificazione in una forma speciale), l’atto da notificare in Cecoslovacchia sarà redatto in lingua cecoslovacca o accompagnato da una traduzione in questa lingua; l’atto da notificare in Svizzera sarà redatto nella lingua ufficiale dell’autorità svizzera richiesta o accompagnato da una traduzione in questa lingua. Ove se ne faccia domanda, queste traduzioni saranno fatte nello Stato richiesto, a spese dell’autorità richiedente.
c) Le commissioni rogatorie svizzere e i loro allegati saranno redatti nella lingua ufficiale dell’autorità svizzera richiedente e accompagnati da una traduzione in lingua cecoslovacca; le commissioni rogatorie cecoslovacche e i loro allegati saranno redatti in lingua cecoslovacca e accompagnati da una traduzione nella lingua ufficiale dell’autorità svizzera richiesta. Ove se ne faccia domanda, queste traduzioni saranno fatte nello Stato richiesto, a spese dell’autorità richiedente. Le commissioni rogatorie e le traduzioni saranno munite della firma e del sigillo o del bollo dell’autorità richiedente. Non si esige la legalizzazione.
Art. 4
Nè la notificazione di atti nè l’esecuzione delle commissioni rogatorie e neppure le traduzioni previste all’articolo 3 del presente Accordo, potranno essere rifiutate per il motivo che l’autorità richiedente non avrà depositato anticipatamente una somma per le spese che devono essere rimborsate.
Le spese di porto saranno a carico dell’autorità speditrice.
II. Esecuzione di decisioni relative alle spese e agli sborsi
Art. 5
Le decisioni relative alle spese e sborsi contemplate all’articolo 18, capoversi 1 e 2, della Convenzione dell’Aja7, pronunziate da tribunali dell’uno dei due Stati, saranno eseguite, a richiesta diretta della parte interessata, nel territorio dell’altro Stato, nello stesso modo che le decisioni pronunziate da’ suoi propri tribunali.
La richiesta sarà accompagnata dal dispositivo della decisione, munito della dichiarazione attestante che quest’ultima è divenuta esecutiva. Questa dichiarazione sarà rilasciata dal tribunale che ha pronunziato la decisione o, in Svizzera, dal cancelliere di questo tribunale. Il richiedente produrrà pure una traduzione di questi documenti, certificata conforme, in Cecoslovacchia, in lingua cecoslovacca, in Svizzera, nella lingua dell’autorità richiesta.
III. Legalizzazione e forza probante dei documenti
Art. 6
Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di uno dei due Stati non hanno bisogno, purchè siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale, di alcuna legalizzazione per essere usati nel territorio dell’altro Stato. Tra gli atti sopra designati rientrano anche gli atti firmati dal cancelliere del tribunale, purchè questa firma sia sufficiente secondo le leggi dello Stato a cui appartiene il tribunale.
Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati da una delle autorità amministrative centrali dei due Stati o da un’autorità amministrativa superiore della medesima classe o da un’autorità cantonale non hanno bisogno di alcuna legalizzazione per essere usati nel territorio dell’altro Stato, purchè siano muniti del sigillo o del bollo di detta autorità e quest’ultima figuri nell’elenco allegato al presente Accordo. Quest’elenco può del resto essere, di comune accordo, modificato o completato in qualsiasi tempo da una pubblicazione dell’autorità amministrativa.
Art. 7
Gli atti autentici stesi nel territorio di uno dei due Stati, come pure i libri di commercio che vi sono tenuti, avranno, davanti ai tribunali dell’altro Stato, la medesima forza probante che loro attribuiscono le leggi dello Stato da cui provengono. Tuttavia la forza probante non sarà loro attribuita se non nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato i cui tribunali saranno aditi.
IV. Informazioni giuridiche e comunicazione di prescrizioni legali
Art. 8
Il Dipartimento di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero della Giustizia della Repubblica Cecoslovacca si comunicheranno, a richiesta, delle informazioni concernenti il diritto in vigore nel loro Stato.
La domanda dovrà indicare in modo preciso la legislazione sulla quale è chiesta l’informazione.
Disposizioni finali
Art. 9
Il presente Accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Praga.
