Data il 29 ottobre 1926
Approvata dall’Assemblea federale il 2 aprile 19272
Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 maggio 1927
Entrata in vigore il 24 maggio 1927
(Stato 24 maggio 1927)
Nell’intento di determinare in diverse materie le relazioni giuridiche fra
la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Estonia, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, fanno di comune accordo
la dichiarazione seguente:
Gli articoli 1 a 24 della convenzione relativa alla procedura civile conchiusa fra parecchi Stati all’Aja il 17 luglio 19053saranno applicati, tanto in Estonia a favore della Svizzera e dei cittadini svizzeri quanto nella Svizzera a favore dell’Estonia e dei cittadini estoni, con riserva delle disposizioni seguenti per ciò che concerne gli articoli 1, 9 e 18:
- Gli atti da notificare le commissioni rogatorie da eseguire (art. 1 e 9) saranno trasmessi direttamente dalla Divisione della polizia4del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna, al ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, e direttamente dal ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, alla Divisione della polizia5del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna.
- Gli interessati avranno diritto di domandare direttamente l’esecuzione delle decisioni contemplate nell’articolo 18 della detta convenzione.
La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino. Essa avrà effetto a contare dal giorno dello scambio delle ratificazioni e resterà in vigore per sei mesi dopo la disdetta che potrà essere fatta in ogni tempo.
In fede di che , i sottoscritti:(Seguono i nomi dei plenipotenziari) debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Dichiarazione.Fatta a Tallinn, in doppio esemplare, il 29 ottobre millenovecentoventisei.