0.276.195.141•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile
0.276.195.141Bilateral International Treaty15 mar 1970
Conchiusa il 25 aprile 1968
Approvata dall’Assemblea federale il 12 giugno 19692
Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 gennaio 1970
Entrata in vigore il 15 marzo 1970
(Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe regnante di Liechtenstein,
animati dal desiderio di regolare il riconoscimento e l’esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile, hanno risolto di conchiudere una convenzione in merito, e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le decisioni giudiziarie in materia civile, pronunciate in uno dei due Stati, sono riconosciute nell’altro, a condizione che:
Sono parimenti riconosciute le decisioni giudiziarie relative al pagamento delle spese giudiziarie o al rimborso delle spese nell’ambito dell’assistenza legale (gratuito patrocinio), anche se il credito spetta allo Stato.3
Le decisioni pronunciate in un processo penale su conclusioni di diritto civile, come pure quelle irroganti multe d’ordine in un processo civile od ordinanti un sequestro od altra misura provvisionale, non potranno essere né riconosciute né eseguite in base alla presente convenzione. Lo stesso vale quanto alle decisioni pronunciate in materia di fallimento o concordato.
Le decisioni delle autorità amministrative incaricate, in Svizzera, di organizzare e vigilare la tutela, come anche le transazioni innanzi ad esse conchiuse, saranno, per quanto attiene alla presente convenzione, parificate alle decisioni e transazioni giudiziarie.
La competenza dei tribunali dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata, nel senso dell’articolo 1, capoverso 1, numero 2, nei casi seguenti:
Nonostante le disposizioni del capoverso 1 numeri 1, 2, 3, 7 e 9 del presente articolo, la competenza delle giurisdizioni dello Stato nel quale è stata pronunciata la decisione non è fondata, secondo l’articolo 1 capoverso 1 numero 2 nei casi in cui, in base al diritto dello Stato nel quale essa è fatta valere, una giurisdizione di questo o di altro Stato risulta esclusivamente competente per la materia in lite.7
Le decisioni pronunciate dalle giurisdizioni di uno dei due Stati, il cui riconoscimento dev’essere fatto valere nell’altro, dovranno soddisfare soltanto alle condizioni previste nell’articolo 1. Il merito della decisione non sarà riesaminato in nessun caso.
Le decisioni delle giurisdizioni di uno dei due Stati che soddisfano alle condizioni previste nell’articolo 1, potranno, purché siano esecutive in quello ove furono pronunciate, dar luogo a un’esecuzione forzata nell’altro Stato.
La competenza e la procedura in materia di esecuzione forzata sono disciplinate dalla legislazione dello Stato ove l’esecuzione è richiesta.
La Parte che chiede il riconoscimento o l’exequatur deve produrre:
Per i documenti da produrre in virtù del presente articolo la legalizzazione non è necessaria.
L’esame della domanda d’exequatur porterà soltanto sulle condizioni previste all’articolo 1 della presente convenzione e sui documenti da produrre conformemente all’articolo 5. In nessun caso, sarà riesaminato il merito della decisione.
Le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati sono riconosciute e rese esecutive nell’altro se soddisfano alle condizioni previste nei precedenti articoli, purché siano applicabili. Tra essi, in particolare, l’articolo 2 capoverso 1 numero 7, è applicabile per analogia al compromesso, o clausola compromissoria, con riserva della giurisdizione esclusiva di cui al capoverso 2.9
La stessa norma vale per le transazioni giudiziarie o arbitrali.
.10
Le transazioni in materia di obbligazioni alimentari, conchiuse in uno dei due Stati davanti a un tribunale o ad un’autorità amministrativa di tutela, devono essere eseguite, qualunque sia la nazionalità delle parti, nell’altro Stato, sempreché soddisfacciano ai disposti degli articoli precedenti, in quanto questi risultino applicabili.
Allorché una vertenza è pendente innanzi un tribunale d’uno degli Stati e la decisione sul merito dovrà probabilmente essere riconosciuta nell’altro Stato, un tribunale di quest’ultimo dovrà astenersi d’istruire una vertenza, onde fosse successivamente adito, quand’essa risultasse concernere lo stesso oggetto e le stesse parti.
I provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalle legislazioni svizzera e liechtensteinese possono essere richiesti dall’autorità di ciascuno dei due Stati, qualunque sia la giurisdizione adita nel merito.
La presente convenzione non infirma le disposizioni degli accordi internazionali cui sono partecipi i due Stati.
Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili, con riserva dell’articolo 2, capoverso 1, numero 6, qualunque sia la nazionalità delle parti.
La presente convenzione si applica alle decisioni giudiziarie, alle sentenze arbitrali e alle transazioni pronunciate dopo la sua entrata in vigore.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Governo del Principato del Liechtenstein si comunicano direttamente, a richiesta, le informazioni giuridiche concernenti i problemi che potrebbe sollevare l’applicazione della presente convenzione.
È riservato il potere discrezionale dei tribunali.
Qualsiasi vertenza, che sorgesse riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione e non fosse composta per via diplomatica entro un termine di sei mesi, è sottoposta per soluzione, a richiesta di uno Stato, a una commissione comprendente un rappresentante di ciascun Governo.
Se uno Stato non designa il suo rappresentante e non soddisfa, entro un termine di due mesi, l’invito dell’altro Stato di provvedere alla designazione del rappresentante, quest’ultimo va designato, a richiesta del secondo Stato, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
I due rappresentanti, qualora non fossero in grado di comporre la vertenza entro tre mesi dalla data in cui sono stati aditi, designano, di comune intesa, un terzo commissario, scelto tra i cittadini di un terzo Stato. Mancando tale intesa entro un termine di due mesi, uno dei due Stati può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a designare il terzo membro della commissione, che fungerà pertanto da tribunale arbitrale.
Sempreché i due Stati non risolvino altrimenti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Esso decide a maggioranza; le sue decisioni sono definitive e vincolanti.
Ciascuno Stato assume le spese per l’attività svolta dal proprio arbitro e la metà di quelle inerenti alla rimunerazione del presidente.
La presente convenzione dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna.
La convenzione entrerà in vigore due mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
Essa può essere disdetta in ogni momento da ciascuno Stato; resterà tuttavia in vigore ancora per un anno.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione in doppio originale e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Vaduz, il 25 aprile 1968.
| Per la Confederazione svizzera: | Per il Principato del Liechtenstein: |
|---|---|
| Thalmann | Batliner |
RU 1970 83; FF 1968 II 817 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 1970 81 ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 26 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 712). ↩
Introdotto dall’art. 1 dell’Acc. del 2 nov. 1994, approvato dall’Assemblea federale il 12 dic. 1994 e in vigore dal 25 giu. 1995 (RU 1995 38233813;FF 1994 V 601). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 28 ago. 2014, in vigore dal 28 ago. 2014 (RU 2014 2943). ↩
Abrogato dallo scambio di note del 28 ago. 2014, con effetto dal 28 ago. 2014 (RU 2014 2943). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 28 ago. 2014, in vigore dal 28 ago. 2014 (RU 2014 2943). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 26 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 712). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 28 ago. 2014, in vigore dal 28 ago. 2014 (RU 2014 2943). ↩
Abrogato dall’art. 1 n. 4 dell’Acc. del 26 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 712). ↩
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