Questo Accordo entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e produrrà i suoi effetti ancora tre mesi dopo la denunzia, che potrà avvenire in qualsiasi tempo.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo in due esemplari.Fatto a Berna, il ventun dicembre millenovecentoventisei.
I Plenipotenziari delle Parti contraenti, procedendo alla firma dell’Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca concernente l’assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e commerciale, sono concordi nel constatare:
- che le autorità di tutela e di curatela nella Slovacchia e nella Russia Subcarpatica sono, a’ sensi dell’Accordo, comprese nei tribunali;
- che, per le notificazioni di atti, è stabilito, di comune accordo, un formulario di cui si serviranno la Divisione di Polizia8del Dipartimento federale di Giustizia e di Polizia e il Ministero Cecoslovacco della Giustizia.Il presente protocollo costituisce parte integrale dell’Accordo.In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato questo protocollo.Fatto a Berna, in due esemplari, il ventun dicembre milienovecentoventisei.
Elenco delle autorità amministrative i cui atti non hanno bisogno d’alcuna legalizzazione, in conformità dell’articolo 6, capoverso 2, dell’Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca concernente l’assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e commerciale
A. Per quanto concerne gli atti svizzeri
I. Autorità federali
Dipartimenti del Consiglio federale, cioè:
il Dipartimento federale degli affari esteri,
il Dipartimento federale dell’interno,
il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
il Dipartimento federale delle finanze,
il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
la Cancelleria federale, die Bundeskanzlei, la Chancellerie Fédérale.
II. Autorità cantonali
B.
1. Per quanto concerne gli atti slovacchi
Ministeri:
- Ministero dell’economia
- Ministero delle finanze
- Ministero dei trasporti e dell’edilizia
- Ministero dell’agricoltura
- Ministero degli interni
- Ministero della difesa
- Ministero della giustizia
- Ministero degli esteri
- Ministero del lavoro e degli affari sociali
- Ministero dell’ambiente
- Ministero della pubblica istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport
- Ministero della cultura
- Ministero della sanità
Altre autorità governative centrali:
- Ufficio del Governo
- Autorità antimonopolio
- Ufficio di statistica
- Ufficio della geodesia, della cartografia e del catasto
- Autorità centrale di vigilanza
- Ufficio per la standardizzazione, la metrologia e la revisione
- Ufficio per gli appalti pubblici
- Ufficio della proprietà industriale
- Amministrazione delle riserve di materiale di Stato
- Autorità nazionale per la sicurezza
- Ufficio del vicepremier per gli investimenti e l’informatizzazione
Altre autorità:
- Cancelleria del Consiglio nazionale
- Cancelleria presidenziale
2. Per quanto concerne gli atti cechi
- Ministero delle finanze
- Ministero degli esteri
- Ministero della pubblica istruzione, della gioventù e dello sport
- Ministero della cultura
- Ministero del lavoro e degli affari sociali
- Ministero della sanità
- Ministero della giustizia
- Ministero degli interni
- Ministero dell’economia, dell’industria e del commercio
- Ministero dello sviluppo regionale
- Ministero dell’agricoltura
- Ministero della difesa
- Ministero dei trasporti
- Ministero dell’ambiente
- Istituto ceco di statistica
- Ufficio ceco della pianificazione del territorio e del catasto
- Ufficio ceco delle attività estrattive
- Ufficio della proprietà industriale
- Ufficio per la tutela della concorrenza economica
- Amministrazione delle riserve materiali dello Stato
- Autorità nazionale per la sicurezza nucleare
- Ufficio nazionale per la sicurezza
- Ufficio per la regolamentazione dell’energia
- Ufficio del Governo (Ufficio del Primo ministro)
- Ufficio ceco delle telecomunicazioni
- Ufficio per la protezione dei dati
- Consiglio radiotelevisivo
- Autorità per il controllo delle finanze (uso dei fondi) dei partiti e dei movimenti politici
- Autorità per l’accesso all’infrastruttura di trasporto
- Autorità nazionale per la cibersicurezza e la sicurezza delle informazioni
Altre autorità:
31. Ufficio superiore di controllo
32. Cancelleria presidenziale
33. Cancelleria della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca
34. Cancelleria del Senato del Parlamento della Repubblica ceca